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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto a ruolo al n. RGAC 1529 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Emanuele Gianturco n° 6, presso lo studio dei procuratori, avv. Simona LATTANZI e avv. Nicola RIVELLESE, che lo rappresentano e difendono per delega allegata al ricorso introduttivo del primo grado APPELLANTE
E nata a [...] il [...] Controparte_1
difesa C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14009/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 28 settembre 2022 in tema di scioglimento del matrimonio
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2019 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma per sentir pronunziare lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Procida il 24 settembre 1994, nel corso del quale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
27 giugno 2003). Deduceva, a fondamento della sua domanda, che con sentenza emessa in data 2 maggio 2011 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che, decorso il termine e non essendo mai ripresa la convivenza, era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva pertanto che fosse disposto che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
che la casa coniugale fosse assegnata alla che fosse disposto l'affido CP_1
condiviso del minore e che fosse determinato in 300,00 euro mensili il Per_2
contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli.
Si costituiva che aderiva alla domanda di scioglimento Controparte_1
del matrimonio civile nonché quelle relative al regime di affidamento del minore e all'assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva che fosse determinato in 800,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie.
In sede di comparizione personale dei coniugi il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
All'esito del giudizio - nel corso del quale, il 21 ottobre 2021, veniva emessa la sentenza non definitiva n° 1953/21 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza n°
14009/2022 che assegnava la casa coniugale alla determinava in 600,00 CP_1
euro mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli, oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della suddetta sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 20 marzo 2023 che, con un unico articolato motivo, ha chiesto che, previa sospensione
2 dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, fosse ridotto a 250,00 euro mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli.
La seppur ritualmente citata a mezzo PEC in data 29 settembre 2023, CP_1
non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza emessa il 7 maggio 2024, pubblicata il 20 maggio 2024, la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n° 14009/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 28 settembre 2022, limitatamente al capo in cui il era onerato di Pt_1
corrispondere 300,00 euro mensili per il mantenimento del figlio , divenuto Per_1
economicamente indipendente nelle more del procedimento.
Con atto depositato il 21 gennaio 2025 il Procuratore Generale ha ritenuto di non poter esprimere il proprio parere, in considerazione del fatto che non erano coinvolti interessi relativi a soggetti minori.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale del 14 gennaio 2025, depositato il 15 gennaio 2025,
è stato disposto che l'udienza del 13 febbraio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore della parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia di Controparte_1
he, seppur ritualmente citata, non si è costituita.
[...]
Nel merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato e va Parte_1
accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, comparate le rispettive risorse economico-patrimoniali degli ex-coniugi, valutabili ex art. 337 ter n. 4 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto delle esigenze dei figli, ha quantificato in 600,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento della sua decisione il Tribunale ha accertato che il pur dichiarandosi privo di Pt_1
3 occupazione, esercitava la sua attività lavorativa, organizzando laboratori e percorsi di studio, come si evinceva dai siti internet (www.scuoladiteatrocolli.it e www.salvatorecardone.it).
La decisione è solo in parte censurabile.
Nelle more del presente giudizio il figlio è divenuto economicamente Per_1
indipendente e, a far data dal mese di maggio 2024, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui il era onerato di corrispondere la Pt_1
somma mensile di 300,00 euro per il mantenimento del figlio.
