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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 228/2024 R.G.L. promossa da:
C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e quale legale rappresentante della c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Verde e P.IVA_1
Giuseppe Menale per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 22.1.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 17.1.2025
FATTI DI CAUSA
La e la sua legale rappresentante CP_1 Parte_1
hanno proposto opposizione, davanti al Tribunale di
[...]
Cont Savona, a ordinanza-ingiunzione emessa dall' di che CP_2
aveva loro inflitto la sanzione amministrativa di euro 22.140,00 per avere occupato al lavoro, in assenza di regolarizzazione, 6 lavoratori dal 21.12.2020; hanno eccepito la violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, hanno contestato la natura subordinata dei pretesi rapporti di lavoro deducendo che le persone presenti al momento dell'ispezione stavano in realtà partecipando ad un corso di formazione teorico-pratico, senza espletamento di attività di call center e senza obbligo di orario, ed hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione opposta. Cont Costituendosi in giudizio, l' ha contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto
Con sentenza n. 133/2024, pubblicata il 24.4.2024, il Tribunale ha respinto l'opposizione. Cont Propongono appello la e la sig.ra resiste l' . CP_1 Pt_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 28.1.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- gli accertamenti sono iniziati con il primo accesso del
21.12.2020, sono proseguiti con l'esame e la valutazione degli elementi raccolti, quindi con la convocazione della il 19.5.2021 e con il nuovo invito, rivolto alla Pt_1
stessa in pari data, a produrre documentazione relativa ai lavoratori impiegati presso la propria impresa;
la notifica del verbale unico di accertamento e degli illeciti amministrativi (avvenuta il 3.6.2021) è quindi tempestiva;
- non è stata sollevata alcuna querela di falso in relazione al contenuto dei verbali redatti dai pubblici ufficiali della
Guardia di Finanza: sono, pertanto, del tutto irrilevanti le affermazioni dell'opponente circa la asserita difformità dell'operato dei militari e di quanto dagli stessi direttamente percepito rispetto a ciò che è attestato nel verbale;
- nel corso del primo accesso del 21.12.2020 i militari hanno notato svolgere prestazioni lavorative quali operatori di call center (notata utilizzare computer e Persona_1
cuffie), (notata utilizzare il telefono), Persona_2
(notata Persona_3 Persona_4
utilizzare un telefono e un elenco di clienti da contattare),
e , ed hanno raccolto le Testimone_1 Testimone_2
loro dichiarazioni, nelle quali gli stessi hanno confermato
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di svolgere mansioni di operatori di call-center; le testimonianze rese in giudizio da e Per_3 Tes_2
sono coerenti sia con quanto percepito Tes_3
direttamente dalla all'atto del primo accesso, sia CP_4
con le dichiarazioni dalle stesse rese nell'immediatezza, ed appaiono quindi pienamente credibili;
altri tra i testi escussi hanno, invece, affermato che il
21.12.2020 stavano partecipando ad un corso di formazione, ma gli stessi hanno reso dichiarazioni inconciliabili con quelle raccolte il 21.12.2020 dalla
Guardia di Finanza in verbali che non sono stati oggetto di querela di falso e che quindi fanno piena fede quanto al fatto che i soggetti escussi abbiano reso ai militari le dichiarazioni verbalizzate;
la successiva ritrattazione in giudizio di tali dichiarazioni appare illogica per le giustificazioni fornite, inverosimili e comunque incompatibili con la descrizione delle modalità di svolgimento del lavoro, inclusi inizio dell'attività, orario di lavoro, entità del compenso pattuito;
ad ogni modo, il fatto che taluni tra i soggetti identificati dalla Guardia di Finanza il 21.12.2020 stessero effettivamente seguendo un corso teorico-pratico o svolgendo attività formativa in vista di un futuro inserimento in azienda e con la promessa di una retribuzione per la sola frequenza del corso non escluderebbe la sussistenza dei contestati rapporti di
4 lavoro.
Con il primo motivo gli appellanti ripropongono l'eccezione di violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per tardiva comunicazione del verbale unico di accertamento, con conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza della S.C. “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cass. 27405/2019; in senso conforme, Cass. 27702/2019 e numerose successive tra cui, da ultimo, Cass. 26555/2024).
Nella fattispecie, al verbale di primo accesso ispettivo del
21.12.2020 è seguito un ulteriore verbale di operazioni compiute del 19.5.2021 con il quale, oltre a procedere all'escussione della sig.ra (peraltro rimasta senza esito vista la sua volontà di Pt_1
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nulla dichiarare), i militari della G.d.F. hanno rinnovato la richiesta documentale già contenuta nel primo verbale del
21.12.2020 e rimasta inevasa;
pertanto, è stato a causa dell'inerzia del soggetto ispezionato, che non ha fatto pervenire agli accertatori la documentazione richiesta, che si è reso necessario notificare il secondo verbale del 19.5.2021, sicché solo da tale data può farsi decorrere il termine di decadenza previsto dall'art. 14 L. 689/1981, che è stato rispettato con la notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione avvenuta il 3.6.2021, ben prima dello scadere dei 90 giorni.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, e si deduce che le deposizioni rese in giudizio sia dai testi di parte ricorrente sia dai testi di parte resistente avrebbero fugato ogni dubbio sulla circostanza che i soggetti presenti presso la sede della al momento CP_1
dell'accertamento si trovavano lì per svolgere un colloquio informativo in vista di una eventuale assunzione, che sarebbe avvenuta a breve, appena sarebbe divenuto operativo il call center;
gli appellanti lamentano che l'attività ispettiva si sarebbe svolta “in un clima di terrore ed intimidazione”, che gli Ispettori avrebbero “omesso di verbalizzare quanto dichiarato” da e “in ordine alla circostanza che Persona_2 Testimone_2
non avevano limiti di orario e che entravano ed uscivano quando volevano”, e che le testimonianze di e Per_3 Tes_2
sarebbero del tutto inaffidabili, in quanto “rese da Tes_3
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soggetti animati da spirito di vendetta nei confronti della datrice di lavoro, in quanto non assunti dalla , per non aver CP_1
superato la selezione”, determinatisi “ad alterare la verità per un proprio tornaconto personale e per bieca vendetta”.
Il motivo è infondato e i suoi toni polemici sono del tutto ingiustificati.
Non si può che ribadire, anzitutto, che non è stata proposta alcuna querela di falso in relazione al contenuto dei verbali ispettivi redatti dagli ufficiali della Guardia di Finanza né, tantomeno, risulta presentata alcuna denuncia penale né contro di loro né contro i testimoni, sicché le gravi accuse formulate nell'atto di appello, non sostenute da alcuna assunzione di responsabilità da parte degli appellanti, perdono ogni credibilità.
Dunque, è certo che il 21.12.2020, all'atto del primo accesso ispettivo presso la sede secondaria della sita in CP_1 CP_2
via Venezia 9/2, sono state trovate nei locali aziendali sette persone, tutte impegnate in attività o di formazione volta ad acquisire le competenze di operatore di call center, o direttamente in mansioni di operatore di call center, e che nella sede erano presenti strumenti di lavoro (computer, telefoni e cuffie) nella disponibilità della;
i sette lavoratori avevano tutti già CP_1
iniziato da tempo l'attività di lavoro o di formazione, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rese nell'occasione (doc. 3 Cont
), che attestano la presenza di dal 6.11.2020 Controparte_5
(tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 15,00),
dal 12.11.2020 (a chiamata, per 2 o 3 ore al Persona_4
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giorno), dal 14.12.2020 (tutti i giorni Persona_3
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 15,00), Per_2
dal 5.11.2020 (tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 15,00),
[...]
dal 18.12.2020 (dalle ore 9,30 alle 15,00), Persona_1 [...]
dal 14.12.2020 (dalle ore 11,00 alle ore 15,00 Tes_1
nelle giornate di lunedì e martedì e dalle 11,00 alle 19,00 da mercoledì a venerdì), e dal 27.11.2020 (tutti i Testimone_2
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 15,00); il presente giudizio riguarda la sussistenza di sei rapporti di lavoro subordinato, perché la posizione di è stata sanata Controparte_5
dalla mediante pagamento della sanzione amministrativa. CP_1
L'accesso ispettivo è stato eseguito a seguito dell'esposto presentato alla G.d.F. da che, il Persona_3
Cont 18.12.2020, aveva dichiarato (v. doc. 2 ) di avere svolto un giorno di prova in data 11.12.2020 e di avere iniziato a lavorare presso la dal 14.12.2020, tutti i giorni dal lunedì al CP_1
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e che “per svolgere il mio lavoro utilizzavo una postazione composta esclusivamente da un telefono tipo LC (non smartphone), una lista di clienti da contattare fornita dalla titolare, che esibisco in copia, un memorandum per la procedura base da utilizzare durante le telefonate e dei modello in bianco da utilizzare per la raccolta dati … Presso l'azienda lavorano una decina di persone … a rotazione 6, 7 ragazzi per il turno del mattino 11,00/15,00 e due persone che lavorano al pomeriggio con turno 15,00/19,00”.
Sentita come testimone, la stessa ha Persona_3
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confermato la dichiarazione resa alla G.d.F. ed ha precisato: “ho fatto un corso di formazione nella il venerdì e affiancavo CP_1
un'altra ragazza. Avevo fatto il giorno prima della formazione un colloquio e mi avevano detto che andavo bene per il lavoro ma non mi hanno fatto un contratto. Il lunedì sono andata nella sede di e ho iniziato a fare le telefonate mi hanno dato un CP_2
elenco di numeri telefonici da chiamare e un telefono, il lavoro è durato per una settimana mi pare. Il giorno dell'accesso ispettivo io ero presente e stavo lavorando … Il mio orario era se al mattino dalle 11,00 alle 15,00, potevo scegliere di lavorare anche al pomeriggio. L'orario era quello e andava seguito …
Quando c'è stata l'ispezione era di mattina. Avevo in uso un telefonino tipo LC della che tenevamo attaccato al CP_1
carica batterie, un elenco di numeri e dei fogli in cui annotavo i dati del cliente che concludeva il contratto … Per la formazione Per_ un ragazzo potrebbe essere di nome ci ha spiegato come funzionava ed era lo stesso al quale mi rivolgevo nel caso in cui concludevo un contratto. C'era un compenso fisso di 500 euro mensili e poi se chiudevo il contratto avevo una provvigione. Non sono mai stata pagata”.
Anche la teste ha confermato la dichiarazione Testimone_2
Cont resa agli ufficiali della G.d.F. il 21.12.2020 (doc. 3 ) e ha precisato: “Ho lavorato per una ventina di giorni per la a CP_1
come call center e il giorno dell'ispezione io stavo CP_2
lavorando … quando è intervenuta la G.d.F. io stavo lavorando,
non so dire se altri stavano facendo un corso di formazione. Quel
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giorno eravamo sicuramente per quanto ricordo in due, io e la mia collega che era seduta di fianco a me e che stava CP_5
lavorando, non ricordo con certezza se erano presenti altri ragazzi. Io avevo un orario di lavoro che dovevo rispettare che era dalle 11,00 alle 15,00 tutti i giorni della settimana. Si facevano più turni di lavoro, io lavoravo la mattina. Per lavorare mi avevano dato un telefono cellulare di tipo vecchio, io usavo le mie cuffiette, avevamo dei fogli con la lista dei numeri e nomi da chiamare”.
Anche la teste (si tratta della lavoratrice la cui Controparte_5
posizione è stata sanata dalla , sicché la sua deposizione CP_1
testimoniale mantiene rilevanza nella parte in cui descrive l'attività svolta dagli altri sei lavoratori) ha dichiarato: “Ho lavorato come call center presso la nell'ufficio di CP_1
per circa due mesi … I primi giorni è arrivata una CP_2
persona ci ha dato un foglio che conteneva delle frasi da dire al telefono e abbiamo fatto qualche chiamata di prova questo è durato solo un giorno. I giorni seguenti trovavamo sulla scrivania liste di numeri da chiamare, io ho iniziato a chiamare i numeri e così ho fatto in tutti i giorni successivi per i due mesi in cui ho lavorato. Anche le altre hanno fatto così, all'inizio eravamo in tanti e poi negli ultimi giorni siamo rimaste in due io
e … Lavoravo al mattino avevo un orario da Testimone_2
seguire dalle 11 alle 15 … Erano fissati dei turni di lavoro con orari prestabiliti … Facevo contratti per fornitura luce e gas di
ENEL questo era scritto sul foglio. L'offerta era un nuovo
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contratto e proponevamo una tariffa. Dicevamo di essere di
ENEL”.
