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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/10/2024, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 834/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 834/2023 tra
ATTORE/I Parte_1
e
CONVENUTO/I Controparte_1
All'udienza dell'11 ottobre 2024 alle ore 11.35, innanzi al GOT dott. ssa Maria CA OL, sono comparsi:
L'Avv. Cavera in sostituzione di Avv. Mori per parte attrice.
l'Avv. Barbara Maestrini in sostituzione degli Avv.ti Proietti, Pioli e Celotti per parte convenuta. Il Giudice invita le parti alla discussione sulla questione preliminare: L'avv. Cavera si riporta a quanto esposto nelle memorie ex art. 172 ter c.p.c, chiedendo il rigetto della eccezione proposta. L'Avv, Maestrini conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct.
Il Giudice si ritira per decidere alle ore 11.45 autorizzando le parti ad allontanarsi.
A conclusione della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.00
Il Giudice
dott. ssa Maria CA OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Maria CA OL – GOT ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2023 promossa da:
con sede a Prato in Via Sabadell n. 126, cod. fisc. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.ra rappresentata e difesa in via Pt_1 disgiunta dagli Avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo, elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia presso lo Studio dell'avv. Piergiovanni Mori ATTORE contro società di diritto tedesco, con sede legale in Germania, Amburgo, Controparte_1
Wilchelmannweg 23, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra CP_2 rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaella Proietti del foro di Pistoia, Carlo Piola e Cristiana Celotti, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Torino corso Vittorio Emanuele II, n. 68 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza allegato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. di (d'ora in avanti ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 92.371,70 o quella minore che sarà ritenuta di giustizia al termine della espletanda istruttoria, oltre interessi dalla notifica del presente atto al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto di avere venduto e consegnato alla convenuta le merci rappresentate nella fattura n. 267 del 1.8.2022, ma di avere conseguito solamente la metà dell'importo fatturato, nonostante i ripetuti solleciti inviati alla sua attenzione.
2. Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti deducendo di Controparte_1 CP_1 avere concluso in data 12 aprile 2022 un contratto di vendita (Purchase Contract n. HW2022-016IT,) per regolare i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento ai capi di abbigliamento a lei venduti da
. Parte_1 In primo luogo ha segnalato che all'art. 9 del contratto, le parti avevano convenuto che il Tribunale di Amburgo avrebbe avuto la giurisdizione esclusiva con riferimento a qualsiasi iniziativa avviata nei pagina 2 di 6 confronti di la quale, tuttavia, per le controversie da essa promosse, avrebbe potuto CP_1 scegliere anche giurisdizioni alternative. Nel merito la convenuta ha rappresentato che avrebbe provveduto alla fornitura dei capi Parte_1 di abbigliamento ed alla spedizione degli stessi e che i pagamenti sarebbero stati effettuati ai sensi dell'art. 4 del Contratto. Nel corso del rapporto contrattuale le parti avevano concordato una modifica della disciplina prevedendo diverse condizioni per le forniture. Nella scrittura del 26 luglio 2022 costoro erano addivenute a diverse pattuizioni, inserite nell'accordo denominato “Commission Agreement” prevedendo, a parziale modifica del precedente contratto, quanto segue: che sarebbero variati i tempi di consegna delle merci;
che avrebbe accordato uno sconto del 20% rispetto al prezzo inizialmente convenuto a causa Pt_1 dei ritardi nella consegna a lei imputabili;
che avrebbe provveduto al pagamento anticipato di un importo pari 50% del prezzo dei CP_1 prodotti consegnati (comprensivi dello sconto sopra citato) ; che le parti si sarebbero aggiornate dopo 3 mesi dalla consegna. Secondo le diverse condizioni l'entità del prezzo da corrispondere era collegato all'andamento delle vendite: nel caso in cui fosse riuscita a rivendere più del 50% dei prodotti, avrebbe CP_1 corrisposto la differenza a;
nel caso non fosse riuscita a rivendere più del Parte_1 CP_1
50% dei prodotti, avrebbe avuto diritto di richiedere a la restituzione degli importi già Parte_1 pagati in eccesso rispetto al venduto .
