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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/05/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 109/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri istituti del diritto delle locazioni nel procedimento iscritto al n. 109 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Camporosso (IM) il 16/09/1959, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocatessa Gioffre' Maria (C.F.
- PEC ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallecrosia (IM) Via Papa
Giovanni XXIII , n. 25 INT.1, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro appellato Controparte_1
* * *
La Corte,
-rilevato che parte appellante non ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo alla controparte e non è comparsa alla prima udienza ex artt. 435 e 437 c.p.c., disposta nelle forme della trattazione scritta, giacché non ha depositato note di udienza;
-considerato che ai sensi dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, primo capoverso “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante”;
-rilevato che la cancelleria ha provveduto a notificare ritualmente all'appellante l'ordinanza di rinvio all'udienza del 10/3/2024 nelle forme della trattazione scritta, e che il provvedimento espressamente conteneva l'avviso che veniva “fissata nuova udienza ex artt. 436 bis e 348 c.p.c. per
l'eventuale pronuncia di improcedibilità dell'appello”;
-preso atto che l'appellante non ha depositato alcuna nota di udienza neppure per l'udienza del 10/3/2024;
-considerato che ai sensi dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, secondo capoverso “se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”;
-ritenuto che l'appello debba essere dichiarato improcedibile, nulla in punto spese, attesa la mancata notifica alla parte appellata;
-considerato che alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello consegue l'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002, dovendosi, quindi dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU.
4315/2020), giacché l'appello è stato dichiarato improcedibile (Cass.
4315/2020);
pag. 2/3
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. visti gli artt. 359, 447 bis, 435 e ss., 127 ter, 279 e 348 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'appello improcedibile;
NULLA in punto spese;
DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 giacché l'appello è stato dichiarato improcedibile.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 03/04/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 109/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri istituti del diritto delle locazioni nel procedimento iscritto al n. 109 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Camporosso (IM) il 16/09/1959, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocatessa Gioffre' Maria (C.F.
- PEC ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallecrosia (IM) Via Papa
Giovanni XXIII , n. 25 INT.1, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro appellato Controparte_1
* * *
La Corte,
-rilevato che parte appellante non ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo alla controparte e non è comparsa alla prima udienza ex artt. 435 e 437 c.p.c., disposta nelle forme della trattazione scritta, giacché non ha depositato note di udienza;
-considerato che ai sensi dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, primo capoverso “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante”;
-rilevato che la cancelleria ha provveduto a notificare ritualmente all'appellante l'ordinanza di rinvio all'udienza del 10/3/2024 nelle forme della trattazione scritta, e che il provvedimento espressamente conteneva l'avviso che veniva “fissata nuova udienza ex artt. 436 bis e 348 c.p.c. per
l'eventuale pronuncia di improcedibilità dell'appello”;
-preso atto che l'appellante non ha depositato alcuna nota di udienza neppure per l'udienza del 10/3/2024;
-considerato che ai sensi dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, secondo capoverso “se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”;
-ritenuto che l'appello debba essere dichiarato improcedibile, nulla in punto spese, attesa la mancata notifica alla parte appellata;
-considerato che alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello consegue l'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002, dovendosi, quindi dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU.
4315/2020), giacché l'appello è stato dichiarato improcedibile (Cass.
4315/2020);
pag. 2/3
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. visti gli artt. 359, 447 bis, 435 e ss., 127 ter, 279 e 348 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'appello improcedibile;
NULLA in punto spese;
DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 giacché l'appello è stato dichiarato improcedibile.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 03/04/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3