Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 19 aprile 2024, iscritta al n. 969 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), alla Via R. Fucini n. 49, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Bongo che li rappresenta e difende per procura rilasciata in alle-gato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 3 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19 giugno 2021 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vignanello (VT), parte I, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Roma il 17 febbraio 2006, maggiorenne che le parti dichiarano essere economicamente non autosufficiente, e a Civita Castellana Persona_2
(VT) il 12 agosto 2008; che sono separati per effetto della sentenza n. 144/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 19 giugno 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) La casa coniugale, sita a Vignanello (VT), in via dei Castagni n. 50 e dalla quale la moglie si è già allontanata resta assegnata al marito, il quale ivi abiterà con i figli.
2) Il figlio minor resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza - riguardanti istruzione, educazione e salute - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé.
3) Considerata l'età di , di circa 16 anni, la madre potrà tenere con sé il Per_2
figlio durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso al padre, nonché a fine settimana alternati dal
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sabato mattina alla domenica sera. In caso di disaccordo sui tempi di competenza della madre, resta già bene inteso che la madre terrà con sé un giorno Per_2
infrasettimanale scelto dal figlio e a weekend alternati.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre - dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre - e con l'altro il 25 dicembre - dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre - così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
4) Avuto riguardo alle modeste condizioni reddituali della madre - genitore non collocatario - essi genitori provvederanno alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria: vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nel proprio periodo di competenza/frequentazione; farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
spese per l'alloggio: ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
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materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): a Per_ quelle per vi provvederà la madre e a quelle di il padre;
pocket- Per_2
money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione.
5) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Protocollo per la Regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi e nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita”, sottoscritte anche dal
Tribunale di Viterbo in data 11 settembre 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Sono, pertanto, considerate spese straordinarie per le quali
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è richiesto il preventivo accordo dei genitori: a) spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
tickets; le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
b) le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede
(quali convitti o appartamenti o Stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
c) le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi di informatica;
per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell' attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica. Sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: d) spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che
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non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
tickets; le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
e) le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede
(quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
f) le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
g) le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
e) le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
t) le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es., spese per l'acquisto di cappotti, piumini).
Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente concordate. Il genitore che intende procedere alla spesa deve informarne per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta;
in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa. Sono considerate spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori: a) le spese c.d. "obbligatorie e improcrastinabili", tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
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tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio;
b) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
c) le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo dovranno essere sempre rimborsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso.
5.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
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5.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso - in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza - dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc…) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta al padre in ragione del
100%;
7) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi, anche alla luce delle condizioni pattuite per il mantenimento dei figli, godono di adeguati redditi”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso
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la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Vignanello (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei Pt_3 Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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