Nella specie si era verificata la seconda ipotesi: aveva consegnato a le Parte_1 CP_1 merci di cui alla fattura n. 267/2022 (il cui prezzo ammontava ad Euro 147.749,72, ovvero all'importo originariamente concordato di Euro 184.743,40 ridotto del 20% come convenuto nel Commission Agreement e come indicato anche nella stessa fattura n. 267/2022) e l'acquirente aveva provveduto al pagamento del 50% degli importi di cui alla fattura corrispondendo a la minore somma di Parte_1
Euro 73.874,86.
ha precisato di avere ricevuto la merce solo a stagione inoltrata e di averne venduto CP_1 meno del 50%; pertanto aveva maturato il diritto a ricevere da la restituzione degli Parte_1 importi già pagati in eccesso rispetto al venduto. Nel prosieguo con email del 26 CP_1 gennaio 2023 aveva comunicato a parte attrice le vendite effettuate inviando il dettaglio delle merci alienate suddivise per tipologia e richiedendo il pagamento delle somme dovute alla luce di quanto concordato nel Commission Agreement, ma non aveva ricevuto la cifra richiesta.
Il rifiuto del pagamento era motivato, a detta della convenuta, dall'asserita inefficacia del Commission Agreement eccepita dalla controparte poiché la verifica sulle merci eventualmente effettuate avrebbe dovuto avere luogo nel mese di novembre.
La diversa interpretazione sul tempo in cui avrebbe dovuto essere svolto l'aggiornamento sull'entità della merce venduta – che secondo la tesi sostenuta dalla convenuta avrebbe dovuto essere operato dopo tre mesi dalla vendita in assenza di previsione massima del tempo e/o di perentorietà – aveva determinato un contenzioso dal quale era scaturito anche un ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo europeo per il recupero della medesima partita creditoria azionata nell'ambito del presente giudizio.
Il decreto ingiuntivo - notificato a in data 23 marzo 2023, pochi giorni prima della CP_1 notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 30 marzo 2023) – ed il quasi contemporaneo avvio della causa con atto di citazione ordinario aveva comportato pertanto una duplicazione delle domande nei confronti di CP_1
pagina 3 di 6 La convenuta, invocando il Purchase Contract, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana affermando che l'accordo prevedeva chiaramente l'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Amburgo per tutte le domande giudiziali formulate nei confronti di . CP_1
Laddove fosse ritenuta sussistente la giurisdizione italiana, ha rilevato la nullità della citazione con riferimento sia al profilo dell'indeterminatezza difettando i requisiti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. dato che l'atto introduttivo non conteneva una precisa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ed aveva omesso qualsiasi ricostruzione dei rapporti tra le parti, sia al mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione era stata ricevuta da solamente in data 30 marzo 2023 non risultando rispettati i 150 CP_1 giorni richiesti dalla normativa in caso di giudizi promossi nei confronti di un soggetto avente sede al di fuori del territorio italiano.
Nel merito la convenuta ha contestato la domanda di pagamento richiamando la vigenza del regolamento concordato nel Commission Agreement del 26 luglio 2022 in forza del quale costei era tenuta esclusivamente al pagamento anticipato del 50% delle somme portate dalla fattura n. 267/2022 Cont ed essendo stato subordinato il versamento del residuo all'eventualità che treetwear fosse riuscita a rivendere tutta la merce nei mesi successivi.
La convenuta ha quindi concluso che non essendo stata raggiunta la soglia del 50% delle vendite,
non avrebbe potuto richiedere importi ulteriori ed ha aggiunto che nella vicenda in esame Parte_1
a causa del mancato superamento della soglia del 50% costei era in realtà creditrice dell'attrice avendo diritto a richiedere alla controparte la differenza tra quanto già pagato e il valore delle merci effettivamente vendute.
3. Il Giudice nella fase delle verifiche preliminari ha rilevato l'inosservanza dei termini a comparire ed ha fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 164 c.p.c. A conclusione dell'udienza del 12 gennaio 2024 ha ritenuto di dovere vagliare preliminarmente la questione sollevata da parte convenuta sul difetto di giurisdizione in ragione della disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1215/2012 ed ha invitato le parti a dedurre sul punto al fine di approfondire gli accordi intervenuti tra le parti sulla consegna della merce. Ritenendo l'eccezione sollevata potenzialmente idonea a definire il giudizio ha fissato l'udienza di discussione della causa nella quale le parti hanno formulato le rispettive conclusioni a verbale. All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato la presente sentenza corredata dalla motivazione contestuale.
˘˘˘ 4. L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si profila fondata e merita accoglimento, seppure individuando diversa autorità giudiziaria competente a conoscere la domanda azionata. L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento della fattura emessa da parte attrice a fronte di vendita di beni mobili alla convenuta.
Parte attrice per documentare il rapporto contrattuale intercorso, peraltro non contestato dalla convenuta, ha depositato la fattura di vendita della merce, costituita da capi di abbigliamento, venduti a nella quale è contenuto l'elenco dei beni, il prezzo applicato e il luogo di destinazione: CP_1
“Risa Lifestyle, collocata in Lodsz Polonia. Parte convenuta ha asserito che competente a giudicare la controversia sarebbe il Tribunale di Amburgo richiamando la clausola indicata all'art. 9 del Purchase Agreement. Il testo recita: “A nostro beneficio, per tutte le controversie derivanti da questo contratto, è competente il Tribunale di Amburgo - Germania fatto salvo il nostro diritto di scegliere la giurisdizione di un altro Tribunale”. Preliminarmente si osserva che la stesura di una clausola di scelta del foro competente deve essere presidiata da serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, ma non occorre che essa sia oggetto di specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. (cd.
“doppia sottoscrizione” prevista dal diritto italiano).
pagina 4 di 6 In proposito va ricordato che la Convenzione di Vienna prevede per i contratti di vendita internazionale di beni mobili il principio di libertà di forma, che va considerato prevalente sulle norme specifiche nazionali posti dai Paesi aderenti, come ad esempio l'ordinamento italiano che all'art. 1341 cod. civ. che impone che vengano approvate per iscritto le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto.
Da ciò deriva il venir meno, nei contratti di vendita internazionale, del requisito dell'apposita sottoscrizione richiesta dalla disciplina codicistica italiana (art. 1341, 2° comma, cod. civ.) affinchè le clausole cosiddette vessatorie possano avere effetto.
Nella regolazione dei rispettivi obblighi va poi richiamato l' accordo, indicato col nome “Commission Agreement” che ha apportato una modifica rilevante delle precedenti condizioni inserendo disposizioni da applicare in relazione al prezzo da corrispondere, sul quale era stato operato uno sconto del 20% della cifra in origine convenuta (delay compensation), con riferimento ai termini di consegna, che erano stati ridefiniti, ed infine riguardo alle modalità di pagamento (50% alla consegna ed il resto in relazione alle quantità vendute).
Si ritiene che tale accordo costituisca un'integrazione del Purchase contract volto a modificare la regolamentazione degli obblighi e dei diritti nascenti dal rapporto originario.
Dalla lettura della scrittura si evince infatti che le disposizioni ivi inserite modificano in modo significativo i precedenti accordi introducendo delle quote a partire delle quali è dovuto il prezzo, stabilendo da parte del buyer il pagamento immediato del 50% del valore e per la parte restante un importo variabile sulla base dell'entità della merce venduta. E' quest'ultimo accordo (commission agreement del 26 luglio 2022) che, contenendo una nuova regolamentazione sulla vendita dei beni a far data dal 12 aprile 2022, va riconosciuto come applicabile al rapporto contrattuale.
