Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 7082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/05/2025 nella causa n. 7082/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dall'avv. FAVRO Parte_1 C.F._1
LORENZO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, c.f. CP_2 C.F._2
, c.f. Controparte_3 C.F._3 tutti assistiti dall'avv. MARCO NOVARA
PARTI CONVENUTE
Oggetto: retribuzione
1. Il ricorrente afferma di aver lavorato per Parte_1 [...] con contratto di lavoro subordinato a Controparte_4 tempo determinato e qualifica di manutentore, inquadrato nel sesto livello del CCNL Artigiani metalmeccanici, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 13 maggio 2023, data di efficacia delle dimissioni volontarie;
2. il ricorrente evidenzia come la datrice di lavoro gli abbia corrisposto una retribuzione oraria lorda compresa tra l'importo iniziale di € 7,53139 e quello di € 8,00711 dell'ultimo periodo lavorato, versando così una retribuzione inferiore rispetto a quanto pattuito nel contratto individuale di lavoro, che prevedeva una retribuzione oraria lorda di € 9,75;
1
3. il sig. agisce nei confronti della società datrice di lavoro – Pt_1 successivamente trasformatasi in – e dei due soci Controparte_1 illimitatamente responsabili e , per CP_2 Controparte_3 ottenerne la condanna in solido al pagamento di differenze retributive quantificate in complessivi € 15.062,00 lordi;
4. le parti convenute si sono costituite in giudizio rilevando come il ricorrente, in tutto il periodo in cui è stato alle dipendenze della CP_1
, abbia svolto mansioni proprie del sesto livello del CCNL artigiani
[...] metalmeccanici ed abbia ricevuto una retribuzione comunque superiore a quanto previsto dal CCNL per tale livello;
censurano come il ricorrente – senza nulla avere mai eccepito durante il rapporto di lavoro e, quindi, con comportamento sostanzialmente acquiescente – avanzi ora le proprie pretese sulla base di un dato formale derivante da errore materiale riconoscibile commesso dal commercialista nella redazione del contratto individuale di lavoro in cui, per errore, è stata inserita una paga oraria più elevata di quella prevista dal CCNL e concludono per il rigetto del ricorso;
in subordine, i convenuti contestano i conteggi proposti dal ricorrente, ritenendo che la somma contabilmente corretta in caso di accoglimento della domanda dovrebbe essere quella di € 12.190,71;
5. i resistenti hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa del proprio commercialista dott. , per essere manlevati da Persona_1 questo in ragione del fatto che l'ipotetico accoglimento della domanda proposta sarebbe unicamente ascrivibile a un errore commesso dal consulente, di cui questo dovrebbe rispondere a titolo di responsabilità professionale;
6. svolto senza esito favorevole il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 19/03/2025 è stata rigettata l'istanza di chiamata di terzo proposta dai resistenti, dal momento che “la domanda che parte convenuta vorrebbe azionare contro il terzo chiamato è una domanda di risarcimento del danno da inadempimento dal mandato professionale, per la quale non sussiste la competenza del giudice del lavoro, la cui
2 RGL n. 7082/2024
istruttoria comporterebbe un ingiustificabile aggravio delle attività processuali, e dovrà essere azionata in separato giudizio”;
7. all'odierna udienza il ricorrente ha dichiarato, al solo scopo di evitare tempi e costi di una CTU, di aderire ai conteggi proposti dai resistenti, rideterminando la domanda in complessivi € 12.190,71, ed ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
8. la causa giunge a decisione in assenza di attività istruttorie;
9. nel contratto individuale di lavoro prodotto dal ricorrente quale doc. 2, si legge: “orario e trattamento economico: l'orario sarà di h. 40 settimanali e la sua retribuzione lorda oraria sarà di € 9,75”; si tratta di una clausola dal contenuto inequivocabile, che non presenta problemi interpretativi;
10. secondo la tesi dei resistenti, il contenuto letterale della clausola riportata non fonderebbe il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle differenze rivendicate, in quanto le parti avrebbero concordato che la retribuzione dovuta fosse quella tabellarmente prevista dal CCNL artigiani metalmeccanici per il sesto livello di inquadramento, e non la maggior retribuzione indicata nella lettera di assunzione, frutto di mero errore di battitura del commercialista che aveva predisposto il contratto;
11. premesso che non è stata esperita l'azione – costitutiva – di annullamento per vizio della volontà del contratto di lavoro intercorso tra le parti, la controversia deve essere risolta facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'errore materiale nella redazione di documenti contrattuali: in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha ricordato come “Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà delle parti, sia che
l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga a prima vista, ma debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal
3 RGL n. 7082/2024
giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito" (Cass. civ, n. 6908/2024, Cass. civ., n. 8745/2011,
Cass. civ. n. 24208/2018);
12. parte convenuta – che si oppone all'applicazione della piana clausola contrattuale sostenendo la tesi che sia stata apposta per errore materiale
– nulla ha dedotto ed offerto di provare in merito allo svolgimento delle trattative ed al reale contenuto della volontà delle parti contraenti nel senso di pattuire l'applicazione della retribuzione tabellare: volontà che sarebbe stata travisata dal consulente incaricato di redigere la bozza della lettera di assunzione;
13. le considerazioni dei convenuti relative all'acquiescenza mostrata dal ricorrente per non aver contestato le retribuzioni erogate in costanza di rapporto di lavoro non assumono rilievo per la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, in quanto il lavoratore conserva il diritto di richiedere il pagamento della corretta retribuzione per tutto il periodo antecedente alla maturazione della prescrizione (che non decorre durante la pendenza del rapporto di lavoro proprio in ragione del metus che potrebbe dissuadere il lavoratore dal far valere le proprie ragioni, temendo effetti ritorsivi);
14. il contrasto tra il documento contrattuale e la reale volontà delle parti non appare neppure con evidenza dalla clausola in esame, in cui l'importo di € 9,75 inserito quale paga oraria concordata, pur essendo superiore a quello previsto dal CCNL, certo non può essere qualificato come importo eccessivamente sproporzionato o abnorme, tale da rendere immediatamente evidente la presenza di un errore materiale;
al contrario, nell'autonomia negoziale che disciplina i rapporti di lavoro, è comune che le parti inseriscano retribuzioni comportanti superminimi individuali migliorativi rispetto ai minimi tabellari previsti dai contratti di categoria (e può osservarsi che l'indicazione specifica della retribuzione oraria risulterebbe non necessaria se davvero le parti avessero inteso riferirsi alla paga tabellare: è infatti previsto che “per quanto non contemplato nella seguente lettera di assunzione si rinvia alle norme del
4 RGL n. 7082/2024
vigente CCNL per i lavoratori dipendenti del settore artigiani metalmeccanici in materia di lavoro”, e non vi sarebbe stata ragione di indicare specificamente il quantum della retribuzione oraria);
15. non sono stati pertanto forniti elementi che – richiamata la giurisprudenza di cui al superiore § 11 – consentano di ricostruire “la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito” in senso diverso da quello che risulta essere il contenuto del contratto, come appare stipulato senza alcuna incertezza di contenuto, stante la chiarezza della clausola in esame;
la retribuzione oraria dovuta al ricorrente non può pertanto che essere quella di € 9,75, prevista nel contratto di lavoro individuale;
16. poiché parte ricorrente all'odierna udienza ha aderito al conteggio alternativo predisposto dalle parti convenute e prodotto quale doc. 3, queste ultime debbono essere condannate, in solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 12.190,71 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
si precisa che la condanna deve essere pronunciata a carico solidale della (già Controparte_1 Controparte_4
, e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] CP_2
, sebbene nelle conclusioni sia richiesta la condanna Controparte_3 della sola società: si tratta di evidente errore materiale per omissione, essendo inequivoca la volontà del ricorrente di agire anche nei confronti dei soci (cfr. capo 2 del ricorso);
17. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico delle parti convenute nella misura liquidata in dispositivo (senza maggiorazioni per l'uso di tecniche informatiche, stante la non utilizzabilità dei collegamenti ai documenti); non ricorrono tuttavia gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
5 RGL n. 7082/2024
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna , e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 12.190,71, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.216,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia CI
6