L'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio fornisce i seguenti elementi di valutazione: il ha dedotto e documentato di percepire una pensione netta pari a circa Pt_1
550,00 euro mensili;
di non aver percepito alcun reddito nel 2022; di aver percepito un reddito pari a euro 231,00 nell'anno 2021; pari a 4,00 euro nell'anno 2020; di avere la proprietà esclusiva dell'immobile in Roma, assegnato alla moglie, ove quest'ultima vive unitamente ai figli;
di aver istaurato una convivenza con la signora la quale Parte_2
percepisce un reddito mensile netto di euro 1.500,00; di vivere presso un immobile condotto in locazione per il quale corrispondeva un rateo mensile di euro 350,00/430,00 sino al mese di dicembre 2023; di aver interrotto tale rapporto di locazione per mancanza di risorse economiche;
di avere la titolarità del conto corrente acceso presso Che Banca il cui saldo al 26 febbraio 2024 è pari a euro 18,22; di avere pendenze fiscali e tributarie per arretrati con l' e con l'INPS, in corso di regolarizzazione a mezzo di Controparte_2
rateizzazione. Inoltre, dal deposito delle dichiarazioni fiscali emerge che egli ha percepito un reddito complessivo pari a 665,00 euro nel 2019 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2020 per i redditi percepiti nel 2019), pari a 670,00 euro nel 2020 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2021 per i redditi percepiti nel 2020), pari a 937,00 euro nel 2021 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2022 per i redditi percepiti nel 2021), pari a 665,00 nel 2022 (come risulta dalla dichiarazione per le
Persone Fisiche 2023 per i redditi percepiti nel 2022), di non aver percepito alcun reddito nel 2023 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2024 per i redditi percepiti nel 2023). La – che in primo grado era costituita e che in quella sede ha CP_1
prodotto documentazione - ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di
4 atto notorio depositata in quel grado di giudizio di essere priva di occupazione e di non percepire alcuna pensione, locazione o compenso di altra natura;
di non aver percepito redditi negli ultimi tre anni né negli ultimi sei mesi e di non avere proprietà immobiliari.
Dagli atti del procedimento emerge che il figlio è maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, poiché sta proseguendo il suo percorso di studi.
Risulta ancora dagli atti di causa che , ancor prima dell'introduzione Parte_1
del giudizio di primo grado, era stato colpito da ischemia cerebrale a causa della quale aveva subito un ricovero ospedaliero di oltre cinque mesi ed era stato dichiarato invalido.
Alla luce della documentazione così come sopra esaminata osserva quindi questo Collegio che nonostante dal sito internet del quest'ultimo risulti aver articolato un Pt_1
programma didattico con inizio delle attività teatrali a novembre 2022, confacenti all'attività lavorativa da lui svolta in passato (avendo egli tenuto lezioni di recitazione e di pedagogia teatrale, nonché diretto svariati spettacoli), non vi è tuttavia prova che tale attività si sia concretizzata e abbia prodotto reddito, considerato anche quanto dichiarato da , direttore artistico e legale rappresentante della Scuola Colli, Testimone_1
che ha dichiarato che , pur essendo stato inserito nel gruppo Parte_1
Docenti della Scuola Colli, non ha percepito negli ultimi quattordici/quindici anni alcun compenso, poiché il laboratorio a lui affidato nell'anno accademico 2022/2023 era fra quelli opzionali e <<…non è stato scelto da un numero sufficiente di studenti e, di conseguenza, non
e stato possibile realizzarlo…>>.
In ragione di ciò, tenuto conto che nel bilanciamento delle contrapposte esigenze deve considerarsi che, a fronte dell'imprescindibile diritto del figlio (non autonomo Per_2
economicamente) di percepire il mantenimento, vi è la situazione del che Pt_1
percepisce la sola pensione di invalidità, ritiene questo Collegio equo rideterminare in
250,00 euro mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio Pt_1
, ferma restando la ripartizione paritaria delle spese straordinarie;
ciò anche in Per_2
considerazione del fatto che l'odierno appellante non è più onerato del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ed è dunque in grado di Per_1
sostenere maggiori oneri per il figlio . Per_2
In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto dal Pt_1
5 Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibile in considerazione dell'esito complessivo della controversia e della mancata costituzione di Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n° 14009/22 del Tribunale di Roma, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza n° 14009/22 del Tribunale di Roma, depositata il 28 settembre 2022, resa nei confronti di ridetermina il Controparte_1
contributo paterno dovuto da per il mantenimento del figlio Parte_1
in 250,00 euro mensili, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza Per_2
impugnata;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto a ruolo al n. RGAC 1529 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Emanuele Gianturco n° 6, presso lo studio dei procuratori, avv. Simona LATTANZI e avv. Nicola RIVELLESE, che lo rappresentano e difendono per delega allegata al ricorso introduttivo del primo grado APPELLANTE
E nata a [...] il [...] Controparte_1
difesa C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14009/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 28 settembre 2022 in tema di scioglimento del matrimonio
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2019 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma per sentir pronunziare lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Procida il 24 settembre 1994, nel corso del quale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
27 giugno 2003). Deduceva, a fondamento della sua domanda, che con sentenza emessa in data 2 maggio 2011 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che, decorso il termine e non essendo mai ripresa la convivenza, era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva pertanto che fosse disposto che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
che la casa coniugale fosse assegnata alla che fosse disposto l'affido CP_1
condiviso del minore e che fosse determinato in 300,00 euro mensili il Per_2
contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli.
