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Articolo 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 1058
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Legge 25 luglio 1952, n. 1058
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 1058
Versione
29 agosto 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 29 agosto 1952
Vedi fonte istituzionale
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