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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa Anna
FASAN
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2322/2023 R.G. promossa, con ricorso per riassunzione di data 24.07.2023 e ritualmente notificato alla convenuta da:
P.VA , con sede in Vasto, via Controparte_1 P.IVA_1
Valloncello n. 109/B, in persona del legale rappresentante p.t., dott. ing. , Controparte_2
rappr. e difeso dai procc. e domm. avv.ti Concetta Di Risio e Carmine Di Risio, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F.: , P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Rettore, legale rappresentante pro-tempore, prof. , con sede CP_4
in , Via Palladio n. 8, rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Fulvio Luzzi, giusta delibera CP_3
del CdA di data 29.09.2023 e procura alle liti allegata alla presente comparsa di risposta;
convenuta in riassunzione;
1 avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie – appalto.
Causa iscritta a ruolo il 28.07.2023 e trattenuta in decisione ex art. 281sexies, comma
3, c.p.c., a seguito di note scritte illustrative depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle seguenti precisate
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Richiamati gli scritti di causa, respinta ogni avversa domanda,
eccezione e deduzione, contestata ogni avversa difesa, reiterata la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, invoca l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti che qui abbiansi come riportate e trascritte”. Si riportano, pertanto, le conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione: “1. Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi e causali di cui al suesteso
atto l , in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Parte_1
, Via Palladio 8 ( P.VA ) obbligata al pagamento della CP_3 PartitaIVA_4 P.IVA_3
somma di € 50.625,28 nei confronti dello (p.VA ) o altra Controparte_1 P.IVA_1
somma maggiore o minore come ritenuto di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di detta somma in favore dello
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore;
CP_1
2. condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.”
per parte convenuta: “Rigettare la domanda di condanna dell' a pagare Parte_1
alla la somma di €. 50.652,28, oltre interessi di mora ex art. 5 Parte_2
D. Lgs. n. 231/2002 e spese, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese generali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
La Società otteneva dal Tribunale di Vasto il D.I. n. 285/2022 Controparte_1
con il quale veniva ingiunto all' il pagamento in suo favore Parte_1
della somma di €. 50.652,28, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 e spese di
2 procedura, a saldo dei compensi professionali che assumeva di avere maturato per l'attività
di progettazione e direzione lavori oggetto del “Disciplinare d'incarico” relativo all'intervento di ristrutturazione dell'ex Chiesa di Santa Lucia di Udine che era stato sottoscritto dalle parti l'8.10.2008.
A seguito dell'opposizione svolta dall' (d'ora in avanti, Parte_1
per brevità, ) che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel Pt_3
merito, contestava la sussistenza della pretesa creditoria avversaria sostenendo di avere già pagato tutto quanto dovuto in base al contratto, il Tribunale di Vasto con ordinanza dell'8.05.2023 declinava la propria competenza territoriale e dichiarava competente il
Tribunale di Udine, revocando, per l'effetto, il D.I. e compensando le spese di lite.
La Società ha provveduto a riassumere tempestivamente la Controparte_1
causa avanti l'intestato Tribunale insistendo per l'accoglimento della domanda di condanna di a corrisponderle l'importo complessivo di €. 50.652,28, oltre interessi di mora ex Pt_3
art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, oggetto della fattura n. 2/2020 emessa il 28.02.2020 di €.
13.690,95 oltre accessori di legge, e della fattura n. 4/2022 emessa il 22.06.2022 di €.
36.961,33 oltre accessori di legge. A sostegno della domanda ha precisato: - che in data
8.10.2008 l'ing. ed avevano sottoscritto un contratto con cui Controparte_2 Pt_3
quest'ultima affidava all'indicato professionista la redazione dei progetti preliminare,
definitivo ed esecutivo, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le attività accessorie ai sensi dell'art. 93, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 130 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 4, 5 e 12 del D. Lgs. n. 494/1996, per la ristrutturazione dell'ex Chiesa di Santa Lucia e la sua destinazione a biblioteca,
determinando all'art. 11 i corrispettivi dovuti al tecnico incaricato ed all'art. 12 le modalità ed i tempi di pagamento;
- che con missiva del 17.02.2015 la committente aveva comunicato l'impossibilità, per mancanza di fondi sufficienti, di realizzare il progetto di trasformazione della chiesa in biblioteca ed aveva pertanto richiesto di sviluppare un progetto di
3 consolidamento statico dell'immobile per poterlo destinare a deposito librario, rinviando la destinazione definitiva a tempi successivi;
- che era quindi seguita la redazione da parte dell'ing. dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo per il consolidamento CP_1
statico della chiesa, attestata dal RUP in data 24.05.2017 e con missiva del 6.06.2018 la committente aveva autorizzato l'ing. , quale Direttore dei Lavori, a consegnare i CP_1
lavori alla società aggiudicatrice dell'appalto; - che il 27.06.2019 CP_5 Pt_3
aveva incaricato l'ing. di redigere la perizia di variante in corso d'opera dei lavori CP_1
appaltati; - che in data 31.10.2019 la committente aveva comunicato il nulla osta al subentro dello allo Studio dell'ing. ; - che con missiva Controparte_1 Controparte_2
dell'11.12.2020 la aveva trasmesso alla committente la perizia Parte_2
di variante autorizzata, unitamente agli elaborati del Conto Finale, sollecitando al contempo il pagamento della fattura n. 2/2020; - che per le prestazioni rese la società ricorrente aveva maturato, al netto degli oneri accessori: A) un onorario di €. 75.372,20 per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ricevendo in pagamento il minor importo di €.
49.352,60, pari alla sommatoria degli importi di cui alle fatture n. 1/2016, n. 3/2016, n.
3/2017, n. 4/2018 e n. 3/2019 che erano state emesse a carico di;
B) un onorario di Pt_3
€. 31.589,90 per la direzione dei lavori, a fronte di €. 13.433,94 corrisposti da a Pt_3
pagamento delle fatture n. 7/2019 e n. 8/2021; C) un onorario di €. 6.476,72 per la perizia di variante;
- che a saldo degli onorari maturati la ricorrente aveva pertanto emesso ed inviato alla committente la fattura n. 2/2020 di €. 13.690,95, oltre accessori di legge, e la fattura n. 4/2022 di €. 36.961,30, oltre accessori di legge, (nonché la fattura n. 14/2022 di €.
4.375,96 poi stornata con la nota di credito n. 15/2022) e che proprio queste due fatture formavano oggetto della domanda di condanna al pagamento azionata in giudizio.
, ritualmente costituitasi, ha resistito alla domanda avversaria evidenziando: - Pt_3
che in base all'art. 11 del “Disciplinare d'incarico” dd.
8.10.2008 il corrispettivo per tutte le prestazioni – espressamente definito come “convenuto e immodificabile ai sensi dell'art.
4 2233 c.c.” – era stato quantificato in €. 124.781,28 e che l'art. 16.3 del contratto aveva attribuito all'amministrazione committente “la facoltà discrezionale di non procedere
all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi del progetto definitivo ed
esecutivo ovvero della direzione del lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni
vigenti”; - che dal momento che il finanziamento a disposizione dell' consentiva di Parte_1
realizzare solo una parte dell'intervento programmato, per un importo comunque pari a quello previsto per il bando di gara di progettazione, il C.d.A. dell' nella seduta del CP_6
29.10.2008 aveva approvato un primo stralcio del progetto preliminare redatto dallo
[...]
, limitando l'intervento alle opere di consolidamento statico ed edili, con la sola CP_1
esclusione delle opere impiantistiche specialistiche;
- che l'ing. aveva CP_1
effettivamente provveduto a redigere i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo del consolidamento statico e messa a norma, approvati dal C.d.A. dell'Ateneo e pagati nelle date del 14.03.2016, del 22.06.2016 e del 5.10.2018; - che i lavori di ristrutturazione erano stati affidati in data 25.06.2018 all'Impresa appaltatrice e l'ing. aveva CP_5 CP_1
assunto la Direzione di detti lavori, ma già il 19.04.2019 erano insorti dei problemi a causa della scarsa presenza in cantiere del D.L.: l'impresa esecutrice aveva, infatti, dato corso a numerose lavorazioni non progettualmente previste, ma tollerate dal D.L. e l'Università,
tramite il RUP, aveva pertanto richiesto all'ing. di redigere una perizia suppletiva CP_1
e di variante per sanare tutte le lavorazioni che lo stesso aveva ordinato senza la preventiva autorizzazione;
- che quest'ultima perizia avrebbe dovuto essere trasmessa entro il
24.07.2019 per consentirne l'approvazione nella seduta del C.d.A. del 26.07.2019, ma era pervenuta solo l'11.12.2020, in maniera incompleta e del tutto inutile, visto che in data
4.10.2019 era intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento della società appaltatrice emessa dal Tribunale di Genova.
Così ricostruiti i fatti, la convenuta ha ribadito l'insussistenza di alcun credito residuo a favore della in quanto: a) la fattura n. 2/2020 del 28.02.2020 di €. Parte_2
5 13.690,95 originava da una precedente fattura (la n. 10/2019 del 13.12.2019), già rifiutata da perchè relativa a prestazione contrattuale inesatta e redatta in modo non Pt_3
conforme al Disciplinare d'incarico dell'8.10.2008, avendo controparte riquantificato il compenso relativo alla direzione lavori errando di nuovo il calcolo economico dei lavori effettivamente svolti da L'onorario spettante al tecnico incaricato risultava, di CP_5
conseguenza, pari ad €. 13.433,94 e corrispondeva esattamente a quanto già pagato dalla committenza;
b) la fattura n. 4/2022 del 22.06.2022 di €. 36.961,33 riportava nella causale due voci distinte, ossia un presunto “saldo onorari” per l'attività di progettazione e direzione lavori legato, a quanto par di capire, al ricalcolo degli onorari sulla base del D.M. n.
143/2013, ed il compenso per la perizia di variante consegnata l'11.12.2020. La prima voce si scontrerebbe però con il contenuto del Disciplinare sottoscritto dalle parti e con il quale erano stati definiti i compensi, mentre per quanto concerne la perizia di variante, si tratterebbe di prestazione del tutto inutile visto che era pervenuta con gravissimo ritardo e con riferimento a lavori relativi ad un contratto di appalto che nel frattempo era stato oramai risolto per l'intervenuto fallimento di CP_5
Con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la ricorrente, replicando alle contestazioni sollevate da , ha asserito che i versamenti effettuati dalla convenuta – Pt_3
Contr tutti contabilizzati – altro non sarebbero se non acconti quantificati unilateralmente dal
“senza tener conto delle tariffe professionali aggiornate dal D.M. 143/2013 e dal D.M.
17.06.2016, mentre il credito azionato dall'ing. inerisce il saldo dei corrispettivi CP_1
maturati quantificato sulla scorta della normativa tariffaria vigente all'epoca dell'accettazione
dell'incarico e dello svolgimento dello stesso da parte dell'attore”.
La causa, istruita solo documentalmente essendo state ritenute irrilevanti le prove orali richieste dall'attrice, è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024 sulle conclusioni che sono state precisate dalle parti nelle rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come riprodotte in epigrafe.
6 La domanda svolta dalla è giuridicamente infondata e Parte_2
va respinta.
Invero, nel sottoscrivere in data 8.10.2008 il “Disciplinare d'incarico” per la
“Progettazione preliminare definiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, contabilità, direzione lavori relativi
all'intervento di ristrutturazione dell'ex Chiesa di Santa Lucia” le parti avevano così
convenuto:
- all'art. 1 (Oggetto dell'incarico) che “l'oggetto dell'incarico consiste nella redazione dei
progetti, preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al
coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie, ai sensi dell'art. 93, commi 3, 4 e 5, dell'art. 130 D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché
degli artt. 4, 5 e 12 D. Lgs. n. 494/1996, relativamente ai lavori indicati in epigrafe. Il tecnico
incaricato svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta
obbligato all'osservanza delle norme della L.R. 31.05.2002, n. 14 e del relativo
regolamento”;
- all'art. 3 (Descrizione delle prestazioni), punto 3: “Il tecnico incaricato si impegna ad
ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché
ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti
fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alla richiesta di eventuali varianti
o modifiche”; punto 4: “Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi
stabiliti all'art. 11, le seguenti prestazioni speciali e specialistiche, anche se svolte da terzi,
debitamente autorizzati dall'amministrazione: a) relazione di indagine geotecnica, b)
relazione di indagine sismica”; al punto 5: “Tutte le spese sono conglobate con ciò
rinunciando a qualsiasi rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non
specificamente compensato in forza del presente contratto disciplinare”;
7 - all'art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico) “Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a
qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto
dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione
dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione
committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validità del disciplinare”;
- all'art. 11 (Determinazione dei corrispettivi) “Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n.
143 e ss. modd. e integrazioni, nonché del D.M. della Giustizia 4 aprile 2001 e tabelle ivi
allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia,
è stabilito il corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'art.
2233 c.c., per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono
riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:
a) TOTALE PROGETTAZIONE €. 43.270,69;
b) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
COMPRESA REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA E FASCICOLO DELL'OPERA
€. 21.457,14;
c) DIREZIONE LAVORI, COMPRESO AGGIORNAMENTO ELABORATI
[...]
, AGGIORNAMENTO MANUALI CP_8 Controparte_9
, €. 25.803,62;
[...]
d) PRESTAZIONI ACCESSORIE;
MISURA CONTABILITA' LAVORI €. 6.600,93;
e) PRESTAZIONI €. 27.648,91. Parte_4
TOTALE GENERALE: €. 124.781,28
I corrispettivi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati
determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura di gara. Il rinvio alle tariffe
professionali vigenti di cui al D.M. 4 aprile 2001 e tabelle ivi allegate, in relazione alle
categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione
8 proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle
prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione
del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime”;
- all'art. 16 (Disposizioni transitorie) punto 3: “E' sempre facoltà discrezionale
dell'amministrazione committente non procedere all'affidamento ovvero di procedere
all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione
dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti”.
Dunque le parti, nell'ambito della loro piena autonomia contrattuale, avevano concordato un onorario fisso, vincolante, onnicomprensivo ed immodificabile a favore del tecnico incaricato per tutte prestazioni descritte nel “Disciplinare” e quelle ad esse direttamente ed indirettamente riconducibili e l'ing. aveva espressamente rinunciato a pretendere CP_1
qualsiasi ulteriore compenso o altra forma di corrispettivo anche legati ad eventuali aggiornamenti tariffari che fossero sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte anche a Sezioni Unite, “nella disciplina delle professioni intellettuali il
contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la
relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai
sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo (Cass. n. 1223/2003,
Cass. n. 10064/21998). Il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso
spettante al professionista, ancorchè elemento naturale del contratto di prestazione d'opera
intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di
rinuncia da parte del professionista, salva l'esistenza di specifiche norme proibitive – che
possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli
ordinamenti professionali (Cass. 1317/2003, Cass. 10064/1998), le quali, limitando il potere
di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione
professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe. Siffatta
9 norma non è rinvenibile nella Legge n. 340/1976, art. unico – che stabilisce l'inderogabilità
dell'obbligo di (alcuni) 'minimi' della tariffa degli architetti e degli ingegneri” (così Cass. n.
18805/2018 che afferma, altresì, che “il compenso per le prestazioni professionali rese da
ingegneri ed architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, possono essere concordati, ai sensi dell'art. 4, comma
12bis, del D.L. n. 65/1989, aggiunto dalla Legge di conv. n. 155/1989, in misura ridotta
rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo
nell'ambito del contratto d'opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle
parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l'obbligo della P.A.,
committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie
parcelle”).
Orbene, la ha riconosciuto di avere ricevuto in pagamento Parte_2
delle fatture da essa stessa emesse per la redazione dei progetti preliminare, definitivo e esecutivo compensi per un importo complessivo di €. 49.352,60, che è addirittura superiore a quello di €. 43.270,69 che era stato contrattualmente pattuito tra le parti.
Per quanto riguarda i compensi per la Direzione dei lavori è pacifico che detta attività
non è stata portata a termine a causa del sopravvenuto fallimento della società appaltatrice cui seguì la risoluzione del contratto di appalto. Come risulta dal Verbale del C.d.A. di Pt_3
di data 29.10.2021 (doc. 30 convenuta) l'importo dei lavori eseguiti parzialmente da CP_5
è stato determinato, in base al certificato di collaudo tecnico amministrativo trasmesso
[...]
il 22.09.2021 e sottoscritto dal collaudatore ing. e dal D.L. ing. , nonché dal CP_10 CP_1
curatore fallimentare di in €. 364.873,60 a fronte di lavori che erano stati CP_5
autorizzati per l'importo di €. 1.164.768,13 ed a fronte di anticipi già versati dalla committente all'impresa poi fallita per un totale di €. 435.605,63. Per i compensi relativi all'attività di D.L.
la Società aveva emesso la fattura n. 7/2019 di €. 9.226,29 e la fattura Controparte_1
n. 8/2021 di €. 4.207,65, regolarmente pagate da , per un totale di €. 13.433,94 che Pt_3
10 è ben superiore al 50% dell'importo di €. 25.803,62 che era stato contrattualmente previsto per tutta l'attività di D.L. compresa l'assistenza al collaudo, a fronte di lavori effettivamente eseguiti che rappresentavano circa un terzo rispetto a quelli autorizzati.
I compensi richiesti con la missiva del 30.03.2022 dalla Società Controparte_1
sono stati rideterminati, per espressa affermazione della richiedente, “in base alla normativa
tariffaria vigente all'atto della conclusione delle relative procedure delle fasi di progettazione
e della direzione dei lavori” ed in tal modo sono stati quantificati in €. 75.372,20 gli onorari per la progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo ed in €. 31.589,90 gli onorari per la
Direzione Lavori, oltre a richiedere un compenso di €. 6.476,72 per la perizia di variante. La
ricorrente intenderebbe applicare il principio secondo cui nella determinazione dei compensi per l'attività professionale deve applicarsi la tariffa vigente al momento della liquidazione,
ma si tratta di principio affermato prevalentemente con riferimento alla liquidazione giudiziale delle spese processuali dovute per l'attività professionale dell'avvocato quando la stessa sia proseguita per un lungo arco temporale - dovendo considerarsi unitariamente detta attività al momento in cui è definitivamente cessata – mentre tale principio non può
valere quando il compenso ha formato oggetto di una specifica convenzione tra le parti,
come è accaduto nel caso di specie. In quest'ultimo caso, infatti, per l'espressa previsione di cui all'art. 2233 c.c. prevale l'autonomia contrattuale delle parti rispetto alla quale nessun rilievo potrebbe avere la sopravvenuta entrata in vigore di nuove tariffe professionali, come espressamente precisato all'art. 6 del Disciplinare laddove è stata prevista la rinuncia da parte del tecnico incaricato ing. a qualsiasi maggiorazione di corrispettivo rispetto CP_1
a quello previsto all'art. 11, ivi compresa quella riferibile ad eventuali aggiornamenti tariffari sopravvenuti nel periodo di vigenza del disciplinare.
Nulla potrà pretendere la società ricorrente a titolo di onorari neppure per la perizia di variante e ciò per l'assorbente ragione che, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare, tale attività
deve ritenersi inclusa nell'incarico e compensata con gli importi stabiliti all'art. 11.
11 Al rigetto della domanda attorea segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna di a rifondere a controparte le spese di lite che si Parte_2
liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento dal D.M. n. 147/2022 per tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2322/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
; Parte_1
2. condanna la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €.
7.650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 10.01.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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