TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 411 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via dei Mille n.76, presso lo studio dell'avv. Tiziano Lio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), CP_1 C.F._2 corso G. Nicotera n. 158, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferrari, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Barberio giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO NONCHE' CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Controparte_2 C.F._3 via P. Mattarella n. 73, presso lo studio dell'avv. Giovanni Arcuri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 925/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 22.7.2017 e depositata in data 23.8.2017, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme, e al fine di sentirli condannare al rimborso della CP_1 Controparte_2 somma di euro 2.163,00, pari ai 2/3 delle spese funerarie e per altre incombenze da esso sostenute a seguito del decesso della suocera, , madre dei convenuti e della propria moglie, con aggiunta di Persona_1 interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. Si costituivano con separate comparse di risposta e i quali sostenevano di non CP_1 Controparte_2 avere mai autorizzato l'attore al pagamento delle spese funerarie della madre;
rappresentavano altresì che la sorella, moglie dell'attore, aveva la disponibilità di somme di denaro della de cuius, tra cui CP_3
l'importo di euro 2.100,00 con cui si era impegnata a pagare le spese funerarie della madre. I convenuti, nelle Par rispettive comparse costitutive, contestavano anche l'importo delle spese asseritamente affrontate dal e insistevano per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per l'accoglimento in misura ridotta di tale domanda a seguito della compensazione con la somma di euro 2.100,00 già nella disponibilità della sorella coerede e moglie dell'attore, il tutto con il successo delle spese di processo. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante
1 l'espletamento della prova costituenda orale ammessa (interrogatorio formlae dei convenuti ed escussione di vari testimoni delle parti). Con sentenza n. 925/2017 emessa il 22.7.2017 e depositata in data 23.8.2017, il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda di restituzione avanzata dall'attore, condannando ciascuno dei convenuti al pagamento della somma di euro 300,00 a favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda al saldo finale, compensando tra le parti le spese di giudizio. Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello , lamentando l'erroneità della Parte_1 pronuncia impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto, a carico dei due germani l'obbligo di CP_1 rimborsare integralmente le somme richieste in restituzione in primo grado. In particolare, l'appellante denunciava l'erronea valutazione, da parte del Giudice onorario, delle risultanze istruttorie e la motivazione contraddittoria posta a fondamento della decisione. Concludeva, pertanto, domandando la riforma parziale della sentenza appellata, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, considerare dovuta, in favore del sig. , Parte_1 anche l'ulteriore somma di euro 2.100,00, già provata nel giudizio di primo grado ed illegittimamente decurtata dal Giudice di prime cure. Conseguentemente e per l'effetto condannare in solido gli appellati
[...]
e a rimborsare, in favore dell'appellante, la ulteriore somma di euro 1.400,00 (pari CP_1 Controparte_2 ai 2/3 del totale) oltre interessi e rivalutazione monetaria, revocando altresì la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, che andranno poste a carico dei soccombenti come per legge. Confermare nel resto la sentenza gravata. Con vittoria delle spese anche del giudizio di appello”. Resisteva all'appello che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione della controparte, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. Si costituiva in giudizio anche il quale insisteva per il rigetto totale dell'impugnazione Controparte_2 avversaria, il tutto con il successo delle spese di lite. La causa, senza alcuna attività istruttoria, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19 e dalle riassegnazioni di vari procedimenti da altri ruoli del Tribunale rimasti scoperti) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente evidenziato che le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. sollevate da devono essere rigettate in ragione delle seguenti argomentazioni. CP_1
Invero, rileva questo Giudice, che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo
2 giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. L'impugnazione, inoltre, non aveva una non ragionevole probabilità di essere accolta, dal momento che, almeno in via di prima approssimazione, i rilievi delineati non sembravano manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. sollevate dalla parte appellata CP_1
Tanto statuito sulle eccezioni preliminari, passando più propriamente al merito del gravame, si evidenzia che l'attore in prime cure ha agito per ottenere il rimborso pro quota delle spese funerarie e per altre incombenze correlate al funerale della suocera, , da parte dei due figli e coeredi della stessa. Persona_1
Tale domanda è stata avversata dai convenuti sul presupposto dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione data all'attore per il pagamento delle suddette spese e dell'esistenza di alcune somme (in particolare euro 2.100,00) nella disponibilità della de cuius al momento della morte con cui potere pagare le spese funerarie e quelle accessorie. La parte appellante ha contestato, nella sua impugnazione, l'erroneità della sentenza appellata - che aveva accolto soltanto parzialmente la domanda di rimborso avanzata in primo grado - sotto il profilo dell'erronea considerazione del complessivo materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla valutazione, in tesi errata, della detrazione della somma di euro 2.100,00, nella Par disponibilità della defunta al momento del suo decesso, rispetto a quella sborsata dal per il pagamento delle spese funerarie, per lapide e fiori. La censura, che costituisce sostanzialmente un articolato motivo di appello, è destituita di pregio e, dunque, va disattesa. Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Giova rilevare che il caso concreto all'odierno scrutinio del Tribunale può essere fatto rientrare nel paradigma applicativo dell'art. 752 c.c.. Infatti, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (cfr. Cass. civ.
2.2.2016 n. 1994). La giurisprudenza anche di merito, più in particolare, ha chiarito che “le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario (...). Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. E ciò vale anche per le spese del sepolcro e per le spese per la denuncia di successione" (Corte Appello Catania sez. 2^, 18/07/2020, n. 1286). Dunque, “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza
3 dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17938 del 27 agosto 2020). Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta, è emerso che l'odierno appellante (che non è erede di Persona_1 ma marito della figlia di quest'ultima) ha pagato materialmente le spese funerarie, per lapide e per fiori a seguito del decesso della suocera per un importo complessivo di euro 3.000,00, senza che vi fosse stato alcuna volontà contraria dei convenuti/coeredi, per come accertato anche dal giudice a quo con statuizione che, sul punto specifico, non ha costituito oggetto di alcuna impugnazione dalle parti. In particolare, risulta Par ex actis che il ha sostenuto spese per euro 2.300,00 per spese funerarie (cfr. doc.ti 6 e 7 fascicolo di parte attrice di primo grado), euro 250,00 per la lapide (v. doc. 8 fascicolo di parte attrice di primo grado) ed euro 450,00 per i fiori (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice di primo grado e testimonianza di Testimone_1 verbale di udienza del 9.5.2017 fascicolo d'ufficio di primo grado). All'esito del giudizio di primo grado, tuttavia, è emersa anche la circostanza del rinvenimento a casa della defunta , da parte della figlia e moglie di , della somma di euro 2.100,00 in Persona_1 Parte_1 contanti (cfr. testimonianza di verbale di udienza del 14.3.2017 fascicolo d'ufficio di primo CP_3 grado). Ebbene, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che tale somma dovesse essere detratta Par dall'importo dovuto al per gli esborsi effettuati per spese funerarie e altro, trattandosi di denaro che era entrato nella disponibilità della moglie dell'attore, appartenente alla de cuius, immediatamente disponibile e di cui non è stata offerta alcuna prova del suo utilizzo per il pagamento di altri debiti o pesi ereditari e, in particolare, della badante della , per come invece sostenuto da in sede di escussione Per_1 CP_3 testimoniale. Erra l'attore allorquando sostiene che non incombeva su di lui dimostrare come fossero stati spesi tali soldi (euro 2.500,00) che erano nella disponibilità della defunta al momento del suo decesso;
infatti, i convenuti hanno eccepito l'esistenza di tale importo come causa (parzialmente) estintiva dell'obbligazione restitutoria, pertanto doveva essere proprio l'attore a provare l'inconsistenza della deduzione avversaria che invece ha ricevuto piena dimostrazione posto che il ritrovamento della somma di euro 2.500,00 in contanti è stata confermata all'esito della istruttoria svolta. Certamente non è sufficiente, contrariamente a quanto divisato dalla difesa dell'attore/appellante, la dichiarazione testimoniale di che ha sostenuto che la somma di euro 2.500,00 nella CP_3 disponibilità della de cuius al momento del decesso fosse stata usata per pagare la badante in servizio presso la e non per le spese funerarie di quest'ultima; tale asserzione, infatti, è rimasta priva di validi Per_1 riscontri oggettivi e documentali, nonostante fosse particolarmente agevole per l'attore procurarsi e produrre in giudizio le quietanze della badante o le ricevute dei contributi Inps asseritamente versati dalla moglie, oppure citare a comparire, quale teste, la stessa “colf” in servizio presso la de cuius allo scopo di confermare le affermazioni della coniuge dell'attore. Pertanto, esistevano delle somme di denaro nella disponibilità della defunta con le quali poteva Persona_1 essere estinto (in gran parte) il debito con le imprese delle onoranze funebri, con la ditta che ha realizzato la lapide e con il fioraio, sicchè il peso ereditario poteva essere saldato (quantomeno parzialmente) con la
4 disponibilità di denaro della de cuius nel possesso della moglie dell'attore. In pratica, è mancata la prova, da parte dell'attore, della mancanza di attivo ereditario che ha costituito, viceversa, l'oggetto di una specifica eccezione delle controparti;
dunque i pesi ereditari, in questo caso le spese funerarie e quelle per altre incombenze strettamente correlate al funerale di , potevano Persona_1 essere soddisfatti in larga misura con il denaro della defunta nella totale disponibilità della moglie dell'attore. Par Giustamente, quindi, il giudice a quo ha detratto dalla somma pagata dal , pari ad euro 3.000,00, l'importo di euro 2.100,00 (somma, lo si ripete, nella disponibilità della de cuius ed utilizzabile per il pagamento delle spese funerarie), concludendo per l'esistenza di un credito dell'attore/appellante nei confronti dei tre coeredi pari ad euro 900,00, per un importo, quindi, di euro 300,00 per ciascun convenuto. La sentenza appellata, pertanto, è corretta e motivata in modo condivisibile sul punto specifico. Merita piena condivisione la pronuncia del giudice a quo anche per quanto concerne il capo sulle spese di lite. Secondo l'appellante la decisione del Giudice di Pace di Lamezia Terme sarebbe stata erronea perché il giudice impugnato avrebbe compensato erroneamente le spese di lite tra le parti invece di porle a carico, in base al principio della soccombenza, ai convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Orbene, secondo la giurisprudenza l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo (esattamente come è avvenuto nel caso di specie) non dà luogo automaticamente a reciproca soccombenza (art. 92 c.p.c.), ma può giustificare comunque la compensazione totale o parziale delle spese di lite. Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, in un recente pronunciamento, hanno risposto negativamente alla domanda se “sia corretta l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore dell'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti), escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061). Tale autorevole dictum degli ermellini è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito che ha sancito che
“in materia di spese di lite, l'accoglimento in misura ridotta -anche in maniera notevole- di una domanda articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza, la quale sia ha soltanto nel caso di una pluralità di domande contrapposte proposte nello stesso giudizio tra le medesime parti o nell'ipotesi di accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite in favore della controparte ma può giustificarne solo la compensazione totale o parziale, sussistendo anche degli altri presupposti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c.” (tra le molte v. Corte Appello Torino sez. III, 12/07/2024, n. 643; Corte Appello Palermo, sez. III 05/07/2023, n. 1278; Corte Appello Roma, sez. V, 31/03/2023, n. 2387). Nella fattispecie che qui occupa, nel giudizio di primo grado, avuto riguardo al notevole divario tra il petitum ed il liquidato, l'integrale compensazione delle spese processuali è stata correttamente pronunciata avendo tenuto conto, il giudice a quo, anche degli stretti legami di affinità tra le parti mostrando di volere favorire una riconciliazione complessiva tra i disputanti anche in ottica di futura deflazione e riduzione del contenzioso tra gli stessi. Quindi, per tutti i motivi anzidetti, la pronuncia appellata appare assolutamente corretta ed esente da qualsiasi
5 vizio logico e motivazionale. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 925/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, che, Parte_1 pertanto, va confermata integralmente. In ogni caso deve essere respinta la richiesta avanzata da di condanna dell'appellante al CP_1 pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della disposizione appena citata del codice di rito. Quanto al governo delle spese di lite del presente giudizio di appello, tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate connotate anche da alcuni profili di novità (ad agire per il rimborso dei pesi ereditari non è un coerede ma uno stretto congiunto di un successore) e degli stretti legami di affinità esistenti tra le parti, si ritiene equa e di giustizia una pronuncia di integrale compensazione delle stesse, anche al fine di non esasperare ulteriormente i rapporti tra le parti e, auspicabilmente, facilitare la loro riconciliazione futura. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria eccezione, così provvede: 1) in via preliminare, rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. da CP_1
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) rigetta la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di CP_1
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
5) dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
6) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 17 marzo 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6