Articolo 106 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 105Articolo 107
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15 maggio 1971
Art. 106.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, numero 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 15 maggio 1971