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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8369/2020 R.G.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bari alla via Torre d'Amore n. 31/E, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Taranto (c.f.
) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in - convenuto contumace CP_1
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'attrice ha così concluso: a) accertare e dichiarare che la sig.ra , il giorno Parte_1
27/12/2018 alle ore 20,30 circa, mentre percorreva a piedi la via Gramsci in LO (LE) in prossimità del LA MB, ha subito un infortunio cadendo a causa di un dissesto del manto stradale;
b) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
, nella sua qualità di proprietaria (ex art. 2051 c.c. o, in subordine, extracontrattuale ex art.
[...]
2043 c.c.), nella causazione e verificazione dell'evento descritto in narrativa in relazioni alle condizioni ed omissioni colpose descritte in narrativa e, correlativamente, di tutte le conseguenze di danno che ne sono derivate e, per l'effetto, lo dichiari tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attrice; c) accertare i danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'odierna attrice, per le causali di cui in narrativa;
d) condannare il al pagamento della somma complessiva di € 43.120,96, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dal dì del sinistro o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, di cui: - percentuale di invalidità permanente 12% con danno che si quantifica in € 26.580,00; - appesantimento fino a 1/5 del danno biologico (art. 138 D.lgs. 209/2005) con danno che si quantifica in € 5.316,00; - n. 37 giorni di invalidità temporanea parziale al 100% con danno che si quantifica in
€ 3.626,00; - n. 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% con danno che si quantifica in €
5.880,00; - € 1.718, 98 per le spese mediche sostenute;
e) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite;
f) condannare, altresì, il convenuto al pagamento di una somma equativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., da liquidarsi in ragione del diniego alla richiesta di negoziazione assistita inoltrata con nota pec del 18/10/2019.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto nell'atto di citazione che: Parte_1
“1) In data 27.12.2018 alle ore 20.30 circa, la sig.ra percorreva a piedi la via Gramsci in Parte_1
LO (LE) in prossimità di LA MB (All. 1 fotografia).
2) Ella camminava sul marciapiede della ridetta via, ma a causa della presenza di una pedana per disabili ivi posta, discendeva dal marciapiede e si dirigeva sul piano stradale (All. 2 fotografia).
3) In particolare, va rimarcato che l'attrice non ha potuto proseguire il suo cammino sul marciapiede, poiché, subito dopo la succitata pedana, vi erano un cartello pubblicitario posizionato al suolo e due bidoni per la raccolta differenziata (uno di colore bianco e uno di colore giallo) che impedivano il transito sul marciapiede (come si evince dalle medesime fotografie);
4) Orbene, giunta all'altezza del civico n. 51 della medesima via Gramsci, a causa di una fessurazione nell'asfalto che aveva creato una buca, perdeva l'aderenza al suolo del piede e, conseguentemente, cadeva in terra, a causa dell'insidiosità del manufatto, con disastrose conseguenze (All.3 fotografie).
5) L'attrice cadeva sul lato destro procurandosi lesioni fisiche gravi.”
(così a pag. 1 dell'atto di citazione)
Ritenendo che l'evento vada ascritto alle condizioni della strada e quindi a responsabilità (da configurare ex art. 2051 o 2043 c.c.) del suo proprietario (il ), ha citato Controparte_1 il chiedendo che lo stesso sia condannato a risarcirle tutti i danni Controparte_1 conseguenti la caduta in terra.
Il ha scelto di rimanere contumace. Controparte_1
Il fatto storico ha trovato conferma nell'istruttoria esperita. Il teste ha Testimone_1 dichiarato: “Ricordo che la sig.ra è scesa dal marciapiede per evitare una Parte_1 pedana per disabili posta sul marciapiede e successivamente nel percorrere il tratto di strada posto tra il marciapiede e l'asfalto è caduta, ponendo il piede in una buca presente nella sede stradale.
Posso precisare che la buca era sull'asfalto e precisamente laddove l'asfalto confina con un basolato posto immediatamente prima del marciapiede” (udienza del 24.02.2013). Il teste Testimone_2 ha dichiarato: “Stavamo camminando sul marciapiede, la sig.ra è scesa dal marciapiede Parte_1 dove era posizionata una pedana e scendendo è incappata in una buca presente sulla sede stradale”
(udienza del 24.11.2013). Il teste ha dichiarato “Ricordo che la sig.ra era al Tes_3 Parte_1 mio fianco ed eravamo dovute scendere dal marciapiede a causa della presenza di una pedana ivi posizionata mentre camminavano la ha messo il piede in una buca presente sulla sede Parte_1 stradale;
il tacco si è incastrato nella buca e la è caduta per terra” (udienza del Parte_1
24.11.2013). Il teste aveva dichiarato che la era caduta nello scendere Tes_4 Parte_1 dall'autovettura. Ma tale ricostruzione dei fatti è contraria a quanto sostenuto da tutti gli altri testi ed occorre ritenere che il teste si sia confuso o non abbia ricordato correttamente quanto avvenuto.
Appurato che la è caduta per la presenza di una buca sulla sede stradale, la Suprema Parte_1
Corte ha avuto modo di spiegare che:
- la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa»
(Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
(Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 2479 Anno 2018).
I principi che precedono hanno incontrato sostanziale conferma nella successiva
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 delle SS.UU. civili della Suprema Corte secondo cui La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Proprio in detta ultima pronuncia la Suprema Corte ha ricordato il precedente indirizzo secondo cui il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Quindi anche in presenza di una sede stradale sconnessa o con buche, non si configura automaticamente una responsabilità del suo proprietario per l'evento dannoso, atteso che va valutata la condotta del danneggiato perché la stessa può aver avuto unica efficienza causale nella produzione del danno.
Applicando i principi che precedono al caso oggetto di esame, va valutata pertanto la possibile sussistenza di un caso fortuito da rinvenire anche nel comportamento della stessa danneggiata.
Occorre allora soffermarsi sulle circostanze in cui l'evento è avvenuto.
Dalle stesse fotografie prodotte dall'attrice (e poi riconosciute dai testimoni), si può notare la presenza di pali di illuminazione della pubblica via. Le affermazioni dei testi escussi secondo cui la strada era poco illuminata, possono intendersi solo nel senso indicato dal teste secondo cui: Testimone_2
“Non vi era illuminazione a giorno” (così nell'udienza del 24.11.2023). La buca non era certo minuscola o non percepibile: il teste ha spiegato che la Testimone_2 stessa aveva una larghezza di circa 40 cm e profonda circa 10 cm. (così nell'udienza del 24.11.2023).
La buca non era coperta da alcunché, né vi era alcun elemento che la potesse celare.
La era appena scesa dal marciapiede. Parte_1
In tale complessiva situazione, occorre necessariamente ritenere che con la ordinaria diligenza, scendendo da un marciapiede qualsivoglia pedone guarderebbe la sede stradale;
ed in presenza di illuminazione pubblica ma anche in assenza di qualsivoglia copertura della buca, avrebbe modo di rendersi conto della presenza della medesima buca.
Se allora l'attrice era in grado di vedere la buca sulla sede stradale e quindi evitare di metterci il piede dentro, l'averlo fatto può esser ricondotto unicamente ad una sua grave negligenza;
con l'ordinaria diligenza, l'attrice avrebbe potuto evitare l'evento escludendo così il verificarsi dei danni poi accusati.
In definitiva il comportamento dell'attrice è stato causa efficiente dell'evento e va esclusa la CP_ responsabilità dell' convenuto;
la domanda dell'attrice dovrà pertanto esser rigettata.
Quanto precede assorbe anche la domanda di responsabilità fondata sull'art. 2043 c.c.
La contumacia del convenuto, esclude la necessità di provvedere sulle spese processuali.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 8369/2020 R.G. tra ed il Parte_1 CP_1
, così decide:
[...]
− rigetta la domanda avanzata da contro il Parte_1 CP_1
.
[...]
Lecce 11.06.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini