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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1624 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
AVV. (c.f. ) - in proprio, Parte_1 C.F._1
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - non costituita, CP_1 C.F._2
resistente. che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare
In via principale e nel merito accertata e dichiarata l'attività di difesa ed assistenza svolta dall'avv. in favore della Parte_1
sig.ra , per come meglio descritta in narrativa e comprovata dalle produzioni CP_1
documentali qui allegate, condannare la convenuta medesima al pagamento, in favore CP_1 dell'odierno ricorrente, della somma di € 3.809,53, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, con ogni pronuncia ed effetto di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e c.p.a. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA DECISIONE. L'Avv. ha Parte_1
promosso il presente procedimento al fine di ottenere la condanna di CP_1
al pagamento del corrispettivo delle prestazioni svolte dal ricorrente in
[...]
qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale rubricato ai numeri
R.G.N.R. 3432/2017 - R.G. TRIB. 909/2018 avanti il Tribunale di Lecco, in cui la resistente era indagata per il reato punito dall'art. 95 Legge n. 115/02.
a) Difese del ricorrente. L'Avv. a sostegno della domanda Parte_1
di condanna di controparte al pagamento di euro 3.809,53 ha prodotto la nomina a difensore d'ufficio, la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e contestuale nomina d'ufficio, la raccomandata del 23.01.2018, la notifica del decreto di citazione a giudizio, le comunicazioni tramite mail, il verbale d'udienza e sentenza del
21.05.2019, le raccomandate del 08.07.2019 con nota di fondo spese, 11.10.2019 e
12.11.2019, la notifica del nuovo avviso ex art. 415 bis c.p.p., la nomina di fiducia presso Polizia Locale di Mandello del Lario, il decreto di rinvio a giudizio e avviso fissazione udienza preliminare, la dichiarazione di non accettazione nomina di fiducia e mail del 04.08.2020, 14.09.2020 e 22.02.2021, il decreto di nomina del nuovo difensore d'ufficio a seguito di rinuncia al mandato del difensore di fiducia, oltre alle lettere di sollecito compensi del 14.04.2021, 06.04.2022 e 03.09.2024 (rimaste privo di riscontro).
b) Contumacia del resistente. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte resistente, la quale, tuttavia, non si è costituita, così all'udienza del 19.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2) FONDATEZZA DELLA DOMANDA. La domanda della parte ricorrente può essere accolta alla stregua e nei limiti della documentazione depositata, che dimostra l'assistenza al cliente nel procedimento terminato con l'ordinanza di trasmissione degli atti al PM del 21.5.2029. Nulla, invece, può essere liquidato per l'attività successiva, non rinvenendosi
2 documentazione relativa allo svolgimento dell'udienza preliminare (salva la
Parte fissazione dell'udienza) e comunque avendo l'avv. rinunciato alla nomina di fiducia, con le conseguenze indicate nel provvedimento dell'8.3.2021.
Di conseguenza, applicando la tabella 15 del DM 55/2014, e considerato l'esito del giudizio, risoltosi in assenza di istruttoria con la rimessione degli atti al PM, appare congruo limitare il compenso alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, sulla base di valori tendenti al minimo, pari ad euro 1.500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
3) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda accolta, tenuto conto dell'attività difensiva, relativamente semplice, svolta in occasione dello studio della controversia e dell'introduzione dell'odierno procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiarata la contumacia di , CP_1
accoglie la domanda. condanna
a corrispondere all'Avv. l'importo di € CP_1 Parte_1
1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, nonché gli interessi dalla sentenza al saldo. condanna
a rifondere all'Avv. le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 850,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa come per legge. manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
3 Lecco 26/02/2025.
Il Giudice Dott. Dario Colasanti
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Avv. Antonella Nocita, ammessa al tirocinio secondo le modalità previste dalla delibera del C.S.M. del 19.06.2019.
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