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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9516/2022 R.G., chiamata all'udienza del 14/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Lorusso Parte_1
Opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Opposto
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/9/2022, la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000152338 prot. n.
.900.02/08/2022.0521219, notificata in data 17/8/2022, con la quale veniva CP_1
ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 23.006,60 relativa al mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo da ottobre 2010 a giugno 2011, per aver violato l'art. 2, comma 1 bis, d. l.n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/11/1983, n. 683 e ss.mm.ii.
Eccepiva il decorso del termine prescrizionale, atteso che il verbale di accertamento da cui traeva origine l'impugnato provvedimento recava la data del 15/5/2017 mentre l'ordinanza-ingiunzione opposta era stata notificata in data 17/8/2022; eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 14 l.n. 689/81; nel merito, deduceva la carenza di motivazione dell'impugnata ordinanza e l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per assenza di firma dell'atto e per assenza di delega in capo al funzionario, Dott.ssa
[...]
. Per_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione opposta, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Con provvedimento datato 22/9/2022, il Giudice sospendeva l'ordinanza-ingiunzione opposta, fissando contestualmente l'udienza di discussione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto che eccepiva la tardività dell'opposizione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Con memoria generica datata 27/3/2023, parte opposta dava atto dell'intervenuto provvedimento in autotutela emesso, a norma dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, dalla
, con cui la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza- Controparte_2
ingiunzione n. OI-000152338 veniva rideterminata, con possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta;
con successive note del 7/4/2025, parte opposta dava atto del provvedimento datato 29/9/2023, adottato ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, con cui la sanzione amministrativa veniva ulteriormente rideterminata nella misura pari ad €
2.065,30.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti e all'udienza odierna, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
In ordine all'eccezione di tardività della proposizione della presente opposizione sollevata dall' resistente, essa è infondata e va disattesa. CP_3
Ed invero, come pacificamente emerso nel corso del giudizio, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata notificata in data 17/8/2022 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 13/9/2022.
Il ricorso in opposizione spiegato è infondato e va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente si osserva quanto segue.
Pag. 2 di 10 Deve essere premesso che parte opponente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ebbene, ai sensi dell'art. 28 l.n. 689/81, il termine prescrizionale quinquennale decorre, trattandosi di illecito valutato originariamente quale reato e successivamente depenalizzato, con la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, vale a dire in data
6/2/2016.
In particolare, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41
l. n. 689/81.
Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529/2003 e Cass n. 19897/2018).
Orbene, va rilevato che l'ordinanza-ingiunzione opposta ha per oggetto sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l.n. 638/1983, in relazione alle ultime tre mensilità dell'anno 2010 e alle prime sei dell'anno 2011.
Tanto premesso, dal compendio probatorio in atti, è emerso che l' Controparte_4
ha offerto idonea prova di aver notificato l'atto datato 15/5/2017 di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/83, convertito dalla l.n.
638/1983, in data 5/7/2017 (cfr. all. 2 e 3 memoria); inoltre, deve rilevarsi che parte resistente ha, altresì, offerto adeguata prova di aver notificato gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale con n. 2 diffide dell'anno 2011 e n.1 dell'anno 2012, notificate rispettivamente in data 12/8/2011; 12/12/2011 e 2/3/2012 (cfr. all. n.4 memoria). Va opportunamente stigmatizzato, altresì, che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso nei tre mesi successivi, ex d.l. n. 463/83, posto che l'art. 2, comma 1 bis cos prevede: “ il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute
Pag. 3 di 10 previdenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”); infine, è rimasto nuovamente sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ex art. 103, comma 6 bis, D.L.n. 18/2020).
Da ultimo, la prescrizione è stata definitivamente interrotta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta in data 17/8/2022.
Avuto particolare riguardo alla diffida .0900.15/05/2017. è appena il CP_1 P.IVA_1
caso di rilevare che essa risulta regolarmente notificata, posto che il numero indicativo dell'atto notificato, riportato sulla ricevuta di ritorno, corrisponde esattamente al numero di protocollo della diffida in esame e, pertanto, non vi è alcun dubbio che la ricevuta di ritorno della raccomandata si riferisca alla diffida del 15/5/2027.
Sul punto, nessun pregio ha l'eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente circa il disconoscimento della fotocopia all'originale, depositata nelle forme telematiche, della sottoscrizione della cartolina da parte della madre del ricorrente relativa alla diffida del 15/5/2017.
Come noto l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione (cfr. Cass. n. 212 del 2006; Cass. n. 14378 del 1999).
Nella specie, il disconoscimento è senz'altro generico.
Invero, il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del
2006; n. 2524 del 2006).
Nella fattispecie concreta, il procuratore non ha indicato alcun elemento in base al quale possa seriamente dirsi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali ovvero che i contenuti risultino incomprensibili
Pag. 4 di 10 Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Del pari, infondata deve ritenersi l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 l. n.
689/81.
E' pacifico che i fatti posti a fondamento dell'ordinanza costituivano reato nel momento in cui sono stati posti in essere (ottobre-dicembre 2010 e gennaio-giugno 2011).
Tanto premesso, si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata, in data 3/3/2025, dalla Corte d'Appello di Bari, sezione
Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 118/2024 R.G., a cui questo Giudicante ritiene di dover dare continuità: “ Non coglie nel segno l'assunto di parte appellante secondo cui la potestà sanzionatoria avrebbe dovuto essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione D.Lgs. n. 8/2016, e quindi a decorrere dal 06.02.2016.
Trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.
8/2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 di detto decreto con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto in parola.
Difatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 D. Lgs. n. 8/2016, “ le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, come nel caso di specie;
invece, i successivi comma 2 e
3, disciplinano i casi in cui “i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili” e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed eventualmente delle sanzioni accessorie.
Quanto ai procedimenti penali di cui al comma 1, come quello per cui è causa, deve aversi riguardo al disposto di cui all'art. 9, co.1 D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità
Pag. 5 di 10 amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
I successivi commi del medesimo articolo dispongono:
“
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estro entro il termine di trecentosettanta giorni dalle ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 10981, n. 689.
6.Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Appare evidente, dalla mera lettura dell'articolo normativo dinanzi esposto, che, se
l'ultimo comma dell'art. 14 D. Lgs. n. 8/2016, di cui la ne lamenta la Parte_2
violazione, per la fattispecie costituente illecito amministrativo, dispone espressamente
l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute “per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l'art. 9, per le fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, non prevede, viceversa, espressamente che, alla mancata osservanza del termine di notificazione al diretto interessato della commessa violazione in novanta e/o trecentosettanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, consegua altrettanto l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Difatti, è stato opportunamente osservato che “dalla lettura delle sopra riportate norme nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto, tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (Corte d'App.
Milano, Sez. Lav., 14/02/2020, n. 123).
E' stato altresì precisato che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad
Pag. 6 di 10 infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”.
Come pure ribadito dall appellato, “al riguardo occorre sottolineare che Autorità CP_1
giudiziaria e Autorità Amministrativa costituiscono due ordini o Poteri dello Stato separati ed autonomi, cos che nel caso di specie non operano i generali principi di irrilevanza del decorso temporale causato dai meccanismi di ripartizione interna dei compiti, tra i vari rami o uffici di un'Amministrazione, e di intangibilità delle posizioni soggettive dei privati, rispetto alle disfunzioni burocratiche ed al mancato coordinamento tra detti uffici. Al contrario, l'espressa disposizione legislativa che subordina l'iniziale decorso del termine in questione all'avvenuta trasmissione degli atti dall'una all'altra Autorità, evidenzia una ratio legis volta ad assegnare rilievo giuridico
“esterno” al perfezionarsi di siffatta operazione” (cos, in termini, Trib. Bari, Sez. Lav.,
20.02.2024, n. 685).
In conseguenza, fermo restando che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
– in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (cos tra le tante Cass. n. 27702 del 2019; cfr., altresì, solo per citare le più recenti, Cass. n. 29404 del 2022 e Cass. n. 28273 del
2022), è evidente la differente ratio legis sottesa alle disposizioni in esame.
Pag. 7 di 10 Per le ipotesi di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1941 di illecito previsto ab origine come reato e successivamente depenalizzato, come quello per cui è causa, il legislatore, consapevole che, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali relativi a omissioni contributive non ancora definiti, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'Autorità amministrativa, al precipuo al fine di evitare che, dalla eventuale tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa, potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Viceversa, per le ipotesi di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 689/1941 di illecito qualificato ab origine quale illecito amministrativo, il legislatore ha espressamente previsto che all'omessa o tardiva contestazione delle violazioni consegua la decadenza della potestà sanzionatoria dell'Autorità amministrativa procedente e l'automatica estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute.
D'altronde “nessuna disposizione in seno al decreto legislativo n. 8/2016 sancisce espressamente l'effetto estintivo dell'obbligazione per il caso della tardiva trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa, né si può sostenere l'applicazione analogica a tale fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 14 l.n. 689/81, che, in quanto disciplinante un'ipotesi sostanziale di decadenza dalla potestà sanzionatoria, è norma di stretta interpretazione, dunque insuscettibile di applicazione analogica” (Corte d'App. Ancona, Sez. Lav., 29/03/2021, n. 94; nello stesso senso, Trib.
Monza, Sez. I, 25/01/2021, n. 149).
In conseguenza, poiché l'accertata omissione, da parte della del Parte_2
versamento delle ritenute contributive ed assistenziali sottese alle ordinanze ingiunzioni opposte, riguarda complessivamente il periodo dal 3/2009 al 12/2011, è evidente che, trattandosi di illeciti previsti ab origine come reato e successivamente depenalizzati, non potrà trovare ingresso l'invocato regime decadenziale di cui all'art. 14 D. Lgs. n.
689/1981, bensì la disciplina di cui all'art. 9 D.L.gs. n. 689/81, secondo cui, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non decade dalla potestà sanzionatoria conferitale purchè, non appena notiziata dei commessi illeciti, provveda al relativo recupero entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e quindi, dal 6/2/2016”.
Pag. 8 di 10 In merito poi all'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, essa appare infondata.
Invero, l'ordinanza n. OI- 000152338 di prot. n. .0900.02/08/2022.0521219 risulta CP_1
correttamente motivata, avendo la stessa fatto espresso richiamo all'atto di accertamento prot. n. .900.15/05/2017.0246511 del 5/7/2017 nonché avendo essa indicato le CP_1
violazioni che sono le medesime di quelle oggetto dell'atto di accertamento richiamato e notificato in data 5/7/2017.
In ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, con la conseguenza che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
dunque, è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione, mentre l'obbligo di motivazione non si estende alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione,
è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20189 del 22/07/2008).
In ogni caso, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e di conseguenza l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte dall'ordinanza ingiunzione, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto
(Cass. SS. UU., Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
Pag. 9 di 10 Infine, l'eccezione sollevata dall'opponente, richiamando il principio di diritto affermato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1684/2022 appare priva di pregio e del tutto inconferente, atteso che la dott.ssa , che firma l'ordinanza- Per_1 ingiunzione impugnata, non è un funzionario ma il Direttore della sede dell' di CP_1
Bari.
Da ultimo, osserva il Tribunale che, in via di autotutela, l' ha provveduto alla CP_1
rideterminazione delle somme dovute per effetto della sopravvenuta previsione contenuta nell'art. 23 D.L. n. 48/2023 per una somma pari ad € 2.065,30.
In considerazione della sopravvenuta rideterminazione delle somme dovute da parte dell' convenuto, dapprima con provvedimento del 23/3/2023 che ha CP_3 rideterminato la somma da € 23.006,60 in € 10.000,00, in sede di autotutela e, successivamente, con provvedimento datato 29/9/2023, adottato per effetto dell'art. 23
d.l. n. 48/2023, da € 10.000,00 ad € 2.065,30, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto
CP_ depositato in data 13/9/2022 da nei confronti dell Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: revoca la sospensione disposta in corso di giudizio;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le somme (riquantificate), ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, per una somma pari ad € 2.065,30; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9516/2022 R.G., chiamata all'udienza del 14/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Lorusso Parte_1
Opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Opposto
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/9/2022, la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000152338 prot. n.
.900.02/08/2022.0521219, notificata in data 17/8/2022, con la quale veniva CP_1
ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 23.006,60 relativa al mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo da ottobre 2010 a giugno 2011, per aver violato l'art. 2, comma 1 bis, d. l.n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/11/1983, n. 683 e ss.mm.ii.
Eccepiva il decorso del termine prescrizionale, atteso che il verbale di accertamento da cui traeva origine l'impugnato provvedimento recava la data del 15/5/2017 mentre l'ordinanza-ingiunzione opposta era stata notificata in data 17/8/2022; eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 14 l.n. 689/81; nel merito, deduceva la carenza di motivazione dell'impugnata ordinanza e l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per assenza di firma dell'atto e per assenza di delega in capo al funzionario, Dott.ssa
[...]
. Per_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione opposta, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Con provvedimento datato 22/9/2022, il Giudice sospendeva l'ordinanza-ingiunzione opposta, fissando contestualmente l'udienza di discussione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto che eccepiva la tardività dell'opposizione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Con memoria generica datata 27/3/2023, parte opposta dava atto dell'intervenuto provvedimento in autotutela emesso, a norma dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, dalla
, con cui la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza- Controparte_2
ingiunzione n. OI-000152338 veniva rideterminata, con possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta;
con successive note del 7/4/2025, parte opposta dava atto del provvedimento datato 29/9/2023, adottato ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, con cui la sanzione amministrativa veniva ulteriormente rideterminata nella misura pari ad €
2.065,30.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti e all'udienza odierna, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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In ordine all'eccezione di tardività della proposizione della presente opposizione sollevata dall' resistente, essa è infondata e va disattesa. CP_3
Ed invero, come pacificamente emerso nel corso del giudizio, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata notificata in data 17/8/2022 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 13/9/2022.
Il ricorso in opposizione spiegato è infondato e va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente si osserva quanto segue.
Pag. 2 di 10 Deve essere premesso che parte opponente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ebbene, ai sensi dell'art. 28 l.n. 689/81, il termine prescrizionale quinquennale decorre, trattandosi di illecito valutato originariamente quale reato e successivamente depenalizzato, con la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, vale a dire in data
6/2/2016.
In particolare, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41
l. n. 689/81.
Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529/2003 e Cass n. 19897/2018).
Orbene, va rilevato che l'ordinanza-ingiunzione opposta ha per oggetto sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l.n. 638/1983, in relazione alle ultime tre mensilità dell'anno 2010 e alle prime sei dell'anno 2011.
Tanto premesso, dal compendio probatorio in atti, è emerso che l' Controparte_4
ha offerto idonea prova di aver notificato l'atto datato 15/5/2017 di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/83, convertito dalla l.n.
638/1983, in data 5/7/2017 (cfr. all. 2 e 3 memoria); inoltre, deve rilevarsi che parte resistente ha, altresì, offerto adeguata prova di aver notificato gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale con n. 2 diffide dell'anno 2011 e n.1 dell'anno 2012, notificate rispettivamente in data 12/8/2011; 12/12/2011 e 2/3/2012 (cfr. all. n.4 memoria). Va opportunamente stigmatizzato, altresì, che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso nei tre mesi successivi, ex d.l. n. 463/83, posto che l'art. 2, comma 1 bis cos prevede: “ il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute
Pag. 3 di 10 previdenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”); infine, è rimasto nuovamente sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ex art. 103, comma 6 bis, D.L.n. 18/2020).
Da ultimo, la prescrizione è stata definitivamente interrotta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta in data 17/8/2022.
Avuto particolare riguardo alla diffida .0900.15/05/2017. è appena il CP_1 P.IVA_1
caso di rilevare che essa risulta regolarmente notificata, posto che il numero indicativo dell'atto notificato, riportato sulla ricevuta di ritorno, corrisponde esattamente al numero di protocollo della diffida in esame e, pertanto, non vi è alcun dubbio che la ricevuta di ritorno della raccomandata si riferisca alla diffida del 15/5/2027.
Sul punto, nessun pregio ha l'eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente circa il disconoscimento della fotocopia all'originale, depositata nelle forme telematiche, della sottoscrizione della cartolina da parte della madre del ricorrente relativa alla diffida del 15/5/2017.
Come noto l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione (cfr. Cass. n. 212 del 2006; Cass. n. 14378 del 1999).
Nella specie, il disconoscimento è senz'altro generico.
Invero, il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del
2006; n. 2524 del 2006).
Nella fattispecie concreta, il procuratore non ha indicato alcun elemento in base al quale possa seriamente dirsi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali ovvero che i contenuti risultino incomprensibili
Pag. 4 di 10 Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Del pari, infondata deve ritenersi l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 l. n.
689/81.
E' pacifico che i fatti posti a fondamento dell'ordinanza costituivano reato nel momento in cui sono stati posti in essere (ottobre-dicembre 2010 e gennaio-giugno 2011).
Tanto premesso, si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata, in data 3/3/2025, dalla Corte d'Appello di Bari, sezione
Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 118/2024 R.G., a cui questo Giudicante ritiene di dover dare continuità: “ Non coglie nel segno l'assunto di parte appellante secondo cui la potestà sanzionatoria avrebbe dovuto essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione D.Lgs. n. 8/2016, e quindi a decorrere dal 06.02.2016.
Trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.
8/2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 di detto decreto con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto in parola.
Difatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 D. Lgs. n. 8/2016, “ le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, come nel caso di specie;
invece, i successivi comma 2 e
3, disciplinano i casi in cui “i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili” e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed eventualmente delle sanzioni accessorie.
Quanto ai procedimenti penali di cui al comma 1, come quello per cui è causa, deve aversi riguardo al disposto di cui all'art. 9, co.1 D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità
Pag. 5 di 10 amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
I successivi commi del medesimo articolo dispongono:
“
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estro entro il termine di trecentosettanta giorni dalle ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 10981, n. 689.
6.Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Appare evidente, dalla mera lettura dell'articolo normativo dinanzi esposto, che, se
l'ultimo comma dell'art. 14 D. Lgs. n. 8/2016, di cui la ne lamenta la Parte_2
violazione, per la fattispecie costituente illecito amministrativo, dispone espressamente
l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute “per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l'art. 9, per le fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, non prevede, viceversa, espressamente che, alla mancata osservanza del termine di notificazione al diretto interessato della commessa violazione in novanta e/o trecentosettanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, consegua altrettanto l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Difatti, è stato opportunamente osservato che “dalla lettura delle sopra riportate norme nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto, tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (Corte d'App.
Milano, Sez. Lav., 14/02/2020, n. 123).
E' stato altresì precisato che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad
Pag. 6 di 10 infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”.
Come pure ribadito dall appellato, “al riguardo occorre sottolineare che Autorità CP_1
giudiziaria e Autorità Amministrativa costituiscono due ordini o Poteri dello Stato separati ed autonomi, cos che nel caso di specie non operano i generali principi di irrilevanza del decorso temporale causato dai meccanismi di ripartizione interna dei compiti, tra i vari rami o uffici di un'Amministrazione, e di intangibilità delle posizioni soggettive dei privati, rispetto alle disfunzioni burocratiche ed al mancato coordinamento tra detti uffici. Al contrario, l'espressa disposizione legislativa che subordina l'iniziale decorso del termine in questione all'avvenuta trasmissione degli atti dall'una all'altra Autorità, evidenzia una ratio legis volta ad assegnare rilievo giuridico
“esterno” al perfezionarsi di siffatta operazione” (cos, in termini, Trib. Bari, Sez. Lav.,
20.02.2024, n. 685).
In conseguenza, fermo restando che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
– in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (cos tra le tante Cass. n. 27702 del 2019; cfr., altresì, solo per citare le più recenti, Cass. n. 29404 del 2022 e Cass. n. 28273 del
2022), è evidente la differente ratio legis sottesa alle disposizioni in esame.
Pag. 7 di 10 Per le ipotesi di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 689/1941 di illecito previsto ab origine come reato e successivamente depenalizzato, come quello per cui è causa, il legislatore, consapevole che, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali relativi a omissioni contributive non ancora definiti, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'Autorità amministrativa, al precipuo al fine di evitare che, dalla eventuale tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa, potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Viceversa, per le ipotesi di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 689/1941 di illecito qualificato ab origine quale illecito amministrativo, il legislatore ha espressamente previsto che all'omessa o tardiva contestazione delle violazioni consegua la decadenza della potestà sanzionatoria dell'Autorità amministrativa procedente e l'automatica estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute.
D'altronde “nessuna disposizione in seno al decreto legislativo n. 8/2016 sancisce espressamente l'effetto estintivo dell'obbligazione per il caso della tardiva trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa, né si può sostenere l'applicazione analogica a tale fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 14 l.n. 689/81, che, in quanto disciplinante un'ipotesi sostanziale di decadenza dalla potestà sanzionatoria, è norma di stretta interpretazione, dunque insuscettibile di applicazione analogica” (Corte d'App. Ancona, Sez. Lav., 29/03/2021, n. 94; nello stesso senso, Trib.
Monza, Sez. I, 25/01/2021, n. 149).
In conseguenza, poiché l'accertata omissione, da parte della del Parte_2
versamento delle ritenute contributive ed assistenziali sottese alle ordinanze ingiunzioni opposte, riguarda complessivamente il periodo dal 3/2009 al 12/2011, è evidente che, trattandosi di illeciti previsti ab origine come reato e successivamente depenalizzati, non potrà trovare ingresso l'invocato regime decadenziale di cui all'art. 14 D. Lgs. n.
689/1981, bensì la disciplina di cui all'art. 9 D.L.gs. n. 689/81, secondo cui, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non decade dalla potestà sanzionatoria conferitale purchè, non appena notiziata dei commessi illeciti, provveda al relativo recupero entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e quindi, dal 6/2/2016”.
Pag. 8 di 10 In merito poi all'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, essa appare infondata.
Invero, l'ordinanza n. OI- 000152338 di prot. n. .0900.02/08/2022.0521219 risulta CP_1
correttamente motivata, avendo la stessa fatto espresso richiamo all'atto di accertamento prot. n. .900.15/05/2017.0246511 del 5/7/2017 nonché avendo essa indicato le CP_1
violazioni che sono le medesime di quelle oggetto dell'atto di accertamento richiamato e notificato in data 5/7/2017.
In ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, con la conseguenza che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
dunque, è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione, mentre l'obbligo di motivazione non si estende alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione,
è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20189 del 22/07/2008).
In ogni caso, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e di conseguenza l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte dall'ordinanza ingiunzione, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto
(Cass. SS. UU., Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
Pag. 9 di 10 Infine, l'eccezione sollevata dall'opponente, richiamando il principio di diritto affermato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1684/2022 appare priva di pregio e del tutto inconferente, atteso che la dott.ssa , che firma l'ordinanza- Per_1 ingiunzione impugnata, non è un funzionario ma il Direttore della sede dell' di CP_1
Bari.
Da ultimo, osserva il Tribunale che, in via di autotutela, l' ha provveduto alla CP_1
rideterminazione delle somme dovute per effetto della sopravvenuta previsione contenuta nell'art. 23 D.L. n. 48/2023 per una somma pari ad € 2.065,30.
In considerazione della sopravvenuta rideterminazione delle somme dovute da parte dell' convenuto, dapprima con provvedimento del 23/3/2023 che ha CP_3 rideterminato la somma da € 23.006,60 in € 10.000,00, in sede di autotutela e, successivamente, con provvedimento datato 29/9/2023, adottato per effetto dell'art. 23
d.l. n. 48/2023, da € 10.000,00 ad € 2.065,30, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto
CP_ depositato in data 13/9/2022 da nei confronti dell Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: revoca la sospensione disposta in corso di giudizio;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le somme (riquantificate), ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, per una somma pari ad € 2.065,30; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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