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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3481/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 26.11.2024, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
tra nata a [...] C.le (CZ) il 28.09.1984, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giovanni Caridi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente e
, nato a [...] C.le (CZ) il 27.05.1981, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Teresa Matacera, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da verbale d'udienza del 26.11.2024;
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 11.7.2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione da Parte_1 [...]
omologate con decreto emesso da questo tribunale in data 30 ottobre 2023 CP_1
(proc. n. 2160/23). In particolare, a motivo della domanda, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con in data 27 dicembre 2008, Controparte_1 nell'ambito del quale sono nati due figli, entrambi ancora minori ( di Persona_1 anni 15 e di anni 13); Persona_2
- di essersi separata consensualmente dal coniuge alle seguenti condizioni: “i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, ma vivranno insieme alla madre, T_
, nell'abitazione adibita a casa coniugale, di proprietà di quest'ultima, sita in
[...] Montepaone Via Volturno 23. Il padre verserà per il mantenimento Controparte_1 dei due figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 (da rivalutarsi secondo gli indici Istat), da corrispondere con accredito sul conto corrente intestato a T_
. L'assegno Unico corrisposto dall'Inps mensilmente, in favore dei due figli
[...] minori e , sarà percepito dalla madre . I coniugi R_ _2 Parte_1 contribuiranno inoltre a tutte le spese straordinarie per i figli nella misura del 50%
1 (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, attività ludico ricreative, abbigliamento) che si dovessero rendere necessarie previo accordo tra i coniugi;
si obbliga a provvedere al pagamento delle spese telefoniche Controparte_1 dei due figli e degli abbonamenti TV già accesi. I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale verranno trattenuti da
mentre preleverà solo i suoi effetti personali e i Parte_1 Controparte_1 materiali per i suoi hobby. Ciascuno dei coniugi mantiene la disponibilità dell'automobile di esclusiva proprietà, accollandosene tutti i costi e gli oneri”;
- che l'accordo oggetto di omologazione aveva espressamente recepito un piano genitoriale basato sul criterio dell'alternanza dei giorni, oltre che delle festività, in modo tale da assicurare tempi di permanenza dei figli presso il padre equivalenti a quelli trascorsi presso la madre, individuata come genitore collocatario;
- che, nonostante il tenore dell'accordo, i minori non avevano trascorso con il padre che due soli giorni a settimana (ovvero il martedì e giovedì, dal primo pomeriggio sino a dopo cena), il resistente aveva disdetto gli abbonamenti tv dei quali si era impegnato a sostenere i costi e aveva reso defatigante la gestione delle spese per abbigliamento
– erroneamente qualificate in sede di separazione come straordinarie e, quindi, da concordare previamente – al punto da indurla talora a rinunciare al rimborso;
- che la figlia aveva manifestato la volontà di cambiare istituto scolastico, R_ da quello sito nel comune di Soverato a quello ubicato nel Comune di Squillace - scelta da lei avversata in ragione della mancanza di collegamenti di trasporto pubblico e dell'impossibilità di accompagnare entrambi i figli a scuola in località differenti – e, comunque, di andare ad abitare con il padre, genitore a cui la legava una maggiore affinità di carattere ed altresì favorevole al trasferimento scolastico;
ed ha quindi chiesto:
- il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione del padre, R_ con facoltà della madre di vederla liberamente e trascorrere con lei due pomeriggi a settimana, al lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino a dopo cena, quando sarà riaccompagnata presso l'abitazione paterna, i fine settimana in modo alternato e, sempre in modo alternato, le vacanze estive, le festività e le ricorrenze;
- il sostentamento diretto della minore da parte del padre, con R_ partecipazione della madre alle sole spese straordinarie – come previste e disciplinate dal protocollo stipulato il 16 maggio 2019 dal Tribunale di Catanzaro con il COA di Catanzaro;
- la conferma del collocamento prevalente del minore con la madre, con facoltà _2 del padre di vederlo liberamente e trascorrere con lui due pomeriggi a settimana, al martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino a dopo cena, quando sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna, nonché i fine settimana in modo alternato e, sempre in modo alternato, le vacanze estive, le festività e le ricorrenze;
- la previsione di un contributo mensile di € 300,00 a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio , da versarsi sul conto corrente intestato alla _2 madre entro il 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al minore, sempre come previste e disciplinate dal protocollo stipulato il 16 maggio 2019 dal Tribunale di Catanzaro con il COA di Catanzaro; Costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attrice, esponendo: Controparte_1
- che, dopo l'accordo di separazione, per andare incontro alle richieste manifestate dai figli, era stato previsto che questi trascorressero con lui i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:30, i weekend alternati da venerdì alle ore 18:00 fino alle ore 18:00 di domenica, oltre alle festività in modo alternato (una settimana a
2 Natale, ad anni alterni da giovedì santo al lunedì dell'Angelo e le altre festività dell'anno);
- di aver sempre provveduto a garantire ai figli, non solo il mantenimento ordinario e straordinario, ma anche internet, abbonamenti TV e in più le ricariche telefoniche, benché in astratto ricomprese nel mantenimento ordinario;
- di non aver frapposto ostacoli alla gestione delle spese straordinarie da parte dell'attrice ma di essersi limitato a richiedere maggiore trasparenza;
- che, contrariamente a quanto dedotto, dopo aver manifestato l'intenzione di cambiare scuola, la minore era tornata sui suoi passi, restando presso R_
l'istituto scolastico di Soverato, così come, in modo analogo, dopo aver chiesto di poter vivere con il padre ogni qual volta entrava in contrasto con la madre, era finita con il restare con lei e con il fratellino minore;
- di aver lasciato tutto il mobilio, gli elettrodomestici, accessori e biancheria nell'immobile rimasto in proprietà della moglie, con la conseguente necessità di sostenere importanti esborsi;
ed ha chiesto, a sua volta, di modificare le condizioni di separazione nel modo seguente:
- il padre terrà con sè i figli nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 18:30 alle ore 20:30 (dalle ore 19:30 alle ore 22:00 nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto), a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19:00 alle ore 17:00 della domenica (dalle ore 19:30 di venerdì alle ore 19:30 di domenica nel periodo estivo), 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o agosto (con inizio alle ore 10:00 del lunedì fino alle ore 16:00 della domenica) con il reciproco impegno a comunicare senza ritardo all'altro genitore il proprio piano ferie, nonché le festività Natalizie, pasquali e ricorrenze varie, secondo il criterio dell'alternanza;
- l'assegno di mantenimento ordinario a carico del genitore non collocatario aumenta da € 200,00 a 250,00 – da intendersi comprensivo, però, delle spese telefoniche, per internet e/o abbonamenti TV dei minori – mentre l'assegno unico per i figli rimane nell'esclusiva disponibilità della madre convivente. Con memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c., ha preso atto Parte_1 dell'intervenuto ripensamento della figlia ed ha modificato la propria R_ domanda nel senso di richiedere un contributo economico complessivo di € 600,00 per il mantenimento dei figli minori, entrambi collocati in modo prevalente presso di lei. All'udienza del 26.11.