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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 701/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to MANNINO ANDREA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to MASSA RICCARDO ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI 8 20123
MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Legittimità iscrizione Gestione Commercianti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, depositato in data 20/01/2025, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio premettendo di essere risultata destinataria, in data 15/01/2024, di CP_1 comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti in quanto socia della CP_1 società IN. evidenziava l'insussistenza dei presupposti normativi di tale iscrizione, essendo CP_2 la IN. la cui attività era costituita dalla mera locazione dell'immobile di cui è Controparte_3 proprietaria, rivestendo la deducente il mero ruolo di socia di capitali, non svolgendo in favore della stessa alcuna altra attività di nessuna natura, risultando la gestione ordinaria e straordinaria della società integralmente affidata all'amministratore, sig. . Controparte_4
Posta, dunque, l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti effettuata da CP_1 concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«a. Accertare e dichiarare, se del caso previo annullamento della delibera di reiezione del 20 luglio
2024, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti nonché la CP_1 non debenza all'istituto di alcuna somma a titolo contributivo derivante da detta iscrizione;
e, per l'effetto b. ordinare la cancellazione della posizione della ricorrente dalla Gestione Commercianti e CP_1 delle eventuali richieste di pagamento ad essa conseguenti;
IN OGNI CASO
c. con interessi su tutte le somme dal dovuto al saldo;
d. con vittoria di spese ed onorari di legge, e restituzione Contributo Unificato, distratti direttamente in favore del procuratore costituito Avv. Andrea Mannino».
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di Parte_1 seguito enunciate.
L'art. 1 della l. 613/66 introduce l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti attività commerciali. L'art. 1 della l. 1397/60, come sostituito dall'art. 29 della l. 160/75 prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che, con l'assunzione della piena responsabilità di impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità a prevalenza. L'art. 3 comma 1 della l. n. 45/1986 prevede testualmente che le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione si applichino anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice. Da ultimo, l'art. 1 comma 202 l.
662/1996 ha previsto che anche i soci di società a base personale che svolgano attività riconducibili al
2 settore terziario, in presenza delle condizioni di legge, siano tenuti all'iscrizione alla Gestione
Commercianti.
Sulla base del reticolato normativo de quo, ed al fine di accertare l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti occorre, pertanto, fornire dimostrazione dell'esistenza ed effettiva operatività della società, della natura commerciale dell'attività svolta, e dell'abitualità e prevalenza dell'attività svolta dal socio lavoratore in favore della società.
Con particolare riferimento all'attività che la ricorrente asserisce costituire attività esclusiva della
IN. si è osservato che «La società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione CP_2 di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale» La pronuncia ha, ulteriormente, ribadito «che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione» (Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2020, n. 3479).
È, dunque, pacifico che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti gravi sull' e non sul lavoratore iscritto d'ufficio, neanche in caso di CP_1 erronea dichiarazione della dichiarazione dei redditi (ex plurimis App. Roma, sez. lav., 15 gennaio 2020,
n. 16; Cass. civ., sez. VI, 31 agosto 2018, n. 21511; Trib. Novara, sez. lav., 20 luglio 2017, n. 218).
Ciò premesso, in linea di principio, appare evidente come non abbia in alcun modo assolto gli CP_1 oneri assertivi e probatori, su di sé gravanti, circa lo svolgimento, da parte della IN. di CP_2 attività autenticamente commerciale e la partecipazione, da parte della ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
nel proprio atto di costituzione, afferma che sia onere della ricorrente provare l'attività svolta CP_1 dalla società e l'assenza di apporto lavorativo da parte della stessa, dovendosi presumere, fino a prova contraria, lo svolgimento dell'attività di impresa da parte del socio di s.r.l. in via abituale e prevalente, con onere di prova contraria in capo al medesimo, con la conseguenza che la prestazione della sig.ra dovrebbe presumersi abituale e prevalente, tenuto conto dell'oggetto societario, vale a Persona_1 dire «Attività di consulenza nel settore sportivo e di intrattenimento».
Appare evidente come le allegazioni e deduzioni di presuppongano un'inammissibile CP_1 inversione degli oneri assertivi e probatori, contraria alla diuturna ermeneutica giurisprudenziale. Né tali
3 considerazioni appaiono accompagnate da alcuna produzione documentale o articolazione di prove costituende con la conseguenza che, non consentendosi su tale base, e in considerazione dello specifico onere gravante sull' , alcun ulteriore approfondimento delle questioni devolute alla cognizione CP_1 dell'odierno giudicante, il ricorso va accolto, e disposta la cancellazione dell'iscrizione della posizione di dalla Gestione Commercianti. Parte_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina la cancellazione della posizione Parte_1 della ricorrente dalla Gestione Commercianti e condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1 CP_1 favore di che liquida in € 2.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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