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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10654 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 23.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.7712/2025 RG
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis presso Parte_1 lo studio dell'avv. Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro – tempore”, rappresentato e difeso dall' avv. Michele Sordillo giusta procura generale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma, via Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE Oggetto: opposizione avviso di accertamento - azione di accertamento negativo del debito contributivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione av- verso l'avviso di accertamento n. 241535639512 notificato in data 11.02.2025, per il com- plessivo importo di Euro 1.698,27, a titolo di contributi per il periodo 04/2011 al CP_1
01/2012 o più correttamente, trattandosi di mero avviso di accertamento e non di avviso di addebito, azione di accertamento negativo del credito vantato dall' , chiedendo al con- CP_1 tempo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'istituto.
Il ricorrente non contestava la fondatezza nel merito della pretesa ma si limitava ad ecce- pire l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito dell'ente, stante la nulli- tà/inesistenza di qualsiasi atto interruttivo antecedente l'impugnato avviso di accertamen- to.
Il ricorrente chiedeva, pertanto:
- in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento;
- in via principale la declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso aziona- to con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte;
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l' si costituiva CP_1
1. contestando la maturazione della prescrizione in ragione della notifica di due precedenti avvisi di accertamento, aventi efficacia interruttiva e della sospensione dei termini prescri- zionali disposta dalla normativa emergenziale per Covid 19;
2. chiedendo il rigetto della domanda;
3. con vittoria delle spese di lite.
Non essendo richiesta né reputata necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle pro- duzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, il Giudice decideva come da sentenza.
2 L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi come essendo l'atto opposto un mero avviso di accer- tamento, esso non è dotato di alcuna efficacia esecutiva suscettibile di essere sospesa.
La natura dell'atto ha anche incidenza sulla validità della notifica degli atti interruttivi, a loro volta meri avvisi di accertamento, legittimamente notificati a mezzo posta e più specifica- mente a mezzo raccomandata, rispetto alla quale non è necessaria l'individuazione del destinatario, ma esclusivamente l'individuazione di un ricevente, ossia di una persona re- perita dall'agente postale all'indirizzo di domicilio/residenza del destinatario, che peraltro non ha contestato trattarsi luogo di sua pertinenza.
L'eccepita prescrizione, nel caso di specie, non risulta maturata essendo stati recapitati al ricorrente in epoca antecedente all'avviso di accertamento qui impugnato - pacificamente ricevuto il 12.2.25 - due precedenti avvisi di accertamento relativi al medesimo periodo ed al medesimo rapporto di lavoro sempre tramite raccomandata con r/r del 17.6.2015, rice- vuta il 30/6/2015 (doc.2 fascicolo ) e tramite raccomandata r/r del 4.6.2019, ricevuta il CP_1
14/6/2019 (doc.3), atti tutti dall'evidente valore interruttivo.
La giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata dal ricorrente, in specie Cass. Ordi- nanza 34400/2023, risulta d'altronde inconferente rispetto al caso di specie, attenendo alla notifica a mezzo posta di un atto giudiziario, peraltro effettuata in un luogo non più di perti- nenza del destinatario.
Nessuna prescrizione risulta infine maturata tra la notifica del giugno 2019 e quella del
12.2.2025 essendo stati i termini prescrizionali sospesi dall'art. 37, D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27), per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale, per- tanto, di 129 giorni e successivamente, dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto
Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n.21) dal 31 di- cembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni, per un totale complessivo di
311 giorni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.310,00.
Roma, 23.10.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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