5. Al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente va presa in esame la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 1215/2012. L'art. 25 del Regolamento menzionato stabilisce: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza. L'art. 4 I paragrafo del medesimo Regolamento Europeo prevede come regola generale che la giurisdizione vada determinata in base al domicilio del convenuto (“le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro) . L'art. 7 individua un criterio alternativo statuendo che “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista all'art. 7 e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
pagina 5 di 6 Sulla base dei criteri richiamati si ritiene che non possa essere ritenuta correttamente radicata la presente causa innanzi al Giudice italiano. La fattispecie dedotta attiene ad un caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili.
La clausola attributiva del foro competente a giudicare le controversie nascenti dal Purchase Contract non può svolgere efficacia in quanto individua l'autorità giudiziaria tedesca – nella specie il Tribunale di Amburgo – ad esclusivo vantaggio della parte acquirente, con facoltà prevista solamente per costei di scegliere un'altra autorità giudiziaria, senza che tale previsione sia giustificata o controbilanciata da altra disposizione.
Si deve allora ricorrere ai criteri generali previsti dal Regolamento Europeo 1215/2012 e quindi al domicilio del convenuto o al luogo di esecuzione del contratto.
Per le controversie relative al pagamento del prezzo di beni oggetto di vendita internazionale, la giurisdizione va attribuita al giudice del luogo “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contratto è il criterio da preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. Riveste particolare importanza il trasferimento dei beni dal venditore all'acquirente in quanto con l'esecuzione corretta di tale operazione i beni giungono a destinazione finale e sono posti a disposizione del compratore.
Il Purchase contract ha indicato un luogo preciso per la consegna della merce che è collocato in Polonia;
di talché deve essere affermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria polacca.
La regolazione delle spese processuali viene effettuata sulla base del criterio della soccombenza, ritenendo non correttamente radicata la causa dinanzi al Giudice italiano. Esse vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alle fasi svolte (studio, introduttiva, fase trattazione /istruttoria, ridotte della metà stante la pronuncia in rito)
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando nella causa civile 834/2023, dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore dell'Autorità Giudiziaria dello Stato della Polonia. Par Condanna di Jie alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 2462,50, oltre 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
[...] Così deciso al termine dell'udienza dell'11 ottobre 2024 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi IL GOT Maria CA OL
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 834/2023 tra
ATTORE/I Parte_1
e
CONVENUTO/I Controparte_1
All'udienza dell'11 ottobre 2024 alle ore 11.35, innanzi al GOT dott. ssa Maria CA OL, sono comparsi:
L'Avv. Cavera in sostituzione di Avv. Mori per parte attrice.
l'Avv. Barbara Maestrini in sostituzione degli Avv.ti Proietti, Pioli e Celotti per parte convenuta. Il Giudice invita le parti alla discussione sulla questione preliminare: L'avv. Cavera si riporta a quanto esposto nelle memorie ex art. 172 ter c.p.c, chiedendo il rigetto della eccezione proposta. L'Avv, Maestrini conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct.
Il Giudice si ritira per decidere alle ore 11.45 autorizzando le parti ad allontanarsi.
A conclusione della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.00
Il Giudice
dott. ssa Maria CA OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Maria CA OL – GOT ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2023 promossa da:
con sede a Prato in Via Sabadell n. 126, cod. fisc. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.ra rappresentata e difesa in via Pt_1 disgiunta dagli Avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo, elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia presso lo Studio dell'avv. Piergiovanni Mori ATTORE contro società di diritto tedesco, con sede legale in Germania, Amburgo, Controparte_1
Wilchelmannweg 23, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra CP_2 rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaella Proietti del foro di Pistoia, Carlo Piola e Cristiana Celotti, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Torino corso Vittorio Emanuele II, n. 68 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza allegato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. di (d'ora in avanti ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 92.371,70 o quella minore che sarà ritenuta di giustizia al termine della espletanda istruttoria, oltre interessi dalla notifica del presente atto al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto di avere venduto e consegnato alla convenuta le merci rappresentate nella fattura n. 267 del 1.8.2022, ma di avere conseguito solamente la metà dell'importo fatturato, nonostante i ripetuti solleciti inviati alla sua attenzione.
2. Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti deducendo di Controparte_1 CP_1 avere concluso in data 12 aprile 2022 un contratto di vendita (Purchase Contract n. HW2022-016IT,) per regolare i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento ai capi di abbigliamento a lei venduti da
. Parte_1 In primo luogo ha segnalato che all'art. 9 del contratto, le parti avevano convenuto che il Tribunale di Amburgo avrebbe avuto la giurisdizione esclusiva con riferimento a qualsiasi iniziativa avviata nei pagina 2 di 6 confronti di la quale, tuttavia, per le controversie da essa promosse, avrebbe potuto CP_1 scegliere anche giurisdizioni alternative. Nel merito la convenuta ha rappresentato che avrebbe provveduto alla fornitura dei capi Parte_1 di abbigliamento ed alla spedizione degli stessi e che i pagamenti sarebbero stati effettuati ai sensi dell'art. 4 del Contratto. Nel corso del rapporto contrattuale le parti avevano concordato una modifica della disciplina prevedendo diverse condizioni per le forniture. Nella scrittura del 26 luglio 2022 costoro erano addivenute a diverse pattuizioni, inserite nell'accordo denominato “Commission Agreement” prevedendo, a parziale modifica del precedente contratto, quanto segue: che sarebbero variati i tempi di consegna delle merci;
che avrebbe accordato uno sconto del 20% rispetto al prezzo inizialmente convenuto a causa Pt_1 dei ritardi nella consegna a lei imputabili;
che avrebbe provveduto al pagamento anticipato di un importo pari 50% del prezzo dei CP_1 prodotti consegnati (comprensivi dello sconto sopra citato) ; che le parti si sarebbero aggiornate dopo 3 mesi dalla consegna. Secondo le diverse condizioni l'entità del prezzo da corrispondere era collegato all'andamento delle vendite: nel caso in cui fosse riuscita a rivendere più del 50% dei prodotti, avrebbe CP_1 corrisposto la differenza a;
nel caso non fosse riuscita a rivendere più del Parte_1 CP_1
50% dei prodotti, avrebbe avuto diritto di richiedere a la restituzione degli importi già Parte_1 pagati in eccesso rispetto al venduto .
Nella specie si era verificata la seconda ipotesi: aveva consegnato a le Parte_1 CP_1 merci di cui alla fattura n. 267/2022 (il cui prezzo ammontava ad Euro 147.749,72, ovvero all'importo originariamente concordato di Euro 184.743,40 ridotto del 20% come convenuto nel Commission Agreement e come indicato anche nella stessa fattura n. 267/2022) e l'acquirente aveva provveduto al pagamento del 50% degli importi di cui alla fattura corrispondendo a la minore somma di Parte_1
Euro 73.874,86.
ha precisato di avere ricevuto la merce solo a stagione inoltrata e di averne venduto CP_1 meno del 50%; pertanto aveva maturato il diritto a ricevere da la restituzione degli Parte_1 importi già pagati in eccesso rispetto al venduto. Nel prosieguo con email del 26 CP_1 gennaio 2023 aveva comunicato a parte attrice le vendite effettuate inviando il dettaglio delle merci alienate suddivise per tipologia e richiedendo il pagamento delle somme dovute alla luce di quanto concordato nel Commission Agreement, ma non aveva ricevuto la cifra richiesta.
Il rifiuto del pagamento era motivato, a detta della convenuta, dall'asserita inefficacia del Commission Agreement eccepita dalla controparte poiché la verifica sulle merci eventualmente effettuate avrebbe dovuto avere luogo nel mese di novembre.
La diversa interpretazione sul tempo in cui avrebbe dovuto essere svolto l'aggiornamento sull'entità della merce venduta – che secondo la tesi sostenuta dalla convenuta avrebbe dovuto essere operato dopo tre mesi dalla vendita in assenza di previsione massima del tempo e/o di perentorietà – aveva determinato un contenzioso dal quale era scaturito anche un ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo europeo per il recupero della medesima partita creditoria azionata nell'ambito del presente giudizio.
Il decreto ingiuntivo - notificato a in data 23 marzo 2023, pochi giorni prima della CP_1 notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 30 marzo 2023) – ed il quasi contemporaneo avvio della causa con atto di citazione ordinario aveva comportato pertanto una duplicazione delle domande nei confronti di CP_1
pagina 3 di 6 La convenuta, invocando il Purchase Contract, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana affermando che l'accordo prevedeva chiaramente l'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Amburgo per tutte le domande giudiziali formulate nei confronti di . CP_1
Laddove fosse ritenuta sussistente la giurisdizione italiana, ha rilevato la nullità della citazione con riferimento sia al profilo dell'indeterminatezza difettando i requisiti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. dato che l'atto introduttivo non conteneva una precisa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ed aveva omesso qualsiasi ricostruzione dei rapporti tra le parti, sia al mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione era stata ricevuta da solamente in data 30 marzo 2023 non risultando rispettati i 150 CP_1 giorni richiesti dalla normativa in caso di giudizi promossi nei confronti di un soggetto avente sede al di fuori del territorio italiano.
Nel merito la convenuta ha contestato la domanda di pagamento richiamando la vigenza del regolamento concordato nel Commission Agreement del 26 luglio 2022 in forza del quale costei era tenuta esclusivamente al pagamento anticipato del 50% delle somme portate dalla fattura n. 267/2022 Cont ed essendo stato subordinato il versamento del residuo all'eventualità che treetwear fosse riuscita a rivendere tutta la merce nei mesi successivi.
La convenuta ha quindi concluso che non essendo stata raggiunta la soglia del 50% delle vendite,
non avrebbe potuto richiedere importi ulteriori ed ha aggiunto che nella vicenda in esame Parte_1
a causa del mancato superamento della soglia del 50% costei era in realtà creditrice dell'attrice avendo diritto a richiedere alla controparte la differenza tra quanto già pagato e il valore delle merci effettivamente vendute.
3. Il Giudice nella fase delle verifiche preliminari ha rilevato l'inosservanza dei termini a comparire ed ha fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 164 c.p.c. A conclusione dell'udienza del 12 gennaio 2024 ha ritenuto di dovere vagliare preliminarmente la questione sollevata da parte convenuta sul difetto di giurisdizione in ragione della disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1215/2012 ed ha invitato le parti a dedurre sul punto al fine di approfondire gli accordi intervenuti tra le parti sulla consegna della merce. Ritenendo l'eccezione sollevata potenzialmente idonea a definire il giudizio ha fissato l'udienza di discussione della causa nella quale le parti hanno formulato le rispettive conclusioni a verbale. All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato la presente sentenza corredata dalla motivazione contestuale.
˘˘˘ 4. L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si profila fondata e merita accoglimento, seppure individuando diversa autorità giudiziaria competente a conoscere la domanda azionata. L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento della fattura emessa da parte attrice a fronte di vendita di beni mobili alla convenuta.
Parte attrice per documentare il rapporto contrattuale intercorso, peraltro non contestato dalla convenuta, ha depositato la fattura di vendita della merce, costituita da capi di abbigliamento, venduti a nella quale è contenuto l'elenco dei beni, il prezzo applicato e il luogo di destinazione: CP_1
“Risa Lifestyle, collocata in Lodsz Polonia. Parte convenuta ha asserito che competente a giudicare la controversia sarebbe il Tribunale di Amburgo richiamando la clausola indicata all'art. 9 del Purchase Agreement. Il testo recita: “A nostro beneficio, per tutte le controversie derivanti da questo contratto, è competente il Tribunale di Amburgo - Germania fatto salvo il nostro diritto di scegliere la giurisdizione di un altro Tribunale”. Preliminarmente si osserva che la stesura di una clausola di scelta del foro competente deve essere presidiata da serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, ma non occorre che essa sia oggetto di specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. (cd.
“doppia sottoscrizione” prevista dal diritto italiano).
pagina 4 di 6 In proposito va ricordato che la Convenzione di Vienna prevede per i contratti di vendita internazionale di beni mobili il principio di libertà di forma, che va considerato prevalente sulle norme specifiche nazionali posti dai Paesi aderenti, come ad esempio l'ordinamento italiano che all'art. 1341 cod. civ. che impone che vengano approvate per iscritto le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto.
Da ciò deriva il venir meno, nei contratti di vendita internazionale, del requisito dell'apposita sottoscrizione richiesta dalla disciplina codicistica italiana (art. 1341, 2° comma, cod. civ.) affinchè le clausole cosiddette vessatorie possano avere effetto.
Nella regolazione dei rispettivi obblighi va poi richiamato l' accordo, indicato col nome “Commission Agreement” che ha apportato una modifica rilevante delle precedenti condizioni inserendo disposizioni da applicare in relazione al prezzo da corrispondere, sul quale era stato operato uno sconto del 20% della cifra in origine convenuta (delay compensation), con riferimento ai termini di consegna, che erano stati ridefiniti, ed infine riguardo alle modalità di pagamento (50% alla consegna ed il resto in relazione alle quantità vendute).
Si ritiene che tale accordo costituisca un'integrazione del Purchase contract volto a modificare la regolamentazione degli obblighi e dei diritti nascenti dal rapporto originario.
Dalla lettura della scrittura si evince infatti che le disposizioni ivi inserite modificano in modo significativo i precedenti accordi introducendo delle quote a partire delle quali è dovuto il prezzo, stabilendo da parte del buyer il pagamento immediato del 50% del valore e per la parte restante un importo variabile sulla base dell'entità della merce venduta. E' quest'ultimo accordo (commission agreement del 26 luglio 2022) che, contenendo una nuova regolamentazione sulla vendita dei beni a far data dal 12 aprile 2022, va riconosciuto come applicabile al rapporto contrattuale.
5. Al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente va presa in esame la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 1215/2012. L'art. 25 del Regolamento menzionato stabilisce: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza. L'art. 4 I paragrafo del medesimo Regolamento Europeo prevede come regola generale che la giurisdizione vada determinata in base al domicilio del convenuto (“le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro) . L'art. 7 individua un criterio alternativo statuendo che “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista all'art. 7 e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
pagina 5 di 6 Sulla base dei criteri richiamati si ritiene che non possa essere ritenuta correttamente radicata la presente causa innanzi al Giudice italiano. La fattispecie dedotta attiene ad un caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili.
La clausola attributiva del foro competente a giudicare le controversie nascenti dal Purchase Contract non può svolgere efficacia in quanto individua l'autorità giudiziaria tedesca – nella specie il Tribunale di Amburgo – ad esclusivo vantaggio della parte acquirente, con facoltà prevista solamente per costei di scegliere un'altra autorità giudiziaria, senza che tale previsione sia giustificata o controbilanciata da altra disposizione.
Si deve allora ricorrere ai criteri generali previsti dal Regolamento Europeo 1215/2012 e quindi al domicilio del convenuto o al luogo di esecuzione del contratto.
Per le controversie relative al pagamento del prezzo di beni oggetto di vendita internazionale, la giurisdizione va attribuita al giudice del luogo “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contratto è il criterio da preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. Riveste particolare importanza il trasferimento dei beni dal venditore all'acquirente in quanto con l'esecuzione corretta di tale operazione i beni giungono a destinazione finale e sono posti a disposizione del compratore.
Il Purchase contract ha indicato un luogo preciso per la consegna della merce che è collocato in Polonia;
di talché deve essere affermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria polacca.
La regolazione delle spese processuali viene effettuata sulla base del criterio della soccombenza, ritenendo non correttamente radicata la causa dinanzi al Giudice italiano. Esse vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alle fasi svolte (studio, introduttiva, fase trattazione /istruttoria, ridotte della metà stante la pronuncia in rito)
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando nella causa civile 834/2023, dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore dell'Autorità Giudiziaria dello Stato della Polonia. Par Condanna di Jie alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 2462,50, oltre 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
[...] Così deciso al termine dell'udienza dell'11 ottobre 2024 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi IL GOT Maria CA OL
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