TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/05/2026, n. 8694
TAR
Sentenza 4 marzo 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione Unica, principi di buona fede contrattuale e legittimo affidamento

    I criteri introdotti dal Ministero sono innovativi e non potevano essere imposti unilateralmente, ma richiedevano un accordo tra le parti. La lesività degli atti impugnati va valutata complessivamente, considerando l'interesse processuale fatto valere dalla ricorrente.

  • Accolto
    Natura endoprocedimentale degli atti impugnati con il ricorso introduttivo ma lesività complessiva

    La lesività degli atti impugnati va valutata non singulatim, ma in relazione all'interesse processuale complessivamente fatto valere dalla parte ricorrente. Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, pur avendo natura endoprocedimentale, hanno avuto l'effetto di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, per cui l'effetto finale composito è certamente lesivo.

  • Accolto
    Violazione dei principi di buona fede contrattuale e legittimo affidamento

    L'amministrazione concedente non è titolare del potere unilaterale di introduzione di un nuovo sistema di remunerazione del capitale investito e dei nuovi investimenti o altri elementi del PEF, per il periodo successivo alla scadenza della concessione. Trattasi di elementi in ordine ai quali le parti sono tenute a un obbligo di (ri)negoziazione secondo principi di buona fede e leale collaborazione istituzionale.

  • Accolto
    Violazione delle delibere CIPE e della Convenzione Unica, violazione dei principi di buona fede contrattuale e legittimo affidamento, carenza di motivazione

    I criteri introdotti dal Ministero sono innovativi e non potevano essere imposti unilateralmente, ma richiedevano un accordo tra le parti. La lesività degli atti impugnati va valutata complessivamente, considerando l'interesse processuale fatto valere dalla ricorrente. Il valore dell'indennizzo, determinato in data 26 gennaio 2021, è confluito nel piano finanziario transitorio approvato con il Terzo Atto Aggiuntivo.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà

    I criteri introdotti dal Ministero sono innovativi e non potevano essere imposti unilateralmente, ma richiedevano un accordo tra le parti. La lesività degli atti impugnati va valutata complessivamente, considerando l'interesse processuale fatto valere dalla ricorrente.

  • Accolto
    Violazione della Delibera CIPE n. 38/2019 e del principio del legittimo affidamento

    I criteri introdotti dal Ministero sono innovativi e non potevano essere imposti unilateralmente, ma richiedevano un accordo tra le parti. La concessione era scaduta prima della definizione dei nuovi criteri CIPE, rendendo inaccettabile la loro applicazione retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/05/2026, n. 8694
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8694
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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