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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4208/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ad Augusta in via San Giuseppe n. 35 presso lo studio dell'avv. Nadia Gallitto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Catania in via Gabriele D'Annunzio n. 35 presso lo studio dell'avv. Rodolfo Danilo
Curcio che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
Con decreto del 6 aprile 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 22/09/2022 conveniva in giudizio la sorella Parte_1 [...]
ed esponeva che nell'anno 2003 aveva acquistato un terreno, sito in Augusta, c.da CP_1
Uliveto, contraddistinto al catasto al foglio 33, particelle 35, 36 e 410, precisando che, tanto il preliminare del 04/03/2003, quanto il contratto definitivo del 22/09/2003 erano stati sottoscritti dalla sorella, nella qualità di acquirente, era lui che aveva provveduto al pagamento del prezzo.
Esponeva quindi di aver provveduto alla edificazione di una villetta su due elevazioni e una mansarda, e che sulla stessa, eccezion fatta per il piano inferiore, la convenuta aveva stabilito la sua residenza.
Deduceva poi che alla fine dell'anno 2021 i rapporti con la sorella si erano incrinati, degenerando in episodi di calunnia, ingiurie e minacce culminate mese di novembre 2021 quando la sorella odierna convenuta aveva chiesto l'intervento della polizia al fine di allontanare di casa il fratello affermando di essere minacciata e chiedendo altresì l'emissione di misura cautelare di allontanamento. Tanto premesso chiedeva quindi l'attore, assumendo la irrispettosità mostrata dalla propria sorella nei suoi riguardi, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. e, quindi, la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione indiretta quale doveva qualificarsi l'atto di compravendita stipulato in data 22/09/2023, ai rogiti del Notaio Dott. , n. 58.606 Persona_1
Repertorio, n. 14.223 della Raccolta, sottoscritto da , nella qualità di parte acquirente Controparte_1
e da e , con ogni conseguente statuizione di legge ed ordine di CP_2 Controparte_3
trascrizione della sentenza presso la competente conservatoria territoriale.
Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 26 gennaio 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 03/07/2023 veniva fissata l'udienza del 20/09/2023 per l'escussione dei testi sugli articolati ammessi. Con decreto del 26/09/2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/09/2024.
Con comparsa del 17/05/2024 si costituiva in giudizio l'improcedibilità della Controparte_1 domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione mancando l'invio dell'avviso di convocazione, e inoltre la nullità della notifica dell'atto di citazione ex art. 143 c.p.c. evidenziando,
l' errore dell'ufficiale giudiziario in ordine al contenuto della relata, con particolare riferimento a quanto indicato rispetto all'indirizzo di residenza, e alla mancata indicazione delle ricerche e delle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario, nonché la nullità dell'atto di citazione, per violazione del termine a comparire .
Contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto, evidenziando la carenza di prova in ordine alla qualificazione dell'atto traslativo, mancando la prova della qualificazione dell'atto come donazione.
Deduceva in particolare di aver provveduto alla sottoscrizione del rogito e al pagamento del prezzo della compravendita come riscontrato dallo stesso notaio rogante in sede di stipula, mediante assegni alla ditta individuale La LA CO cui i lavori erano stati affidati;
che in ogni caso mancava la prova in ordine ai comportamenti rilevanti ex art. 801 c.c., deducendo la decadenza dell'azione ex art. 802 c.c. non sussistendo prova del momento in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'ingiuria.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la nullità della notifica dell'atto di citazione ex art 143 c.p.c. e, conseguentemente, ordinare la rinotifica della citazione ovvero in subordine rimettere in termini la convenuta ex art. 294 c.p.c. per la sua costituzione, produzione documentale e richieste istruttorie avanzate con la presente, oltre ancora la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis c.p.c.; conseguentemente fissare una nuova udienza di prima comparizione e rimettere in termini la convenuta per la costituzione in giudizio e la produzione di documenti. Chiedeva quindi nel merito rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 02/10/2024 il Giudice, esaminati gli atti, visto l'art. 294 c.p.c. fissava nuova udienza di comparizione in data 23 gennaio 2025 precisando che parte convenuta si sarebbe potuta costituire nel rispetto dei termini e delle decadenze di legge e svolgere le proprie difese secondo le scansioni processuali di legge.
Con decreto del 06/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
In via di principio va rigetta la declaratoria di improcedibilità, invocata da parte della convenuta per mancato esperimento del tentativo di mediazione, avanzata sul presupposto della mancata prova della notifica dell'avviso di convocazione.
Sul punto dirimente è quanto risulta dal verbale di mediazione negativo del 28/03/2022, in seno al quale il mediatore ha dichiarato che la comunicazione dell'invito alla partecipazione al procedimento era tornata al mittente per compiuta giacenza e, pertanto, dava atto della mancata partecipazione della parte senza giustificato motivo.
Al riguardo è sufficiente precisare che il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso e il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé
e la verifica della documentazione ai suoi atti.
In ragione di ciò, il mancato deposito della cartolina, unitamente alla mancata proposizione della querela di falso, non può costituire elemento idoneo a superare quanto certificato nel relativo verbale motivo per il quale l'eccezione d'improcedibilità non può essere accolta.
Nel merito la domanda va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Chiede la revocazione per ingratitudine assumendo che l'atto di compravendita Parte_1
stipulato in data 22/09/2023, fra , quale acquirente, e da e Controparte_1 CP_2 CP_3
quali venditori, sia qualificabile come donazione indiretta, e che lo stesso sia revocabile
[...]
per le ingiurie patite dal preteso donante ad opera della sorella, odierna convenuta.
Assorbente deve ritenersi in primo luogo la questione relativa alla fondatezza della eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 802 c.c. secondo cui la domanda di revocazione per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto notizia del fatto che consente la revocazione.
In proposito va rilevato che a fronte della specifica contestazione sul punto mossa da parte convenuta così manifestando la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo con la prima difesa parte attrice, che ne aveva l'onere, non ha fornito, pur avendo l'onere, alcun elemento al fine di dimostrare la tempestività richiesta dalla norma.
Non vi è dubbio a che a fronte delle labiali deduzioni volte ad individuare i fatti sul “finire dello scorso anno” e culminati nel novembre 2021, l'odierno attore non ha assolto affatto al prescrittto onere probatorio gravante a suo carico in ordine alla collocazione temporale della condotta attribuita alla sorella.
Ne del resto tale carenza dimostrativa può essere colmata dal riferimento alla deposizione del teste escusso ( il , l'unico che ha riferito in quanto l'altro teste chiamato a deporre ha dichiarato Tes_1
di non essere a conoscenza dei fatti.
Il teste ha reso infatti una deposizione del tutto priva di rilevanza probatoria in quanto teste Tes_1
de relato, avendo riferito in modo generico in ordine a fatti che lui stesso ha affermato essergli stati riferiti dall'attore, e mancando altri elementi idonei a supportarla.
A fronte della rilevata decadenza la domanda di revocazione va rigettata con assorbimento delle ulteriori questioni che attiene la natura del contratto.
Le spese di lite seguono la evidente soccombenza dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della complessità della stessa.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4208/2022 rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 Controparte_1 complessivamente in €. 2.540,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 31 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4208/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ad Augusta in via San Giuseppe n. 35 presso lo studio dell'avv. Nadia Gallitto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Catania in via Gabriele D'Annunzio n. 35 presso lo studio dell'avv. Rodolfo Danilo
Curcio che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
Con decreto del 6 aprile 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 22/09/2022 conveniva in giudizio la sorella Parte_1 [...]
ed esponeva che nell'anno 2003 aveva acquistato un terreno, sito in Augusta, c.da CP_1
Uliveto, contraddistinto al catasto al foglio 33, particelle 35, 36 e 410, precisando che, tanto il preliminare del 04/03/2003, quanto il contratto definitivo del 22/09/2003 erano stati sottoscritti dalla sorella, nella qualità di acquirente, era lui che aveva provveduto al pagamento del prezzo.
Esponeva quindi di aver provveduto alla edificazione di una villetta su due elevazioni e una mansarda, e che sulla stessa, eccezion fatta per il piano inferiore, la convenuta aveva stabilito la sua residenza.
Deduceva poi che alla fine dell'anno 2021 i rapporti con la sorella si erano incrinati, degenerando in episodi di calunnia, ingiurie e minacce culminate mese di novembre 2021 quando la sorella odierna convenuta aveva chiesto l'intervento della polizia al fine di allontanare di casa il fratello affermando di essere minacciata e chiedendo altresì l'emissione di misura cautelare di allontanamento. Tanto premesso chiedeva quindi l'attore, assumendo la irrispettosità mostrata dalla propria sorella nei suoi riguardi, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. e, quindi, la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione indiretta quale doveva qualificarsi l'atto di compravendita stipulato in data 22/09/2023, ai rogiti del Notaio Dott. , n. 58.606 Persona_1
Repertorio, n. 14.223 della Raccolta, sottoscritto da , nella qualità di parte acquirente Controparte_1
e da e , con ogni conseguente statuizione di legge ed ordine di CP_2 Controparte_3
trascrizione della sentenza presso la competente conservatoria territoriale.
Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 26 gennaio 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 03/07/2023 veniva fissata l'udienza del 20/09/2023 per l'escussione dei testi sugli articolati ammessi. Con decreto del 26/09/2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/09/2024.
Con comparsa del 17/05/2024 si costituiva in giudizio l'improcedibilità della Controparte_1 domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione mancando l'invio dell'avviso di convocazione, e inoltre la nullità della notifica dell'atto di citazione ex art. 143 c.p.c. evidenziando,
l' errore dell'ufficiale giudiziario in ordine al contenuto della relata, con particolare riferimento a quanto indicato rispetto all'indirizzo di residenza, e alla mancata indicazione delle ricerche e delle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario, nonché la nullità dell'atto di citazione, per violazione del termine a comparire .
Contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto, evidenziando la carenza di prova in ordine alla qualificazione dell'atto traslativo, mancando la prova della qualificazione dell'atto come donazione.
Deduceva in particolare di aver provveduto alla sottoscrizione del rogito e al pagamento del prezzo della compravendita come riscontrato dallo stesso notaio rogante in sede di stipula, mediante assegni alla ditta individuale La LA CO cui i lavori erano stati affidati;
che in ogni caso mancava la prova in ordine ai comportamenti rilevanti ex art. 801 c.c., deducendo la decadenza dell'azione ex art. 802 c.c. non sussistendo prova del momento in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'ingiuria.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la nullità della notifica dell'atto di citazione ex art 143 c.p.c. e, conseguentemente, ordinare la rinotifica della citazione ovvero in subordine rimettere in termini la convenuta ex art. 294 c.p.c. per la sua costituzione, produzione documentale e richieste istruttorie avanzate con la presente, oltre ancora la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis c.p.c.; conseguentemente fissare una nuova udienza di prima comparizione e rimettere in termini la convenuta per la costituzione in giudizio e la produzione di documenti. Chiedeva quindi nel merito rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 02/10/2024 il Giudice, esaminati gli atti, visto l'art. 294 c.p.c. fissava nuova udienza di comparizione in data 23 gennaio 2025 precisando che parte convenuta si sarebbe potuta costituire nel rispetto dei termini e delle decadenze di legge e svolgere le proprie difese secondo le scansioni processuali di legge.
Con decreto del 06/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
In via di principio va rigetta la declaratoria di improcedibilità, invocata da parte della convenuta per mancato esperimento del tentativo di mediazione, avanzata sul presupposto della mancata prova della notifica dell'avviso di convocazione.
Sul punto dirimente è quanto risulta dal verbale di mediazione negativo del 28/03/2022, in seno al quale il mediatore ha dichiarato che la comunicazione dell'invito alla partecipazione al procedimento era tornata al mittente per compiuta giacenza e, pertanto, dava atto della mancata partecipazione della parte senza giustificato motivo.
Al riguardo è sufficiente precisare che il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso e il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé
e la verifica della documentazione ai suoi atti.
In ragione di ciò, il mancato deposito della cartolina, unitamente alla mancata proposizione della querela di falso, non può costituire elemento idoneo a superare quanto certificato nel relativo verbale motivo per il quale l'eccezione d'improcedibilità non può essere accolta.
Nel merito la domanda va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Chiede la revocazione per ingratitudine assumendo che l'atto di compravendita Parte_1
stipulato in data 22/09/2023, fra , quale acquirente, e da e Controparte_1 CP_2 CP_3
quali venditori, sia qualificabile come donazione indiretta, e che lo stesso sia revocabile
[...]
per le ingiurie patite dal preteso donante ad opera della sorella, odierna convenuta.
Assorbente deve ritenersi in primo luogo la questione relativa alla fondatezza della eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 802 c.c. secondo cui la domanda di revocazione per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto notizia del fatto che consente la revocazione.
In proposito va rilevato che a fronte della specifica contestazione sul punto mossa da parte convenuta così manifestando la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo con la prima difesa parte attrice, che ne aveva l'onere, non ha fornito, pur avendo l'onere, alcun elemento al fine di dimostrare la tempestività richiesta dalla norma.
Non vi è dubbio a che a fronte delle labiali deduzioni volte ad individuare i fatti sul “finire dello scorso anno” e culminati nel novembre 2021, l'odierno attore non ha assolto affatto al prescrittto onere probatorio gravante a suo carico in ordine alla collocazione temporale della condotta attribuita alla sorella.
Ne del resto tale carenza dimostrativa può essere colmata dal riferimento alla deposizione del teste escusso ( il , l'unico che ha riferito in quanto l'altro teste chiamato a deporre ha dichiarato Tes_1
di non essere a conoscenza dei fatti.
Il teste ha reso infatti una deposizione del tutto priva di rilevanza probatoria in quanto teste Tes_1
de relato, avendo riferito in modo generico in ordine a fatti che lui stesso ha affermato essergli stati riferiti dall'attore, e mancando altri elementi idonei a supportarla.
A fronte della rilevata decadenza la domanda di revocazione va rigettata con assorbimento delle ulteriori questioni che attiene la natura del contratto.
Le spese di lite seguono la evidente soccombenza dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della complessità della stessa.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4208/2022 rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 Controparte_1 complessivamente in €. 2.540,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 31 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore