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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 508/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott. Paolo Lepidi Giudice est./rel.
Dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 508 dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Walter Cipolloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via G. Garibaldi n. 195, giusta procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale personale dei coniugi
RICORRENTE
E
( nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
Conclusioni: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
1 2) La casa familiare sita in Carsoli (fraz. Montesabinese), alla via Croce, 6 rimane assegnata ed in disponibilità della moglie con ogni accessorio, accessione e pertinenza. Anche i beni mobili in essa contenuti rimangono nella disponibilità della moglie;
3) Disporre che il padre potrà tenere la figlia presso di sé due giorni a settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni della minore. In caso di opposizione da parte del padre disporre l'audizione della minore ultra dodicenne secondo il protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Avezzano e stipulato in data 11/12/2019;
4) Disporre a carico del padre per il concorso al mantenimento della figlia un assegno pari ad € 400,00
(quattrocento/00);
5) Disporre a carico del marito il pagamento del 50% ogni spesa straordinaria, ludica, scolastica e sportiva necessarie all'istruzione, al mantenimento e alla cura della figlia. I coniugi, nella gestione delle spese straordinarie, terranno conto del protocollo vigente in materia presso il Tribunale di
Avezzano e stipulato in data 11/12/2019;
6) Concedere alla madre l'autorizzazione all'iscrizione della minore sul passaporto.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 3.9.2006 a Rocca di Botte, ha adito il tribunale per Controparte_1
ivi sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disporsi l'affidamento condiviso della figlia della coppia, , nata in data [...] con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale, regolamentarsi il diritto di visita paterno alle condizioni di cui al ricorso nonché per porsi, a carico del
, un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie.
Il resistente, seppur notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente, non si è costituito, né è comparso all'udienza presidenziale del 08.6.2022.
Alla predetta udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto, in via provvisoria e urgente, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ha regolato il diritto di visita del genitore non collocatario disponendo che la minore trascorra due pomeriggi a settimana con il padre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 ed ha posto, a carico del , un assegno di CP_1
2 mantenimento per la figlia dell'importo di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente, all'esito di detta udienza ha, inoltre, nominato il g.i. ed ha fissato la prima udienza di trattazione dinanzi a lui, concedendo termini per il deposito delle memorie integrative.
Alla prima udienza di comparizione del 12.10.2022 il giudice ha disposto rinnovarsi la notifica al resistente mediante ufficiale giudiziario ed ha rinviato alla successiva udienza del
19.4.2023, ove ha dichiarato la contumacia del , stante la regolarità della notifica. CP_1
In seguito a diversi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia della parte costituita.
2. La domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita appare, infatti, evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto da almeno due anni e mezzo prima dalla proposizione del ricorso, nel 2022; sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Si dà altresì atto dell'intervenuta rinuncia, con le note scritte del 7.11.2024, alla domanda di addebito della separazione al resistente. Sul punto, si precisa che rientra tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi;
il difensore esercita, quindi, la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Dalla rinuncia si distingue, inoltre, la rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale ex art. 306 c.p.c. e che non produce effetto senza accettazione di controparte. Nel caso di specie, avendo il difensore rinunciato ad una domanda, con conseguente restrizione del thema decidendum ma non all'intera pretesa azionata dall'attore, non occorre una procura speciale essendo sufficiente il mandato ad litem.
3 4. Quanto alle ulteriori domande articolate da parte ricorrente, si ritiene di dover confermare quanto statuito in via provvisoria e urgente in fase presidenziale con l'ordinanza del
8.6.2022.
Deve, dunque, disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la ricorrente, alla quale va, conseguentemente, assegnata la casa coniugale, e quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, il potrà CP_1
vedere e trattenere con sé la figlia per due pomeriggi settimanali, da concordare previamente con la madre tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in assenza di accordi, da individuarsi nelle giornate di martedì e di giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, le stesse verranno trascorse con uno o con l'altro genitore seguendo il criterio dell'alternanza e, con riferimento alle ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Non si ritiene di dover regolamentare anche il pernotto della minore presso il padre non avendo contezza dell'intensità del rapporto padre-figlia (che la ricorrente sostiene essere teso e sporadico), né dell'abitazione ove è attualmente collocato il e, dunque, CP_1
l'idoneità della stessa ad ospitare la minore per il pernottamento.
Da ultimo, si conferma anche il quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente per la figlia con l'ordinanza presidenziale del 8.6.2022 ritenendo congruo Per_1
l'importo di euro 250,00 mensili alla luce della situazione economico-reddituale della ricorrente (invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%) e dell'assenza di informazioni circa i redditi percepiti dal resistente che, dalle dichiarazioni della ricorrente, pare essere privo di una stabile occupazione lavorativa.
5. Nulla per le spese, non avendo il resistente contraddetto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carsoli dell'anno 2006, atto
[...]
n. 9 p. II s. B;
4 MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli per l'annotazione prevista dalla legge;
AFFIDA in modo condiviso la minore ad entrambi i coniugi, con Persona_1 collocamento prevalente presso la residenza materna;
ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, la quale vi coabiterà con la minore;
REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le condizioni indicate in parte motiva;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istati, da versarsi entro il 5 Per_1
di ogni mese;
PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore in misura del 50% ciascuna, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale;
NULLA per le spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
(Dott. Leopoldo Sciarrillo) (Dott. Paolo Lepidi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott. Paolo Lepidi Giudice est./rel.
Dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 508 dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Walter Cipolloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via G. Garibaldi n. 195, giusta procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale personale dei coniugi
RICORRENTE
E
( nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
Conclusioni: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
1 2) La casa familiare sita in Carsoli (fraz. Montesabinese), alla via Croce, 6 rimane assegnata ed in disponibilità della moglie con ogni accessorio, accessione e pertinenza. Anche i beni mobili in essa contenuti rimangono nella disponibilità della moglie;
3) Disporre che il padre potrà tenere la figlia presso di sé due giorni a settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni della minore. In caso di opposizione da parte del padre disporre l'audizione della minore ultra dodicenne secondo il protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Avezzano e stipulato in data 11/12/2019;
4) Disporre a carico del padre per il concorso al mantenimento della figlia un assegno pari ad € 400,00
(quattrocento/00);
5) Disporre a carico del marito il pagamento del 50% ogni spesa straordinaria, ludica, scolastica e sportiva necessarie all'istruzione, al mantenimento e alla cura della figlia. I coniugi, nella gestione delle spese straordinarie, terranno conto del protocollo vigente in materia presso il Tribunale di
Avezzano e stipulato in data 11/12/2019;
6) Concedere alla madre l'autorizzazione all'iscrizione della minore sul passaporto.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 3.9.2006 a Rocca di Botte, ha adito il tribunale per Controparte_1
ivi sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disporsi l'affidamento condiviso della figlia della coppia, , nata in data [...] con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale, regolamentarsi il diritto di visita paterno alle condizioni di cui al ricorso nonché per porsi, a carico del
, un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie.
Il resistente, seppur notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente, non si è costituito, né è comparso all'udienza presidenziale del 08.6.2022.
Alla predetta udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto, in via provvisoria e urgente, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ha regolato il diritto di visita del genitore non collocatario disponendo che la minore trascorra due pomeriggi a settimana con il padre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 ed ha posto, a carico del , un assegno di CP_1
2 mantenimento per la figlia dell'importo di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente, all'esito di detta udienza ha, inoltre, nominato il g.i. ed ha fissato la prima udienza di trattazione dinanzi a lui, concedendo termini per il deposito delle memorie integrative.
Alla prima udienza di comparizione del 12.10.2022 il giudice ha disposto rinnovarsi la notifica al resistente mediante ufficiale giudiziario ed ha rinviato alla successiva udienza del
19.4.2023, ove ha dichiarato la contumacia del , stante la regolarità della notifica. CP_1
In seguito a diversi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia della parte costituita.
2. La domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita appare, infatti, evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto da almeno due anni e mezzo prima dalla proposizione del ricorso, nel 2022; sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Si dà altresì atto dell'intervenuta rinuncia, con le note scritte del 7.11.2024, alla domanda di addebito della separazione al resistente. Sul punto, si precisa che rientra tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi;
il difensore esercita, quindi, la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Dalla rinuncia si distingue, inoltre, la rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale ex art. 306 c.p.c. e che non produce effetto senza accettazione di controparte. Nel caso di specie, avendo il difensore rinunciato ad una domanda, con conseguente restrizione del thema decidendum ma non all'intera pretesa azionata dall'attore, non occorre una procura speciale essendo sufficiente il mandato ad litem.
3 4. Quanto alle ulteriori domande articolate da parte ricorrente, si ritiene di dover confermare quanto statuito in via provvisoria e urgente in fase presidenziale con l'ordinanza del
8.6.2022.
Deve, dunque, disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la ricorrente, alla quale va, conseguentemente, assegnata la casa coniugale, e quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, il potrà CP_1
vedere e trattenere con sé la figlia per due pomeriggi settimanali, da concordare previamente con la madre tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in assenza di accordi, da individuarsi nelle giornate di martedì e di giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, le stesse verranno trascorse con uno o con l'altro genitore seguendo il criterio dell'alternanza e, con riferimento alle ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Non si ritiene di dover regolamentare anche il pernotto della minore presso il padre non avendo contezza dell'intensità del rapporto padre-figlia (che la ricorrente sostiene essere teso e sporadico), né dell'abitazione ove è attualmente collocato il e, dunque, CP_1
l'idoneità della stessa ad ospitare la minore per il pernottamento.
Da ultimo, si conferma anche il quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente per la figlia con l'ordinanza presidenziale del 8.6.2022 ritenendo congruo Per_1
l'importo di euro 250,00 mensili alla luce della situazione economico-reddituale della ricorrente (invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%) e dell'assenza di informazioni circa i redditi percepiti dal resistente che, dalle dichiarazioni della ricorrente, pare essere privo di una stabile occupazione lavorativa.
5. Nulla per le spese, non avendo il resistente contraddetto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carsoli dell'anno 2006, atto
[...]
n. 9 p. II s. B;
4 MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli per l'annotazione prevista dalla legge;
AFFIDA in modo condiviso la minore ad entrambi i coniugi, con Persona_1 collocamento prevalente presso la residenza materna;
ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, la quale vi coabiterà con la minore;
REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le condizioni indicate in parte motiva;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istati, da versarsi entro il 5 Per_1
di ogni mese;
PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore in misura del 50% ciascuna, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale;
NULLA per le spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
(Dott. Leopoldo Sciarrillo) (Dott. Paolo Lepidi)
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