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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 8966/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Fornaio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.09.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva condannarsi l' a corrispondere la pensione di
[...] CP_1
inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti depositati dal c.t.u.
nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali comportano la totale inabilità lavorativa, così come richiesto dall'art. 12 l.
30.3.1971 n. 118 per la concessione della pensione di inabilità civile: e tanto, già a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.12.2023).
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la concessione della pensione di inabilità
civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell al CP_1
pagamento di detta prestazione assistenziale, essendo tale domanda estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitato all'accertamento del requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass.
17.3.2014 n. 6085, Cass. 27.4.2015 n. 8533 e Cass.
9.4.2019 n. 9876.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.12.2023); dichiara nel resto inammissibile la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesco Fornaio.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 8966/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Fornaio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.09.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva condannarsi l' a corrispondere la pensione di
[...] CP_1
inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti depositati dal c.t.u.
nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali comportano la totale inabilità lavorativa, così come richiesto dall'art. 12 l.
30.3.1971 n. 118 per la concessione della pensione di inabilità civile: e tanto, già a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.12.2023).
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la concessione della pensione di inabilità
civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell al CP_1
pagamento di detta prestazione assistenziale, essendo tale domanda estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitato all'accertamento del requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass.
17.3.2014 n. 6085, Cass. 27.4.2015 n. 8533 e Cass.
9.4.2019 n. 9876.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.12.2023); dichiara nel resto inammissibile la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesco Fornaio.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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