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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 717/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari n. 717/2019 trattenuta in decisione all'udienza del 04.03.2022 e vertente
tra
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Latina, alla Via Pio VI n° 22 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Liguori che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-opponente-
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello Statuto n. 37 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bossoli che lo rappresenta e difende come da atto di costituzione di nuovo difensore;
1 -opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.03.2024 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il itava in Pt_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
al fine di ottenere Controparte_2
la revoca del decreto ingiuntivo n. 1996/2019 (emesso per la somma di €
12.484,59, oltre interessi di mora e spese in data 06.11.2019) notificato all'opponente in data 30.12.2019.
Tale ingiunzione traeva origine da un credito basato su quote consortili ordinarie non saldate, nonché su fatture emesse dal per irrogare una sanzione CP_1
pecuniaria al quale consorziato proprietario del locale commerciale Pt_1
sito nel Centro commerciale per non avere lo stesso impedito CP_1 all'affittuario dei suoi locali di cambiarne il settore merceologico in assenza dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'indebita parcellizzazione del credito a opera di parte opposta, l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.,
l'indeterminatezza dello stesso (per non recare la sanzione irrogata alcuna specificazione sul criterio di calcolo in base al quale è stata comminata), nonché
l'illegittimità della sanzione comminata poiché emessa senza rispettare la procedura prevista dalle regole statutarie.
2 Costituitosi ritualmente in giudizio, il
[...]
ontestava i rilievi Controparte_2
attorei svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita all'esito all'udienza del 14.02.2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.
Il credito azionato si fonda sul mancato pagamento delle quote consortili ordinarie e fabbisogno finanziario per complessivi € 941,98, nonché su due fatture: precisamente, la fattura n° 338 dell'11.04.2019 di € 8.850,00 emessa per la violazione dell'art. 11 dello Statuto;
e la fattura n° 233 del 19.03.2019 dell'importo di € 2.692,61 emessa per “interessi maturati al 31.12.2018”.
Sia il credito relativo alle quote consortili, sia il credito relativo alla fattura n.
233 del 19.03.2019 dell'importo di € 2.692,61 emessa per “interessi maturati al 31.12.2018” non risultano contestati e, pertanto, devono essere confermati.
Rispetto alla fattura n. 338 dell'11.04.2019 di € 8.850,00 emessa per la violazione dell'art. 11 dello Statuto e oggetto di contestazione nel presente procedimento, occorre svolgere valutazioni differenti.
Appare assorbente, con riferimento alla sanzione ex art. 11 dello Statuto consortile, l'inosservanza della procedura statutaria a opera di parte opposta.
La disposizione di autoregolamentazione del consorzio prevede all'art. 10 che:
“il consorziato proprietario immobiliare che intendesse mutare o anche semplicemente estendere il proprio settore merceologico, dovrà farne
3 preventiva richiesta al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà
l'opportunità. La richiesta potrà essere presa in considerazione e valutata dal
Consiglio di Amministrazione solo se il consorziato proprietario dell'unità immobiliare richiedente è in regola con tutti i pagamenti, nessuno escluso, nei confronti del COM. In ogni caso, entro 30 giorni dalla pervenuta richiesta, il
CDA dovrà comunicare per PEC la propria decisione in merito al mutamento
di settore. La decisione del Consiglio deve intendersi valida, efficace, vincolante nei confronti di tutti i consorziati”.
Dalla lettura combinata delle tre disposizioni elencate emerge, effettivamente, che requisito di ammissibilità del vaglio di mutamento della destinazione merceologica della singola unità commerciale è la mancanza di pregresse morosità. Tale regola è stata posta e accettata da tutti i consorziati alla stipula dello Statuto e non emerge alcun profilo di nullità ex art. 41 Cost. posto che, trattandosi di regolamentazione finalizzata al coordinamento delle libertà di iniziativa economica imprenditoriale, sono leciti i limiti autoimposti dagli associati a tutela di tale coordinamento.
Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione non ha mancato di ricordare che: «lo
Statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela
prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione a un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili» (cfr. Cass. civ. n.
8372/2010).
4 Cionondimeno, tale autolimitazione deve essere controbilanciata, secondo buona fede oggettiva, dall'osservanza del contraddittorio interno tra i consorziati, nel caso di specie adeguatamente rappresentato dall'ultimo periodo dell'articolo prima descritto. E, infatti, se la mancanza della morosità costituisce requisito di ammissibilità della domanda di cambio di settore merceologico per il consorziato, d'altro canto occorre che l'organo rappresentativo del CP_2
(C.D.A) motivi il rigetto dell'istanza anche solo indicando l'ammontare della morosità pregressa. A riprova di tale conclusione milita la formulazione letterale della disposizione che precisa: “in ogni caso, entro 30 giorni dalla pervenuta richiesta, il CDA dovrà comunicare per PEC la propria decisione in merito al mutamento di settore”.
La lettura sistematica della disposizione, in conclusione, porta a concludere che
“in ogni caso” il CDA è tenuto a motivare anche sinteticamente il rigetto della domanda sulla scorta della indicazione della morosità pregressa, di modo che il consorziato possa esercitare il contraddittorio una volta ricevuta la pec di rigetto dell'istanza.
Ebbene, nessun riscontro cartolare è stato fornito dall'Organo assembleare nel caso di specie, risultando viceversa provato che l'istanza di variazione del settore merceologico presentata dell'opponente non è stata nemmeno sottoposta al Vaglio del Consiglio di Amministrazione.
Invero, risulta agli atti che, nel caso di specie, il Presidente – sostituendosi illegittimamente all'organo statutariamente preposto – ha negato personalmente l'autorizzazione limitandosi a rispondere di non poter “portare in CdA la Vs richiesta, dove per Statuto non potrà né essere presa in considerazione né valutata” (cfr. all. “comunicazione PEC” dell'atto di citazione).
A ben vedere, da una lettura complessiva dello statuto, il consorziato non può mutare il settore merceologico in assenza di autorizzazione, ma non può nemmeno il CDA sanzionare tale consorziato senza avere risposto alla istanza
5 del consorziato stesso ex art. 10 dello statuto (c.d. Silenzio-rigetto); pertanto la condotta del consorziato potrà semmai rilevare quale violazione statutaria da controbilanciare all'inadempimento del C.D.A. sulla domanda proposta ex art. 10 del predetto Statuto nell'ambito di un giudizio di cognizione, ma mai può rilevare sotto il profilo sanzionatorio interno come regolato dallo Statuto (difetto di potere sanzionatorio perché esercitato senza l'osservanza delle garanzie del consorziato previste dallo Statuto stesso).
2. Ai predetti rilievi segue l'annullamento del credito in esame per mancato accertamento del presupposto della sanzione irrogata e, conseguentemente, il parziale accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate in ragione del tenore della decisione (accoglimento parziale dell'opposizione ma rigetto con riguardo all'opposizione relativa alle quote consortili e alla fattura n. n° 233 del
19.03.2019)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina il decreto ingiuntivo n. 1996/2019 del Tribunale di Latina, depositato in data in data 06.11.2019 nella minor somma di euro 3.634,59 oltre interessi al tasso statutario, se previsto, o in mancanza al saggio legale;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Latina, 15.02.2025
Il Giudice
6 dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari n. 717/2019 trattenuta in decisione all'udienza del 04.03.2022 e vertente
tra
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Latina, alla Via Pio VI n° 22 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Liguori che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-opponente-
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello Statuto n. 37 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bossoli che lo rappresenta e difende come da atto di costituzione di nuovo difensore;
1 -opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.03.2024 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il itava in Pt_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
al fine di ottenere Controparte_2
la revoca del decreto ingiuntivo n. 1996/2019 (emesso per la somma di €
12.484,59, oltre interessi di mora e spese in data 06.11.2019) notificato all'opponente in data 30.12.2019.
Tale ingiunzione traeva origine da un credito basato su quote consortili ordinarie non saldate, nonché su fatture emesse dal per irrogare una sanzione CP_1
pecuniaria al quale consorziato proprietario del locale commerciale Pt_1
sito nel Centro commerciale per non avere lo stesso impedito CP_1 all'affittuario dei suoi locali di cambiarne il settore merceologico in assenza dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'indebita parcellizzazione del credito a opera di parte opposta, l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.,
l'indeterminatezza dello stesso (per non recare la sanzione irrogata alcuna specificazione sul criterio di calcolo in base al quale è stata comminata), nonché
l'illegittimità della sanzione comminata poiché emessa senza rispettare la procedura prevista dalle regole statutarie.
2 Costituitosi ritualmente in giudizio, il
[...]
ontestava i rilievi Controparte_2
attorei svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita all'esito all'udienza del 14.02.2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.
Il credito azionato si fonda sul mancato pagamento delle quote consortili ordinarie e fabbisogno finanziario per complessivi € 941,98, nonché su due fatture: precisamente, la fattura n° 338 dell'11.04.2019 di € 8.850,00 emessa per la violazione dell'art. 11 dello Statuto;
e la fattura n° 233 del 19.03.2019 dell'importo di € 2.692,61 emessa per “interessi maturati al 31.12.2018”.
Sia il credito relativo alle quote consortili, sia il credito relativo alla fattura n.
233 del 19.03.2019 dell'importo di € 2.692,61 emessa per “interessi maturati al 31.12.2018” non risultano contestati e, pertanto, devono essere confermati.
Rispetto alla fattura n. 338 dell'11.04.2019 di € 8.850,00 emessa per la violazione dell'art. 11 dello Statuto e oggetto di contestazione nel presente procedimento, occorre svolgere valutazioni differenti.
Appare assorbente, con riferimento alla sanzione ex art. 11 dello Statuto consortile, l'inosservanza della procedura statutaria a opera di parte opposta.
La disposizione di autoregolamentazione del consorzio prevede all'art. 10 che:
“il consorziato proprietario immobiliare che intendesse mutare o anche semplicemente estendere il proprio settore merceologico, dovrà farne
3 preventiva richiesta al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà
l'opportunità. La richiesta potrà essere presa in considerazione e valutata dal
Consiglio di Amministrazione solo se il consorziato proprietario dell'unità immobiliare richiedente è in regola con tutti i pagamenti, nessuno escluso, nei confronti del COM. In ogni caso, entro 30 giorni dalla pervenuta richiesta, il
CDA dovrà comunicare per PEC la propria decisione in merito al mutamento
di settore. La decisione del Consiglio deve intendersi valida, efficace, vincolante nei confronti di tutti i consorziati”.
Dalla lettura combinata delle tre disposizioni elencate emerge, effettivamente, che requisito di ammissibilità del vaglio di mutamento della destinazione merceologica della singola unità commerciale è la mancanza di pregresse morosità. Tale regola è stata posta e accettata da tutti i consorziati alla stipula dello Statuto e non emerge alcun profilo di nullità ex art. 41 Cost. posto che, trattandosi di regolamentazione finalizzata al coordinamento delle libertà di iniziativa economica imprenditoriale, sono leciti i limiti autoimposti dagli associati a tutela di tale coordinamento.
Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione non ha mancato di ricordare che: «lo
Statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela
prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione a un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili» (cfr. Cass. civ. n.
8372/2010).
4 Cionondimeno, tale autolimitazione deve essere controbilanciata, secondo buona fede oggettiva, dall'osservanza del contraddittorio interno tra i consorziati, nel caso di specie adeguatamente rappresentato dall'ultimo periodo dell'articolo prima descritto. E, infatti, se la mancanza della morosità costituisce requisito di ammissibilità della domanda di cambio di settore merceologico per il consorziato, d'altro canto occorre che l'organo rappresentativo del CP_2
(C.D.A) motivi il rigetto dell'istanza anche solo indicando l'ammontare della morosità pregressa. A riprova di tale conclusione milita la formulazione letterale della disposizione che precisa: “in ogni caso, entro 30 giorni dalla pervenuta richiesta, il CDA dovrà comunicare per PEC la propria decisione in merito al mutamento di settore”.
La lettura sistematica della disposizione, in conclusione, porta a concludere che
“in ogni caso” il CDA è tenuto a motivare anche sinteticamente il rigetto della domanda sulla scorta della indicazione della morosità pregressa, di modo che il consorziato possa esercitare il contraddittorio una volta ricevuta la pec di rigetto dell'istanza.
Ebbene, nessun riscontro cartolare è stato fornito dall'Organo assembleare nel caso di specie, risultando viceversa provato che l'istanza di variazione del settore merceologico presentata dell'opponente non è stata nemmeno sottoposta al Vaglio del Consiglio di Amministrazione.
Invero, risulta agli atti che, nel caso di specie, il Presidente – sostituendosi illegittimamente all'organo statutariamente preposto – ha negato personalmente l'autorizzazione limitandosi a rispondere di non poter “portare in CdA la Vs richiesta, dove per Statuto non potrà né essere presa in considerazione né valutata” (cfr. all. “comunicazione PEC” dell'atto di citazione).
A ben vedere, da una lettura complessiva dello statuto, il consorziato non può mutare il settore merceologico in assenza di autorizzazione, ma non può nemmeno il CDA sanzionare tale consorziato senza avere risposto alla istanza
5 del consorziato stesso ex art. 10 dello statuto (c.d. Silenzio-rigetto); pertanto la condotta del consorziato potrà semmai rilevare quale violazione statutaria da controbilanciare all'inadempimento del C.D.A. sulla domanda proposta ex art. 10 del predetto Statuto nell'ambito di un giudizio di cognizione, ma mai può rilevare sotto il profilo sanzionatorio interno come regolato dallo Statuto (difetto di potere sanzionatorio perché esercitato senza l'osservanza delle garanzie del consorziato previste dallo Statuto stesso).
2. Ai predetti rilievi segue l'annullamento del credito in esame per mancato accertamento del presupposto della sanzione irrogata e, conseguentemente, il parziale accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate in ragione del tenore della decisione (accoglimento parziale dell'opposizione ma rigetto con riguardo all'opposizione relativa alle quote consortili e alla fattura n. n° 233 del
19.03.2019)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina il decreto ingiuntivo n. 1996/2019 del Tribunale di Latina, depositato in data in data 06.11.2019 nella minor somma di euro 3.634,59 oltre interessi al tasso statutario, se previsto, o in mancanza al saggio legale;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Latina, 15.02.2025
Il Giudice
6 dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
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