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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14169 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67887 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26.03.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA AL,
OPPONENTE
e con sede in Lecce, Via Lodi 38, C.F. , in persona del CP_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante , in qualità di mandataria di Controparte_2
P.I. , con sede in Milano, Via San Prospero Controparte_3 P.IVA_2
n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Comba,
OPPOSTO
OGGETTO: finanziamento conclusioni per parte opponente: respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l'assoluta carenza di legittimazione attiva ad agire della con conseguente revoca del Decreto CP_1
n° 15028/22 del 22.08.2022 - R.G. 52347/22 del Tribunale di Roma;
con vittoria delle spese di giudizio, da liquidarsi ex D.M. Giustizia n° 55/2014. conclusioni per parte opposta: in via principale: respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 15028/22 del Tribunale di Roma. in via subordinata: nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che l'esponente è creditrice nei confronti di della somma di Euro Parte_1
19.805,83 o di quella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e benevisa dal Giudice adito e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma in favore dell'esponente nonchè degli interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese per compensi ed esposti, rimborso forfetario ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n° 15028/22 del 22.08.2022 - R.G. 52347/22 del
Tribunale di Roma, richiesto da in qualità di mandataria di CP_1
recante ingiunzione al pagamento di € 19805,83, oltre gli Parte_2
interessi come da domanda e le spese di procedura, ha per oggetto il credito vantato da NET INSURANCE S.P.A., in ragione della surrogazione della stessa nei crediti originariamente spettanti a ei confronti della opponente. Parte_3
L'opposizione deduce:
il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in virtù dell'assenza di prova delle cessioni del credito, dell'inclusione del credito nelle cessioni, della notifica delle stesse, dell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 58 Testo Unico
Bancario; il difetto di prova del credito di rivalsa in virtù del mancato deposito del contratto di assicurazione, e quindi delle condizioni contrattuali che, se verificatesi, avrebbero determinato l'intervento dell'assicurazione.
La causa, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in assenza di richieste istruttorie, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
_________________
Parte opposta ha prodotto, a sostegno della originaria esistenza del credito di rivalsa: contratti conclusi da con in data Parte_3 Parte_1
01.04.2008 e 13.11.2008 (doc. 2 e 3 conv. ) di cui il primo di € 10.080,00 lordi, rimborsabile mediante 72 rate consecutive di € 140,00 ed il secondo di € 18.720,00 lordi, rimborsabile mediante 120 rate mensili consecutive di € 156,00, entrambi contro cessione di quote della retribuzione percepita dal datore di lavoro;
polizze di assicurazione “rischio impiego” stipulate da con Parte_3
NET INSURANCE S.P.A. n. 525294 e n. 589913 (doc. 4) a garanzia dei medesimi, qualora fosse cessata, in tutto o in parte, la cessione di quote della retribuzione per qualunque ragione legata all'interruzione del rapporto di lavoro;
documentazione relativa alle richieste di pagamento trasmesse dal creditore all'assicuratore (doc. 5 e 6), ed al pagamento eseguito da NET INSURANCE S.P.A., dell'importo di € 19.805,83 ad estinzione dei due prestiti.
Pur in assenza della produzione della Convenzione fra e Parte_4
NET INSURANCE, si deve considerare che la opponente non ha mai dedotto di avere stipulato un'assicurazione in proprio a condizioni che escludessero il diritto di regresso dell'assicurazione nei suoi confronti;
invece l'assicurazione sulla vita e sui rischi di impiego per i contratti di prestito con cessione di quote dello stipendio è prevista come obbligatoria dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 (“le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”).
Sicché non vi è dubbio che il soggetto garantito sia il mutuante creditore, a cui la polizza deve “assicurare il recupero” ed infatti anche nelle polizze prodotte in atti è previsto chiaramente che il contraente/beneficiario è e che il rischio Pt_3
assicurato è l'impiego di che non è contraente né beneficiaria della Parte_1
polizza. In questo contesto la surrogazione del terzo che ha pagato nei diritti del creditore discende de plano dall'art. 1203 n. 3 c.c., oltre ad essere espressamente prevista dai contratti di mutuo.
La opposta ha prodotto, a sostegno della propria successione nel credito:
i contratti di cessione del credito conclusi il 10.09.14 fra NET INSURANCE
s.p.a. e IA CE s.p.a. (doc. 11 conv.), il 7.06.16 fra questa e CP_1
(doc. 15 conv.), e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo al contratto di cessione fra quest'ultima e la attuale titolare del credito (doc. 14), CP_3
nonché i relativi elenchi dei crediti ceduti, fra cui figurano quelli nei confronti della sig.ra ; Parte_1
comunicazioni della avvenuta cessione in proprio favore, con contestuale richiesta di pagamento, trasmesse al debitore ceduto da IA CE e poi da
(doc. 12, 13, 16, 17). CP_1
Alla luce di questa documentazione la contestazione sulla legittimazione attiva della ricorrente appare pretestuosa.
Si deve considerare al riguardo che poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale a pena di invalidità e rispetto al debitore ceduto costituisce un contratto fra soggetti terzi che non è tenuto a conoscere, non si vede perché si dovrebbe necessariamente richiedere che la prova sia fornita in ogni caso mediante la produzione dell'atto di cessione;
invece la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo, ed in particolare con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha la specifica funzione di rendere nota la alla collettività ed ai debitori ceduti l'esistenza della cessione ed il suo oggetto, e legittimamente assumono rilievo considerazioni diverse, quali la presenza negli atti di cessione di un rinvio ad una lista di crediti ceduti, il deposito di estratti di tali liste, con indicazione delle generalità del debitore, del numero di rapporto ceduto e dell'importo del credito, dati che non potrebbero essere nella disponibilità della cessionaria se non a seguito della avvenuta cessione da parte della originaria titolare del credito e dei dati personali, il fatto che non risulta né dedotto né provato che la cessionaria abbia richiesto il pagamento dei crediti oggetto del presente giudizio né che tale pagamento sia avvenuto spontaneamente da parte del debitore.
Si deve aggiungere che la possibilità e l'efficacia sostanziale della cessione continuano ad essere disciplinate dal codice civile, sicché non si richiede, per qualunque trasferimento del credito l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 58
TUB, ed in particolare si deve escludere che l'iscrizione della cessione in camera di commercio sia requisito di validità ed efficacia della cessione.
Infine si rileva si rileva che nessuna contestazione è stata sollevata sull'importo del debito residuo relativo ai due rapporti di mutuo. Al riguardo era onere dell'opponente eccepire e documentare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre quelli già portati in detrazione o contestare specificamente la conformità degli addebiti alle condizioni contrattuali.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
Roma, 14.10.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno