Sentenza 20 giugno 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05050/2025REG.PROV.COLL.
N. 07366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7366 del 2024, proposto da
Comune di Nardodipace, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ER La Grotteria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Vurro in Roma, via Paolo Emilio, 7;
contro
NC AR, MO AN EL, IO EL, IA ER MA, MA IN SS, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, n. 789 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NC AR, MO AN EL, IO EL, IA ER MA e di MA IN SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte appellante l’avvocato Vurro Elisabetta in sostituzione dell'avv. ER La Grotteria; si dà altresì atto che l'avvocato Giuseppe Pitaro ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Il Comune di Nardodipace ha interposto appello nei confronti della sentenza 20 maggio 2024, n. 789 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, che ha accolto il ricorso dei signori AR NC, EL MO AN, EL IO, MA IA ER, SS MA EN avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 13 giugno 2023 recante “ approvazione regolamento comunale per l’assegnazione e la cessione in proprietà degli alloggi costruiti nel territorio comunale di Nardodipace in seguito all’alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973 ”, la deliberazione consiliare n. 27 del 18 agosto 2023 di “ approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025 ed elenco annuale 2023 ”, nonché (avverso) la determinazione del Servizio III n. 3 in data 28 agosto 2023 di “ avvio della procedura per l’assegnazione e la cessione in proprietà degli alloggi realizzati nei centri abitati di Ciano Capoluogo e di Cassari nel Comune di Nardodipace a seguito degli eventi alluvionali del 1972-73 di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2023. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi ” e del conseguente avviso pubblico.
La procedura di assegnazione degli alloggi è disciplinata dall’art. 12 della l.r. Calabria n. 16 del 1973, che attribuisce la proprietà degli alloggi al Comune, il quale provvede al trasferimento agli assegnatari mediante regolare procedura, previa approvazione del piano delle assegnazioni e delle valorizzazioni e perizia estimativa degli immobili.
2. – Con il ricorso in primo grado i signori AR, EL (MO AN e IO), MA e SS, in qualità di aventi causa di assegnatari originari, hanno impugnato i suindicati atti deducendo la carenza assoluta di attribuzione del Comune nel normare e predisporre l’assegnazione degli alloggi subordinatamente alla corresponsione di un contributo di euro 900,00, in quanto gli stessi già sarebbero stati assegnati agli aventi diritto (peraltro a titolo gratuito) in forza dell’art. 6- ter , comma 4, della l.r. n. 7 del 2001 da parte della Regione Calabria, non essendo dunque configurabile la proprietà comunale degli immobili.
3. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione comunale di difetto di giurisdizione, ha accolto il ricorso nell’assunto del difetto di attribuzione del Comune ad adottare gli atti impugnati, essendo, allo scopo di regolarizzare le procedure di trasferimento e regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della legge n. 437 del 1968 e della legge n. 16 del 1973, dovuta intervenire la l.r. Calabria n. 1 del 2024, enucleante un’apposita procedura di regolarizzazione mediante domanda che avvia l’ iter , con imposizione dei costi a carico del richiedenti.
4.- Con il ricorso in appello il Comune di Nardodipace ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, riproponendo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nell’assunto che questa spetti al giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva all’assegnazione, ed assumendo altresì la gratuità dell’intervenuta assegnazione degli alloggi, anche in considerazione della irretroattività della legge regionale, e dunque dell’inapplicabilità della sopravvenuta l.r. n. 1 del 2024.
5. - Si sono costituiti in resistenza i signori AR, MO, MA e SS eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello.
6. - All’udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di prime cure che ha disatteso l’eccezione comunale di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nell’assunto che abbia omessa di motivare in ordine all’implicita affermazione della proprietà regionale degli alloggi, che porta con sé l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, correlata alla contestata titolarità degli immobili, che l’art. 12 della l.r. n. 16 del 1973 attribuisce ai Comuni; ciò in quanto il petitum sostanziale, in tema di accertamento dell’effettiva proprietà (comunale o regionale) degli immobili, riguarderebbe una posizione di diritto soggettivo.
Il motivo è infondato, in quanto oggetto di gravame sono i provvedimenti comunali prodromici ed attuativi, mediante avviso pubblico, del procedimento di assegnazione e cessione in proprietà degli alloggi costruiti in seguito all’alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973, non venendo in rilievo la contestazione del regime dominicale, e dunque una posizione soggettiva di diritto soggettivo. E’ pur vero che il ricorso di primo grado muove dal presupposto dell’intervenuta assegnazione regionale dei medesimi a titolo gratuito in loro favore, quali aventi causa degli assegnatari originari, ma contesta comunque l’indizione del procedimento di assegnazione.
E’ noto peraltro che, in tema di determinazione della giurisdizione, il criterio discriminante si basa sull’analisi della causa petendi e sul petitum sostanziale, dovendosi dunque avere riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela; inoltre la causa petendi deve essere ricercata con riferimento al ricorso di primo grado, che delimita il perimetro del giudizio anche in appello ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. (in termini Cons. Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1813).
2. – Il secondo motivo si incentra sulla contestazione della gratuità dell’assegnazione dell’alloggio e sull’erronea applicazione, da parte del primo giudice, della disciplina di cui alla l.r. n. 1 del 2024, entrata però in vigore successivamente all’avvio della procedura, in violazione dell’art. 11 delle preleggi, che esclude la retroattività della legge regionale, in assenza di una specifica disposizione.
Anche tale motivo è infondato.
La sentenza non ha infatti applicato la l.r. n. 1 del 2024, come si desume dalla sua lettura, essendosi limitata ad affermare che « la base normativa fornita dalla legge regionale da ultimo citata ed efficace solo a seguito della sua entrata in vigore, induce ad affermare che in realtà prima di tale momento, la scelta di articolare una procedura di acquisizione modulandola attraverso i tre segmenti procedimentali ( i ) deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13.06.2023, ii ) deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18.09.2023, iii ) determinazione del Servizio III n. 3 del 28.08.2023) sia stata illegittima in quanto condotta in carenza di potere per mancanza di una norma attributiva ». La sentenza ha cioè affermato che la pretesa onerosità dell’assegnazione, introdotta dagli atti impugnati, non trovava riscontro nella normativa vigente.
Tale soluzione è coerente con l’art. 6- ter della l.r. n. 7 del 2001, il cui quarto comma stabiliva che « gli alloggi realizzati ai sensi dell’art. 8 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 437 (legge speciale Calabria) – le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione Calabria in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 – sono assegnati in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto ».
Tale disposizione non collide con quella, evocata dal Comune, di cui all’art. 12 della l.r. n. 16 del 1973 secondo cui « tutte le opere realizzate e le aree acquisite, in occasione dei trasferimenti e consolidamenti di abitati previsti dalla presente legge, sono di proprietà dei comuni interessati, ai quali verranno consegnati subito dopo la collaudazione da parte di una Commissione tecnico-amministrativa, nominata in corso d’opera dalla Giunta »; ed infatti il regime proprietario non confligge con la non onerosità della assegnazione.
3. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO