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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5153/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26683/25 IMU 2020
proposto da
Nominativo_2 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26685/25 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente2 ricorrono avverso
- provv. 26683/26685/2025 - IMU 2020 (doc. 1)
- a mezzo raccomandata a.r. in data 06/06/2025 (compiuta giacenza),
- per complessivi € 484,00. deducendo:
deducendo:
- violazione art. 7, l. 212/2000 e art. 1, c. 162, l. 296/2006: nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, carenza di indicazioni tassative:
- omessa indicazione dei criteri di determinazione degli importi liquidati per gli immobili;
omessa indicazione dell'aliquota applicata;
mancata indicazione dell'indirizzo e degli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'accertamento; omessa indicazione della rendita rivalutata e, quindi, dell'imponibile accertato;
omessa menzione degli atti dichiarativi catastali da cui sarebbe tratta l'enunciazione del valore dell'unita' immobiliare;
- omessa indicazione degli importi che il contribuente è chiamato a versare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso. Violazione dell'art. 1, comma 792, lett. "a" della legge n. 160/2019;
- omessa indicazione del tasso di interessi applicato e, quindi, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 165, l. 296/2006. Omessa indicazione del provvedimento che stabilisce la misura del tasso applicato. Si è costituito il Comune di Catania, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.11.2025 è stata accolta l'istanza di sospensiva.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Si lamenta che “l'atto impugnato menziona non meglio precisate difformità della posizione del contribuente non operando una descrizione degli immobili posseduti e neppure indica i criteri di calcolo dell'imposta. In pratica, cita solo le fonti normative e determina gli importi conclusivamente richiesti senza lo sviluppo di un procedimento di calcolo ripercorribile e, come tale, controllabile”.
Orbene la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito tale principio, si vedano da ultimo l'ordinanza n° 11133 del 19.05.2011 e la sentenza n° 24267 del 18.11.2011, in cui i Giudici della Consulta ribadiscono e confermano che l'esclusione delle delibere e dei regolamenti comunali dall'obbligo di allegazione non è contrario a quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 27.07.2000 n° 212, così come modificata dal D. Lgs. N.219/2023, meglio nota come “Statuto del contribuente” e dall'art. 3 della Legge
07.08.1990 n° 241.
L'avviso di accertamento impugnato fa specifico riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 dell'11.09.2020 con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni di imposta per l'anno in questione ossia il 2020, l'avviso contiene inoltre lo specifico riferimento all'art. 9 comma 7 del
Regolamento Comunale n. 101 del 10.06.2014 che, nel rispetto dell'art. 1 comma 165 della Legge
296/2006, ha previsto l'incremento del tasso di interesse legale con maturazione giornaliera applicato agli atti impositivi dei tributi locali.
Si eccepisce che il vizio di legittimazione del funzionario il cui nominativo appare in calce all'avviso di accertamento. Si rileva, quindi, che l'avviso di accertamento reca una firma a mezzo stampa che per essere valida avrebbe dovuto essere autorizzata con provvedimento dirigenziale. I ricorrenti, di conseguenza, contestano la legittimazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario perchè nell'atto impugnato è assente l'allegazione della determinazione dirigenziale che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso per difetto di sottoscrizione e della firma a stampa, diversamente da quanto eccepito dalle parti ricorrenti, la mancanza di firma autografa sull'avviso di pagamento o avviso di accertamento da parte del Funzionario Responsabile, non rappresenta motivo di nullità dell'atto impugnato, così come espresso dalla sezione 1 della C.T.R. del Lazio, che, con la sentenza n° 438 del 10.01.2007, ha sancito come l'avviso di accertamento, seppur privo di sottoscrizione autografa del dirigente del servizio, è valido se riporta la firma a stampa dello stesso. L'Ente ha, infatti operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n° 549 che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informativi autorizzati ed il nominativo del
Funzionario Responsabile e l'autorizzazione a sottoscrivere gli avvisi è indicata nel Provvedimento
Sindacale A04/50 del 04.02.2025 che nel caso specifico è il Dott. Difensore_2.
Si lamenta che l'ufficio finanziario può sottoscrivere accertamenti in formato digitale, tuttavia, allorquando provveda a notificarne copia cartacea a mezzo posta è necessario che attesti la conformità della copia analogica all'originale informatico. La mancanza dell'attestazione di conformità tra l'atto originale informatico e la copia cartacea notificata al ricorrente non gli consente di verificare la conformità dell'atto cartaceo, con conseguente nullità dell'atto impositivo notificato. Nel caso a mano il ricorrente rileva che l'avviso di accertamento formato dall'Ente impositore sebbene appaia firmato digitalmente (cfr. ultima pag. doc. 1) - non reca l'attestazione di conformità all'originale informatico da cui è tratto: al riguardo, il Codice dell'Amministrazione Digitale – C.A.D. (d.lgs. n. 82/2005, modificato dal d.lgs. n. 179/2016) prevede all'art. 23, comma 1, che in caso di esigenza di disporre di una copia cartacea per la notifica dell'atto tributario, le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale.
L'eccezione è fondata condividendosi la giurisprudenza citata dal ricorrente: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, la quale con Sentenza 1750/2023 depositata il 07/06/2023, ha concluso che: "In effetti, il provvedimento impugnato riporta solo l'indicazione del nome dell'autore dello stesso, e la dicitura "firmato digitalmente". Pertanto, non c'è ragione di discostarsi dall'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico;
viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione 'firmato digitalmente' in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo".
Per altro verso, sempre l'art. 23, comma 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale dispone che qualora venga prodotta e notificata una copia cartacea di un avviso di accertamento redatto come documento informatico, su tale copia cartacea debba essere apposto un particolare contrassegno
(spesso sub specie di "Codice QR"), tramite il quale il contribuente può accedere via internet al documento informatico originale, verificando la corrispondenza della copia cartacea.
Ebbene, come è possibile ricavare dall'attenta ispezione dell'atto impugnato è del tutto assente il prescritto contrassegno. In ragione di ciò, l'avviso di accertamento impugnato deve considerarsi inidoneo a consentire al contribuente di verificare l'asserita firma digitale, per la cui autenticità è impossibile qualunque riscontro.
L'assenza di una firma autografa, ovvero del contrassegno necessario a verificare la firma digitale apposta sul documento, comporta quale conseguenza il difetto di sottoscrizione, e la relativa sanzione di nullità, come previsto dall'art. 42, comma 3, del DPR n. 600/73, il quale prevede che "l'accertamento ènullo", tra gli altri casi, "se l'avviso non reca la sottoscrizione" (in merito si veda Cass., sent n.
24681/2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso sul ricorso, come in epigrafe proposto, • accoglie il ricorso e annulla l'atto\gli atti impugnato\i; • condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12..2025. Il Giudice monocratico Mariano Sciacca
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5153/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26683/25 IMU 2020
proposto da
Nominativo_2 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26685/25 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente2 ricorrono avverso
- provv. 26683/26685/2025 - IMU 2020 (doc. 1)
- a mezzo raccomandata a.r. in data 06/06/2025 (compiuta giacenza),
- per complessivi € 484,00. deducendo:
deducendo:
- violazione art. 7, l. 212/2000 e art. 1, c. 162, l. 296/2006: nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, carenza di indicazioni tassative:
- omessa indicazione dei criteri di determinazione degli importi liquidati per gli immobili;
omessa indicazione dell'aliquota applicata;
mancata indicazione dell'indirizzo e degli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'accertamento; omessa indicazione della rendita rivalutata e, quindi, dell'imponibile accertato;
omessa menzione degli atti dichiarativi catastali da cui sarebbe tratta l'enunciazione del valore dell'unita' immobiliare;
- omessa indicazione degli importi che il contribuente è chiamato a versare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso. Violazione dell'art. 1, comma 792, lett. "a" della legge n. 160/2019;
- omessa indicazione del tasso di interessi applicato e, quindi, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 165, l. 296/2006. Omessa indicazione del provvedimento che stabilisce la misura del tasso applicato. Si è costituito il Comune di Catania, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.11.2025 è stata accolta l'istanza di sospensiva.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Si lamenta che “l'atto impugnato menziona non meglio precisate difformità della posizione del contribuente non operando una descrizione degli immobili posseduti e neppure indica i criteri di calcolo dell'imposta. In pratica, cita solo le fonti normative e determina gli importi conclusivamente richiesti senza lo sviluppo di un procedimento di calcolo ripercorribile e, come tale, controllabile”.
Orbene la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito tale principio, si vedano da ultimo l'ordinanza n° 11133 del 19.05.2011 e la sentenza n° 24267 del 18.11.2011, in cui i Giudici della Consulta ribadiscono e confermano che l'esclusione delle delibere e dei regolamenti comunali dall'obbligo di allegazione non è contrario a quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 27.07.2000 n° 212, così come modificata dal D. Lgs. N.219/2023, meglio nota come “Statuto del contribuente” e dall'art. 3 della Legge
07.08.1990 n° 241.
L'avviso di accertamento impugnato fa specifico riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 dell'11.09.2020 con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni di imposta per l'anno in questione ossia il 2020, l'avviso contiene inoltre lo specifico riferimento all'art. 9 comma 7 del
Regolamento Comunale n. 101 del 10.06.2014 che, nel rispetto dell'art. 1 comma 165 della Legge
296/2006, ha previsto l'incremento del tasso di interesse legale con maturazione giornaliera applicato agli atti impositivi dei tributi locali.
Si eccepisce che il vizio di legittimazione del funzionario il cui nominativo appare in calce all'avviso di accertamento. Si rileva, quindi, che l'avviso di accertamento reca una firma a mezzo stampa che per essere valida avrebbe dovuto essere autorizzata con provvedimento dirigenziale. I ricorrenti, di conseguenza, contestano la legittimazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario perchè nell'atto impugnato è assente l'allegazione della determinazione dirigenziale che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso per difetto di sottoscrizione e della firma a stampa, diversamente da quanto eccepito dalle parti ricorrenti, la mancanza di firma autografa sull'avviso di pagamento o avviso di accertamento da parte del Funzionario Responsabile, non rappresenta motivo di nullità dell'atto impugnato, così come espresso dalla sezione 1 della C.T.R. del Lazio, che, con la sentenza n° 438 del 10.01.2007, ha sancito come l'avviso di accertamento, seppur privo di sottoscrizione autografa del dirigente del servizio, è valido se riporta la firma a stampa dello stesso. L'Ente ha, infatti operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n° 549 che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informativi autorizzati ed il nominativo del
Funzionario Responsabile e l'autorizzazione a sottoscrivere gli avvisi è indicata nel Provvedimento
Sindacale A04/50 del 04.02.2025 che nel caso specifico è il Dott. Difensore_2.
Si lamenta che l'ufficio finanziario può sottoscrivere accertamenti in formato digitale, tuttavia, allorquando provveda a notificarne copia cartacea a mezzo posta è necessario che attesti la conformità della copia analogica all'originale informatico. La mancanza dell'attestazione di conformità tra l'atto originale informatico e la copia cartacea notificata al ricorrente non gli consente di verificare la conformità dell'atto cartaceo, con conseguente nullità dell'atto impositivo notificato. Nel caso a mano il ricorrente rileva che l'avviso di accertamento formato dall'Ente impositore sebbene appaia firmato digitalmente (cfr. ultima pag. doc. 1) - non reca l'attestazione di conformità all'originale informatico da cui è tratto: al riguardo, il Codice dell'Amministrazione Digitale – C.A.D. (d.lgs. n. 82/2005, modificato dal d.lgs. n. 179/2016) prevede all'art. 23, comma 1, che in caso di esigenza di disporre di una copia cartacea per la notifica dell'atto tributario, le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale.
L'eccezione è fondata condividendosi la giurisprudenza citata dal ricorrente: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, la quale con Sentenza 1750/2023 depositata il 07/06/2023, ha concluso che: "In effetti, il provvedimento impugnato riporta solo l'indicazione del nome dell'autore dello stesso, e la dicitura "firmato digitalmente". Pertanto, non c'è ragione di discostarsi dall'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico;
viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione 'firmato digitalmente' in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo".
Per altro verso, sempre l'art. 23, comma 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale dispone che qualora venga prodotta e notificata una copia cartacea di un avviso di accertamento redatto come documento informatico, su tale copia cartacea debba essere apposto un particolare contrassegno
(spesso sub specie di "Codice QR"), tramite il quale il contribuente può accedere via internet al documento informatico originale, verificando la corrispondenza della copia cartacea.
Ebbene, come è possibile ricavare dall'attenta ispezione dell'atto impugnato è del tutto assente il prescritto contrassegno. In ragione di ciò, l'avviso di accertamento impugnato deve considerarsi inidoneo a consentire al contribuente di verificare l'asserita firma digitale, per la cui autenticità è impossibile qualunque riscontro.
L'assenza di una firma autografa, ovvero del contrassegno necessario a verificare la firma digitale apposta sul documento, comporta quale conseguenza il difetto di sottoscrizione, e la relativa sanzione di nullità, come previsto dall'art. 42, comma 3, del DPR n. 600/73, il quale prevede che "l'accertamento ènullo", tra gli altri casi, "se l'avviso non reca la sottoscrizione" (in merito si veda Cass., sent n.
24681/2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso sul ricorso, come in epigrafe proposto, • accoglie il ricorso e annulla l'atto\gli atti impugnato\i; • condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12..2025. Il Giudice monocratico Mariano Sciacca