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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice rel.est.
All'esito della camera di consiglio del 1.7.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 452 dell'anno2025, pendente
TRA
Parte_1
: avv. RAGUSA RICCARDO
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: avv. ADORNI ENRICO
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sarzana (SP) atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Sarzana al Numero
P a g . 1 | 3 23, Parte II Serie B, anno 2015. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi. Assegnare la casa coniugale con i relativi arredi alla signora .” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/03/2025 , adiva l'intestato Tribunale affinché fosse Parte_1 dichiarata la separazione personale dal coniuge, con cui aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario a Tresana (MS) in data 29 agosto 2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sarzana al Numero 23, Parte II Serie B, anno 2015.
Dall'unione non nascevano figli.
Dopo la fissazione dell'udienza di prima comparizione, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che l'udienza si tenesse in forma cartolare.
All'udienza del 27.6.25, le parti dispiegavano conclusioni congiunte come in epigrafe.
Deve premettersi che le parti hanno chiesto la conversione del rito in consensuale. Appare, tuttavia, più corretto, a parere del Collegio, trattare – come da consolidato orientamento di questo Tribunale – il ricorso come contenzioso, nel quale, pure, si è addivenuti alla presentazione di conclusioni congiunte, dovendosi ritenere implicita la rinuncia delle parti ai termini ex art. 473 bis.28 (potendo, peraltro, la causa decidersi solo sulla scorta di acquisizioni documentali ex art. 473 bis.22 c. 4).
Fatte queste precisazioni metodologiche, si evidenzia che l'assegnazione della casa familiare, funzionale a salvaguardare la prole nel momento dello scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori, è disposta in presenza di prole minorenne o maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. In proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come l'assegnazione della casa familiare risponda esclusivamente all'esigenza di tutela degli interessi della prole a permanere nel medesimo ambiente in cui è cresciuta (sul punto si vedano, ex multis: Cass. 12309/2004; Cass. 1198/2006). È, poi, consolidato l'orientamento secondo cui “nell'ambito della separazione l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole. Infatti, essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, ossia a loro protezione;
pertanto, la relativa domanda è inammissibile per assenza dei presupposti di legge tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare” (cfr. Tribunale, Pisa, sez. I, 29/09/2023, n. 1197; in senso conforme: Tribunale, Foggia, sez. I, 08/03/2023, n. 656; Tribunale, Potenza, sez. I, 14/02/2023, n. 163; Tribunale, Roma, sez. I, 19/05/2017). In assenza di figli non economicamente autosufficienti, pertanto, non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare.
Nel resto, invece, le conclusioni delle parti devono trovare accoglimento, ricorrendo i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno l'affectio coniugalis, anche tenuto conto delle rispettive condotte processuali, e risultando pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a mente dell'art. 151 c.c..
In ragione della presentazione delle conclusioni congiunte, ricorrono motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
P a g . 2 | 3 SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 452 dell'anno 2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della sentenza di separazione giudiziale. Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3