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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 94/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rochira Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal'avv. Cataldo Lolli
OPPOSTA
All'udienza del 3.6.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
_____________________
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. n. 908/2022 Parte_1
emesso da questo Tribunale in data 5.10.2022 è inammissibile in quanto tardiva, poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Il predetto decreto, infatti, risulta esserle stato notificato a mezzo posta il 24.11.2022, data in cui
è spirato il termine di giorni dieci dalla data dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 8 co. 2 della L. n. 898/1982, che segna il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio, ai sensi della predetta disposizione. La norma de qua, infatti, dopo aver previsto, al primo comma, che se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può
recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario, prescrivendo, al quarto comma, che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito debba essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento – avviso che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e che deve contenere l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente – stabilisce, al quinto comma, che la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4 o, nel caso contrario, decorso tale ultimo termine.
Nel caso di specie detto termine è spirato il 24.11.2022, sicché, essendo stata introdotta con atto notificato in data 5.1.2023, l'opposizione è tardia.
D'altro canto, come già osservato nell'ordinanza depositata in data 22.5.2025, l'opponente non ha provato di non avere avuto tempestiva notizia del decreto notificatole per irregolarità della notificazione, ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Successivamente, in data 26.7.2024, la ha depositato una “Memoria di opposizione Pt_1
tardiva ex art. 650 c.p.c.” con contestuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed istanza di differimento della successiva udienza, già in precedenza fissata, deducendo di essere stata rimessa in termini dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto nella procedura n. 258/2023 R.G.E,
al fine di eccepire, con opposizione tardiva, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 9479/2023, la vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto dal quale deriva il credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
Ebbene, la suddetta questione non può formare oggetto del presente giudizio in quanto estranea al thema decidendum, poiché non prospettata nell'atto introduttivo.
Essa, a tutto concedere, avrebbe potuto, al più, formare oggetto di autonomo giudizio di opposizione, da riunire successivamente al presente, per continenza (cfr.,ex plurimis, Cass. n.
11888/2023) o per connessione.
Alla declaratoria di inammissibilità, per le ragioni finora esposte, dell'opposizione proposta dalla consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_2
p.a., che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
[...]
Brindisi, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 94/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rochira Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal'avv. Cataldo Lolli
OPPOSTA
All'udienza del 3.6.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
_____________________
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. n. 908/2022 Parte_1
emesso da questo Tribunale in data 5.10.2022 è inammissibile in quanto tardiva, poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Il predetto decreto, infatti, risulta esserle stato notificato a mezzo posta il 24.11.2022, data in cui
è spirato il termine di giorni dieci dalla data dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 8 co. 2 della L. n. 898/1982, che segna il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio, ai sensi della predetta disposizione. La norma de qua, infatti, dopo aver previsto, al primo comma, che se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può
recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario, prescrivendo, al quarto comma, che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito debba essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento – avviso che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e che deve contenere l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente – stabilisce, al quinto comma, che la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4 o, nel caso contrario, decorso tale ultimo termine.
Nel caso di specie detto termine è spirato il 24.11.2022, sicché, essendo stata introdotta con atto notificato in data 5.1.2023, l'opposizione è tardia.
D'altro canto, come già osservato nell'ordinanza depositata in data 22.5.2025, l'opponente non ha provato di non avere avuto tempestiva notizia del decreto notificatole per irregolarità della notificazione, ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Successivamente, in data 26.7.2024, la ha depositato una “Memoria di opposizione Pt_1
tardiva ex art. 650 c.p.c.” con contestuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed istanza di differimento della successiva udienza, già in precedenza fissata, deducendo di essere stata rimessa in termini dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto nella procedura n. 258/2023 R.G.E,
al fine di eccepire, con opposizione tardiva, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 9479/2023, la vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto dal quale deriva il credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
Ebbene, la suddetta questione non può formare oggetto del presente giudizio in quanto estranea al thema decidendum, poiché non prospettata nell'atto introduttivo.
Essa, a tutto concedere, avrebbe potuto, al più, formare oggetto di autonomo giudizio di opposizione, da riunire successivamente al presente, per continenza (cfr.,ex plurimis, Cass. n.
11888/2023) o per connessione.
Alla declaratoria di inammissibilità, per le ragioni finora esposte, dell'opposizione proposta dalla consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_2
p.a., che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
[...]
Brindisi, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino