Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3066
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di trattamento economico dei lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali, atteso che la commissione elettorale comunale non rientra tra le "commissioni consiliari formalmente istituite" indicate dall'art. 4 legge n. 816 del 1985, per la partecipazione alle riunioni di tale commissione i dipendenti eletti nel consiglio comunale non hanno diritto a permessi retribuiti, con la conseguenza che il datore di lavoro che abbia erogato la retribuzione in relazione alle assenze determinate dalla partecipazione a riunioni della suddetta commissione senza ricevere dal comune il relativo rimborso, può agire nei confronti del dipendente per la ripetizione di quanto indebitamente percepito da quest'ultimo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3066
    Data del deposito : 2 marzo 2001

    Testo completo