Sentenza 13 novembre 2020
Accoglimento
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2025REG.PROV.COLL.
N. 08737/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8737 del 2020, proposto da
AN VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 01832/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’odierna appellante è proprietaria, in Comune di Sant’Antimo, del fabbricato adibito a civile abitazione, consistente in un due piani fuori terra, edificato in assenza di titolo edilizio sul fondo originariamente censito al Foglio 3, mapp. 1147; è inoltre proprietaria di un locale ad uso deposito edificato sul fondo censito al Foglio 3, mapp. 1154.
2. In data 11 ottobre 2002 chiedeva, in relazione al fabbricato di civile abitazione, il certificato di collaudo, come risultante dal doc. n. 2, prodotto in primo grado.
3. In data 10 dicembre 2004 presentava poi tre distinte domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della L. n. 326/2003: due riferite al fabbricato realizzato sul mapp. 1147, un’altra riferita al locale deposito realizzato sul mapp. 1158.
4. Con il provvedimento impugnato in primo grado il Comune di Sant’Antimo esprimeva diniego sulla pratica n. 18-539: premettendo che l’istanza di condono si riferiva” a un “ locale adibito a deposito con struttura orizzontale e verticale in c.a. – superficie non residenziale di mq. 149,10 e con volumetria di mc. 551,67 abusivamente realizzato su lotto prima inedificato con nuova perizia giurata come riportato al foglio 3 particella 1401 e descritto come deposito con superficie non residenziale di m1. 183,52, superficie di balconi mq. 29,19 e volumetria mc 568 ” e che a seguito di sopralluogo si era riscontrato che “ non vi è rispondenza tra quanto richiesto dall’istante con la pratica n. 539 e quanto rilevato sul posto essendo stato portato a finimento il manufatto a piano terra con la realizzazione di n. 2 appartamenti finiti e abitati ”, tanto premesso il Comune ha espresso diniego sulla pratica n. 539, in quanto “ detta istanza di condono si riferisce inequivocabilente ad opere inesistenti alla data del 31 marzo 2003 in quanto mai accertate sui luoghi per altro assoggettati a numerosi controlli edilizi .”.
5. La signora VA impugnava l’indicato provvedimento, deducendo che il Comune aveva confuso l’istanza di condono n. 539 con l’istanza n. 495, relativa al locale deposito realizzato sul mapp. 1158.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania respingeva il ricorso, sul rilievo - tra l’altro - che non risultava dimostrata la presentazione di altra istanza di condono, oltre a quella oggetto del diniego impugnato.
7. La signora VA ha proposto appello.
8. Il Comune di Sant’Antimo non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
9. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, in occasione della quale, con ordinanza n. 6059 del 9 luglio 2024, il Collegio ha disposto l’acquisizione di copia degli atti del procedimento penale n. 478/2002 R.G. del Tribunale di Napoli, e copia completa della pratica di frazionamento del mapp. 1147 del Foglio 3, Catasto Terreni del Comune di Sant’Antimo.
10. Acquisita la documentazione indicata, la causa è stata chiamata nuovamente alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è fondato e l’appellata sentenza va riformata alla stregua delle considerazioni che seguono.
12. Nel corso del presente giudizio l’appellante ha prodotto tre istanze di condono edilizio:
- una, recante il n. 19-538, si riferisce a un “ corpo di fabbrica, adibito ad appartamenti per civili abitazioni, a primo piano ” realizzato sul fondo censito al Foglio 3 mapp. 1154;
- un’altra, recante il n. 18-539, si riferisce a “ locale adibito a deposito ” edificato sul fondo censito al Foglio 3, mapp. 1154, cui si riferisce il diniego impugnato nel presente giudizio;
- una terza istanza di condono, n. 20-495, riferentesi a “ corpo di fabbricato, costruito senza concessione edilizia, adibito a deposito ”, realizzato sul Foglio 3 mapp. 1158.
13. L’appellante allega che il fondo di sua proprietà era un tempo censito in catasto come mapp. 1147, il quale sarebbe stato sdoppiato nei mappali 1158 e 1154; ha inoltre prodotto in giudizio (i) un certificato di collaudo dell’ottobre 2002 che attesta l’esistenza, su quello che era in precedenza il mapp. 1147 del Foglio 3, di un immobile composto da piano terreno a uso deposito e primo piano a uso residenziale, sito allo stesso indirizzo del fabbricato oggetto di condono; (ii) una sentenza penale, pronunciata nei di lei confronti, che ha dichiarato prescritto un abuso edilizio compendiatosi nella realizzazione di un fabbricato, la cui esistenza era già accertata nel marzo 2002: (iii) copia del frazionamento del mapp. 1147 (indicato nel collaudo dell’ottobre 2002), sdoppiato nei mapp. 1154 e 1158.
14. A seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, l’appellante ha completato le produzioni producendo copia di una denuncia di variazione catastale del 27 giugno 2007 e copia della sentenza del Tribunale penale di Napoli n.10851 del 6 giugno.
15. Il Collegio, come già osservato nell’ordinanza n. 6059/2024, ritiene che i documenti inizialmente prodotti dalla signora VA nel corso del presente giudizio d’appello costituiscono già un principio di prova circa il fatto che il fabbricato oggetto della domanda di condono, respinta con l’atto impugnato nel presente giudizio, è effettivamente risalente a prima del 30 marzo 2003. Ritiene, inoltre, che tali produzioni siano ammissibili, trattandosi di documenti necessari per la decisione ed anche per la ragione che, pur a fronte delle deduzioni della ricorrente, il TAR non ha ritenuto di dover esercitare poteri istruttori, giungendo a decisione a fronte di una insufficiente istruttoria.
16. Tanto precisato il Collegio ritiene che la documentazione prodotta e acquisita nel corso del presente grado di giudizio – quella inizialmente prodotta da parte appellante con l’aggiunta di quella ulteriormente acquisita su impulso della Sezione - comprova che:
- gli attuali mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Sant’Antimo ai nn. 1154 e 1158 originano da un unico mappale precedentemente censito come mapp. 1147, frazionato in quattro particelle, tra le quali i mapp. 1154 e 1158;
- in conseguenza di ciò si può presumere che il certificato di collaudo prodotto dalla appellante, che dà atto dell’esistenza, sul mapp. 1147, di un fabbricato composto da piano terra e primo piano, con superficie abitabile di 180 mq., abbia ad oggetto proprio il fabbricato, di due piani fuori terra, oggetto delle istanze di condono edilizio n. 19-538 e n. 18-539, di cui sopra si è detto;
- tale assunto trova conferma nella circostanza che la signora VA nell’anno 2002 è stata perseguita penalmente per aver realizzato, sul mapp. 1154, un deposito di 170 mq., che nel capo di imputazione si dà per ultimato nel marzo 2002: la descrizione che di tale manufatto viene effettuata nella sentenza penale, coincide con il manufatto oggetto della domanda di condono respinta con il provvedimento oggetto del presente giudizio.
17. Alla luce delle circostanze che precedono il diniego impugnato nel presente giudizio, che si riferisce al piano terra del fabbricato realizzato sul mapp. 1154, deve ritenersi, come denunciato dalla signora VA sia nel ricorso di primo grado che nell’atto d’appello, viziato da travisamento e difetto di istruttoria e motivazione nella misura in cui assume l’inesistenza del manufatto oggetto di condono al 31 marzo 2003, allorché l’intero fabbricato, cioè il piano terra ed il piano primo, deve ritenersi già esistente al marzo 2002.
18. L’appello va, conclusivamente, accolto e, in riforma della appellata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto, con annullamento del diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune di Sant’Antimo riterrà di dover assumere all’esito del riesame della istanza di condono n. 18-539, che l’appellante ha presentato il 10 dicembre 2004.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1832/2020, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la nota prot. n. 16530 del 13.06.2013 del Comune di Sant’Antimo, recante " Diniego
richiesta di condono edilizio n. 539 del 10.12.2004 ex L. 326/2003 ".
Condanna il Comune di Sant’Antimo al pagamento, in favore dell’appellante, alle spese del doppio grado, che si liquidano in €. 4000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO