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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 quimquies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 576/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Felice Gianluca Belluzzi (C.F. ), nonché, in modo congiunto C.F._2
e disgiunto, da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Locri (RC) alla via Mercurio n.1;
OPPONENTE
e nata a [...] [...] C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Sansalone del Foro di Locri presso la quale elettivamente si domicilia in Locri alla Via D.co Candida, n.16, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato telematicamente l'avv. proponeva opposizione ex Pt_1 art.645 cpc al decreto ingiuntivo n.98/2023 emesso dal Tribunale di Locri per l'importo di
€.15,766,91 oltre interessi e spese, riveniente da pagamento dimostrato con n.13 rimesse bancarie da parte dell'odierna opposta per il pagamento di un mutuo stipulato con la . L'opponente Parte_2
rappresentava che il mutuo fosse stato contratto per estinguere esposizioni della moglie per il quale l' non solo si esponeva personalmente ma garantiva con beni immobili personali che ad oggi, Pt_1
a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo sono stati pignorati. Formulava in tal senso domanda riconvenzionale con compensazione parziale dei crediti, chiedendo la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di €.145.400,00 o nella somma maggiore o minore che sarebbe stata giudizialmente accertata. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta che contestava in ogni sua parte l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, specificando in primo luogo che la somma ingiunta è quella di €.15.766,91 e che l'importo inferiore di €.9.747,48 indicato nel corpo del ricorso doveva considerarsi un mero refuso, comunque superato dalla documentazione contabile delle singole rimesse. Contestava di essere costituita come garante ma che dall'atto di mutuo era evidente che la stessa fosse cointestataria del contratto. Inoltre, il richiamato e prodotto allegato E) non costituiva parte integrante del contratto perché neppure dallo stesso richiamato, trattandosi di un incarico sottoscritto da entrambi i mutuatari dato alla banca mutuante per il versamento delle somme erogate ad altri istituti di credito per l'estinzione di pendenze intestate ad entrambi i mutuatari e non solo all'opposta. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, alla prima udienza, dopo aver sentito personalmente le parti, rinviava per tentare di addivenire ad una proposta conciliativa diretta a risolvere tutte le vertenze giudiziali e pertanto, concedeva loro un termine per esporre tutte le pendenze economiche oggetto di contenzioso pendente tra le parti. Le parti acconsentivano e depositavano le note, ma all'udienza successiva, in vista della notifica di un nuovo atto di precetto ad opera dell'avv. all'ex coniuge avv. Pt_1 CP_1
rappresentato dal difensore di quest'ultima, l'opponente dichiarava non fattibile una qualsivoglia proposta, per cui il giudice riservava e all'esito emetteva ordinanza con cui invitava le parti a precisare le conclusioni a seguito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione dell'art.281 sexies cpc con un termine per note che le parti depositavano e all'udienza successiva il giudice la tratteneva in decisione ai sensi dell'art.281 quinquies cpc con rinuncia delle parti ad ulteriori termini.
E' bene sin da subito chiarire che la presente azione avviata con procedimento monitorio, è proposta dal coobbligato nei confronti dell'altro in via di regresso nei limiti della metà del dovuto. E' infatti chiaro dall'esame del contratto di mutuo che l'odierna opposta ha sottoscritto il contratto e non una garanzia personale e che l'avv. oltre ad essere mutuatario è anche terzo datore d'ipoteca. Pt_1
L'avv. dimostra infatti con la produzione dell'atto di precetto, che la banca mutuante, si è poi CP_1 attivata con la notifica dell'atto di precetto per l'importo di €.119.146,47 al recupero della debitoria residua nei confronti di entrambi i mutuatari, agendo poi in via esecutiva sugli immobili ipotecati e di proprietà dell'odierno opponente, il quale ha dato prova di essere il debitore esecutato.
L'allegato E prodotto dall'opponente che non può considerarsi in senso tecnico come parte integrante del contratto di mutuo seppur espressamente richiamato (art.3) non è altro che una concordata disposizione fatta dai mutuatari alla banca, una volta erogato il mutuo, di destinazione delle somme trasferite e ciò a dimostrazione che il mutuo è stato contratto per finalità di adempimento di altre obbligazioni precedentemente contratte. Dall'esame di questo allegato le varie esposizioni risulterebbero intestate ad entrambe le parti sebbene per importi diversi.
Orbene, inizialmente il tentativo di questo giudice di comporre bonariamente le parti al fine di definire tutte le vertenze dalle stesse proposte con medesima causa petendi, è stato disatteso in particolare dall'opponente all'udienza del 18.04.2024 laddove l'opposta ha evidenziato che nelle more l'opponente ha notificato ennesimo atto di precetto e che i termini di eventuali proposte transattive per come dichiarato dall'opponente, non potevano essere riscontrate favorevolmente.
Alla luce di ciò e sulla base degli elementi assunti in giudizio, è compito del giudice epurare tutto quello che non attiene il petitum del presente giudizio, per valutare sotto il profilo giuridico solo la presente fattispecie.
Come già osservato, nel contratto di mutuo sottoscritto con , entrambe le parti Parte_2
in causa sono mutuatarie e quindi coobbligate solidalmente (art.4 del contratto di mutuo) verso il mutuante. L'art.1298 c.c. prevede che: “ nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.” Ciò significa che nei rapporti interni tra debitori o creditori solidali, l'obbligazione diviene parziaria, sicchè si dividerà in parti uguali tra i condebitori o concreditori se non risulta diversamente e salvo non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Applicando la suddetta norma al caso di specie, il riferimento fatto dall'opponente all'Allegato E in verità potrebbe superare la presunzione di parziarietà in parti uguali nella ripartizione del debito tra i condebitori e ciò perché la somma richiesta in prestito serviva soltanto per estinguere obbligazioni intestate ai singoli mutuatari nonché a far confluire la maggior somma sul conto intestato solo alla odierna opposta e ciò nell'ambito di applicazione del criterio presuntivo di identificazione tra interesse ed intestazione. Certamente tale criterio risulterebbe applicabile in quanto era interesse dei singoli condebitori l'estinzione delle rispettive sofferenze, indipendentemente dall'accertamento dell'utilizzazione delle somme avute precedentemente in via esclusiva, in quanto le parti in proposito nulla provano.
Tuttavia l'azione di regresso, ai sensi dell'art.1299 c.c. è esperibile dal condebitore che dimostra di aver pagato l'intero debito nei limiti della parte di ciascuno. Pertanto nella fattispecie,
l'opposta non poteva promuovere l'azione di regresso in quanto non ha dato prova di aver estinto l'intero debito, ma soltanto di aver corrisposto un importo che, peraltro, in ragione della presunzione di interesse all'assunzione dell'obbligazione contratta, desumibile dall'allegato E, non la legittimava a proporre l'azione di recupero verso il coobbligato. Che il debito verso il creditore non sia stato estinto, lo attesta la stessa procedura immobiliare esecutiva in corso a danno dell'opponente quale terzo datore d'ipoteca.
La giurisprudenza ha infatti più volte specificato che l'azione di regresso fra condebitori è ammissibile anche quando l'adempimento sia stato parziale, purchè il condebitore abbia effettuato un pagamento valido ed efficace in ordine ad un debito scaduto, idoneo però ad estinguere nei confronti di tutti i debitori l'obbligazione solidale verso il creditore (cfr. Cass., n.21197/2018; Cass.
N.3404/2018; Cass., n.12366/1998; Cass., n.884/1998). Ed inoltre, anche se l'adempimento del debito solidale da parte del condebitore che agisce in regresso, non deve avvenire necessariamente prima dell'azione di regresso, esso però deve necessariamente intervenire prima che ci sia la pronuncia sull'azione di regresso esercitata (cfr. Cass., n.8216/2002; Cass., n.2540/1975), cosa che nel caso di specie non è per nulla avvenuta.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE.
Per le stesse ragioni, la domanda riconvenzionale spinta dall'opponente non ha fondamento in quanto basata parimente su un'azione di regresso verso l'opposta e condebitrice, senza dimostrare l'avvenuto pagamento dell'intera debitoria. Il fatto che per l'esposizione oggetto di causa,
l'opponente sia stato esecutato comprova anzi la sua inadempienza per cui non può agire in regresso verso la coobbligata, ma al più per un risarcimento danni qualora ne sussistano i presupposti.
L'accettazione di costituirsi nel mutuo quale terzo datore di ipoteca, lo rendeva certamente consapevole del rischio di un'escussione della garanzia reale a suo danno in caso di inadempimento e certamente l'estinzione della procedura esecutiva per aggiudicazione non equivale ovviamente ad adempimento dell'obbligazione contratta verso il creditore. In ragione dell'inammissibilità dell'azione di regresso promossa dall'odierna opposta peraltro con un procedimento monitorio, viene meno l'eccezione di parziale compensazione spinta dall'opponente
Alla luce di ciò, va revocato il decreto ingiuntivo e respinta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Le ragioni giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, contro , ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.98/2023 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
c) Compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis