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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 329/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'esito dell'udienza del 03/07/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. SISINO ETTORE, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-reclamante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. ROMANI RENZO, elettivamente Controparte_1 domiciliata come in atti;
-reclamata-
Oggetto: reclamo ex art. 1 c. 58 l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 407/2024 del 24/06/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha parzialmente accolto il ricorso ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012 proposto in data 24/11/2021 -in opposizione all'ordinanza di rigetto ex art. 1 c. 49 l. stessa- da già dipendente della licenziata il Controparte_1 Parte_2
27/12/2018 a seguito di sospensione dal lavoro, per inidoneità permanente alle mansioni di addetta alle pulizie, accertata dal medico competente e dalla Commissione ASL, ed impossibilità di ricollocazione in altre mansioni confacenti, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per difetto del giustificato motivo addotto e condannando l'odierna reclamante alla reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
L'impugnata sentenza ha rigettato le domande di accertamento di nullità del licenziamento perché privo di forma scritta in quanto intimato con decorrenza dalla data del provvedimento di irrogazione e non da quella della ricezione di esso, e di inefficacia del licenziamento stesso perché privo di motivazione, ritenendo che il provvedimento di recesso fosse munito di sufficiente motivazione e che l'indicazione della decorrenza degli effetti di esso fosse dovuta a mero errore materiale, ferma l'efficacia dal momento della ricezione da parte della lavoratrice;
ha rigettato le domande di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data della sospensione a quella del licenziamento e di risarcimento dei danni per aggravamento dell'invalidità civile della lavoratrice in conseguenza della protratta adibizione a mansioni di addetta alle pulizie, che avevano comportato l'esposizione al potassio bicromato contenuto nei detersivi utilizzati, cui era allergica, ritenendo che la datrice avesse correttamente sospeso la lavoratrice subito dopo il giudizio di inidoneità reso dal medico competente, con conseguente assenza di responsabilità; quanto all'addotto giustificato motivo di licenziamento, ha ritenuto, previa nomina di c.t.u. medico-legale, che la datrice di lavoro non avesse preso in esame tutte le posizioni lavorative relative a mansioni di assistenza e consegna di materiali all'utenza presso l'Infopoint, cui la lavoratrice era stata già adibita, o a mansioni di assistenza all'utenza presso gli uffici cimiteriali di ivi comprese quelle Pt_1 ancora occupate al momento del licenziamento e/o la cui disponibilità era prevedibile in un arco temporale prossimo al recesso (quale quella della dipendente Persona_1 collocata in pensione qualche mese dopo), o a mansioni diverse da quelle di addetta alla pulizia degli immobili, così non assolvendo al proprio obbligo di repêchage, con conseguente insussistenza di giustificato motivo di licenziamento.
Con reclamo depositato il 23/07/2024 la ha impugnato detta sentenza, Parte_1 depositata il 24/06/2024 all'esito dell'udienza del 10/01/2024 e notificata in pari data, deducendo, nei motivi articolati, erroneità e contraddittorietà della valutazione del quadro probatorio e della motivazione, poiché l'impugnata sentenza: -non aveva tenuto conto che non vi erano posizioni di lavoro disponibili in mansioni compatibili con lo stato di salute e l'inquadramento professionale della essendo CP_1
l'unica posizione che non comportava attività di pulizia, quella di addetto all'Infopoint, già assegnata ad altro lavoratore;
-aveva prima ritenuto che i testi escussi avevano offerto un quadro puntuale delle mansioni svolte dalla presso l'Infopoint, poi che i testi non avevano saputo riferire nulla circa i CP_1 tempi e le prestazioni da lei svolte presso l'Infopoint, ad eccezione del il quale Tes_1 aveva però reso dichiarazioni generiche ed aveva riferito di non avere mai visto la CP_1 utilizzare il computer;
inoltre la teste non si era contraddetta, ma aveva riferito di Tes_2 non avere lavorato con la all'Infopoint, di essere stata addetta alla consegna di buste CP_1
e mastelli per la raccolta dei rifiuti insieme al (che aveva sostituito la , di CP_2 CP_1 non essersi mai occupata di registrazioni ai videoterminali e di avere usato il computer solo per verificare il codice degli utenti e riportarli sui moduli di consegna cartacei;
il grado di difficoltà delle mansioni eseguite a mezzo di computer presso l'Infopoint non era stato accertato e non era quindi comprensibile come l'impugnata sentenza avesse potuto ritenere dette mansioni di facile esecuzione;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la lavoratrice non era idonea a svolgere mansioni presso l'Infopoint, in quanto l'ufficio, dopo il periodo in cui vi era stata addetta, era stato completamente informatizzato, mentre ella non era in grado di utilizzare il computer;
-non aveva tenuto conto che presso gli uffici del cimitero di non vi erano posizioni Pt_1 lavorative di addetto all'assistenza agli utenti, ma, come riferito dai testi, l'addetta alle pulizie dava saltuariamente una mano agli addetti all'ufficio, se era necessario nei casi di assenza di qualcuno di essi, ovvero, se gli utenti le segnalavano qualcosa, comunicava le richieste ai responsabili, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la CP_1 non era lì ricollocabile.
La reclamante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo grado. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi, nonché la sussistenza, in ogni caso, di possibilità di continuare a svolgere mansioni di addetta alle pulizie previo utilizzo da parte della datrice di detersivi non contenenti sostanze irritanti. Ha inoltre proposto reclamo incidentale, deducendo erronea, contraddittoria o carente motivazione dell'impugnata sentenza nei capi relativi alla limitazione a 12 mensilità dell'indennità risarcitoria riconosciuta ed al rigetto delle domande di pagamento differenze retributive e risarcimento danni per violazione dell'art. 2087 c.c., avanzate in primo grado, poiché:
-non era stata motivata la scelta di limitare a 12 mensilità l'indennità risarcitoria riconosciuta,
e la limitazione era erronea, essendo il rapporto di lavoro tra le parti stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 e la datrice di lavoro occupava più di 15 dipendenti, sicché, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro, aveva diritto anche, ex art. 18 c. 5 Stat. Lav., al pagamento di indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, o comunque, ex art. 18 c. 6 Stat. Lav., al pagamento di indennità risarcitoria in misura di 24 mensilità;
-illegittimamente l'impugnata sentenza aveva rigettato le domande di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno da aggravamento delle patologie respiratorie per le quali le era stata riconosciuta invalidità civile già nel 2012, poiché, contrariamente a quanto ritenuto, la datrice era a conoscenza delle condizioni di salute della lavoratrice già prima del giudizio di inidoneità permanente reso dal medico competente e poi dalla Commissione ASL, avendola già temporaneamente adibita a differenti mansioni presso l'Infopoint già a seguito del giudizio di inidoneità temporanea reso dal medico competente nel 2014, e ciò nonostante la aveva nuovamente adibita a mansioni di addetta alle pulizie, che comportavano utilizzo di detersivi contenenti sostanze irritanti, sicché
l'aggravamento dell'invalidità accertato nel 2019 era da ascriversi a responsabilità datoriale.
Ha quindi chiesto il rigetto del reclamo principale e, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'incremento della misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta e l'accoglimento delle domande di condanna al pagamento di differenze retributive e di risarcimento danni avanzate nel ricorso in opposizione in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 13/03/2025 è stato disposto rinvio all'odierna udienza pendendo trattative di bonario componimento;
indi, con istanza in data 25/06/2025, le parti hanno attestato di avere conciliato la controversia in sede stragiudiziale, allegando il relativo verbale di conciliazione. Infine, in data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Va dichiarata nella fattispecie, a seguito della conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, la cessazione della materia del contendere, trattandosi, come risulta dalla relativa scrittura prodotta dalle parti, di conciliazione interamente definitoria della controversia per cui si procede, con integrale rinuncia alle relative domande, sicché deve ritenersi che, all'esito, le parti non abbiano null'altro a pretendere reciprocamente relativamente alla controversia stessa.
Deve quindi dichiararsi, in riforma dell'impugnata sentenza, la cessazione della materia del contendere, come pacifico in tali fattispecie (cfr. Cass. Sez. III n. 22650 del 8.9.2008 rv.
604626 e Cass. Sez. I n. 4714 del 3.3.2006 rv. 590244 in tema di conciliazione o transazione stragiudiziale, e Cass. Sez. 2 n. 19845 del 23/07/2019 rv. 654975 – 01 in tema di rinuncia all'azione).
Essendovi stata regolazione delle spese nella richiamata conciliazione, appare equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 407/2024 in data 24/06/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 03/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'esito dell'udienza del 03/07/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. SISINO ETTORE, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-reclamante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. ROMANI RENZO, elettivamente Controparte_1 domiciliata come in atti;
-reclamata-
Oggetto: reclamo ex art. 1 c. 58 l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 407/2024 del 24/06/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha parzialmente accolto il ricorso ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012 proposto in data 24/11/2021 -in opposizione all'ordinanza di rigetto ex art. 1 c. 49 l. stessa- da già dipendente della licenziata il Controparte_1 Parte_2
27/12/2018 a seguito di sospensione dal lavoro, per inidoneità permanente alle mansioni di addetta alle pulizie, accertata dal medico competente e dalla Commissione ASL, ed impossibilità di ricollocazione in altre mansioni confacenti, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per difetto del giustificato motivo addotto e condannando l'odierna reclamante alla reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
L'impugnata sentenza ha rigettato le domande di accertamento di nullità del licenziamento perché privo di forma scritta in quanto intimato con decorrenza dalla data del provvedimento di irrogazione e non da quella della ricezione di esso, e di inefficacia del licenziamento stesso perché privo di motivazione, ritenendo che il provvedimento di recesso fosse munito di sufficiente motivazione e che l'indicazione della decorrenza degli effetti di esso fosse dovuta a mero errore materiale, ferma l'efficacia dal momento della ricezione da parte della lavoratrice;
ha rigettato le domande di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data della sospensione a quella del licenziamento e di risarcimento dei danni per aggravamento dell'invalidità civile della lavoratrice in conseguenza della protratta adibizione a mansioni di addetta alle pulizie, che avevano comportato l'esposizione al potassio bicromato contenuto nei detersivi utilizzati, cui era allergica, ritenendo che la datrice avesse correttamente sospeso la lavoratrice subito dopo il giudizio di inidoneità reso dal medico competente, con conseguente assenza di responsabilità; quanto all'addotto giustificato motivo di licenziamento, ha ritenuto, previa nomina di c.t.u. medico-legale, che la datrice di lavoro non avesse preso in esame tutte le posizioni lavorative relative a mansioni di assistenza e consegna di materiali all'utenza presso l'Infopoint, cui la lavoratrice era stata già adibita, o a mansioni di assistenza all'utenza presso gli uffici cimiteriali di ivi comprese quelle Pt_1 ancora occupate al momento del licenziamento e/o la cui disponibilità era prevedibile in un arco temporale prossimo al recesso (quale quella della dipendente Persona_1 collocata in pensione qualche mese dopo), o a mansioni diverse da quelle di addetta alla pulizia degli immobili, così non assolvendo al proprio obbligo di repêchage, con conseguente insussistenza di giustificato motivo di licenziamento.
Con reclamo depositato il 23/07/2024 la ha impugnato detta sentenza, Parte_1 depositata il 24/06/2024 all'esito dell'udienza del 10/01/2024 e notificata in pari data, deducendo, nei motivi articolati, erroneità e contraddittorietà della valutazione del quadro probatorio e della motivazione, poiché l'impugnata sentenza: -non aveva tenuto conto che non vi erano posizioni di lavoro disponibili in mansioni compatibili con lo stato di salute e l'inquadramento professionale della essendo CP_1
l'unica posizione che non comportava attività di pulizia, quella di addetto all'Infopoint, già assegnata ad altro lavoratore;
-aveva prima ritenuto che i testi escussi avevano offerto un quadro puntuale delle mansioni svolte dalla presso l'Infopoint, poi che i testi non avevano saputo riferire nulla circa i CP_1 tempi e le prestazioni da lei svolte presso l'Infopoint, ad eccezione del il quale Tes_1 aveva però reso dichiarazioni generiche ed aveva riferito di non avere mai visto la CP_1 utilizzare il computer;
inoltre la teste non si era contraddetta, ma aveva riferito di Tes_2 non avere lavorato con la all'Infopoint, di essere stata addetta alla consegna di buste CP_1
e mastelli per la raccolta dei rifiuti insieme al (che aveva sostituito la , di CP_2 CP_1 non essersi mai occupata di registrazioni ai videoterminali e di avere usato il computer solo per verificare il codice degli utenti e riportarli sui moduli di consegna cartacei;
il grado di difficoltà delle mansioni eseguite a mezzo di computer presso l'Infopoint non era stato accertato e non era quindi comprensibile come l'impugnata sentenza avesse potuto ritenere dette mansioni di facile esecuzione;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la lavoratrice non era idonea a svolgere mansioni presso l'Infopoint, in quanto l'ufficio, dopo il periodo in cui vi era stata addetta, era stato completamente informatizzato, mentre ella non era in grado di utilizzare il computer;
-non aveva tenuto conto che presso gli uffici del cimitero di non vi erano posizioni Pt_1 lavorative di addetto all'assistenza agli utenti, ma, come riferito dai testi, l'addetta alle pulizie dava saltuariamente una mano agli addetti all'ufficio, se era necessario nei casi di assenza di qualcuno di essi, ovvero, se gli utenti le segnalavano qualcosa, comunicava le richieste ai responsabili, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la CP_1 non era lì ricollocabile.
La reclamante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo grado. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi, nonché la sussistenza, in ogni caso, di possibilità di continuare a svolgere mansioni di addetta alle pulizie previo utilizzo da parte della datrice di detersivi non contenenti sostanze irritanti. Ha inoltre proposto reclamo incidentale, deducendo erronea, contraddittoria o carente motivazione dell'impugnata sentenza nei capi relativi alla limitazione a 12 mensilità dell'indennità risarcitoria riconosciuta ed al rigetto delle domande di pagamento differenze retributive e risarcimento danni per violazione dell'art. 2087 c.c., avanzate in primo grado, poiché:
-non era stata motivata la scelta di limitare a 12 mensilità l'indennità risarcitoria riconosciuta,
e la limitazione era erronea, essendo il rapporto di lavoro tra le parti stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 e la datrice di lavoro occupava più di 15 dipendenti, sicché, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro, aveva diritto anche, ex art. 18 c. 5 Stat. Lav., al pagamento di indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, o comunque, ex art. 18 c. 6 Stat. Lav., al pagamento di indennità risarcitoria in misura di 24 mensilità;
-illegittimamente l'impugnata sentenza aveva rigettato le domande di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno da aggravamento delle patologie respiratorie per le quali le era stata riconosciuta invalidità civile già nel 2012, poiché, contrariamente a quanto ritenuto, la datrice era a conoscenza delle condizioni di salute della lavoratrice già prima del giudizio di inidoneità permanente reso dal medico competente e poi dalla Commissione ASL, avendola già temporaneamente adibita a differenti mansioni presso l'Infopoint già a seguito del giudizio di inidoneità temporanea reso dal medico competente nel 2014, e ciò nonostante la aveva nuovamente adibita a mansioni di addetta alle pulizie, che comportavano utilizzo di detersivi contenenti sostanze irritanti, sicché
l'aggravamento dell'invalidità accertato nel 2019 era da ascriversi a responsabilità datoriale.
Ha quindi chiesto il rigetto del reclamo principale e, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'incremento della misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta e l'accoglimento delle domande di condanna al pagamento di differenze retributive e di risarcimento danni avanzate nel ricorso in opposizione in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 13/03/2025 è stato disposto rinvio all'odierna udienza pendendo trattative di bonario componimento;
indi, con istanza in data 25/06/2025, le parti hanno attestato di avere conciliato la controversia in sede stragiudiziale, allegando il relativo verbale di conciliazione. Infine, in data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Va dichiarata nella fattispecie, a seguito della conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, la cessazione della materia del contendere, trattandosi, come risulta dalla relativa scrittura prodotta dalle parti, di conciliazione interamente definitoria della controversia per cui si procede, con integrale rinuncia alle relative domande, sicché deve ritenersi che, all'esito, le parti non abbiano null'altro a pretendere reciprocamente relativamente alla controversia stessa.
Deve quindi dichiararsi, in riforma dell'impugnata sentenza, la cessazione della materia del contendere, come pacifico in tali fattispecie (cfr. Cass. Sez. III n. 22650 del 8.9.2008 rv.
604626 e Cass. Sez. I n. 4714 del 3.3.2006 rv. 590244 in tema di conciliazione o transazione stragiudiziale, e Cass. Sez. 2 n. 19845 del 23/07/2019 rv. 654975 – 01 in tema di rinuncia all'azione).
Essendovi stata regolazione delle spese nella richiamata conciliazione, appare equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 407/2024 in data 24/06/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 03/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -