Decreto cautelare 28 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Simone Edoardo Barni, Tommaso Passoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Simone Edoardo Barni in Milano, c/o Segreteria Tar Mi -Corridoni 39;
contro
Comune di Olgiate Molgora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cantù, via Madonna ,2;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni 39;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'Ordinanza di sospensione dei lavori c/o l'immobile sito in Comune di Olgiate Molgora (LC) -OMISSIS- censito al NCEU: f-OMISSIS- (doc.1), notificata in data 04.03.2023, con la quale il Comune di Olgiate Molgora ha disposto la sospensione dei lavori come da oggetto, sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, avviando il relativo procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990; nonché con riserva di domandare la condanna della P.A. resistente e dei suoi Responsabili, in solido tra loro, al risarcimento del danno ingiusto procurato a parte ricorrente e con pari riserva di motivi aggiunti avverso ulteriori e seguenti atti, se parimenti illegittimi, della parte resistente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/5/2023:
dell'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi c/o l'immobile sito in Comune di Olgiate Molgora (LC) via S. Rocco n. 1 (angolo via Roma) censito al NCEU: -OMISSIS-(doc.1), con la quale il Comune di Olgiate Molgora ha ordinato la non prosecuzione dell'intervento di sopraelevazione dell'altezza interna dei locali e di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusive; con riserva di domandare la condanna della P.A. resistente e dei suoi Responsabili, in solido tra loro, al risarcimento del danno ingiusto procurato a parte ricorrente e con pari riserva di motivi aggiunti avverso ulteriori e seguenti atti, se parimenti illegittimi, della parte resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olgiate Molgora;
Vista l’istanza per la Dichiarazione della cessazione della materia del contendere del 16.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. UI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e letta l’istanza di passaggio in decisione per il Comune di Olgiate Molgora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sospensione dei lavori relativi all'immobile di loro proprietà sito in Comune di Olgiate Molgora, lamentando, in sintesi, la violazione degli artt. 19 della L. n. 241/1990 e 27 del D.P.R. n. 380/2001, nonché l'eccesso di potere per mancata indicazione del termine di efficacia della sospensione e per erronea valutazione dei fatti.
Successivamente, a seguito della notifica dell'ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive, i medesimi ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo vizi di illegittimità propria e derivata, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, e travisamento dei fatti
In data 13.04.2023 si è costituito in giudizio il Comune di Olgiate Molgora, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto
È intervenuto in giudizio ad adiuvandum , a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, l'Arch. -OMISSIS-.
In data 16 dicembre 2025, i ricorrenti hanno depositato un'istanza con cui, dichiarano il venir “ meno l'interesse di parte ricorrente alla decisione del merito dei ricorsi depositati ”, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Comune resistente, nella propria memoria finale, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, chiedendo tuttavia una pronuncia di improcedibilità del ricorso e la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All’udienza pubblica del 29.01.2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente prendere atto della dichiarazione, proveniente dalla stessa parte ricorrente, di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio. Tale dichiarazione, sebbene formulata come istanza di “cessazione della materia del contendere”, impone al giudice di qualificare correttamente la fattispecie estintiva del processo.
Nell’ambito del giudizio amministrativo, difatti, è fondamentale distinguere l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere. Si tratta di due figure processuali che presuppongono scenari differenti e conducono a pronunce di diversa natura.
Il consolidato approdo giurisprudenziale afferma che la cessazione della materia del contendere presuppone una piena e integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio per effetto di un’attività spontanea dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. VII, 09.03.2023 n. 2520; T. A. R Campania – Salerno, Sez. II, 21.07.2023 n. 1796).
Si tratta di una pronuncia di merito che accerta l'avvenuto conseguimento del bene della vita cui il ricorrente aspirava, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo.
L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, disciplinata dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. costituisce invece una pronuncia di rito che si fonda sul venir meno di una delle condizioni dell'azione. Essa si verifica quando, per una circostanza di fatto o di diritto sopravvenuta, la sentenza di merito non potrebbe più arrecare alcuna utilità, neppure meramente strumentale o morale, al ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. II, 20.03.2025, n. 2317).
In virtù del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, la dichiarazione con cui la parte ricorrente manifesta di non avere più interesse alla decisione, in assenza di un provvedimento pienamente satisfattivo da parte dell'Amministrazione, deve essere interpretata come un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, che impone al giudice di adottare una pronuncia di improcedibilità (Consiglio di Stato, Sez. VII, 09.03.2023 n. 2520; T.A.R. Lazio – Roma, Sez.III, 25.10.2025 n. 18624)
Nel caso di specie, il Comune di Olgiate Molgora non ha adottato alcun atto di autotutela volto a soddisfare integralmente la pretesa dei ricorrenti, ma ha, al contrario, costantemente difeso la legittimità del proprio operato. La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione non può quindi condurre a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma deve essere qualificata come presupposto per una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La declaratoria d’improcedibilità del ricorso principale si estende, per sua natura, all’intervento ad adiuvandum spiegato dall’architetto -OMISSIS-. L’intervento adesivo dipendente, difatti, è accessorio e subordinato alla posizione del ricorrente principale. L’interveniente non può vantare un interesse autonomo alla prosecuzione del giudizio quando la parte principale abbia perso interesse alla decisione. Di tal ché, analoga sorte processuale di improcedibilità dovrà seguire l’intervento.
La definizione del giudizio in rito non esime il giudice dal provvedere sulle spese di giudizio. In assenza di un accordo tra le parti, la loro regolamentazione deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale principio, consolidato in giurisprudenza, impone al giudice di procedere a una delibazione sommaria della fondatezza della pretesa originariamente azionata, al solo fine di individuare la parte che, con ogni probabilità, sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse giunto a una decisione di merito.
Nella fattispecie concreta, l'analisi virtuale della controversia conduce a ritenere infondate le doglianze sollevate dai ricorrenti.
Con il ricorso introduttivo, è stata impugnata l'ordinanza di sospensione dei lavori. Il principale motivo di censura verteva sulla presunta indeterminatezza temporale del provvedimento, che sarebbe stato emesso sine die .
La censura è palesemente infondata.
Come correttamente eccepito dalla difesa comunale, l'ordinanza è stata adottata ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, il quale predetermina ex lege l'efficacia temporale della sospensione in un massimo di quarantacinque giorni. L'esplicito richiamo normativo contenuto nell'atto impugnato era sufficiente a escludere qualsiasi incertezza sulla sua durata, come peraltro già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare con l'ordinanza n. 347/2023, richiamata dalla difesa comunale.
Con il ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno contestato l'ordinanza di demolizione, sostenendo l'insussistenza dell'abuso edilizio (asserito aumento di altezza del sottotetto di circa 75 cm) e lamentando un difetto di istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Anche tali doglianze non appaiono suscettibili di accoglimento.
L'abuso è stato accertato a seguito di un sopralluogo, le cui risultanze sono state trasfuse in un apposito verbale. Secondo un principio consolidato, il verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto in esso attestate. La giurisprudenza ha chiarito che: “ il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.02.2021, n.703).
A fronte di tale atto, dotato di fede privilegiata, le contestazioni dei ricorrenti appaiono generiche e non supportate da adeguati elementi probatori idonei a smentire quanto accertato dall'Amministrazione. L'onere di provare lo stato legittimo di un immobile e di fornire elementi di prova contrari a quelli raccolti dall'amministrazione grava, ai sensi dell'art. 64 c.p.a. sul proprietario che agisce in giudizio. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti a superare le risultanze degli accertamenti comunali, peraltro corroborate da ulteriore documentazione come schede catastali e riprese fotografiche, limitandosi a contestazioni generiche e a prospettare la possibilità di prove testimoniali, inidonee a superare la fede privilegiata del verbale di accertamento.
Alla luce di questa sommaria delibazione, il ricorso e i motivi aggiunti sarebbero stati, con ogni verosimiglianza, respinti nel merito.
Ne consegue che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente e della parte intervenuta, in solido tra loro. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo a favore del Comune di Olgiate Molgora.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
- dichiara improcedibile l'atto di intervento ad adiuvandum .
- condanna i ricorrenti, Sigg.ri -OMISSIS-, e l'interveniente, Arch. -OMISSIS-, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Olgiate Molgora, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed interveniente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE IA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
UI ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI ET | IE IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.