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28 agosto 2015
28 agosto 2015
Art. 3. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».
Note all'art. 3:
La citata legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Per il testo dell' articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , vedasi nelle Note all'art. 2.
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».
Note all'art. 3:
La citata legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Per il testo dell' articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , vedasi nelle Note all'art. 2.
Commentari • 24
- 1. Più decisioni espresse e meno silenzio assenso per gli atti della P.A.William Iaria · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2016 · 5.1635327
[…] L'articolo 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recita testualmente: “1. […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 28/10/2022, n. 2877Provvedimento: […] - che con nota prot. n. 10692 del 5 ottobre 2015, rilevata l'intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 3 Legge n. 124 del 7 agosto 2015, il Comune aveva stabilito che la Direzione dei “ Lavori di valorizzazione delle aree circostanti il Santuario di San Rocco ” impartisse direttive all'impresa esecutrice ai fini del ricollocamento della Croce; […] Ha eccepito l'Amministrazione ricorrente che la Soprintendenza aveva esercitato il proprio potere tardivamente, quando l'autorizzazione alla ricollocazione risultava già acquisita per silenzio in virtù della disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 124/2015, […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- tutela cautelare·
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- principio tempus regit actum·
- autorizzazione alla ricollocazione·
- silenzio assenso·
- violazione dell'art. 3 legge n. 124/2015·
- cessazione della materia del contendere·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione