TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6470/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6470/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. GHIONE VALERIO e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PRESTIA RICCARDO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GUSSETTI SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via istruttoria
- con più ampia riserva di indicare nominativi dei testi, produrre documenti e ulteriormente provare e dedurre nelle memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi nelle modalità dettate dall'art. 20 dello Statuto della Società consortile convenuta In via preliminare - respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
pagina 1 di 6 In via principale
- Contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del Decreto ingiuntivo n. 2084/2023 emesso in data 03.07.2023 e, per l'effetto, revocarlo e mandare assolta parte opponente da qualsiasi pretesa avversaria;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che la Società ha subito i danni dedotti e denunziati nel Parte_1 paragrafo III a causa delle condotte del Consorzio SAI e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte opponente della complessiva somma di € 117.003,29; In ogni caso
- con vittoria integrale di spese legali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Per Controparte_1
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'Opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque non provate;
2. Confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2084/2023 emesso in data 3/7/2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n.4388/2023, con cui il Tribunale Civile di Monza ingiungeva ad di pagare a Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 65.735,53 in linea capitale, oltre agli interessi ai sensi del D.Lgs. n.231 del 8/10/2002 maturati dalle singole scadenze al saldo ed alle spese della procedura di ingiunzione, ovvero, in via alternativa, accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere a Parte_1 [...] il diverso importo che venisse accertato in corso di causa, con Controparte_1 gli interessi ai sensi del D.Lgs. n.231 del 8/10/2002, condannandola a corrispondere siffatti importi, In via istruttoria: (i) Revocare l'Ordinanza in data 11/10/2024 ed ammettere la prova per testi dedotta con la propria SECONDA MEMORIA AI SENSI DELL'ART. 171 TER CPC, e precisamente sui seguenti quesiti con il teste Sig. domiciliato presso Sirti SpA, in Sesto San Giovanni (MI), viale Thomas Testimone_1 Alva Edison n. 110: a) Vero che il pagamento di Euro 14.536,89 eseguito da Controparte_1 in data 21/1/2021, e di cui al doc. 17 del fascicolo monitorio che si mostra, riguardava le
[...] fatture di n.113 e n.114 del 31/12/2020, dedotti gli importi di cui alle note di credito di CP_3 n.115 e n.116 del 31/12/2020, e la somma Euro 6.666,66 dovuta in restituzione da CP_3 CP_3 al Consorzio SAI, come da docc. 28 - 32 che si mostrano? .
[...] b) Vero che sosteneva, per gli anni 2019, Controparte_1
2020 e 2021, il costo annuo di Euro 40.000 per il supporto alle consorziate nel monitoraggio e controllo dei requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche? c) Vero che il costo annuo di Euro 40.000 di cui al quesito che precede veniva ripartito tra le consorziate nell'anno 2019 come da riparto di cui al doc. 36 che si mostra;
nell'anno 2020 come da riparto di cui al doc. 37 che si mostra;
nell'anno 2021 come da riparto di cui al doc. 38 che si mostra? (ii) in caso di rimessione della causa in istruttoria ed ammissione delle prove orali dedotte da parte opponente, ammettere alla prova contraria Controparte_1 dedotta con la TERZA MEMORIA AI SENSI DELL'ART. 171 TER CPC in data 19/02/2024. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
(per brevità anche solo Consorzio S.A.I) Parte_2 ha chiesto e ottenuto l'emissione da parte dell'intestato Tribunale del decre ingiuntivo n. 2084/2023 nei confronti della società per il pagamento della complessiva somma di € 65.735,53 oltre Parte_1 spese giudiziali. A sostegno del ricorso monitorio, il Consorzio SAI ha dedotto che, a seguito dell'accordo di finanziamento sottoscritto in data 5/2/2020 con la consorziata il Consorzio SAI erogava Parte_1 a quest'ultima l'importo di Euro 70.000,00 a titolo di finanziamento correlato all'impegno di quest'ultima a sostenere gli investimenti funzionali ad assicurare il pieno rispetto delle tempistiche e i vincoli verso il committente relativa le modalità previste dal Regolamento Consortile (doc. 1-2); che, nonostante gli accordi, la consorziata non provvedeva al pagamento di n.8 rate scadute da gennaio ad agosto 2021, pertanto l'importo da restituire per sorte capitale ammonta ad Euro 46.664,00, oltre interessi contrattuali per i quali il Consorzio SAI emetteva due fatture per complessivi euro 700,00 + euro 840,00 (doc. 3 e 4); che, inoltre, il Consorzio SAI vantava nei confronti di l'ulteriore Parte_1 credito di Euro 2.994,64 (fatture da 5 a 10) a titolo di titolo di contributi consortili e di costi diretti ed indiretti anticipati in favore di ed € 14.536,89 in ragione di un erroneo pagamento Parte_1 eseguito in data 21.1.2021 (doc. 17). Avverso tale ingiunzione di pagamento, svolgeva formale opposizione azionando Parte_1 altresì domanda riconvenzionale nei confronti del Consorzio SAI. Più nello specifico, in Parte_1 via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi nelle modalità dettate dall'art. 20 dello Statuto della Società consortile convenuta;
in via principale di merito, opponendosi preliminarmente alla concessione della provvisoria esecutorietà del deceto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 2084/2023, eccependo la nullità del finanziamento concesso dal ai sensi dell'art 106 TUB e art. 4 dello Statuto;
in via riconvenzionale chiedeva di accertare CP_2 e dichiarare che la ha subito i danni dedotti e denunziati nel paragrafo III a Parte_3 causa delle condotte del Consorzio SAI e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte opponente della complessiva somma di € 117.003,29. Nel costituirsi in giudizio, il Consorzio SAI deduceva che nello svolgere l'opposizione Parte_1 ex art 645 cpc non aveva contestato i titoli della pretesa azionata in via monitoria, limitandosi ad azionare in via riconvenzionale un proprio presunto controcredito per € 117.003,29; ha inolre contestato sia l'eccezione di nullità dell'Accordo di finanziamento, oltre alla carenza di giurisdizione del Tribunale adito ritenendo non operante la clausola compromissoria indicata nello statuto consortile;
concludeva quindi per la definitiva conferma dell'ingiunzione. Esperito in prima udienza il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, la causa è quindi giunta in decisione senza l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., decorrenti a ritroso rispetto alla data d'udienza per la rimessione della causa in decisione, fissata per il giorno 10.04.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter cpc.
pagina 3 di 6 È pacifico in fatto che:
- è un'azienda che si occupa prevalentemente di ristrutturazioni edili in ambito civile, Parte_1 costruzioni e attività connesse;
- a partire dal 2012 iniziava a collaborare con Sirti s.p.a. in subappalto per attività di ripristino stradale in varie regioni di Italia;
CP_
-in data 23.02.2017 costituiva, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. C) D.lgs. 50/2016, un consorzio stabile con attività esterna nella forma di società consortile a responsabilità limitata denominata
[...] nel prosieguo anche Consorzio SAI), con Parte_2 CP_4 sede legale in Sesto San Giovanni (MI); nel corso del 2019, completava l'acquisto di una quota della predetta società consortile Parte_1 e diveniva una consorziata SAI, approvandone statuto e regolamento consortile (docc. 02, 03, 04, 05 e 06);
-in data 05.02.2020, l'odierna attrice in opposizione e il Consorzio SAI sottoscrivevano contratto di finanziamento sull'Assegnazione dei lavori per l'importo di € 70.000,00 con interesse annuo del 1,2 % e rimborso mediante compensazione con i crediti che deriveranno dal versamento ricavi delle opere commissionate al (doc. 07); dette somme venivano erogate “al fine di sostenere investimenti CP_2 funzionali ad assicurare il pieno rispetto delle tempistiche e i vincoli verso il Committente relativamente alle commesse acquisite dal ” e “in via del tutto eccezionale ed in funzione CP_2 dell'impegno richiesto all'Assegnazione dei lavori relativi a quanto indicato all'Allegato A, anche nell'ottica di una migliore realizzazione dello scopo mutualistico perseguito dal Consorzio SAI in base allo statuto” (cfr. Punti D ed E del doc. 07). La domanda azionata in via monitoria dall'opposta si fonda sul presunto inadempimento della consorziata all'obbligo di restituzione assunto con il contratto di finanziamento sopra indicato, Pt_1 per l'ammontare di € 46.664,00, oltre interessi contrattuali per euro 1540,00, oltre che sull'ulteriore credito di Euro 2.994,64 (fatture da 5 a 10) per mancati contributi consortili e di rimborso di costi diretti ed indiretti anticipati in favore di e di un erroneo pagamento di € 14.536,89 Parte_1 eseguito in data 21.1.2021 (doc. 17). Preliminarmente, va delibata l'eccezione svolta dall'opponente in merito alla sussistenza di una clausola compromissoria di derivazione statutaria idonea in tesi a sottrarre la controversia alla giurisdizione ordinaria. Inanzitutto, si osserva che l'eccezione è ammissibile, nonostante la contestuale proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opponente. Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di arbitrato, la condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all'eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale” (Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19823 Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 luglio 2018, n. 20139). Venendo ad analizzare il contenuto della clausola compromissoria prevista all'art. 20 dello Statuto del
(doc. 27 fasc. opposta), si rileva che essa prevede che la cognizione delle controversie CP_2 pagina 4 di 6 insorte tra il consorzio e uno o più consorziati relativamente al rapporto sociale sia deferita ad un collegio arbitrale. (testualmente: “Le eventuali controversie che insorgessero tra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente;
quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.”). Come è noto, mediante la previsione di una clausola compromissoria, stipulata in forma scritta ad substantiam, le parti derogano volontariamente alla giustizia ordinaria in favore dell'autonomia privata;
l'arbitrato scelto dalle parti può essere rituale, quando le parti di una controversia demandano agli arbitri l'esercizio di una giurisdizione, concorrente - e sostitutiva - a quella ordinaria, per la risoluzione di una lite, con applicazione delle disposizioni previste nel codice di procedura civile;
oppure irrituale o libero, quando agli arbitri è affidata la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto, una pronuncia transattiva e accertativa di diritti. Per individuare quale sia la tipologia di arbitrato ricorrente è necessario ricostruire l'effettiva volontà negoziale delle parti nella formulazione della clausola contrattuale, con la precisazione che secondo la giurisprudenza in caso di dubbio interpretativo si deve dare preferenza all'arbitrato rituale (Corte di Cassazione, sentenza n. 6909 del 7/4/2015). Ebbene, nel caso di specie l'eccezione è fondata. Si deve infatti ritenere che le parti abbiano inteso devolvere le controversie ad un arbitrato (di tipo rituale, atteso l'utilizzo dell'espressione “controversia”). Nel caso che ci occupa, la controversia riguarda l'omesso pagamento da parte della consorziata degli oneri consortili e (per la parte più consistente) delle rate del contratto di finanziamento intercorso con la Consorziante nell'ambito dello stesso rapporto sociale. È la stessa opposta che, a riprova della legittimità (anche ai sensi dell'art. 106 Tub e art. 4 Statuto) dell'attività di finanziamento a favore della consorziata, espressamente ammette che l'attività di prestito è stata “espletata all'interno e parte integrante dell'oggetto e dello scopo consortile, tenuto conto inter alia del carattere accessorio della prestazione, dello stretto collegamento con l'esecuzione delle opere oggetto di commesse consortili, dell'assenza di scopo di lucro.”, evidenziando la funzione del prestito diretta a garantire il rispetto da parte dell'Opponente delle tempistiche e vincoli in relazione alle commesse acquisite dal Consorzio SAI (cfr. pag 2 memoria ex art 171 ter comma1). Pertanto, si deve ritenere che, con la formulazione di ingiunzione di pagamento in sede monitoria e con la formulazione da parte dell'ingiunta in sede di opposizione di domande riconvenzionali in ordine all'esatto adempimento da parte della ingiungente degli obblighi consortili assunti, le parti abbiano esperito domande rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria in questione. Anche il mancato pagamento delle rate del finanziamento lamentato dal , infatti, è questione CP_2 riconducibile alla ampia nozione di controversia “relativa al rapporto sociale” di cui alla citata clausola statutaria. Tanto più che, ad ulteriore riprova della stretta interconnessione tra il contratto di finanziamento e il rapporto sociale, lo stesso art. 8 del contratto di finanziamento prevede espressamente che “L'accordo resta soggetto alla legge italiana e, in caso di controversie, troverà applicazione quanto previsto nello Statuto del Consorzio SAI”. La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie che insorgessero tra i soci o fra i soci e la Società, (…) che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza pagina 5 di 6 arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" in quell'atto, dovendosi invece escludere quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico (cfr. Cass., ord., n. 4035 del 15 febbraio 2017). Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui la domanda di ingiunzione si riferisce alle somme asseritamente dovute dall'opponente per un un finanziamento riconnesso all'attività consortile, con espresso richiamo contrattuale alle disposizioni (tutte) dello Statuto. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi in cui nel giudizio di opposizione venga tempestivamente sollevata l'exceptio compromissi e si sia proceduto, anche incidentalmente, ad una valutazione della validità della clausola compromissoria e della sua applicazione al caso di specie, il giudice ordinario non può decidere nel merito la controversia e deve devolvere la causa in favore degli arbitri. È noto, infatti, che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, dal momento che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata (cfr. S.U. n. 19473/2016): nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e, di conseguenza, il giudice è tenuto all'emanazione del provvedimento richiesto pur nella consapevolezza della propria incompetenza. Il giudice ordinario, tuttavia, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, deve procedere con la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cass. n. 8166/1999, sez. un. n. 21550/2017, Trib. Milano n. 5450/2018, Trib. Milano 2 febbraio 2018 e, più recentemente, Trib. Lecce 7 febbraio 2020 n. 399). Per tali ragioni, ritenuta l'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 dello Statuto, la presente controversia deve essere devoluta agli arbitri secondo le modalità previste dalla citata clausola e nei termini di legge. Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato. La definizione del presente giudizio con una pronuncia di rito e per di più avuto riguardo alla contrapposte domande e difese, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: visti gli artt. 645 e 819 ter c.p.c.
1. in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 2084/2023 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di per essere la Parte_1 controversia devoluta alla cognizione arbitrale prevista all'art. 20 dello Statuto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 1.07.2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6470/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. GHIONE VALERIO e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PRESTIA RICCARDO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GUSSETTI SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via istruttoria
- con più ampia riserva di indicare nominativi dei testi, produrre documenti e ulteriormente provare e dedurre nelle memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi nelle modalità dettate dall'art. 20 dello Statuto della Società consortile convenuta In via preliminare - respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
pagina 1 di 6 In via principale
- Contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del Decreto ingiuntivo n. 2084/2023 emesso in data 03.07.2023 e, per l'effetto, revocarlo e mandare assolta parte opponente da qualsiasi pretesa avversaria;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che la Società ha subito i danni dedotti e denunziati nel Parte_1 paragrafo III a causa delle condotte del Consorzio SAI e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte opponente della complessiva somma di € 117.003,29; In ogni caso
- con vittoria integrale di spese legali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Per Controparte_1
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'Opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque non provate;
2. Confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2084/2023 emesso in data 3/7/2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n.4388/2023, con cui il Tribunale Civile di Monza ingiungeva ad di pagare a Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 65.735,53 in linea capitale, oltre agli interessi ai sensi del D.Lgs. n.231 del 8/10/2002 maturati dalle singole scadenze al saldo ed alle spese della procedura di ingiunzione, ovvero, in via alternativa, accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere a Parte_1 [...] il diverso importo che venisse accertato in corso di causa, con Controparte_1 gli interessi ai sensi del D.Lgs. n.231 del 8/10/2002, condannandola a corrispondere siffatti importi, In via istruttoria: (i) Revocare l'Ordinanza in data 11/10/2024 ed ammettere la prova per testi dedotta con la propria SECONDA MEMORIA AI SENSI DELL'ART. 171 TER CPC, e precisamente sui seguenti quesiti con il teste Sig. domiciliato presso Sirti SpA, in Sesto San Giovanni (MI), viale Thomas Testimone_1 Alva Edison n. 110: a) Vero che il pagamento di Euro 14.536,89 eseguito da Controparte_1 in data 21/1/2021, e di cui al doc. 17 del fascicolo monitorio che si mostra, riguardava le
[...] fatture di n.113 e n.114 del 31/12/2020, dedotti gli importi di cui alle note di credito di CP_3 n.115 e n.116 del 31/12/2020, e la somma Euro 6.666,66 dovuta in restituzione da CP_3 CP_3 al Consorzio SAI, come da docc. 28 - 32 che si mostrano? .
[...] b) Vero che sosteneva, per gli anni 2019, Controparte_1
2020 e 2021, il costo annuo di Euro 40.000 per il supporto alle consorziate nel monitoraggio e controllo dei requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche? c) Vero che il costo annuo di Euro 40.000 di cui al quesito che precede veniva ripartito tra le consorziate nell'anno 2019 come da riparto di cui al doc. 36 che si mostra;
nell'anno 2020 come da riparto di cui al doc. 37 che si mostra;
nell'anno 2021 come da riparto di cui al doc. 38 che si mostra? (ii) in caso di rimessione della causa in istruttoria ed ammissione delle prove orali dedotte da parte opponente, ammettere alla prova contraria Controparte_1 dedotta con la TERZA MEMORIA AI SENSI DELL'ART. 171 TER CPC in data 19/02/2024. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
(per brevità anche solo Consorzio S.A.I) Parte_2 ha chiesto e ottenuto l'emissione da parte dell'intestato Tribunale del decre ingiuntivo n. 2084/2023 nei confronti della società per il pagamento della complessiva somma di € 65.735,53 oltre Parte_1 spese giudiziali. A sostegno del ricorso monitorio, il Consorzio SAI ha dedotto che, a seguito dell'accordo di finanziamento sottoscritto in data 5/2/2020 con la consorziata il Consorzio SAI erogava Parte_1 a quest'ultima l'importo di Euro 70.000,00 a titolo di finanziamento correlato all'impegno di quest'ultima a sostenere gli investimenti funzionali ad assicurare il pieno rispetto delle tempistiche e i vincoli verso il committente relativa le modalità previste dal Regolamento Consortile (doc. 1-2); che, nonostante gli accordi, la consorziata non provvedeva al pagamento di n.8 rate scadute da gennaio ad agosto 2021, pertanto l'importo da restituire per sorte capitale ammonta ad Euro 46.664,00, oltre interessi contrattuali per i quali il Consorzio SAI emetteva due fatture per complessivi euro 700,00 + euro 840,00 (doc. 3 e 4); che, inoltre, il Consorzio SAI vantava nei confronti di l'ulteriore Parte_1 credito di Euro 2.994,64 (fatture da 5 a 10) a titolo di titolo di contributi consortili e di costi diretti ed indiretti anticipati in favore di ed € 14.536,89 in ragione di un erroneo pagamento Parte_1 eseguito in data 21.1.2021 (doc. 17). Avverso tale ingiunzione di pagamento, svolgeva formale opposizione azionando Parte_1 altresì domanda riconvenzionale nei confronti del Consorzio SAI. Più nello specifico, in Parte_1 via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi nelle modalità dettate dall'art. 20 dello Statuto della Società consortile convenuta;
in via principale di merito, opponendosi preliminarmente alla concessione della provvisoria esecutorietà del deceto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 2084/2023, eccependo la nullità del finanziamento concesso dal ai sensi dell'art 106 TUB e art. 4 dello Statuto;
in via riconvenzionale chiedeva di accertare CP_2 e dichiarare che la ha subito i danni dedotti e denunziati nel paragrafo III a Parte_3 causa delle condotte del Consorzio SAI e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte opponente della complessiva somma di € 117.003,29. Nel costituirsi in giudizio, il Consorzio SAI deduceva che nello svolgere l'opposizione Parte_1 ex art 645 cpc non aveva contestato i titoli della pretesa azionata in via monitoria, limitandosi ad azionare in via riconvenzionale un proprio presunto controcredito per € 117.003,29; ha inolre contestato sia l'eccezione di nullità dell'Accordo di finanziamento, oltre alla carenza di giurisdizione del Tribunale adito ritenendo non operante la clausola compromissoria indicata nello statuto consortile;
concludeva quindi per la definitiva conferma dell'ingiunzione. Esperito in prima udienza il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, la causa è quindi giunta in decisione senza l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., decorrenti a ritroso rispetto alla data d'udienza per la rimessione della causa in decisione, fissata per il giorno 10.04.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter cpc.
pagina 3 di 6 È pacifico in fatto che:
- è un'azienda che si occupa prevalentemente di ristrutturazioni edili in ambito civile, Parte_1 costruzioni e attività connesse;
- a partire dal 2012 iniziava a collaborare con Sirti s.p.a. in subappalto per attività di ripristino stradale in varie regioni di Italia;
CP_
-in data 23.02.2017 costituiva, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. C) D.lgs. 50/2016, un consorzio stabile con attività esterna nella forma di società consortile a responsabilità limitata denominata
[...] nel prosieguo anche Consorzio SAI), con Parte_2 CP_4 sede legale in Sesto San Giovanni (MI); nel corso del 2019, completava l'acquisto di una quota della predetta società consortile Parte_1 e diveniva una consorziata SAI, approvandone statuto e regolamento consortile (docc. 02, 03, 04, 05 e 06);
-in data 05.02.2020, l'odierna attrice in opposizione e il Consorzio SAI sottoscrivevano contratto di finanziamento sull'Assegnazione dei lavori per l'importo di € 70.000,00 con interesse annuo del 1,2 % e rimborso mediante compensazione con i crediti che deriveranno dal versamento ricavi delle opere commissionate al (doc. 07); dette somme venivano erogate “al fine di sostenere investimenti CP_2 funzionali ad assicurare il pieno rispetto delle tempistiche e i vincoli verso il Committente relativamente alle commesse acquisite dal ” e “in via del tutto eccezionale ed in funzione CP_2 dell'impegno richiesto all'Assegnazione dei lavori relativi a quanto indicato all'Allegato A, anche nell'ottica di una migliore realizzazione dello scopo mutualistico perseguito dal Consorzio SAI in base allo statuto” (cfr. Punti D ed E del doc. 07). La domanda azionata in via monitoria dall'opposta si fonda sul presunto inadempimento della consorziata all'obbligo di restituzione assunto con il contratto di finanziamento sopra indicato, Pt_1 per l'ammontare di € 46.664,00, oltre interessi contrattuali per euro 1540,00, oltre che sull'ulteriore credito di Euro 2.994,64 (fatture da 5 a 10) per mancati contributi consortili e di rimborso di costi diretti ed indiretti anticipati in favore di e di un erroneo pagamento di € 14.536,89 Parte_1 eseguito in data 21.1.2021 (doc. 17). Preliminarmente, va delibata l'eccezione svolta dall'opponente in merito alla sussistenza di una clausola compromissoria di derivazione statutaria idonea in tesi a sottrarre la controversia alla giurisdizione ordinaria. Inanzitutto, si osserva che l'eccezione è ammissibile, nonostante la contestuale proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opponente. Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di arbitrato, la condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all'eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale” (Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19823 Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 luglio 2018, n. 20139). Venendo ad analizzare il contenuto della clausola compromissoria prevista all'art. 20 dello Statuto del
(doc. 27 fasc. opposta), si rileva che essa prevede che la cognizione delle controversie CP_2 pagina 4 di 6 insorte tra il consorzio e uno o più consorziati relativamente al rapporto sociale sia deferita ad un collegio arbitrale. (testualmente: “Le eventuali controversie che insorgessero tra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente;
quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.”). Come è noto, mediante la previsione di una clausola compromissoria, stipulata in forma scritta ad substantiam, le parti derogano volontariamente alla giustizia ordinaria in favore dell'autonomia privata;
l'arbitrato scelto dalle parti può essere rituale, quando le parti di una controversia demandano agli arbitri l'esercizio di una giurisdizione, concorrente - e sostitutiva - a quella ordinaria, per la risoluzione di una lite, con applicazione delle disposizioni previste nel codice di procedura civile;
oppure irrituale o libero, quando agli arbitri è affidata la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto, una pronuncia transattiva e accertativa di diritti. Per individuare quale sia la tipologia di arbitrato ricorrente è necessario ricostruire l'effettiva volontà negoziale delle parti nella formulazione della clausola contrattuale, con la precisazione che secondo la giurisprudenza in caso di dubbio interpretativo si deve dare preferenza all'arbitrato rituale (Corte di Cassazione, sentenza n. 6909 del 7/4/2015). Ebbene, nel caso di specie l'eccezione è fondata. Si deve infatti ritenere che le parti abbiano inteso devolvere le controversie ad un arbitrato (di tipo rituale, atteso l'utilizzo dell'espressione “controversia”). Nel caso che ci occupa, la controversia riguarda l'omesso pagamento da parte della consorziata degli oneri consortili e (per la parte più consistente) delle rate del contratto di finanziamento intercorso con la Consorziante nell'ambito dello stesso rapporto sociale. È la stessa opposta che, a riprova della legittimità (anche ai sensi dell'art. 106 Tub e art. 4 Statuto) dell'attività di finanziamento a favore della consorziata, espressamente ammette che l'attività di prestito è stata “espletata all'interno e parte integrante dell'oggetto e dello scopo consortile, tenuto conto inter alia del carattere accessorio della prestazione, dello stretto collegamento con l'esecuzione delle opere oggetto di commesse consortili, dell'assenza di scopo di lucro.”, evidenziando la funzione del prestito diretta a garantire il rispetto da parte dell'Opponente delle tempistiche e vincoli in relazione alle commesse acquisite dal Consorzio SAI (cfr. pag 2 memoria ex art 171 ter comma1). Pertanto, si deve ritenere che, con la formulazione di ingiunzione di pagamento in sede monitoria e con la formulazione da parte dell'ingiunta in sede di opposizione di domande riconvenzionali in ordine all'esatto adempimento da parte della ingiungente degli obblighi consortili assunti, le parti abbiano esperito domande rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria in questione. Anche il mancato pagamento delle rate del finanziamento lamentato dal , infatti, è questione CP_2 riconducibile alla ampia nozione di controversia “relativa al rapporto sociale” di cui alla citata clausola statutaria. Tanto più che, ad ulteriore riprova della stretta interconnessione tra il contratto di finanziamento e il rapporto sociale, lo stesso art. 8 del contratto di finanziamento prevede espressamente che “L'accordo resta soggetto alla legge italiana e, in caso di controversie, troverà applicazione quanto previsto nello Statuto del Consorzio SAI”. La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie che insorgessero tra i soci o fra i soci e la Società, (…) che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza pagina 5 di 6 arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" in quell'atto, dovendosi invece escludere quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico (cfr. Cass., ord., n. 4035 del 15 febbraio 2017). Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui la domanda di ingiunzione si riferisce alle somme asseritamente dovute dall'opponente per un un finanziamento riconnesso all'attività consortile, con espresso richiamo contrattuale alle disposizioni (tutte) dello Statuto. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi in cui nel giudizio di opposizione venga tempestivamente sollevata l'exceptio compromissi e si sia proceduto, anche incidentalmente, ad una valutazione della validità della clausola compromissoria e della sua applicazione al caso di specie, il giudice ordinario non può decidere nel merito la controversia e deve devolvere la causa in favore degli arbitri. È noto, infatti, che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, dal momento che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata (cfr. S.U. n. 19473/2016): nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e, di conseguenza, il giudice è tenuto all'emanazione del provvedimento richiesto pur nella consapevolezza della propria incompetenza. Il giudice ordinario, tuttavia, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, deve procedere con la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cass. n. 8166/1999, sez. un. n. 21550/2017, Trib. Milano n. 5450/2018, Trib. Milano 2 febbraio 2018 e, più recentemente, Trib. Lecce 7 febbraio 2020 n. 399). Per tali ragioni, ritenuta l'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 dello Statuto, la presente controversia deve essere devoluta agli arbitri secondo le modalità previste dalla citata clausola e nei termini di legge. Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato. La definizione del presente giudizio con una pronuncia di rito e per di più avuto riguardo alla contrapposte domande e difese, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: visti gli artt. 645 e 819 ter c.p.c.
1. in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 2084/2023 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di per essere la Parte_1 controversia devoluta alla cognizione arbitrale prevista all'art. 20 dello Statuto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 1.07.2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 6 di 6