TRIB
Sentenza 7 luglio 2024
Sentenza 7 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/07/2024, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2180 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to Parte_1
PES ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
CONTRO
elett.te dom.to presso il Controparte_1 proc.avv.to FAIS PAOLO MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
OGGETTO : azione di risarcimento del danno;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_2 proprietario di un appartamento posto al piano quarto dell'immobile condominiale destinato a sua abitazione, esponeva che detto appartamento si trovava per una parte sotto una terrazza condominiale e per altra parte sotto la terrazza di proprietà delle condomine e , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, terrazzo che funge da copertura dell'immobile, lamentava che nel suo CP_7 appartamento si erano verificate infiltrazioni a decorrere dall'anno 2016, proseguite nell'anno 2018; che l'assemblea condominiale aveva preso atto della presenza delle infiltrazioni e aveva deliberato di effettuare una prova di allagamento della terrazza e all'esito degli effetti di detto esperimento provvedere alla impermeabilizzazione della terrazza con un preventivo di spesa di € 7.000,00; che il non aveva CP_1 provveduto ad attuare la delibera;
che in data 27.2.2019 veniva effettuato il sopralluogo in contraddittorio con i tecnici di entrambe le parti i quali rilevavano la presenza di infiltrazioni all'interno dell'appartamento dell'attore e precisamente nella porzione del salone prospiciente la con interessamento Controparte_2 dell'intradosso del solaio del ripostiglio, della camera da letto e del salone;
che stante l'inerzia del aveva instaurato un procedimento ex art. 659 bis cpc CP_1 nell'ambito del quale venivano accertati i danni presenti nell'appartamento dell e il costo per la loro eliminazione;
che dopo il deposito della relazione Pt_1 peritale il provvedeva alla rimozione delle causa delle infiltrazioni e al CP_1 ripristino dell'appartamento dell ma non provvedeva a liquidare i danni da Pt_1 lui patiti a causa delle condizioni dell'immobile concludeva chiedendo la condanna del al risarcimento del danno da lui subito per il mancato godimento CP_1 dell'immobile a causa della presenza delle infiltrazioni.
Si costituiva il contestando la domanda e i motivi posti a suo CP_1 fondamento, evidenziava a riguardo che il lavori deliberati dal erano CP_1 stati effettuati in ritardo anche perché l aveva omesso di corrispondere la Pt_1 quota a lui spettante, concludeva per il rigetto della domanda non sussistendo la responsabilità del per il mancato godimento dell'appartamento da parte CP_1 dell'attore.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e all'esito del deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda proposta da è il mancato Parte_1 godimento dell'appartamento di sua proprietà a causa delle infiltrazioni cagionate dalle condizioni della copertura dell'immobile, parte condominiale.
Incombeva di conseguenza all'attore la prova del mancato godimento dell'immobile nonché la durata dello stesso.
Dalla prova testimoniale espletata è emerso che mai l ha abbandonato il Pt_1 proprio appartamento in presenza delle infiltrazioni, ma che egli si è spostato per il periodo di presenza delle stesse dalla camera da letto in un'altra stanza, mentre ha continuato a utilizzare il salone anche in presenza delle infiltrazioni. Prove testimoniali sul punto coerenti e precise e quindi univoche.
Alla luce dell'esito della prova testimoniale appare di tutta evidenza che l'allegazione del mancato godimento dell'immobile non ha trovato riscontro nelle prove offerte dall' dalle quali è emerso che mai egli ha lasciato l'immobile Pt_1 ma che vi ha abitato senza soluzione di continuità per tutta la durata delle infiltrazioni.
Egli di conseguenza non ha dato prova né di avere perso il godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni ma solamente di avere avuto un disagio nel godimento dello stesso, consistito nel trasferirsi a dormire in camera diversa dalla camera da letto e nell'avere goduto del salone con la presenza di muffe e delle tracce di umidità, condizioni di disagio in alcun modo comparabili con il mancato godimento dell'immobile.
La prova del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, consente l'applicazione del corretto principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. La valutazione del fatto produttivo del danno, consistente nella impossibilità di utilizzare in tutto o in parte l'appartamento a causa dell'illecito comporta la conclusione che l non ha in alcun modo perso il godimento del Pt_1 suo bene, non ha quindi subito alcun pregiudizio patrimoniale che possa essere restaurato con il sistema figurativo riproduttivo del canone di locazione.
Siffatta situazione non comporta, comunque, la mancata valutazione del profilo della configurabilità di un danno non patrimoniale conseguente all'illecito per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( Cass. Sez. U , n. 2611/2017).
Su detto presupposto il Giudice aveva determinato in via transattiva e in applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cc la somma di € 3.000 proprio a titolo del disagio conseguente nello svolgimento della sua vita all'interno dell'appartamento. Somma che determina in via definitiva nel presente giudizio.
Quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo le stesse vanno poste a carico di entrambe le parti stante la natura accertativa dello strumento.
Spese compensate alla luce della infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno patrimoniale e della mancata adesione alla soluzione transattiva effettuata a definizione del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Determina il risarcimento del danno subito da in Parte_1
€ 3.000,00 oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda al saldo;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio Sassari 07/06/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2180 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to Parte_1
PES ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
CONTRO
elett.te dom.to presso il Controparte_1 proc.avv.to FAIS PAOLO MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
OGGETTO : azione di risarcimento del danno;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_2 proprietario di un appartamento posto al piano quarto dell'immobile condominiale destinato a sua abitazione, esponeva che detto appartamento si trovava per una parte sotto una terrazza condominiale e per altra parte sotto la terrazza di proprietà delle condomine e , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, terrazzo che funge da copertura dell'immobile, lamentava che nel suo CP_7 appartamento si erano verificate infiltrazioni a decorrere dall'anno 2016, proseguite nell'anno 2018; che l'assemblea condominiale aveva preso atto della presenza delle infiltrazioni e aveva deliberato di effettuare una prova di allagamento della terrazza e all'esito degli effetti di detto esperimento provvedere alla impermeabilizzazione della terrazza con un preventivo di spesa di € 7.000,00; che il non aveva CP_1 provveduto ad attuare la delibera;
che in data 27.2.2019 veniva effettuato il sopralluogo in contraddittorio con i tecnici di entrambe le parti i quali rilevavano la presenza di infiltrazioni all'interno dell'appartamento dell'attore e precisamente nella porzione del salone prospiciente la con interessamento Controparte_2 dell'intradosso del solaio del ripostiglio, della camera da letto e del salone;
che stante l'inerzia del aveva instaurato un procedimento ex art. 659 bis cpc CP_1 nell'ambito del quale venivano accertati i danni presenti nell'appartamento dell e il costo per la loro eliminazione;
che dopo il deposito della relazione Pt_1 peritale il provvedeva alla rimozione delle causa delle infiltrazioni e al CP_1 ripristino dell'appartamento dell ma non provvedeva a liquidare i danni da Pt_1 lui patiti a causa delle condizioni dell'immobile concludeva chiedendo la condanna del al risarcimento del danno da lui subito per il mancato godimento CP_1 dell'immobile a causa della presenza delle infiltrazioni.
Si costituiva il contestando la domanda e i motivi posti a suo CP_1 fondamento, evidenziava a riguardo che il lavori deliberati dal erano CP_1 stati effettuati in ritardo anche perché l aveva omesso di corrispondere la Pt_1 quota a lui spettante, concludeva per il rigetto della domanda non sussistendo la responsabilità del per il mancato godimento dell'appartamento da parte CP_1 dell'attore.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e all'esito del deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda proposta da è il mancato Parte_1 godimento dell'appartamento di sua proprietà a causa delle infiltrazioni cagionate dalle condizioni della copertura dell'immobile, parte condominiale.
Incombeva di conseguenza all'attore la prova del mancato godimento dell'immobile nonché la durata dello stesso.
Dalla prova testimoniale espletata è emerso che mai l ha abbandonato il Pt_1 proprio appartamento in presenza delle infiltrazioni, ma che egli si è spostato per il periodo di presenza delle stesse dalla camera da letto in un'altra stanza, mentre ha continuato a utilizzare il salone anche in presenza delle infiltrazioni. Prove testimoniali sul punto coerenti e precise e quindi univoche.
Alla luce dell'esito della prova testimoniale appare di tutta evidenza che l'allegazione del mancato godimento dell'immobile non ha trovato riscontro nelle prove offerte dall' dalle quali è emerso che mai egli ha lasciato l'immobile Pt_1 ma che vi ha abitato senza soluzione di continuità per tutta la durata delle infiltrazioni.
Egli di conseguenza non ha dato prova né di avere perso il godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni ma solamente di avere avuto un disagio nel godimento dello stesso, consistito nel trasferirsi a dormire in camera diversa dalla camera da letto e nell'avere goduto del salone con la presenza di muffe e delle tracce di umidità, condizioni di disagio in alcun modo comparabili con il mancato godimento dell'immobile.
La prova del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, consente l'applicazione del corretto principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. La valutazione del fatto produttivo del danno, consistente nella impossibilità di utilizzare in tutto o in parte l'appartamento a causa dell'illecito comporta la conclusione che l non ha in alcun modo perso il godimento del Pt_1 suo bene, non ha quindi subito alcun pregiudizio patrimoniale che possa essere restaurato con il sistema figurativo riproduttivo del canone di locazione.
Siffatta situazione non comporta, comunque, la mancata valutazione del profilo della configurabilità di un danno non patrimoniale conseguente all'illecito per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( Cass. Sez. U , n. 2611/2017).
Su detto presupposto il Giudice aveva determinato in via transattiva e in applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cc la somma di € 3.000 proprio a titolo del disagio conseguente nello svolgimento della sua vita all'interno dell'appartamento. Somma che determina in via definitiva nel presente giudizio.
Quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo le stesse vanno poste a carico di entrambe le parti stante la natura accertativa dello strumento.
Spese compensate alla luce della infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno patrimoniale e della mancata adesione alla soluzione transattiva effettuata a definizione del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Determina il risarcimento del danno subito da in Parte_1
€ 3.000,00 oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda al saldo;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio Sassari 07/06/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna