TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 526
TAR
Decreto cautelare 28 marzo 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio qualifica la dichiarazione del ricorrente come sopravvenuta carenza di interesse, dato che l'Amministrazione non ha adottato alcun atto satisfattivo.

  • Rigettato
    Indeterminatezza temporale dell'ordinanza di sospensione

    La censura è infondata in quanto l'ordinanza richiama l'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 che predetermina l'efficacia temporale della sospensione in quarantacinque giorni.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio qualifica la dichiarazione del ricorrente come sopravvenuta carenza di interesse, dato che l'Amministrazione non ha adottato alcun atto satisfattivo.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'abuso edilizio

    Le contestazioni dei ricorrenti sono generiche e non supportate da adeguati elementi probatori idonei a smentire le risultanze del verbale di sopralluogo, atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Le contestazioni dei ricorrenti sono generiche e non supportate da adeguati elementi probatori idonei a smentire le risultanze del verbale di sopralluogo, atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 526
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 526
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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