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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1385/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
LL CH, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale De
Amicis, n. 15/C, CESENATICO.
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
CASADEI PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gollini Edma
Rita in Piazza dei Martiri n. 5/2, BOLOGNA pagina 1 di 11 APPELLATA
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BITELLI Controparte_2 P.IVA_2
FEDERICA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì,
[...] Parte_1
e chiedendo la condanna dei convenuti al
[...] Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 161.477,99, oltre interessi convenzionali, a titolo di saldo debitore maturato in relazione ai rapporti di mutuo e di conto corrente affidato meglio descritti in atti.
Con il medesimo atto introduttivo, l'attore ha, inoltre, chiesto, a norma dell'art. 2901
c.c., la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto con cui, in data 12.12.2018, i coniugi e avevano venduto al figlio Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'immobile sito in via Calisese n. 500. CP_1
Al riguardo, la attrice asseriva che i convenuti e Pt_4 Parte_1 Pt_2 avevano maturato nei suoi confronti una rilevante esposizione debitoria derivante
[...] dai seguenti rapporti contrattuali: un mutuo fondiario sottoscritto in data 1.6.2010 con saldo debitore di €139.386,08; un conto corrente n. 16-000830720 con scoperto di €
10.932,35; un mutuo chirografario sottoscritto in data 23.4.2014 con rate residue insolute per un totale di € 11.159,56, assistito da fideiussione prestata dalla convenuta fino a concorrenza della somma di € 20.000,00. Pt_2
La esponeva altresì che, a causa del mancato rimborso delle pattuite rate di mutuo Pt_4
a far data, rispettivamente, dal 2012 e 2016, con raccomandata del 9.12.2019, era stata pagina 2 di 11 comunicata la risoluzione dei rapporti con contestuale intimazione del dovuto pagamento.
Quanto alla revocanda compravendita, l'attore evidenziava che i coniugi, pur avendo trasferito al figlio la proprietà dell'immobile sopra indicato dietro il corrispettivo di €
260.000,00, peraltro inferiore di circa 1/3 rispetto al valore reale del bene sottoposto, all'epoca, a procedura esecutiva da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Romagnolo, avevano comunque continuato a ivi risiedere.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 104 c.p.c., per avere la agito unitariamente nei Pt_4 confronti di parti aventi posizioni processuali differenti, nonché l'improcedibilità dell'esperita azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Successivamente, sulle conclusioni precisate dalle parti, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 649/2022, condannava i convenuti e al pagamento Parte_1 Parte_2 del debito complessivamente accertato di € 161.477,99, dichiarando, inoltre,
l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del contratto di compravendita sopra indicato, trattandosi di atto a titolo oneroso stipulato in epoca successiva all'insorgenza del debito, pregiudizievole delle legittime ragioni creditorie della Banca in quanto produttivo di una variazione qualitativa in peius del patrimonio dei debitori, nella piena consapevolezza di ciò da parte degli stipulanti, legati reciprocamente da strettissimo vincolo parentale.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Parte_2 Parte_3
Corte, il , proponendo appello avverso la suddetta Controparte_1 sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
2) illegittima emissione di una sentenza di condanna al pagamento di un debito già attivato in via esecutiva;
3)
pagina 3 di 11 insussistenza del presupposto della scientia fraudis e della scientia damni;
4) insussistenza del pregiudizio in capo all'istituto bancario.
Gli appellanti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale e in accoglimento dell'appello proposto, - riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 649/2022 nelle parti e per le ragioni indicate nel presente atto, per l'effetto: 1) accertare l'improcedibilità della domanda di condanna per omesso esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) rigettare in ogni caso la domanda di condanna al pagamento delle somme di cui al credito attivato da controparte, per le essere le stesse già oggetto di procedura esecutiva n. 150/2020; 3) respingere la domanda di revocatoria in ordine all'atto di cessione dell'immobile sito in
Via Calisese n. 500 per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
condannare controparte al pagamento con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio, revocando ogni statuizione in merito”.
L'appellato si è costituito in giudizio, e, contestando la fondatezza Controparte_1 dei motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “nel merito, rigettarsi in toto l'appello principale ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza ivi impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre a spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, in primo e in secondo grado, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”.
Nel corso del giudizio, la società quale cessionaria, in blocco, dei Controparte_2 crediti maturati dalla cedente appellata, tra i quali quello oggetto della presente controversia, è intervenuta in causa, aderendo integralmente alle difese formulate dal
. Controparte_1
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
- Improcedibilità della domanda di condanna per omesso esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la loro eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di condanna formulata dall'istituto di credito per mancato esperimento della procedura di mediazione seppur fosse fondata su contratto di mutuo e conto corrente.
Il motivo in esame è inammissibile, in quanto, nel giudizio di primo grado, la suddetta eccezione di rito è stata formulata tardivamente, in epoca successiva all'udienza di comparizione, una volta maturate le relative preclusioni assertive.
Inoltre, come rilevato dal Giudice di prime cure, la domanda proposta in via principale, assorbente ogni altra istanza, è quella di revocatoria volta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., a mantenere integra la generale garanzia patrimoniale del debitore, oggettivamente estranea all'ambito di applicazione dell'invocata mediazione obbligatoria.
Infatti, il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 (nel testo ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado) dispone che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza", prevedendo chiaramente un preciso termine decadenziale per la relativa eccezione di parte ovvero per il rilievo officioso di detta omissione (Cass. civ., n. 22736/2021; Cass. civ., n. 25155/2020).
Nel caso in esame, gli odierni appellanti si sono costituiti nel giudizio di primo grado oltre i termini decadenziali di cui agli artt. 166-167 c.p.c. e non hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la prima udienza, ma, in difetto di tempestivo rilievo ex officio, hanno posto la questione soltanto in sede di memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., incorrendo, pertanto, nella sanzione processuale sopra illustrata, decadendo, così, dalla suddetta facoltà.
- Illegittima condanna al pagamento di un debito già attivato in via esecutiva. pagina 5 di 11 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui reca la loro condanna al pagamento, per la causale sopra indicata, della complessiva somma di €
161.477,99 senza, però, tenere conto che l'istituto di credito aveva, parallelamente, notificato atto di precetto, prima, e operato, poi, un pignoramento immobiliare (di un chiosco e di un terreno sempre di proprietà dei coniugi), in forza del mutuo fondiario per cui è causa, avente uno scoperto pari a €139.386,08, finendo così per duplicare il credito azionato in questa sede di merito.
Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
Gli appellanti, infatti, pongono la suddetta questione, integrante gli estremi di un'eccezione di parziale estinzione del credito, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione di cui all'art 345 c.p.c. che, come noto, pone il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
Nel caso di specie, la dedotta parziale estinzione del credito costituisce un'eccezione in senso stretto, e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio, ma avrebbe dovuto essere sollevata già nel corso del giudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni assertive di legge (artt. 166, 167 e 183 c.p.c.).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di pretese in diritto e indagini in fatto, distinte e non offerte al contraddittorio di prime cure, per cui soggette al divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c.
La preclusione de qua riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in pagina 6 di 11 parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. Civ., n. 9211/2022; Cass. Civ., n. 2529/2018).
- Insussistenza del presupposto della scientia fraudis e della scientia damni.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la statuizione con cui il giudice ha positivamente accertato, in capo all'accipiens la consapevolezza Parte_3 dell'esposizione debitoria gravante sui genitori, benchè il prezzo di acquisto dell'immobile fosse stato pattuito a un prezzo di gran lunga superiore rispetto al credito vantato dalla banca.
Il motivo è infondato.
Il contratto oggetto di revocatoria, allegato dai convenuti in termini di atto dispositivo a titolo oneroso nonostante la mancanza di prova documentale del pagamento del corrispettivo, è, in quanto successivo al sorgere del credito a garanzia del quale è stata esperita l'actio pauliana, suscettibile, ex art. 2901 c.c., di revocatoria ordinaria ove sia fornita prova dell'eventus damni e della scientia damni in capo al solevens e all'accipiens.
Secondo consolidato e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tali casi, la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla citata norma, come detto necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione de qua, può essere ricavata anche attraverso presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ., n.
1286/2019).
Ai fini che qui rilevano, è, pertanto, sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo della diminuzione quali-quantitativa della garanzia generica per effetto della contrazione dell'entità e composizione del patrimonio del primo, non essendo richiesta la collusione tra gli stessi, né la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione e delle sue caratteristiche, poiché la dolosa preordinazione è
pagina 7 di 11 richiesta solo nel caso in cui l'atto a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito
(Cass. Civ., n. 28423/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì ha ritenuto che fosse a Parte_3 conoscenza dell'esposizione debitoria dei genitori, valorizzando correttamente lo stretto rapporto di parentela tra di loro intercorrente e la loro coabitazione, peraltro proseguita anche dopo la stipulazione del contratto in questione nonostante il trasferimento della proprietà al figlio, circostanze di fatto, quest'ultime, che, per serietà, precisione e concordanza, inducono ragionevolmente a ritenere, anche solo in via presuntiva, lo stato di consapevolezza in capo anche al terzo acquirente.
- Insussistenza del pregiudizio in capo all'istituto bancario.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda revocatoria, accertando la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni per le legittime ragioni creditorie vantate dalla banca.
Sul puto, gli appellanti si dolgono, in particolare che il Tribunale di Forlì ha accertato l'avvenuta variazione qualitativa del patrimonio del debitore disponente a seguito e per effetto dell'alienazione del bene immobile a favore del figlio senza, Parte_3 tuttavia, tener conto del duplice fatto che il aveva parallelamente Controparte_1 avviato una procedura esecutiva in forza del mutuo fondiario oggetto di causa (vedi supra motivo 2) e che il prezzo corrisposto per la compravendita de qua era di gran lunga superiore al credito vantato dal anche in ragione della Controparte_1 sussistenza sul bene immobile alienato di ipoteca volontaria in favore dello stesso
. Controparte_1
Anche questo motivo è infondato.
Come noto, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui al citato art. 2901 c.c., è necessario (e sufficiente) che l'atto impugnato provochi un pregiudizio economico alle ragioni del creditore.
pagina 8 di 11 Tale pregiudizio (c.d. eventus damni), secondo costante giurisprudenza di legittimità, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. Civ., n. 20232/2023).
Nel caso di specie, le circostanze come sopra allegate dagli appellanti sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondate.
Infatti, gli appellanti asseriscono che il valore di mercato dell'immobile fosse scemato in quanto già oggetto di ipoteca volontaria a favore del . Controparte_1
La censura, oltre a sollecitare una nuova valutazione in fatto, in questa sede processuale inammissibile in quanto nuova rispetto a quelle richieste nel giudizio di primo grado, è comunque infondata, atteso che anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito che
“In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. Civ., n. 27278/2025; Cass. Civ., n. 5815/2023).
In conclusione, l'alienazione asseritamente a titolo oneroso del bene immobile oggetto di revocatoria genera senz'altro un eventus damni alle ragioni del creditore, atteso che, come detto, l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Non è, quindi, necessaria la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e può essere sufficiente una modificazione pagina 9 di 11 qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite, ed in favore degli appellati/intervenuti, sempre in solido tra loro in quanto parti caratterizzate da comunanza di interessi desumibile anche dalla identità delle difese e delle questioni sollevate.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 649/2022, resa dal Tribunale di Forlì in data 29.6.2022.
ND
e in solido tra loro, al rimborso in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore di Controparte_3
in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge da distrarsi in favore del difensore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
pagina 10 di 11 DICH
e tenuti, in solido, ai sensi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1385/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
LL CH, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale De
Amicis, n. 15/C, CESENATICO.
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
CASADEI PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gollini Edma
Rita in Piazza dei Martiri n. 5/2, BOLOGNA pagina 1 di 11 APPELLATA
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BITELLI Controparte_2 P.IVA_2
FEDERICA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì,
[...] Parte_1
e chiedendo la condanna dei convenuti al
[...] Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 161.477,99, oltre interessi convenzionali, a titolo di saldo debitore maturato in relazione ai rapporti di mutuo e di conto corrente affidato meglio descritti in atti.
Con il medesimo atto introduttivo, l'attore ha, inoltre, chiesto, a norma dell'art. 2901
c.c., la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto con cui, in data 12.12.2018, i coniugi e avevano venduto al figlio Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'immobile sito in via Calisese n. 500. CP_1
Al riguardo, la attrice asseriva che i convenuti e Pt_4 Parte_1 Pt_2 avevano maturato nei suoi confronti una rilevante esposizione debitoria derivante
[...] dai seguenti rapporti contrattuali: un mutuo fondiario sottoscritto in data 1.6.2010 con saldo debitore di €139.386,08; un conto corrente n. 16-000830720 con scoperto di €
10.932,35; un mutuo chirografario sottoscritto in data 23.4.2014 con rate residue insolute per un totale di € 11.159,56, assistito da fideiussione prestata dalla convenuta fino a concorrenza della somma di € 20.000,00. Pt_2
La esponeva altresì che, a causa del mancato rimborso delle pattuite rate di mutuo Pt_4
a far data, rispettivamente, dal 2012 e 2016, con raccomandata del 9.12.2019, era stata pagina 2 di 11 comunicata la risoluzione dei rapporti con contestuale intimazione del dovuto pagamento.
Quanto alla revocanda compravendita, l'attore evidenziava che i coniugi, pur avendo trasferito al figlio la proprietà dell'immobile sopra indicato dietro il corrispettivo di €
260.000,00, peraltro inferiore di circa 1/3 rispetto al valore reale del bene sottoposto, all'epoca, a procedura esecutiva da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Romagnolo, avevano comunque continuato a ivi risiedere.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 104 c.p.c., per avere la agito unitariamente nei Pt_4 confronti di parti aventi posizioni processuali differenti, nonché l'improcedibilità dell'esperita azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Successivamente, sulle conclusioni precisate dalle parti, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 649/2022, condannava i convenuti e al pagamento Parte_1 Parte_2 del debito complessivamente accertato di € 161.477,99, dichiarando, inoltre,
l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del contratto di compravendita sopra indicato, trattandosi di atto a titolo oneroso stipulato in epoca successiva all'insorgenza del debito, pregiudizievole delle legittime ragioni creditorie della Banca in quanto produttivo di una variazione qualitativa in peius del patrimonio dei debitori, nella piena consapevolezza di ciò da parte degli stipulanti, legati reciprocamente da strettissimo vincolo parentale.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Parte_2 Parte_3
Corte, il , proponendo appello avverso la suddetta Controparte_1 sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
2) illegittima emissione di una sentenza di condanna al pagamento di un debito già attivato in via esecutiva;
3)
pagina 3 di 11 insussistenza del presupposto della scientia fraudis e della scientia damni;
4) insussistenza del pregiudizio in capo all'istituto bancario.
Gli appellanti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale e in accoglimento dell'appello proposto, - riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 649/2022 nelle parti e per le ragioni indicate nel presente atto, per l'effetto: 1) accertare l'improcedibilità della domanda di condanna per omesso esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) rigettare in ogni caso la domanda di condanna al pagamento delle somme di cui al credito attivato da controparte, per le essere le stesse già oggetto di procedura esecutiva n. 150/2020; 3) respingere la domanda di revocatoria in ordine all'atto di cessione dell'immobile sito in
Via Calisese n. 500 per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
condannare controparte al pagamento con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio, revocando ogni statuizione in merito”.
L'appellato si è costituito in giudizio, e, contestando la fondatezza Controparte_1 dei motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “nel merito, rigettarsi in toto l'appello principale ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza ivi impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre a spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, in primo e in secondo grado, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”.
Nel corso del giudizio, la società quale cessionaria, in blocco, dei Controparte_2 crediti maturati dalla cedente appellata, tra i quali quello oggetto della presente controversia, è intervenuta in causa, aderendo integralmente alle difese formulate dal
. Controparte_1
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
- Improcedibilità della domanda di condanna per omesso esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la loro eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di condanna formulata dall'istituto di credito per mancato esperimento della procedura di mediazione seppur fosse fondata su contratto di mutuo e conto corrente.
Il motivo in esame è inammissibile, in quanto, nel giudizio di primo grado, la suddetta eccezione di rito è stata formulata tardivamente, in epoca successiva all'udienza di comparizione, una volta maturate le relative preclusioni assertive.
Inoltre, come rilevato dal Giudice di prime cure, la domanda proposta in via principale, assorbente ogni altra istanza, è quella di revocatoria volta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., a mantenere integra la generale garanzia patrimoniale del debitore, oggettivamente estranea all'ambito di applicazione dell'invocata mediazione obbligatoria.
Infatti, il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 (nel testo ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado) dispone che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza", prevedendo chiaramente un preciso termine decadenziale per la relativa eccezione di parte ovvero per il rilievo officioso di detta omissione (Cass. civ., n. 22736/2021; Cass. civ., n. 25155/2020).
Nel caso in esame, gli odierni appellanti si sono costituiti nel giudizio di primo grado oltre i termini decadenziali di cui agli artt. 166-167 c.p.c. e non hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la prima udienza, ma, in difetto di tempestivo rilievo ex officio, hanno posto la questione soltanto in sede di memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., incorrendo, pertanto, nella sanzione processuale sopra illustrata, decadendo, così, dalla suddetta facoltà.
- Illegittima condanna al pagamento di un debito già attivato in via esecutiva. pagina 5 di 11 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui reca la loro condanna al pagamento, per la causale sopra indicata, della complessiva somma di €
161.477,99 senza, però, tenere conto che l'istituto di credito aveva, parallelamente, notificato atto di precetto, prima, e operato, poi, un pignoramento immobiliare (di un chiosco e di un terreno sempre di proprietà dei coniugi), in forza del mutuo fondiario per cui è causa, avente uno scoperto pari a €139.386,08, finendo così per duplicare il credito azionato in questa sede di merito.
Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
Gli appellanti, infatti, pongono la suddetta questione, integrante gli estremi di un'eccezione di parziale estinzione del credito, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione di cui all'art 345 c.p.c. che, come noto, pone il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
Nel caso di specie, la dedotta parziale estinzione del credito costituisce un'eccezione in senso stretto, e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio, ma avrebbe dovuto essere sollevata già nel corso del giudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni assertive di legge (artt. 166, 167 e 183 c.p.c.).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di pretese in diritto e indagini in fatto, distinte e non offerte al contraddittorio di prime cure, per cui soggette al divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c.
La preclusione de qua riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in pagina 6 di 11 parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. Civ., n. 9211/2022; Cass. Civ., n. 2529/2018).
- Insussistenza del presupposto della scientia fraudis e della scientia damni.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la statuizione con cui il giudice ha positivamente accertato, in capo all'accipiens la consapevolezza Parte_3 dell'esposizione debitoria gravante sui genitori, benchè il prezzo di acquisto dell'immobile fosse stato pattuito a un prezzo di gran lunga superiore rispetto al credito vantato dalla banca.
Il motivo è infondato.
Il contratto oggetto di revocatoria, allegato dai convenuti in termini di atto dispositivo a titolo oneroso nonostante la mancanza di prova documentale del pagamento del corrispettivo, è, in quanto successivo al sorgere del credito a garanzia del quale è stata esperita l'actio pauliana, suscettibile, ex art. 2901 c.c., di revocatoria ordinaria ove sia fornita prova dell'eventus damni e della scientia damni in capo al solevens e all'accipiens.
Secondo consolidato e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tali casi, la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla citata norma, come detto necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione de qua, può essere ricavata anche attraverso presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ., n.
1286/2019).
Ai fini che qui rilevano, è, pertanto, sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo della diminuzione quali-quantitativa della garanzia generica per effetto della contrazione dell'entità e composizione del patrimonio del primo, non essendo richiesta la collusione tra gli stessi, né la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione e delle sue caratteristiche, poiché la dolosa preordinazione è
pagina 7 di 11 richiesta solo nel caso in cui l'atto a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito
(Cass. Civ., n. 28423/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì ha ritenuto che fosse a Parte_3 conoscenza dell'esposizione debitoria dei genitori, valorizzando correttamente lo stretto rapporto di parentela tra di loro intercorrente e la loro coabitazione, peraltro proseguita anche dopo la stipulazione del contratto in questione nonostante il trasferimento della proprietà al figlio, circostanze di fatto, quest'ultime, che, per serietà, precisione e concordanza, inducono ragionevolmente a ritenere, anche solo in via presuntiva, lo stato di consapevolezza in capo anche al terzo acquirente.
- Insussistenza del pregiudizio in capo all'istituto bancario.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda revocatoria, accertando la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni per le legittime ragioni creditorie vantate dalla banca.
Sul puto, gli appellanti si dolgono, in particolare che il Tribunale di Forlì ha accertato l'avvenuta variazione qualitativa del patrimonio del debitore disponente a seguito e per effetto dell'alienazione del bene immobile a favore del figlio senza, Parte_3 tuttavia, tener conto del duplice fatto che il aveva parallelamente Controparte_1 avviato una procedura esecutiva in forza del mutuo fondiario oggetto di causa (vedi supra motivo 2) e che il prezzo corrisposto per la compravendita de qua era di gran lunga superiore al credito vantato dal anche in ragione della Controparte_1 sussistenza sul bene immobile alienato di ipoteca volontaria in favore dello stesso
. Controparte_1
Anche questo motivo è infondato.
Come noto, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui al citato art. 2901 c.c., è necessario (e sufficiente) che l'atto impugnato provochi un pregiudizio economico alle ragioni del creditore.
pagina 8 di 11 Tale pregiudizio (c.d. eventus damni), secondo costante giurisprudenza di legittimità, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. Civ., n. 20232/2023).
Nel caso di specie, le circostanze come sopra allegate dagli appellanti sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondate.
Infatti, gli appellanti asseriscono che il valore di mercato dell'immobile fosse scemato in quanto già oggetto di ipoteca volontaria a favore del . Controparte_1
La censura, oltre a sollecitare una nuova valutazione in fatto, in questa sede processuale inammissibile in quanto nuova rispetto a quelle richieste nel giudizio di primo grado, è comunque infondata, atteso che anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito che
“In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. Civ., n. 27278/2025; Cass. Civ., n. 5815/2023).
In conclusione, l'alienazione asseritamente a titolo oneroso del bene immobile oggetto di revocatoria genera senz'altro un eventus damni alle ragioni del creditore, atteso che, come detto, l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Non è, quindi, necessaria la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e può essere sufficiente una modificazione pagina 9 di 11 qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite, ed in favore degli appellati/intervenuti, sempre in solido tra loro in quanto parti caratterizzate da comunanza di interessi desumibile anche dalla identità delle difese e delle questioni sollevate.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 649/2022, resa dal Tribunale di Forlì in data 29.6.2022.
ND
e in solido tra loro, al rimborso in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore di Controparte_3
in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge da distrarsi in favore del difensore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
pagina 10 di 11 DICH
e tenuti, in solido, ai sensi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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