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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2023 depositato il 23/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2016
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2017
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2018
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.8.2023 alla Step Srl, quale concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune di Cervinara, e depositato il 23.12.2023 presso questa Corte di Giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di presa in carico n.50002300019783, notificato in data 3.7.2023, e l'avviso di accertamento n.451/3055, mai notificato, di complessivi €3.681,38 per imposta TARI, addizionali ed accessori, per gli anni di imposta
2016, 2017, 2018 e 2019, eccependo la prescrizione per le annualità 2016 e 2017 nonché la violazione del giudicato sostanziale relativo alla sentenza CTR Salerno n.5410/2022 ed il difetto di presupposto impositivo sostanziale per le annualità 2018 e 2019. Invocava altresì la violazione dell'obbligo di collaborazione di cui all'art.71 D.Lgs. 507/1993, in relazione alla mancanza di contraddittorio preventivo e di richiesta di informazioni, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di presa in carico e dell'accertamento menzionato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la Step Srl per eccepire in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, essendo stati regolarmente notificati sia l'avviso di accertamento n.451 per la TARI relativa agli anni dal 2016 al
2018 che il n.392 per la TARI 2020, il primo per compiuta giacenza in data 19.1.2021, non opposto, ed il secondo impugnato innanzi a questa stessa Corte e rigettato con sentenza n.31/2023, passata in giudicato. Sosteneva quindi che non era maturata alcuna prescrizione e che il presupposto impositivo sostanziale per le utenze di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2, sempre in Cervinara, risultava dalle sentenze CTR Salerno n.5410/2022 e CTP Avellino n.31/2023, entrambe passate in giudicato. Rilevava poi che non sussisteva l'obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi locali ed insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza camerale del 26.3.2024 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza cautelare e, alla successiva pubblica udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il giudicante che l'opposizione è ammissibile non risultando valida notifica per le iscrizioni a ruolo della TARI per gli anni dal 2016 al 2018, apparendo nulla la notifica asseritamente effettuata per compiuta giacenza in data 19.1.2021 ma in realtà non documentata mediante il primo invio raccomandato dell'avviso di accertamento n.451 ma unicamente attraverso un avviso di ricevimento non recapitato e privo di prova della spedizione di altra raccomandata di avviso dell'effettuato deposito presso l'ufficio postale. Non è quindi vera l'asserzione della Step sulla pretesa notifica per compiuta giacenza con la conseguenza che la notifica della presa in carico nel 2023 ha comportato la prescrizione quinquennale delle annualità 2016 e 2017, così da giustificare l'accoglimento del ricorso sul punto. Deve invece rigettarsi sia l'eccezione di mancata collaborazione per gli ulteriori accertamenti annuali, attesa l'insussistenza di obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi locali, sia quella di insussistenza del presupposto impositivo, essendo certa l'esistenza di giudicato esterno sulle maggiori superfici non dichiarate e destinate ad uso ufficio. Un tale giudicato, sia soggettivo che oggettivo, emerge dall'esame delle sentenza CTR Salerno n.5410/2022 e CTP Avellino n.31/2023, esibite dalle parti e relative al medesimo tributo TARI per le annualità 2018, 2019 e 2020. Il ricorso va quindi accolto parzialmente in relazione alle sole annualità TARI 2016 e 2017, mentre le spese possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2023 depositato il 23/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2016
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2017
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2018
- PRESA IN CARICO n. 50002300019783 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451/2020 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.8.2023 alla Step Srl, quale concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune di Cervinara, e depositato il 23.12.2023 presso questa Corte di Giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di presa in carico n.50002300019783, notificato in data 3.7.2023, e l'avviso di accertamento n.451/3055, mai notificato, di complessivi €3.681,38 per imposta TARI, addizionali ed accessori, per gli anni di imposta
2016, 2017, 2018 e 2019, eccependo la prescrizione per le annualità 2016 e 2017 nonché la violazione del giudicato sostanziale relativo alla sentenza CTR Salerno n.5410/2022 ed il difetto di presupposto impositivo sostanziale per le annualità 2018 e 2019. Invocava altresì la violazione dell'obbligo di collaborazione di cui all'art.71 D.Lgs. 507/1993, in relazione alla mancanza di contraddittorio preventivo e di richiesta di informazioni, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di presa in carico e dell'accertamento menzionato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la Step Srl per eccepire in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, essendo stati regolarmente notificati sia l'avviso di accertamento n.451 per la TARI relativa agli anni dal 2016 al
2018 che il n.392 per la TARI 2020, il primo per compiuta giacenza in data 19.1.2021, non opposto, ed il secondo impugnato innanzi a questa stessa Corte e rigettato con sentenza n.31/2023, passata in giudicato. Sosteneva quindi che non era maturata alcuna prescrizione e che il presupposto impositivo sostanziale per le utenze di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2, sempre in Cervinara, risultava dalle sentenze CTR Salerno n.5410/2022 e CTP Avellino n.31/2023, entrambe passate in giudicato. Rilevava poi che non sussisteva l'obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi locali ed insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza camerale del 26.3.2024 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza cautelare e, alla successiva pubblica udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il giudicante che l'opposizione è ammissibile non risultando valida notifica per le iscrizioni a ruolo della TARI per gli anni dal 2016 al 2018, apparendo nulla la notifica asseritamente effettuata per compiuta giacenza in data 19.1.2021 ma in realtà non documentata mediante il primo invio raccomandato dell'avviso di accertamento n.451 ma unicamente attraverso un avviso di ricevimento non recapitato e privo di prova della spedizione di altra raccomandata di avviso dell'effettuato deposito presso l'ufficio postale. Non è quindi vera l'asserzione della Step sulla pretesa notifica per compiuta giacenza con la conseguenza che la notifica della presa in carico nel 2023 ha comportato la prescrizione quinquennale delle annualità 2016 e 2017, così da giustificare l'accoglimento del ricorso sul punto. Deve invece rigettarsi sia l'eccezione di mancata collaborazione per gli ulteriori accertamenti annuali, attesa l'insussistenza di obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi locali, sia quella di insussistenza del presupposto impositivo, essendo certa l'esistenza di giudicato esterno sulle maggiori superfici non dichiarate e destinate ad uso ufficio. Un tale giudicato, sia soggettivo che oggettivo, emerge dall'esame delle sentenza CTR Salerno n.5410/2022 e CTP Avellino n.31/2023, esibite dalle parti e relative al medesimo tributo TARI per le annualità 2018, 2019 e 2020. Il ricorso va quindi accolto parzialmente in relazione alle sole annualità TARI 2016 e 2017, mentre le spese possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.