Si costituiva che aderiva alla domanda di scioglimento Controparte_1
del matrimonio civile nonché quelle relative al regime di affidamento del minore e all'assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva che fosse determinato in 800,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie.
In sede di comparizione personale dei coniugi il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
All'esito del giudizio - nel corso del quale, il 21 ottobre 2021, veniva emessa la sentenza non definitiva n° 1953/21 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza n°
14009/2022 che assegnava la casa coniugale alla determinava in 600,00 CP_1
euro mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli, oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della suddetta sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 20 marzo 2023 che, con un unico articolato motivo, ha chiesto che, previa sospensione
2 dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, fosse ridotto a 250,00 euro mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli.
La seppur ritualmente citata a mezzo PEC in data 29 settembre 2023, CP_1
non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza emessa il 7 maggio 2024, pubblicata il 20 maggio 2024, la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n° 14009/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 28 settembre 2022, limitatamente al capo in cui il era onerato di Pt_1
corrispondere 300,00 euro mensili per il mantenimento del figlio , divenuto Per_1
economicamente indipendente nelle more del procedimento.
Con atto depositato il 21 gennaio 2025 il Procuratore Generale ha ritenuto di non poter esprimere il proprio parere, in considerazione del fatto che non erano coinvolti interessi relativi a soggetti minori.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale del 14 gennaio 2025, depositato il 15 gennaio 2025,
è stato disposto che l'udienza del 13 febbraio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore della parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia di Controparte_1
he, seppur ritualmente citata, non si è costituita.
[...]
Nel merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato e va Parte_1
accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, comparate le rispettive risorse economico-patrimoniali degli ex-coniugi, valutabili ex art. 337 ter n. 4 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto delle esigenze dei figli, ha quantificato in 600,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento della sua decisione il Tribunale ha accertato che il pur dichiarandosi privo di Pt_1
3 occupazione, esercitava la sua attività lavorativa, organizzando laboratori e percorsi di studio, come si evinceva dai siti internet (www.scuoladiteatrocolli.it e www.salvatorecardone.it).
La decisione è solo in parte censurabile.
Nelle more del presente giudizio il figlio è divenuto economicamente Per_1
indipendente e, a far data dal mese di maggio 2024, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui il era onerato di corrispondere la Pt_1
somma mensile di 300,00 euro per il mantenimento del figlio.
L'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio fornisce i seguenti elementi di valutazione: il ha dedotto e documentato di percepire una pensione netta pari a circa Pt_1
550,00 euro mensili;
di non aver percepito alcun reddito nel 2022; di aver percepito un reddito pari a euro 231,00 nell'anno 2021; pari a 4,00 euro nell'anno 2020; di avere la proprietà esclusiva dell'immobile in Roma, assegnato alla moglie, ove quest'ultima vive unitamente ai figli;
di aver istaurato una convivenza con la signora la quale Parte_2
percepisce un reddito mensile netto di euro 1.500,00; di vivere presso un immobile condotto in locazione per il quale corrispondeva un rateo mensile di euro 350,00/430,00 sino al mese di dicembre 2023; di aver interrotto tale rapporto di locazione per mancanza di risorse economiche;
di avere la titolarità del conto corrente acceso presso Che Banca il cui saldo al 26 febbraio 2024 è pari a euro 18,22; di avere pendenze fiscali e tributarie per arretrati con l' e con l'INPS, in corso di regolarizzazione a mezzo di Controparte_2
rateizzazione. Inoltre, dal deposito delle dichiarazioni fiscali emerge che egli ha percepito un reddito complessivo pari a 665,00 euro nel 2019 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2020 per i redditi percepiti nel 2019), pari a 670,00 euro nel 2020 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2021 per i redditi percepiti nel 2020), pari a 937,00 euro nel 2021 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2022 per i redditi percepiti nel 2021), pari a 665,00 nel 2022 (come risulta dalla dichiarazione per le
Persone Fisiche 2023 per i redditi percepiti nel 2022), di non aver percepito alcun reddito nel 2023 (come risulta dalla dichiarazione per le Persone Fisiche 2024 per i redditi percepiti nel 2023). La – che in primo grado era costituita e che in quella sede ha CP_1
prodotto documentazione - ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di
4 atto notorio depositata in quel grado di giudizio di essere priva di occupazione e di non percepire alcuna pensione, locazione o compenso di altra natura;
di non aver percepito redditi negli ultimi tre anni né negli ultimi sei mesi e di non avere proprietà immobiliari.
Dagli atti del procedimento emerge che il figlio è maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, poiché sta proseguendo il suo percorso di studi.
Risulta ancora dagli atti di causa che , ancor prima dell'introduzione Parte_1
del giudizio di primo grado, era stato colpito da ischemia cerebrale a causa della quale aveva subito un ricovero ospedaliero di oltre cinque mesi ed era stato dichiarato invalido.
Alla luce della documentazione così come sopra esaminata osserva quindi questo Collegio che nonostante dal sito internet del quest'ultimo risulti aver articolato un Pt_1
programma didattico con inizio delle attività teatrali a novembre 2022, confacenti all'attività lavorativa da lui svolta in passato (avendo egli tenuto lezioni di recitazione e di pedagogia teatrale, nonché diretto svariati spettacoli), non vi è tuttavia prova che tale attività si sia concretizzata e abbia prodotto reddito, considerato anche quanto dichiarato da , direttore artistico e legale rappresentante della Scuola Colli, Testimone_1
che ha dichiarato che , pur essendo stato inserito nel gruppo Parte_1
Docenti della Scuola Colli, non ha percepito negli ultimi quattordici/quindici anni alcun compenso, poiché il laboratorio a lui affidato nell'anno accademico 2022/2023 era fra quelli opzionali e <<…non è stato scelto da un numero sufficiente di studenti e, di conseguenza, non
e stato possibile realizzarlo…>>.
In ragione di ciò, tenuto conto che nel bilanciamento delle contrapposte esigenze deve considerarsi che, a fronte dell'imprescindibile diritto del figlio (non autonomo Per_2
economicamente) di percepire il mantenimento, vi è la situazione del che Pt_1
percepisce la sola pensione di invalidità, ritiene questo Collegio equo rideterminare in
250,00 euro mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio Pt_1
, ferma restando la ripartizione paritaria delle spese straordinarie;
ciò anche in Per_2
considerazione del fatto che l'odierno appellante non è più onerato del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ed è dunque in grado di Per_1
sostenere maggiori oneri per il figlio . Per_2
In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto dal Pt_1
5 Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibile in considerazione dell'esito complessivo della controversia e della mancata costituzione di Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n° 14009/22 del Tribunale di Roma, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza n° 14009/22 del Tribunale di Roma, depositata il 28 settembre 2022, resa nei confronti di ridetermina il Controparte_1
contributo paterno dovuto da per il mantenimento del figlio Parte_1
in 250,00 euro mensili, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza Per_2
impugnata;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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