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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 2570/2016 vertente
TRA
(c.f. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore; (c.f. ; Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Attilio Gargano,
[...] C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliate come in atti;
OPPONENTI
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo , in Parte_1
persona del liquidatore pro tempore e le sig.re e in Parte_2 Parte_3 qualità di fideiubenti, agivano in giudizio al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio n. 334/2016 del 29.2.2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore notificato il 12.3.2016, alla prima, ed il 7.03.2016 alle seconde, con il quale veniva loro ingiunto di pagare l'importo di euro
533.255,24, di cui euro 494.422,90 per scoperto maturato sul contratto di conto corrente n. 14496, oltre interessi sino al soddisfo, ed euro 38.832,84 per n. 4 effetti cambiari insoluti e protestati, oltre interessi, anche di mora, decorrenti dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.
Le deducenti, in particolare, eccepivano: l'inammissibilità dell'azione monitoria evidenziando come l'opposta non avesse fornito la prova del proprio credito ovvero del saldo finale fatto valere con il monitorio, attesa l'inidoneità e l'insufficienza della documentazione prodotta consistente nella sola certificazione ex art. 50 TUB;
l'inesigibilità del credito per usurarietà degli interessi convenuti ed applicati al rapporto di conto corrente;
la mancata pattuizione della c.m.s. applicata;
l'illegittimità della pattuizione e dell'applicazione degli interessi passivi, in particolare, della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
nonché la nullità del rapporto fideiussorio per avere la Banca concesso, in violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto, nuove linee di credito senza informare i fideiussori dell'aggravamento della condizione debitoria della Società. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni: “A) IN VIA PRELIMINARE non concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo per tutte le motivazioni suesposte;
B) NEL MERITO revocarsi l'impugnato decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
DICHIARARE non dovuta alla la restituzione delle anticipazioni in conto CP_1
corrente, e condannarsi la alla restituzione in favore dell'istante di quanto da lei versato per CP_1
copertura di dette anticipazioni, e per tutto quanto ad esse comunque connesso. La restituzione di tutto quanto trattenuto a qualsiasi titolo come previsto, quando il tasso praticato come nella fattispecie sia usurario, così come previsto dall'articolo 1, Legge 07/03/1996, n. 108 e dal combinato disposto del novellando articolo 644 c.p. ed il 1815 c.c.; D) DICHIARARE la nullità dei contratti di credito e delle relative fideiussioni ex artt. 1418 e 1322 c.c.; E) ACCERTARE E DICHIARARE,
l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo all'impugnato rapporto;
F) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c.. della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
G) CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista delle somme illegittimamente addebitate nella misura accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
H) CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore la quale evidenziava l'assoluta infondatezza della pretesa avversa, in quanto generica e sfornita di prova;
in via preliminare rappresentava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
precisava, altresì, di aver prodotto in fase monitoria il saldaconto riferito ai conti in contestazione e tutta la documentazione stipulata per iscritto relativa ai rapporti bancari oggetto di causa;
deduceva, inoltre, l'inammissibilità delle opposizioni formulate dalle garanti, le quali impegnandosi contrattualmente verso la banca “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” avevano stipulato un contratto autonomo di garanzia con conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale intercorso tra la Società e l'istituto bancario;
quanto al merito, deduceva l'assoluta infondatezza delle contestazioni sollevate da controparte, infondate in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo. Ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 334/2016 nei confronti della signora;
2.- Ancora in via preliminare Parte_4
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 334/2016; 3.- Rigettare
l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato in data 18.4.2016 in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto sia in diritto.- 4.- Condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed espletata c.t.u. contabile, la causa, in seguito alla riassegnazione dell'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024, quindi, incamerata per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso e richiamato, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In via di principio occorre richiamare l'assunto generale in base al quale, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende, piuttosto, all'accertamento con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione
(cfr. ex plurimis Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186), rilevando l'eventuale giudizio di insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio unicamente ai fini della regolamentazione delle spese della relativa fase. Occorre ulteriormente chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del provvedimento monitorio, piuttosto, introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui gli oneri di allegazione e di prova sono disciplinati da regole più rigorose rispetto alla fase monitoria che si svolge, invece, in difetto di contraddittorio e ove viene in rilievo un onere probatorio attenuato, alla stregua del quale la prova scritta è integrata da produzioni documentali, che sono, tuttavia, inidonee a comprovare la pretesa nel giudizio di opposizione a cognizione piena in caso di contestazione della parte opponente- convenuta sostanziale (Cass., n. 20613/2011; Cass., n. 14486/2019).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria di parte opposta rinviene il proprio fondamento nel rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 14496.51, stipulato per iscritto in data 20/10/2006, al quale veniva agganciata un'apertura di credito in c/c nel mese di dicembre dello stesso anno, come accertato in sede di espletamento dell'incarico peritale conferito al c.t.u. in corso di causa.
Dall'analisi del rapporto le condizioni economiche più rilevanti espressamente indicate concernono:
- TAN e TAE Creditore 0,05;
- TAN per sconfinamenti 13,65% TAE 14,364%;
- capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori.
- c.m.s. aliquota 0,75%, aliquota aggiuntiva 1,25%, limite max 2%;
- spese di conto, spese fisse, spese amministrative;
- giorni valuta su versamenti e prelevamenti.
Il perito ha riscontrato che nelle date del 22/12/2006, dell'08/10/2007 e del 17/08/2009 sul medesimo rapporto venivano concesse dalla Banca le linee di affidamento per le quali risultano indicati per iscritto i tassi ultralegali, ovvero il TAN intra ed extra fido;
tuttavia, non è indicato il TAE, né risultano agli atti negozi giuridici o comunicazioni al correntista del predetto tasso.
Il c.t.u., sebbene abbia rinvenuto tra i movimenti in addebito del conto n. 14496.51 competenze di altri conti anticipi, nondimeno, per tali rapporti, ha accertato l'assenza degli estratti conto.
Nell'ultimo contratto, quello del 17/08/2009, risulta pattuita la commissione sull'accordato pari allo
0,5% trimestrale.
Con riferimento al contratto stipulato il 20/10/2006, risulta la pattuizione per iscritto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia creditori che debitori, con indicazione per entrambi, del TAN, del TAE, oltre che dell'indicazione della periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi.
Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che in data 22/12/2006 la dopo aver concesso alla correntista CP_1 una linea di affidamento di € 70.000,00, ha pattuito per iscritto nuovi tassi di interesse. Da quel momento in poi il conto è da considerarsi affidato. Dunque, mentre i tassi debitori pattuiti nel primo contratto sono riferiti a scoperti di conto, quelli pattuiti nel contratto del 22/12/2006 si riferiscono, al contrario, ad un conto corrente affidato. Dall'ulteriore disamina del predetto contratto risulta indicato solo il TAN debitore, l'importo del fido concesso ed il tasso applicato alla c.m.s.. Manca ogni indicazione del TAE, sia quello intra fido che extra fido e tale omissione, come evidenziato dal c.t.u., avviene anche per tutti gli altri negozi giuridici presenti in atti.
Condivisibilmente il perito ha evidenziato che allorquando venga pattuito o comunicato un tasso ultralegale diverso da quello originariamente indicato, deve essere indicato anche il nuovo TAE, non potendosi considerarsi validi quelli dell'originario contratto del 20/10/2006, in quanto si riferiscono ad un conto corrente di corrispondenza.
Dal momento in cui il conto diviene affidato, la clausola della capitalizzazione trimestrale non può considerarsi correttamente pattuita;
in proposito, sebbene all'art. 1 del contratto di apertura di credito vi sia un rinvio alle clausole dei singoli contratti, il suddetto è privo della necessaria pattuizione della clausola di capitalizzazione così come richiesto dall'art. 117, comma 4 TUB. Dunque, correttamente, il c.t.u. ha espunto la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo, non essendo stato riscontrato nessun adeguamento anche nel corso del rapporto. Inoltre, laddove il consulente ha riscontrato una variazione peggiorativa per il correntista, non comunicata dall'Istituto di credito, il tasso variato in peius è stato legittimamente sostituito con l'ultimo saggio ritualmente comunicato, in ossequio al dettato normativo stabilito dall'art. 118 del TUB.
Quanto alla c.m.s., poiché nel contratto del 20/10/2006, così come in quelli successivi, la commissione viene indicata solo in termini percentuali, senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo, il consulente ha provveduto ad espungerla dalla rideterminazione del saldo. Invero, al pari di ogni altra pattuizione contrattuale, detta commissione deve, infatti, essere determinata o almeno determinabile, al momento in cui il contratto è stato concluso. E', pertanto, illegittima l'applicazione di oneri e di c.m.s. qualora gli stessi non siano stati pattuiti tra le parti. In proposito, la Corte di
Cassazione, in una recente sentenza (n. 19825/2022), ha affermato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Per quel che concerne gli interessi ultralegali il consulente tecnico ha provveduto a rideterminare gli interessi debitori e creditori al tasso pattuito o correttamente variato ai sensi dell'art. 118 del TUB.
Quanto alla verifica dell'usura, dall'indagine contabile, alla data di stipula del contratto, non vi è stato alcun superamento dei tassi soglia.
Quanto all'anatocismo la capitalizzazione degli interessi è stata esclusa per tutto il periodo in quanto nelle varie lettere di affidamento non viene indicato il TAE.
I giorni valuta non hanno subito modifiche, pertanto, la rideterminazione del saldo rapporto è avvenuta secondo le date valute applicate dalla banca. Non risultano addebitate commissioni d'istruttoria veloce;
sono state riconosciute, così come applicate, le date valute e le spese rinvenute nei trimestri.
Dunque, a fronte del saldo contabile finale risultante a vantaggio dell'Istituto bancario di euro
494.422,40, il c.t.u., alla data del 31/12/2014, ha verificato l'esistenza del saldo finale rettificato pari ad euro 346.461,78, sempre a favore della CP_1
Con riferimento all'eccezione di nullità dei contratti di affidamento del credito, la stessa è infondata e va respinta. Al riguardo giova precisare che con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme, la cui destinazione
è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Il mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha, piuttosto, una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. La destinazione delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, salvo l'accertamento di peculiari condotte ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità. Né può dirsi che la previsione nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto, sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025, il mutuo solutorio è un prestito finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti, spesso nei confronti della stessa banca mutuante. A differenza di un mutuo tradizionale, non finanzia nuovi investimenti, ma serve a consolidare obbligazioni già in essere, facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore il finanziamento viene messo nella disponibilità giuridica del mutuatario, per cui l'accredito delle somme su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione, indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.
Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c., va innanzitutto osservato che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche (Cass. n. 23422/2016).
Nel caso di specie, parte opponente, gravata dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie estintiva dell'obbligazione di garanzia, non ne ha provato il relativo presupposto, ossia la conoscenza, da parte della delle condizioni patrimoniali tali da rendere CP_1
più difficile il soddisfacimento del credito, né ha assolto all' onere probatorio in relazione alle ulteriori invocate violazioni normative circa il rapporto fideiussorio. Essendo, dunque, le doglianze formulate sfornite di adeguato supporto istruttorio, le stesse vanno integralmente respinte.
In definitiva, quanto alla pretesa creditoria vantata dalla Banca opposta, si ritiene di poter aderire alle conclusioni rassegnate nella c.t.u. tecnico-contabile, - in quanto corrette dal punto di vista metodologico e, pertanto, apprezzabili ed utilizzabili ai fini della decisione -, con l'effetto che la suddetta pretesa sussiste sebbene nella misura più contenuta per come accertata nel corso del giudizio rispetto a quella azionata in via monitoria, con la conseguente necessità della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, va condannata, in solido con le
[...] Parte_1
fideiubenti e nei limiti della garanzia dalle medesime Parte_2 Parte_3
prestata, al pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della minor somma di euro 346.461,78, oltre interessi legali decorrenti dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo, a titolo di saldo del conto corrente ricalcolato n.
14496.51.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 520.000,00), per tutte le fasi del giudizio. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, allegato alla presente pronuncia, sono poste definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro, per la metà.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 persona del liquidatore pro tempore, in solido con le fideiubenti e Parte_2 Parte_3
nei limiti della garanzia dalle medesime prestata, al pagamento in favore della
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Controparte_1
346.461,78, a titolo di saldo ricalcolato del conto corrente n. 14496.51, oltre interessi legali decorrenti dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle opponenti;
compensa le spese di lite per metà (euro 14.170,00/2) mentre, per la restante metà, condanna
[...]
, in persona del liquidatore pro tempore, in solido con le fideiubenti Parte_1
e nei limiti della garanzia dalle medesime prestata, al Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che liquida in euro 7.085,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, allegato alla presente pronuncia, sono poste definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro, per la metà.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 2570/2016 vertente
TRA
(c.f. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore; (c.f. ; Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Attilio Gargano,
[...] C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliate come in atti;
OPPONENTI
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo , in Parte_1
persona del liquidatore pro tempore e le sig.re e in Parte_2 Parte_3 qualità di fideiubenti, agivano in giudizio al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio n. 334/2016 del 29.2.2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore notificato il 12.3.2016, alla prima, ed il 7.03.2016 alle seconde, con il quale veniva loro ingiunto di pagare l'importo di euro
533.255,24, di cui euro 494.422,90 per scoperto maturato sul contratto di conto corrente n. 14496, oltre interessi sino al soddisfo, ed euro 38.832,84 per n. 4 effetti cambiari insoluti e protestati, oltre interessi, anche di mora, decorrenti dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.
Le deducenti, in particolare, eccepivano: l'inammissibilità dell'azione monitoria evidenziando come l'opposta non avesse fornito la prova del proprio credito ovvero del saldo finale fatto valere con il monitorio, attesa l'inidoneità e l'insufficienza della documentazione prodotta consistente nella sola certificazione ex art. 50 TUB;
l'inesigibilità del credito per usurarietà degli interessi convenuti ed applicati al rapporto di conto corrente;
la mancata pattuizione della c.m.s. applicata;
l'illegittimità della pattuizione e dell'applicazione degli interessi passivi, in particolare, della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
nonché la nullità del rapporto fideiussorio per avere la Banca concesso, in violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto, nuove linee di credito senza informare i fideiussori dell'aggravamento della condizione debitoria della Società. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni: “A) IN VIA PRELIMINARE non concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo per tutte le motivazioni suesposte;
B) NEL MERITO revocarsi l'impugnato decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
DICHIARARE non dovuta alla la restituzione delle anticipazioni in conto CP_1
corrente, e condannarsi la alla restituzione in favore dell'istante di quanto da lei versato per CP_1
copertura di dette anticipazioni, e per tutto quanto ad esse comunque connesso. La restituzione di tutto quanto trattenuto a qualsiasi titolo come previsto, quando il tasso praticato come nella fattispecie sia usurario, così come previsto dall'articolo 1, Legge 07/03/1996, n. 108 e dal combinato disposto del novellando articolo 644 c.p. ed il 1815 c.c.; D) DICHIARARE la nullità dei contratti di credito e delle relative fideiussioni ex artt. 1418 e 1322 c.c.; E) ACCERTARE E DICHIARARE,
l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo all'impugnato rapporto;
F) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c.. della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
G) CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista delle somme illegittimamente addebitate nella misura accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
H) CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore la quale evidenziava l'assoluta infondatezza della pretesa avversa, in quanto generica e sfornita di prova;
in via preliminare rappresentava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
precisava, altresì, di aver prodotto in fase monitoria il saldaconto riferito ai conti in contestazione e tutta la documentazione stipulata per iscritto relativa ai rapporti bancari oggetto di causa;
deduceva, inoltre, l'inammissibilità delle opposizioni formulate dalle garanti, le quali impegnandosi contrattualmente verso la banca “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” avevano stipulato un contratto autonomo di garanzia con conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale intercorso tra la Società e l'istituto bancario;
quanto al merito, deduceva l'assoluta infondatezza delle contestazioni sollevate da controparte, infondate in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo. Ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 334/2016 nei confronti della signora;
2.- Ancora in via preliminare Parte_4
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 334/2016; 3.- Rigettare
l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato in data 18.4.2016 in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto sia in diritto.- 4.- Condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed espletata c.t.u. contabile, la causa, in seguito alla riassegnazione dell'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024, quindi, incamerata per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso e richiamato, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In via di principio occorre richiamare l'assunto generale in base al quale, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende, piuttosto, all'accertamento con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione
(cfr. ex plurimis Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186), rilevando l'eventuale giudizio di insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio unicamente ai fini della regolamentazione delle spese della relativa fase. Occorre ulteriormente chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del provvedimento monitorio, piuttosto, introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui gli oneri di allegazione e di prova sono disciplinati da regole più rigorose rispetto alla fase monitoria che si svolge, invece, in difetto di contraddittorio e ove viene in rilievo un onere probatorio attenuato, alla stregua del quale la prova scritta è integrata da produzioni documentali, che sono, tuttavia, inidonee a comprovare la pretesa nel giudizio di opposizione a cognizione piena in caso di contestazione della parte opponente- convenuta sostanziale (Cass., n. 20613/2011; Cass., n. 14486/2019).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria di parte opposta rinviene il proprio fondamento nel rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 14496.51, stipulato per iscritto in data 20/10/2006, al quale veniva agganciata un'apertura di credito in c/c nel mese di dicembre dello stesso anno, come accertato in sede di espletamento dell'incarico peritale conferito al c.t.u. in corso di causa.
Dall'analisi del rapporto le condizioni economiche più rilevanti espressamente indicate concernono:
- TAN e TAE Creditore 0,05;
- TAN per sconfinamenti 13,65% TAE 14,364%;
- capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori.
- c.m.s. aliquota 0,75%, aliquota aggiuntiva 1,25%, limite max 2%;
- spese di conto, spese fisse, spese amministrative;
- giorni valuta su versamenti e prelevamenti.
Il perito ha riscontrato che nelle date del 22/12/2006, dell'08/10/2007 e del 17/08/2009 sul medesimo rapporto venivano concesse dalla Banca le linee di affidamento per le quali risultano indicati per iscritto i tassi ultralegali, ovvero il TAN intra ed extra fido;
tuttavia, non è indicato il TAE, né risultano agli atti negozi giuridici o comunicazioni al correntista del predetto tasso.
Il c.t.u., sebbene abbia rinvenuto tra i movimenti in addebito del conto n. 14496.51 competenze di altri conti anticipi, nondimeno, per tali rapporti, ha accertato l'assenza degli estratti conto.
Nell'ultimo contratto, quello del 17/08/2009, risulta pattuita la commissione sull'accordato pari allo
0,5% trimestrale.
Con riferimento al contratto stipulato il 20/10/2006, risulta la pattuizione per iscritto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia creditori che debitori, con indicazione per entrambi, del TAN, del TAE, oltre che dell'indicazione della periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi.
Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che in data 22/12/2006 la dopo aver concesso alla correntista CP_1 una linea di affidamento di € 70.000,00, ha pattuito per iscritto nuovi tassi di interesse. Da quel momento in poi il conto è da considerarsi affidato. Dunque, mentre i tassi debitori pattuiti nel primo contratto sono riferiti a scoperti di conto, quelli pattuiti nel contratto del 22/12/2006 si riferiscono, al contrario, ad un conto corrente affidato. Dall'ulteriore disamina del predetto contratto risulta indicato solo il TAN debitore, l'importo del fido concesso ed il tasso applicato alla c.m.s.. Manca ogni indicazione del TAE, sia quello intra fido che extra fido e tale omissione, come evidenziato dal c.t.u., avviene anche per tutti gli altri negozi giuridici presenti in atti.
Condivisibilmente il perito ha evidenziato che allorquando venga pattuito o comunicato un tasso ultralegale diverso da quello originariamente indicato, deve essere indicato anche il nuovo TAE, non potendosi considerarsi validi quelli dell'originario contratto del 20/10/2006, in quanto si riferiscono ad un conto corrente di corrispondenza.
Dal momento in cui il conto diviene affidato, la clausola della capitalizzazione trimestrale non può considerarsi correttamente pattuita;
in proposito, sebbene all'art. 1 del contratto di apertura di credito vi sia un rinvio alle clausole dei singoli contratti, il suddetto è privo della necessaria pattuizione della clausola di capitalizzazione così come richiesto dall'art. 117, comma 4 TUB. Dunque, correttamente, il c.t.u. ha espunto la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo, non essendo stato riscontrato nessun adeguamento anche nel corso del rapporto. Inoltre, laddove il consulente ha riscontrato una variazione peggiorativa per il correntista, non comunicata dall'Istituto di credito, il tasso variato in peius è stato legittimamente sostituito con l'ultimo saggio ritualmente comunicato, in ossequio al dettato normativo stabilito dall'art. 118 del TUB.
Quanto alla c.m.s., poiché nel contratto del 20/10/2006, così come in quelli successivi, la commissione viene indicata solo in termini percentuali, senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo, il consulente ha provveduto ad espungerla dalla rideterminazione del saldo. Invero, al pari di ogni altra pattuizione contrattuale, detta commissione deve, infatti, essere determinata o almeno determinabile, al momento in cui il contratto è stato concluso. E', pertanto, illegittima l'applicazione di oneri e di c.m.s. qualora gli stessi non siano stati pattuiti tra le parti. In proposito, la Corte di
Cassazione, in una recente sentenza (n. 19825/2022), ha affermato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Per quel che concerne gli interessi ultralegali il consulente tecnico ha provveduto a rideterminare gli interessi debitori e creditori al tasso pattuito o correttamente variato ai sensi dell'art. 118 del TUB.
Quanto alla verifica dell'usura, dall'indagine contabile, alla data di stipula del contratto, non vi è stato alcun superamento dei tassi soglia.
Quanto all'anatocismo la capitalizzazione degli interessi è stata esclusa per tutto il periodo in quanto nelle varie lettere di affidamento non viene indicato il TAE.
I giorni valuta non hanno subito modifiche, pertanto, la rideterminazione del saldo rapporto è avvenuta secondo le date valute applicate dalla banca. Non risultano addebitate commissioni d'istruttoria veloce;
sono state riconosciute, così come applicate, le date valute e le spese rinvenute nei trimestri.
Dunque, a fronte del saldo contabile finale risultante a vantaggio dell'Istituto bancario di euro
494.422,40, il c.t.u., alla data del 31/12/2014, ha verificato l'esistenza del saldo finale rettificato pari ad euro 346.461,78, sempre a favore della CP_1
Con riferimento all'eccezione di nullità dei contratti di affidamento del credito, la stessa è infondata e va respinta. Al riguardo giova precisare che con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme, la cui destinazione
è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Il mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha, piuttosto, una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. La destinazione delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, salvo l'accertamento di peculiari condotte ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità. Né può dirsi che la previsione nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto, sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025, il mutuo solutorio è un prestito finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti, spesso nei confronti della stessa banca mutuante. A differenza di un mutuo tradizionale, non finanzia nuovi investimenti, ma serve a consolidare obbligazioni già in essere, facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore il finanziamento viene messo nella disponibilità giuridica del mutuatario, per cui l'accredito delle somme su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione, indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.
Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c., va innanzitutto osservato che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche (Cass. n. 23422/2016).
Nel caso di specie, parte opponente, gravata dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie estintiva dell'obbligazione di garanzia, non ne ha provato il relativo presupposto, ossia la conoscenza, da parte della delle condizioni patrimoniali tali da rendere CP_1
più difficile il soddisfacimento del credito, né ha assolto all' onere probatorio in relazione alle ulteriori invocate violazioni normative circa il rapporto fideiussorio. Essendo, dunque, le doglianze formulate sfornite di adeguato supporto istruttorio, le stesse vanno integralmente respinte.
In definitiva, quanto alla pretesa creditoria vantata dalla Banca opposta, si ritiene di poter aderire alle conclusioni rassegnate nella c.t.u. tecnico-contabile, - in quanto corrette dal punto di vista metodologico e, pertanto, apprezzabili ed utilizzabili ai fini della decisione -, con l'effetto che la suddetta pretesa sussiste sebbene nella misura più contenuta per come accertata nel corso del giudizio rispetto a quella azionata in via monitoria, con la conseguente necessità della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, va condannata, in solido con le
[...] Parte_1
fideiubenti e nei limiti della garanzia dalle medesime Parte_2 Parte_3
prestata, al pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della minor somma di euro 346.461,78, oltre interessi legali decorrenti dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo, a titolo di saldo del conto corrente ricalcolato n.
14496.51.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 520.000,00), per tutte le fasi del giudizio. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, allegato alla presente pronuncia, sono poste definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro, per la metà.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 persona del liquidatore pro tempore, in solido con le fideiubenti e Parte_2 Parte_3
nei limiti della garanzia dalle medesime prestata, al pagamento in favore della
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Controparte_1
346.461,78, a titolo di saldo ricalcolato del conto corrente n. 14496.51, oltre interessi legali decorrenti dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle opponenti;
compensa le spese di lite per metà (euro 14.170,00/2) mentre, per la restante metà, condanna
[...]
, in persona del liquidatore pro tempore, in solido con le fideiubenti Parte_1
e nei limiti della garanzia dalle medesime prestata, al Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che liquida in euro 7.085,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, allegato alla presente pronuncia, sono poste definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro, per la metà.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire