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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2066/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES EO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “NEL MERITO: accertare e dichiarare, CP_1 previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, le condizioni sanitarie di parte ricorrente, ridotta capacità lavorativa a causa di infermità e/o difetto fisico o mentale, legittimanti il riconoscimento del diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984), a far data dall'01.10.2021 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda) ovvero da quella diversa e successiva data che risulterà di giustizia e alla percezione del relativo trattamento economico con pari decorrenza, oltre agli oneri accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Deduceva la ricorrente: di aver instaurato – dopo il rigetto della domanda presentata in via amministrativa - giudizio per accertamento tecnico preventivo finalizzato all'accertamento della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi e conseguente diritto all'erogazione dell'assegno ordinario ex art. 1 legge n. 222/1984; che il CTU incaricato in CP_1 quel giudizio aveva ingiustamente escluso la sussistenza in suo capo dei requisiti per poter godere del beneficio domandato;
che le conclusioni cui era addivenuto il CTU non erano in alcun modo condivisibili avendo quegli effettuato una valutazione superficiale e non coerente con le reali condizioni di salute che affliggevano essa ricorrente.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale contestava integralmente gli avversi CP_1 assunti sostenendo la piena legittimità e correttezza delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
[...] attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”.
La Suprema Corte ha, in più occasioni, chiarito che “La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del 1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (cfr. Cass. N. 16599/2022)
Ciò premesso in punto di diritto, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni rassegnate dal
CTU, dottor , nell'elaborato peritale redatto nel presente giudizio. Persona_1
Il consulente, infatti, dopo aver ricostruito la storia clinica della perizianda, aver esaminato le patologie dalle quali è affetta e rilevato che esse sembrano ben controllate grazie alle terapie seguite, ha concluso affermando che la Signora è affetta da: “neoplasia Parte_1 mieloproliferativa cronica Jak 2 pos tipo Trombocitemia essenziale in agenesia di milza, diabete mellito tipo 2 in trattamento dietetico, ipertensione arteriosa, mastopatia fibrocistica, cefalea a grappolo, otomastoidite più volte sottoposta ad interventi, lieve ipoacusia, spondiloartrosi con discopatie multiple”; tali malattie non determinano la riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il CTU ha, infatti, precisato che le condizioni di salute della le consentono ancora di Pt_1 poter svolgere attività lavorativa nel settore della ristorazione, magari non in strutture deputate alla realizzazione di grandi eventi e cerimonie ma in strutture meno impegnative e di minori dimensioni. Tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, è chiaro che la riscontrata possibilità di impiego in mansioni comunque attinenti a quelle da sempre svolte sia di per sé circostanza che porta al diniego della prestazione domandata.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. resa dalla ricorrente, nulla si dispone sia per la presente fase che per la fase cautelare (giudizio di
ATP rubricato al n. 723/2024 R.G.L.).
Restano a carico dell' le spese per entrambe le consulenze tecniche effettuate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2066/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta il ricorso;
nulla per le spese per entrambe le fasi di giudizio;
pone in via definitiva a carico dell' le spese di entrambe le CTU già liquidate con separati CP_1 decreti.
Così deciso in Pescara in data 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES EO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “NEL MERITO: accertare e dichiarare, CP_1 previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, le condizioni sanitarie di parte ricorrente, ridotta capacità lavorativa a causa di infermità e/o difetto fisico o mentale, legittimanti il riconoscimento del diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984), a far data dall'01.10.2021 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda) ovvero da quella diversa e successiva data che risulterà di giustizia e alla percezione del relativo trattamento economico con pari decorrenza, oltre agli oneri accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Deduceva la ricorrente: di aver instaurato – dopo il rigetto della domanda presentata in via amministrativa - giudizio per accertamento tecnico preventivo finalizzato all'accertamento della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi e conseguente diritto all'erogazione dell'assegno ordinario ex art. 1 legge n. 222/1984; che il CTU incaricato in CP_1 quel giudizio aveva ingiustamente escluso la sussistenza in suo capo dei requisiti per poter godere del beneficio domandato;
che le conclusioni cui era addivenuto il CTU non erano in alcun modo condivisibili avendo quegli effettuato una valutazione superficiale e non coerente con le reali condizioni di salute che affliggevano essa ricorrente.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale contestava integralmente gli avversi CP_1 assunti sostenendo la piena legittimità e correttezza delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
[...] attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”.
La Suprema Corte ha, in più occasioni, chiarito che “La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del 1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (cfr. Cass. N. 16599/2022)
Ciò premesso in punto di diritto, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni rassegnate dal
CTU, dottor , nell'elaborato peritale redatto nel presente giudizio. Persona_1
Il consulente, infatti, dopo aver ricostruito la storia clinica della perizianda, aver esaminato le patologie dalle quali è affetta e rilevato che esse sembrano ben controllate grazie alle terapie seguite, ha concluso affermando che la Signora è affetta da: “neoplasia Parte_1 mieloproliferativa cronica Jak 2 pos tipo Trombocitemia essenziale in agenesia di milza, diabete mellito tipo 2 in trattamento dietetico, ipertensione arteriosa, mastopatia fibrocistica, cefalea a grappolo, otomastoidite più volte sottoposta ad interventi, lieve ipoacusia, spondiloartrosi con discopatie multiple”; tali malattie non determinano la riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il CTU ha, infatti, precisato che le condizioni di salute della le consentono ancora di Pt_1 poter svolgere attività lavorativa nel settore della ristorazione, magari non in strutture deputate alla realizzazione di grandi eventi e cerimonie ma in strutture meno impegnative e di minori dimensioni. Tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, è chiaro che la riscontrata possibilità di impiego in mansioni comunque attinenti a quelle da sempre svolte sia di per sé circostanza che porta al diniego della prestazione domandata.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. resa dalla ricorrente, nulla si dispone sia per la presente fase che per la fase cautelare (giudizio di
ATP rubricato al n. 723/2024 R.G.L.).
Restano a carico dell' le spese per entrambe le consulenze tecniche effettuate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2066/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta il ricorso;
nulla per le spese per entrambe le fasi di giudizio;
pone in via definitiva a carico dell' le spese di entrambe le CTU già liquidate con separati CP_1 decreti.
Così deciso in Pescara in data 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista