Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 245/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Amanta Parte_1 C.F._1
Carlino e Filomena La Vecchia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 26.01.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239010323364000 e gli avvisi di addebito n.
59120180000325247000, n. 59120180002694727000, n. 59120190000980977000 e n.
59120220001494749000, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e/o la nullità per mancata notifica
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituita in giudizio , della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass.,
Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre 2017, n.
26166).
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza
n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120180000325247000 limitatamente ai contributi richiesti per l'anno 2016.
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché la mancata produzione in giudizio della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg, impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica e, pertanto, con riguardo ai contributi relativi all'anno 2016, si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239010323364000 (10.01.2024) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, dato che la prescrizione dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale decorre dal giorno in cui tali contributi dovevano essere versati secondo la vigente normativa, occorre rilevare che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l'anno 2017 è stato interrotto - tenuto conto dei suindicati periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti in ragione dell'emergenza Covid – dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239010323364000 (10.01.2024).
Parimenti, considerando le annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120180002694727000 e n. 59120220001494749000, va osservato – in mancanza della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg comprovante il perfezionamento delle relative notifiche - che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per gli anni 2012-2013 e 2014-
2015 è stato ritualmente interrotto dalla notifica delle comunicazioni di debito n. 201805 e n.
202010 (avvenuta rispettivamente il 15.06.2018 e il 17.10.2020) e a seguire – tenuto conto, con riferimento alla prima comunicazione di debito, anche dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti in ragione dell'emergenza Covid – dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata (10.01.2024).
Infine, con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120190000980977000, giova evidenziarsi che se da un lato non appare condivisibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, in quanto, a fronte di contributi relativi all'anno 2018, l'atto impugnato è stato tempestivamente formato in data 9.07.2019, dall'altro – sebbene manchi agli atti la ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg. – va considerato, avuto riguardo dell'annualità contributiva in esame (2018), che il termine di prescrizione quinquennale – tenuto conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, dei suindicati periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti in ragione dell'emergenza Covid – sia stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239010323364000 (10.01.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120180000325247000 limitatamente ai contributi richiesti per l'anno 2016 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo