Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/03/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
66/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente AB TA GALEFFI Consigliere relatore Giovanni COMITE Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.
61393 del ruolo generale, proposto da Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria contro
TI UC, nato a [...] il 18 gennaio 1965, c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avv.
AR RU, c.f. [...], pec marco.brusco@
avvocatiperugiapec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Perugia, corso Cavour 25, come da delega in atti;
avverso la sentenza n. 5/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, depositata l’11 gennaio 2024.
Visti l’appello, gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Serena Scippa: il consigliere relatore AB TA LE, il V.P.G. Giulio Stolfi e l’avv. Ilaria Damiani, in sostituzione dell’avv. AR RU, per NI UC.
Svolgimento del processo Con atto depositato in segreteria il 5 febbraio 2024, la Procura regionale per l’Umbria ha impugnato la sentenza n. 5/2024 della Sezione territoriale, che ha accolto, limitatamente alla misura di euro 1.500,00, la domanda giudiziale formulata nei confronti di NI UC per il risarcimento di un danno contestato di complessivi euro 31.385,56 in favore del Ministero dell’interno.
In ordine ai fatti per cui si controverte, con atto di citazione del 28 giugno 2023, la Procura regionale Umbria ha contestato a NI UC, in qualità di Ispettore superiore della Polizia di Stato, una ipotesi di danno, a titolo di dolo, a carico del Ministero dell’interno, per un importo complessivo di euro 31.385,56, in conseguenza di una illecita attività di accesso alla banca dati, gestita dal Ministero dell'interno, per attività non riconducibili alle funzioni istituzionali di competenza e senza inserire le motivazioni a supporto delle interrogazioni, in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 8, 9 e 12 della legge n. 121/1981, con il d.P.R. n. 378/1982 e con la disciplina di settore, nel periodo da aprile 2016 a giugno 2018.
Nella citazione, il danno è quantificato nel modo che segue:
a) per euro 3.314,61 a titolo di retribuzioni indebitamente percepite, per la durata di tempo impiegata nelle interrogazioni illecitamente effettuate alla banca dati gestita dal Ministero dell'interno, che è l’archivio informatico da cui le Forze dell’ordine traggono le informazioni per la sicurezza pubblica;
b) per euro 21.441,73 a titolo di danno da disservizio, mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in misura di un quinto della retribuzione percepita dal dipendente per la durata dei fatti criminosi;
c) per euro 6.629,22 a titolo di danno all'immagine, calcolato, ex art. l, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, in misura pari al doppio del danno correlato alle retribuzioni indebitamente percette.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il danno addebitabile al convenuto fosse soltanto quello riferibile alla indebita percezione di retribuzioni per le ore di lavoro utilizzate per gli accessi contestati come illeciti, riducendo lo stesso danno, in via forfetaria, in euro 1.500,00 onnicomprensivi, rispetto alla contestazione di euro 3.314,61. Ha, invece, respinto la domanda giudiziale per il danno da disservizio, per carenza probatoria, e per il danno all’immagine, in assenza di clamor della vicenda.
La Procura regionale ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:
• violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.g.c.; violazione dell’art. 52 del R.D. 12.7.1934, n. 1214 e dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche; omessa considerazione di elementi decisivi; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; erroneità e contraddittorietà della motivazione.
• violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.g.c. e dell’art. 1 della legge n. 20/1994; erronea valutazione dell’insussistenza delle poste di danno.
Secondo il Requirente, il danno all’immagine sarebbe pienamente provato, anche in assenza di clamor fori, che non è elemento costitutivo del danno all’immagine, concretando esso unicamente il criterio per comprendere l’effettiva portata del danno e, conseguentemente, determinare l’entità del risarcimento, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, Sez. I Appello, Sent. n. 376/2023) secondo cui “la diffusione mediatica della notizia può assumere una portata aggravante della lesione già prodotta, non assumendo valenza costitutiva del danno all'immagine”. Ha ribadito la Procura che i fatti si sono diffusi in un ambito sufficientemente vasto di soggetti, tutti autonomamente titolari del diritto a non veder compromesso il prestigio e la reputazione del proprio Ente di appartenenza, il Corpo della Polizia di Stato, e che hanno avuto una risonanza sulla stampa.
La Procura appellante ha, quindi, concluso: in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza, affermare la responsabilità di TI UC nei termini richiesti e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento in favore del Ministero dell’interno di euro 31.385,56, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza e interessi su tale somma sino alla data del soddisfo;
con condanna alle spese.
NI UC si è costituito con memoria del 12 gennaio 2026, deducendo preliminarmente la inammissibilità/improcedibilità dell’appello per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art 190 del codice di giustizia contabile. L’appellato ha evidenziato che la sentenza impugnata non sarebbe inficiata da motivazione errata o apparente. Nel merito, le doglianze svolte dalla Procura appellante sarebbero sostanzialmente ripetitive del contenuto della citazione.
Ha quindi concluso: in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare che la domanda azionata da parte appellante è inammissibile e/o improcedibile ex art. 190 lett. b) c.g.c. per mancanza di specificità dei motivi addotti; nel merito in via principale: accertato che l’appello proposto è infondato in fatto ed in diritto, non provato e sproporzionato nel quantum, rigettarlo come allo stato spiegato con integrale conferma della sentenza n. 5/2024 Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l’Umbria, con tutte le consequenziali pronunce di legge e con condanna della controparte alla refusione delle spese e dei compensi professionali.
All’udienza del 6 febbraio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalla Procura regionale per l’Umbria avverso la sentenza n. 5/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, depositata l’11 gennaio 2024.
In via preliminare, va vagliata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 190 c.g.c., sollevata da parte appellata, per asserita mancata indicazione dei capi della decisione e per asserita mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto che sarebbero sottese all’atto di appello.
Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, anche ove le parti si limitino a ribadire e riproporre in appello le ragioni e argomentazioni poste a sostegno di quanto già dedotto in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo dell’appello (Cass. 3064/2012; 4784/2011; 18559/2010; 19639/2009).
La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
ciò, in quanto le disposizioni in materia debbono essere interpretate restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi, pertanto, consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass.
15519/2020). L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve, quindi, necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Poiché non sono imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere
"specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 30341/2019). Nel caso di specie, le doglianze svolte dall’appellante sull’iter logicogiuridico seguito dal Giudice territoriale, il quale non avrebbe adeguatamente valorizzato, a suo dire, il materiale probatorio versato in atti, costituiscono chiari ed espliciti motivi di impugnazione sotto il profilo di asserito vizio di motivazione, che non possono dar luogo ad inammissibilità dell’atto di appello, alla luce della costante interpretazione data dal Giudice di legittimità.
Ne consegue il rigetto dell’eccezione.
Ciò premesso, i motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione tra loro.
La Procura regionale ha lamentato una carenza motivazionale dell’atto impugnato, tale da inficiare l’atto stesso, sotto un duplice profilo.
Nel primo motivo, il Requirente ha lamentato, in particolare, che la sentenza abbia fatto riferimento soltanto a 19 operazioni di acquisizione di dati riservati traendoli dalla sentenza di patteggiamento n. 550/2020 24 novembre 2020 emessa dal GIP di Perugia, mentre la sentenza stessa, in altro punto (capo di imputazione n. 40), ha indicato plurimi accessi alla banca dati per informazioni su persone fisiche e su targhe di cui ad un elenco composto di 93 pagine.
Nel secondo motivo, la Procura appellante ha evidenziato che per i plurimi accessi compiuti dall’attuale appellato alla banca dati (in numero di 390) la sentenza impugnata non avrebbe fornito idonea motivazione al fine di evitare che fosse integrato, come sostenuto dal Requirente, un danno da disservizio, in assenza di giustificazione dei medesimi accessi, che non potrebbe, comunque, essere controbilanciata dall’ipotetica acquisizione, ad opera del prevenuto e da parte di terzi, di informazioni asseritamente utili alla difesa dell’ordine pubblico.
Le doglianze della Procura appellante mirano alla riforma integrale della sentenza impugnata, la quale, come specificato nella parte in fatto – a fronte di una contestazione del danno per complessivi euro 31.385,56 (di cui 3.314,61 a titolo di retribuzioni indebitamente percepite, euro 21.441,73 per danno da disservizio ed euro 6.629,22 a titolo di danno all'immagine) – ha pronunciato una condanna per le sole retribuzioni indebitamente percepite rideterminando peraltro il danno in euro 1.500,00 onnicomprensivi.
Al riguardo, osserva il Collegio che il compendio argomentativo e documentale che concerne la contestazione del danno per euro 3.314,61 a titolo di retribuzioni indebitamente percepite, in relazione alla durata di tempo impiegata nelle interrogazioni illecitamente effettuate alla banca dati gestita dal Ministero dell'interno, appare sufficiente per l’accoglimento del motivo di impugnazione svolto dalla Procura erariale sullo specifico punto. Lasciando in disparte le questioni che riguardano l’allegato di 93 pagine (prot. 1947/21 della Questura di Perugia, all. 4 in atto di citazione, doc. 401297) cui fa riferimento il capo di imputazione n. 40 nella richiesta di rinvio a giudizio allegata a sentenza del GIP presso il Tribunale di Perugia n.
550/20 del 24 novembre 2020, emerge, infatti, che l’Amministrazione danneggiata ha indicato in modo dettagliato, all’esito dei relativi accertamenti, quali siano stati i danni arrecati alla stessa Amministrazione dal comportamento del dipendente, per aver effettuato illecite interrogazioni nella banca dati. In primo luogo, l’annotazione della Questura di Perugia del 13 dicembre 2018
(ivi, doc. 401294) ha specificato minuziosamente quali siano stati gli accessi alla banca dati compiuti in modo ingiustificato (pag. 7-37).
Successivamente, con due prospetti versati in atti, entrambi datati 3 agosto 2021 e resi in esito a richieste interne rispettivamente del 22 aprile 2021 e del 17 maggio 2021, l’Ufficio amministrativo contabile della Questura di Perugia ha quantificato dettagliatamente, in termini di minuti impiegati, in complessivi euro 3.314,61 (182,95 più 3.131.66) il danno subito dall’Amministrazione con riferimento al servizio dedicato agli illeciti accessi di che trattasi.
La materialità dei fatti in contestazione è ampiamente compendiata dall’attività di acquisizione degli elementi a carico dell’attuale appellato, così come non vi è dubbio che le attività poste in essere siano state caratterizzate da consapevolezza e intenzionalità, e quindi dall’elemento psicologico del dolo.
Ne deriva che il motivo di impugnazione formulato dalla Procura erariale relativamente ad euro 3.314,61 a titolo di retribuzioni indebitamente percepite è fondato, in quanto la riduzione operata dal Giudice di primo grado per l’indebita percezione di retribuzioni per le ore di lavoro utilizzate per gli accessi illeciti non è quantificabile forfettariamente. In particolare, l’apporto collaborativo dell’attuale appellato nella fase di istruttoria non fa venir meno la sua responsabilità, contestata a titolo di dolo, per i compensi indebitamente percepiti durante l’attività illecitamente compiuta.
Non risultano invece sufficienti gli elementi apportati nell’appello della Procura erariale per sostenere il danno da disservizio, il quale si caratterizza per una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dall’Amministrazione pubblica, da ravvisarsi sia nel mancato conseguimento della attesa legalità, sia nella inefficacia o inefficienza dell’azione e dell’attività pubblica, pertanto “dalla consumazione di qualunque illecito erariale può scaturire per la p.a.
danneggiata un costo ulteriore necessario a colmare il vuoto organizzativo determinatosi per effetto della condotta del dipendente infedele” (cfr. Sez. II app. n. 154/2022). Per un verso, l’indicazione dell’importo in contestazione da commisurarsi ad un terzo della retribuzione appare sovrapporsi al danno patrimoniale diretto, siccome derivante dal tempo impiegato per gli illeciti accessi; per altro verso, la quantificazione del danno da disservizio non fa riferimento a spese che l’Amministrazione avrebbe sostenuto per riportare l’azione amministrativa sui corretti parametri della legalità. Nei termini appena enunciati, il motivo di impugnazione sul danno da disservizio va quindi respinto.
Parimenti, va respinto il motivo di impugnazione concernente il danno all’immagine, in quanto non vi è stata adeguata dimostrazione da parte del Requirente che la vicenda, di cui si afferma la diffusione su tre testate giornalistiche di diffusione locale, abbia avuto una eco tale da ingenerare un effettivo discredito sull’Amministrazione cui appartiene l’attuale appellato.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello va parzialmente accolto, con rideterminazione del danno contestato in euro 3.314,61 a titolo di retribuzioni indebitamente percepite, per la durata di tempo impiegata nelle interrogazioni illecitamente effettuate alla banca dati gestita dal Ministero dell'interno.
Le spese di giudizio seguono l’esito della controversia e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello proposto dalla Procura regionale per l’Umbria nei confronti di NI UC, iscritto al n. 61393 del ruolo generale avverso la sentenza n. 5/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, ridetermina il danno a titolo di retribuzioni indebitamente percepite in euro 3.314,61 e per il resto conferma l’impugnata sentenza.
Liquida le spese di giudizio in euro in euro 144,00 (euro centoquarantaquattro/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to AB TA LE
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 26/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi