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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/12/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela
IR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2000 /2024 R.G. promossa da
(C.F.. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PELLITTERI FILIPPO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO CP_1 P.IVA_1
ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. fino alla data del 12.11.2025, solo da parte ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente con ricorso depositato il 27/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio proponendo opposizione per l'annullamento CP_1 dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001813736 relativa ad atto di accertamento n. .8200.05/09/2019.0195728 del 05/09/2019 riferito CP_1 all'anno 2018 - notificata ex art. 140 c.p.c. e ricevuta- per ritiro del plico presso l'ufficio postale di Casteltermini dove era stato depositato in data
05.11.2024 - il 15.11.2024, con cui si ordinava alla ricorrente, in solido con la - di cui era legale Controparte_2 rappresentante -di pagare €. 4.177,16, a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori (in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983 e ss.mm.ii.), relative all'anno 2018, accertate con atto notificatole il 05.09.2019 ma ricevuto dall'odierna ricorrente il successivo 23.09.2019.
A sostegno della domanda, è stata eccepita la violazione dell'art 14 della l.
689/81.
L' , costituendosi ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
La causa è stata istruita con produzione di documenti;
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine ex art. 14 commi 2 e 6 della L.689/81 in tema di tempestività della notifica della violazione.
L'art 14 della l. 689/81 prevede la decadenza per il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' resistente rispetto all'accertamento, CP_3
da far risalire però all'atto indicato nella stessa ordinanza, ossia l'atto di diffida del 05/09/2019.
Nel caso in esame, la notifica è comunque tardiva.
In particolare, l'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo, la norma in esame (art 1-bis L.cit), già rimessa al vaglio della
Corte Costituzionale da parte di diversi Giudici, è stata oggetto di ulteriore modifica, in quanto l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge 3/7/2023 n. 85, ha modificato in melius il regime sanzionatorio, stabilendo che, alle violazioni commesse dal 5 maggio d'importo fino a 10mila euro annui, si applica la sanzione «da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso», cioè dal 150% al 400%.
Quindi la sanzione astrattamente irrogabile sarebbe comunque da rideterminare nella suddetta ridotta misura per effetto dello ius superveniens.
Quanto al procedimento sanzionatorio, si osserva che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il CP_1 provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di
Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Da ultimo, la Suprema Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate.
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.02.2016), venendo in rilievo violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori, in disparte che l' non ha fornito elementi dai quali CP_1
poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Del resto, i modelli di denuncia mensile delle retribuzioni e dei contributi dovuti, (DM10/M UNIEMENS), sono registrati negli archivi dell'ente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Pertanto, l' ha provveduto tardivamente alla notifica dell'atto di CP_1
accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 al trasgressore.
Conseguentemente, va dichiarata assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, anche con riferimento alla riduzione della sanzione irrogata, come ha sottolineato anche la Sezione Lavoro della Corte d'Appello Torino (v. sent.
11.03.2023; sent. n.26.01.2023), nella disamina di una analoga fattispecie sanzionatoria per valori di illeciti non superiori ad euro 10.000,00, essendo la disciplina applicabile quella di cui agli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981,
l'ordinanza opposta, come modificata, va annullata
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto delle peculiarità delle questioni trattate e dello ius superveniens.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani.16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaela IR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela
IR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2000 /2024 R.G. promossa da
(C.F.. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PELLITTERI FILIPPO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO CP_1 P.IVA_1
ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. fino alla data del 12.11.2025, solo da parte ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente con ricorso depositato il 27/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio proponendo opposizione per l'annullamento CP_1 dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001813736 relativa ad atto di accertamento n. .8200.05/09/2019.0195728 del 05/09/2019 riferito CP_1 all'anno 2018 - notificata ex art. 140 c.p.c. e ricevuta- per ritiro del plico presso l'ufficio postale di Casteltermini dove era stato depositato in data
05.11.2024 - il 15.11.2024, con cui si ordinava alla ricorrente, in solido con la - di cui era legale Controparte_2 rappresentante -di pagare €. 4.177,16, a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori (in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983 e ss.mm.ii.), relative all'anno 2018, accertate con atto notificatole il 05.09.2019 ma ricevuto dall'odierna ricorrente il successivo 23.09.2019.
A sostegno della domanda, è stata eccepita la violazione dell'art 14 della l.
689/81.
L' , costituendosi ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
La causa è stata istruita con produzione di documenti;
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine ex art. 14 commi 2 e 6 della L.689/81 in tema di tempestività della notifica della violazione.
L'art 14 della l. 689/81 prevede la decadenza per il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' resistente rispetto all'accertamento, CP_3
da far risalire però all'atto indicato nella stessa ordinanza, ossia l'atto di diffida del 05/09/2019.
Nel caso in esame, la notifica è comunque tardiva.
In particolare, l'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo, la norma in esame (art 1-bis L.cit), già rimessa al vaglio della
Corte Costituzionale da parte di diversi Giudici, è stata oggetto di ulteriore modifica, in quanto l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge 3/7/2023 n. 85, ha modificato in melius il regime sanzionatorio, stabilendo che, alle violazioni commesse dal 5 maggio d'importo fino a 10mila euro annui, si applica la sanzione «da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso», cioè dal 150% al 400%.
Quindi la sanzione astrattamente irrogabile sarebbe comunque da rideterminare nella suddetta ridotta misura per effetto dello ius superveniens.
Quanto al procedimento sanzionatorio, si osserva che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il CP_1 provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di
Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Da ultimo, la Suprema Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate.
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.02.2016), venendo in rilievo violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori, in disparte che l' non ha fornito elementi dai quali CP_1
poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Del resto, i modelli di denuncia mensile delle retribuzioni e dei contributi dovuti, (DM10/M UNIEMENS), sono registrati negli archivi dell'ente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Pertanto, l' ha provveduto tardivamente alla notifica dell'atto di CP_1
accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 al trasgressore.
Conseguentemente, va dichiarata assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, anche con riferimento alla riduzione della sanzione irrogata, come ha sottolineato anche la Sezione Lavoro della Corte d'Appello Torino (v. sent.
11.03.2023; sent. n.26.01.2023), nella disamina di una analoga fattispecie sanzionatoria per valori di illeciti non superiori ad euro 10.000,00, essendo la disciplina applicabile quella di cui agli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981,
l'ordinanza opposta, come modificata, va annullata
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto delle peculiarità delle questioni trattate e dello ius superveniens.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani.16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaela IR