Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da MA NE e LI IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Cigliano n. 10549 del 03.11.2023 di “ comunicazione formazione silenzio diniego ex art. 36 co. 3 d.p.r. n. 380/2001 ” in relazione all'istanza di sanatoria edilizia n. 10119 del 14.10.2022;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare, del silenzio diniego formatosi sulla predetta istanza di sanatoria edilizia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12.06.2024:
- del silenzio rigetto formatosi ex art. D.P.R. 380/2001 sull'istanza di sanatoria edilizia del 14.01.2024;
- del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Cigliano n. 10549 del 03.11.2023 di “ comunicazione formazione silenzio diniego ex art. 36 co. 3 d.p.r. n. 380/2001 ” in relazione all'istanza di sanatoria edilizia n. 10119 del 14.10.2022;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare, del silenzio diniego formatosi sulla predetta istanza di sanatoria edilizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cigliano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. DR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, nelle more del presente giudizio, i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, che si è conclusa favorevolmente con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 23.02.2026 (doc. 31 parte ricorrente);
Preso atto che, con nota depositata in data 13.03.2026, i ricorrenti hanno conseguentemente dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Considerato che, nel corso dell’odierna udienza pubblica del 19.03.2026, l’Amministrazione resistente ha prestato il proprio consenso alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UC, Presidente
Marco Costa, Referendario
DR LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LL | AN UC |
IL SEGRETARIO