Art. 2. (Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari) 1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell' articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 , sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995, e' il seguente:
«Art. 2 (Omissis).
2. In sede di prima applicazione il trattamento economico per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto e' individuato secondo i seguenti criteri:
a) (Omissis);
b) il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente ai profili professionali di direttore medico, direttore veterinario, direttore chimico, direttore farmacista, direttore biologo, direttore psicologo, nonche' ai rispettivi profili professionali di direttore coordinatore, e' inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all' art. 18, comma 2-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 502/1992 ;
c) il personale appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo e' inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all' art. 18, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 .».
- Il testo dell'art. 18, comma 8, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e' il seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanita' attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , in quanto applicabili.».
- Il testo dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 , recante «Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», e' il seguente:
«Art. 1 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato). - 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A), di seguito denominata: «amministrazione», e' istituito ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il ruolo dei dirigenti; alla medesima data e' soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 .
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni.
Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell' art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalita' di cui all'art. 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti e' adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all' art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il medesimo provvedimento e' adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995, e' il seguente:
«Art. 2 (Omissis).
2. In sede di prima applicazione il trattamento economico per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto e' individuato secondo i seguenti criteri:
a) (Omissis);
b) il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente ai profili professionali di direttore medico, direttore veterinario, direttore chimico, direttore farmacista, direttore biologo, direttore psicologo, nonche' ai rispettivi profili professionali di direttore coordinatore, e' inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all' art. 18, comma 2-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 502/1992 ;
c) il personale appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo e' inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all' art. 18, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 .».
- Il testo dell'art. 18, comma 8, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e' il seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanita' attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , in quanto applicabili.».
- Il testo dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 , recante «Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», e' il seguente:
«Art. 1 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato). - 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A), di seguito denominata: «amministrazione», e' istituito ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il ruolo dei dirigenti; alla medesima data e' soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 .
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni.
Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell' art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalita' di cui all'art. 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti e' adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all' art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il medesimo provvedimento e' adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».