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il giudice ha proceduto al libero interrogatorio delle stesse sui fatti di causa, la T_ riconoscendo che la figlia aveva deciso di continuare gli studi a Soverato R_ (“Rispetto alla data di introduzione del ricorso, mia figlia – la quale aveva espresso il desiderio di cambiare scuola e per ragioni logistiche trasferirsi dal papà – ha cambiato idea e deciso di continuare a frequentare l'istituto commerciale di Soverato anziché trasferirsi al liceo artistico di Squillace o Catanzaro. Vorrei che si prendesse atto che i due figli trascorrono la maggior parte del tempo presso di me, vedendo il papà due pomeriggi a settimana ed a fine settimana alternati, con conseguente necessità di riequilibrio economico […]”), il confermando la modifica del regime di visita CP_1 rispetto al piano genitoriale allegato in sede di separazione (“Quanto ai diritti di visita, è vero che abbiamo concordato un piano genitoriale di collocamento sostanzialmente paritario ma mi sono accorto che i ragazzi avevano difficoltà a lasciare l'ambiente nel quale sono vissuti sicché, preso atto delle modalità di visita generalmente applicate nei giudizi di separazione, ho deciso di esercitare il mio diritto di visita due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 18:00 a dopo cena, ed i fini settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica prima di cena […]”) ed entrambi convenendo
3 di posticipare alle ore 24:00 il rientro nell'abitazione materna dei figli nel periodo estivo nonché di assoggettare le spese straordinarie alle regole di cui al protocollo stipulato dal Tribunale di Catanzaro con il COA di Catanzaro il 16 maggio 2019. All'esito dell'ascolto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. In via preliminare giova osservare che, precisando la portata della normativa precedente contenuta all'art. 337-quinquies c.c., l'art. 473-bis.29 c.p.c. – introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 – ha subordinato la rivedibilità in ogni tempo dei provvedimenti concernenti i minori al sopravvenire di giusti motivi. Dunque, al pari della disciplina dei rapporti fra i coniugi, anche i provvedimenti relativi ai figli sono caratterizzati da una tendenziale stabilità (cd. giudicato rebus sic stantibus), potendo essere modificati solo per il sopravvenire di nuove circostanze tali da alterare, in modo significativo, la situazione di fatto esistente al momento della precedente decisione (nel senso della idoneità di detta pronuncia a coprire il dedotto e il deducibile v. Cass., Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023, secondo cui “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”). In questo contesto fanno eccezione, tuttavia, i provvedimenti disciplinanti il regime di frequentazione padre-figlio che, “al pari di quelli che si pronunciano sulle modalità concrete di collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari sono privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono […] decisori né definitivi” (così Cass. n. 33609/2021, richiamata da Cass. n. 614/2022). Tutto ciò premesso, nel caso in esame entrambe le parti hanno riconosciuto come, diversamente da quanto stabilito nel piano genitoriale allegato alla domanda congiunta di separazione, anche dopo l'omologa da parte del Tribunale i minori e R_
erano rimasti collocati in modo prevalente presso l'abitazione materna, il padre _2 trascorrendo con essi solo due pomeriggi a settimana (dalle ore 18:30 a dopo cena) ed i fine settimana alternati, ed hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni di separazione adeguandole alla realtà di fatto. Sennonché, questa diversa ripartizione dei compiti di cura e gestione dei minori non può che riflettersi sul piano degli oneri economici da sopportare per il mantenimento della prole, con un aumento del peso a carico di parte attrice ed una corrispondente diminuzione a carico del convenuto. Orbene, considerato che in sede di separazione i coniugi avevano previsto un assegno di mantenimento in relazione a pari periodi di tempo trascorsi dai figli con ciascun genitore (a settimane alternate, i giorni dispari con l'uno e quelli pari con l'altro, ovvero esattamente il 50%) mentre nella nuova regolamentazione i minori trascorrono con il padre, in media, 2 giorni a settimana (due mezze giornate infrasettimanali e due giorni nel fine settimana a week-end alternati, ossia all'incirca il 30%), anche l'importo del contributo paterno al mantenimento deve essere proporzionalmente aumentato, passando da € 200,00 ad € 285,00. Non solo. Se in sede di separazione alcune spese relative ai minori erano state tout court qualificate come spese straordinarie (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse
4 scolastiche, attività ludico ricreative, abbigliamento), in sede di udienza le parti hanno concordato di rinviare, ai fini dell'individuazione e gestione delle spese straordinarie, al protocollo stipulato dal Tribunale di Catanzaro con il COA di Catanzaro il 16 maggio 2019, con la conseguenza che, rientrando da qui in avanti le spese di “abbigliamento, anche per i cambi di stagione” nel mantenimento ordinario, occorre procedere ad un ulteriore adeguamento dell'assegno sopra indicato. Al riguardo, non avendo nessuna delle parti indicato in modo specifico l'esborso sostenuto per tali spese, il tribunale procede alla loro quantificazione in via equitativa, determinandole – sulla scorta del fatto, di comune conoscenza, della particolare incidenza di tali acquisti durante la fase dell'adolescenza – in almeno € 150/mese per entrambi i figli e ripartendole fra i due genitori in misura di 2/3 e 1/3, corrispondente alla loro diversa capacità economica, come evincibile dalla situazione reddituale in atti (rimasta sostanzialmente invariata, essendo la necessità del di dover procedere CP_1 all'acquisto o locazione di una nuova abitazione e dei relativi arredi, esigenza già valutata, o valutabile, al momento della separazione). Inoltre, considerata la collocazione prevalente dei figli presso la madre e ritenuto preferibile – al fine di ridurre le occasioni di conflitto fra i coniugi e tra questi ed i minori - concentrare la gestione di questa tipologia di acquisti in capo ad un unico genitore, l'assegno mensile di mantenimento ordinario va aumentato della quota di spesa (2/3, ossia € 100,00) spettante al passando da € 285,00 ad € 385,00. CP_1
Restano ferme, perché non incise dal mutamento della situazione di fatto sin qui descritto, le altre clausole dell'accordo di separazione a contenuto economico, ovvero l'attribuzione alla dell'intero ammontare dell'assegno unico per i figli corrisposto T_ mensilmente dall'Inps nonché l'obbligo per il di provvedere al “pagamento delle CP_1 spese telefoniche dei due figli e degli abbonamenti TV già accesi”. Quanto, infine, alla specifica individuazione dei giorni infrasettimanali di incontro fra il papà ed i minori, considerata la divergenza delle parti sul punto, risulta opportuno confermare i pomeriggi del martedì e del giovedì di fatto goduti attualmente, sempre restando la generale facoltà dei genitori di concordare fra loro ogni e qualsiasi modifica del regime di visita che risponda al maggior interesse di minori. 3. La modifica della domanda attrice in corso di causa e l'accoglimento solo parziale della stessa giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1 1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione del 30 ottobre 2023 (proc. n. 2160/23) prevedendo che:
- i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione R_ _2 prevalente presso l'abitazione materna e facoltà per il padre di vederli liberamente e tenerli con sé – fatto salvo ogni diverso e miglior accordo - due pomeriggi a settimana al martedì e giovedì, dalle ore 18:30 alle ore 20:30 (dalle ore 19:30 alle ore 24:00 nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto), a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19:00 alle ore 17:00 della domenica (dalle ore 19:30 di venerdì alle ore 24:00 di domenica nel periodo estivo), 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o agosto (con inizio alle ore 10:00 del lunedì fino alle ore 16:00 della domenica) con il reciproco impegno a comunicare senza ritardo all'altro genitore il proprio piano ferie, nonché le festività Natalizie, pasquali e ricorrenze varie, secondo il criterio dell'alternanza;
5 - contribuirà al mantenimento dei due figli corrispondendo a Controparte_1 T_
, entro il 5 di ogni mese, un assegno di € 385,00 (da rivalutarsi annualmente
[...] secondo il 100% dell'indice Istat) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla prole, come individuate e disciplinate dal protocollo stipulato dal Tribunale di Catanzaro con il COA di Catanzaro il 16 maggio 2019;
- restano ferme le altre condizioni di cui al decreto di omologazione del 30.10.2023 (fra cui l'obbligo per il di provvedere al pagamento delle spese Controparte_1 telefoniche dei figli e degli abbonamenti TV già accesi al momento della separazione e l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno unico per i figli erogato Parte_1 dall'INPS);
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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