Sulla base di queste dichiarazioni – logiche, dettagliate, coerenti e pienamente attendibili – risulta evidente che la presenza dei sette lavoratori trovati nei locali della il giorno CP_1
dell'ispezione non era meramente occasionale ma continuativa e finalizzata ad un breve percorso formativo nell'interesse del datore di lavoro e, prevalentemente, allo svolgimento di attività lavorativa secondo le direttive impartite dal datore di lavoro che, come corrispettivo delle energie psicofisiche messe a disposizione dai lavoratori, si era impegnato a corrispondere un importo di euro 500,00 mensili, definito quale “rimborso spese” ad evidenti fini di elusione contributiva e fiscale, ma che non può avere altra natura se non quella retributiva.
È irrilevante che l'azienda, all'epoca dei fatti, non potesse ancora svolgere attività di call center, sia perché almeno alcuni dei sette lavoratori hanno riferito di avere effettivamente fatto telefonate e concluso contratti per fornitura di luce e gas per conto di ENEL, sia perché tale circostanza non escluderebbe l'instaurazione del rapporto di lavoro, posto che tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di assicurare un'adeguata formazione dei lavoratori e che la formazione non costituisce un periodo distinto e separato dal contratto di lavoro ma ne rappresenta una parte integrante ed inscindibile, posta a garanzia del lavoratore (ai fini dell'acquisizione di competenze specifiche) e della stessa parte datoriale (di avvalersi di dipendenti idonei alla mansione), tanto
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che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro costituisce “orario di lavoro” ai sensi del diritto eurounitario
(CGUE 28.10.2021, C-909/19).
Le deposizioni rese in giudizio dagli altri testimoni ( Tes_4
, , ,
[...] Persona_2 Testimone_5 Persona_1
), che hanno dichiarato che il Testimone_6 Persona_4
21.12.2020, all'atto dell'accesso degli ufficiali della G.d.F. nessuno stava lavorando ma si stava svolgendo un corso di formazione, o addirittura soltanto un colloquio conoscitivo di gruppo, con i partecipanti liberi di entrare e uscire a loro piacimento, senza vincoli di orario e senza alcun compenso, sono del tutto inverosimili e irrazionali;
non solo, ma le deposizioni dei testi , e Persona_2 Testimone_6 Persona_4
sono radicalmente difformi da quanto dagli stessi dichiarato il Cont 21.12.2020 agli ufficiali della G.d.F. (doc. 3 ), ai quali avevano riferito di lavorare come operatori di call center con turni di lavoro prestabiliti, utilizzando telefoni ed elenchi di potenziali clienti da contattare forniti dalla , e di avere CP_1
ricevuto la promessa di un compenso di 500,00 euro mensili.
Per giurisprudenza consolidata, alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva va riconosciuta una particolare attendibilità perché rese nell'immediatezza dei fatti, senza preavviso, senza avere ricevuto condizionamenti o pressioni da parte datoriale e senza conoscere le conseguenze giuridiche delle proprie risposte (v. Cass.
9827/2000, 3525/2005, App. Venezia 149/2000, App. Torino
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1143/2009): ne consegue che le deposizioni rese da questo secondo gruppo di testimoni non possono minimamente considerarsi attendibili e non sono in grado di scalfire il quadro probatorio emerso lucidamente dalle coerenti dichiarazioni rese in sede ispettiva e in giudizio da , Per_3 Persona_3
e . Testimone_2 Controparte_5
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna gli appellanti a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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