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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3378 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa _1 C.F._1
dall'Avvocato Grandi Emanuela parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._2
Giacobbe Elisa e Lamberti Valentina
parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE.
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) dichiarare la separazione personale di nata a Napoli in [...] _1
22.04.1984 CF. e nato a Palermo in [...] C.F._1 Controparte_1
01.11.19.78 CF. con addebito al sig. 2) disporre C.F._2 CP
che il figlio minorenne sia affidato in via super esclusiva alla madre;
3) R_
assegnare la casa coniugale sita in Sant'Agata Bolognese Via Suor Teresa
Veronesi n.37 alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente al figlio Pt_1
minorenne ; 4) disporre che il sig. sia tenuto a contribuire al R_ CP
mantenimento del figlio a) mediante versamente della somma mensile di R_
euro 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5) di ogni mese mediante bonifico bancario e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) contribuzione al
50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie documentate;
5) disporre che l'assegno unico per il figlio venga precepito al 100% dalla sig.ra R_
; 6) per quanto concerne i diritti di visita del padre si chiede che la Pt_1
situazione venga monitorato dai servizi sociali competenti per territorio che valuteranno la eventuale programmazione di incontri protetti. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)
Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi CP
e , rigettando ogni domanda di addebito in capo al
[...] _1
marito per tutti i motivi dedotti. 2) Assegnare la casa coniugale, sita in
Sant'Agata Bolognese (Bologna), Via Suor Teresa Veronesi n. 37 in favore della SI , che vi abiterà unitamente al figlio . 3) _1 R_
Affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
autonomo esercizio della responsabilità genitoriale nei periodi in cui ciascuno di essi avrà il figlio con sé e, conseguentemente, rigettare la richiesta della SI
di affidamento esclusivo a sé del figlio per temerarietà, attesa _1
pagina 2 di 24 l'evidente infondatezza della stessa, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.; 5) prevedere che il padre tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità: a) w.e. alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
b) due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, quando il we è di spettanza del padre;
due pomeriggi con pernottamento, quando il w.e. è di spettanza della madre;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
tre settimane in estate, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
d) i compleanni dei bambini, i ponti, i giorni festivi, ad anni alterni con la madre. 5)
Determinare il contributo nel mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di complessivi € 200,00 mensili, o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie, con le modalità di concertazione e rimborso previste dal protocollo di intesa in uso presso il
Tribunale di Bologna. 6) Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro.
Con vittoria di spese di lite, ivi compresi il 15% per spese generali, CNPA 4% ed
IVA 22% come per legge.”
F A T T O E D I R I TT O
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, _1 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui si era unita in matrimonio in data 31 Controparte_1
ottobre 2011.
La coppia ha un figlio, nato il [...]. Persona_2
Nel corso dei primi anni di matrimonio, il nucleo familiare risiedeva a Napoli e, successivamente, a Palermo. si trasferiva a Sant'Agata Controparte_1
Bolognese (luogo di attuale residenza) insieme al cognato;
la moglie e il minore lo raggiugnevano dopo un anno, nel 2017.
pagina 3 di 24 La ricorrente sosteneva che la relazione si fosse caratterizzata, sin dai suoi albori, per una forte litigiosità, causata dagli atteggiamenti possessivi del marito, spesso innescati dall'abuso di bevande alcoliche. La situazione degenerava a partire dalla seconda metà del 2022, quando la già intensa gelosia dell' sfociava in una CP serie di episodi di aggressione verbale nei confronti della avvenuti in Pt_1
presenza di terzi e del figlio, e in un controllo sempre più serrato, da parte dell'uomo, degli spostamenti della ricorrente o del contenuto del suo telefono.
Pertanto, al fine di tutelare il minore dalla sempre più incontenibile conflittualità, in accordo con la moglie, l' lasciava il tetto coniugale nel dicembre 2022, CP trasferendosi in un B&B sito in Sant'Agata Bolognese. Il 24 gennaio 2023, la ricorrente si convinceva a sporgere querela nei confronti del coniuge per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., denuncia cui conseguiva l'applicazione ad della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e Controparte_1 al figlio (violata in corso di causa dall'indagato, con conseguente aggravamento della misura e disposizione degli arresti domiciliari).
Per le ragioni appena esposte, la ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito.
Quanto alla gestione del figlio , domandava l'affido Persona_2 Pt_1
esclusivo del minore alla madre;
in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, tuttavia, la ricorrente modificava le proprie richieste sul punto, chiedendo l'affido superesclusivo del minore alla luce del comportamento ostruzionistico tenuto dal padre in occasione del rinnovo del documento d'identità del figlio (lo stesso, difatti, rifiutava ingiustificatamente di apporre la propria firma sul modulo, così impedendo la presentazione dell'istanza).
Domandava inoltre che il diritto del visita del padre (sospeso a causa dell'allora vigente ordinanza cautelare), una volta decaduta la misura, fosse esercitato nell'ambito di incontri protetti organizzati e supervisionati dai Servizi Sociali.
Sotto il profilo economico, la ricorrente chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in S. Agata Bolognese (BO), Via Suor Teresa Veronesi n. 37, goduta in forza di contratto di locazione stipulato dal marito, dove ella avrebbe pagina 4 di 24 continuato ad abitare col figlio. Domandava inoltre di porre in capo al marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno mensile dell'importo di euro 400 mensili, con rivalutazione Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Domandava infine che il Tribunale disponesse l'integrale percezione dell'assegno unico a suo favore. si costituiva tempestivamente in giudizio, aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, ma domandando il rigetto della richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente. Sosteneva difatti che la crisi coniugale, lungi dall'essere imputabile ai comportamenti da lui tenuti nel corso degli ultimi mesi di convivenza (definiti come forse “eccessivi”, ma mai violenti), dovesse essere retrodatata all'anno 2021, quando l' apprendeva della relazione CP
extraconiugale della moglie con un altro uomo.
Domandava altresì che, appurata l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, il Tribunale desse atto che nulla era dovuto a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro.
Aderiva inoltre alla domanda di assegnazione della casa familiare a favore della moglie.
Il convenuto chiedeva tuttavia che il Tribunale disponesse l'affido condiviso del figlio, nonché la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., stante l'infondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata, e che il padre avesse diritto di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
b) due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, quando il fine settimana è di spettanza del padre;
due pomeriggi con pernottamento, quando il fine settimana. è di spettanza della madre;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
tre settimane in estate, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
d) i compleanni dei bambini, i ponti, i giorni festivi, ad anni alterni con la madre.
Quanto al profilo economico, domandava che l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio fosse quantificato nella somma di euro 150 (importo poi pagina 5 di 24 modificato all'udienza di prima comparizione in 200 euro), da corrispondere mensilmente alla madre, più le spese straordinarie.
Con ordinanza del 24 maggio 2023, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza (in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
affidava il minore in via esclusiva alla madre e le assegnava la casa familiare;
disponeva che i Servizi Sociali vigilassero sul nucleo familiare, si occupassero di regolamentare le visite del padre al minore, comunque ammesse solo in sede di incontri protetti e, in caso di rifiuto del minore, provvedessero a porre in essere tutti gli interventi necessari a favorire il riavvicinamento;
poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente un assegno di euro 250,00 mensili, somma annualmente rivalutabile ex Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Svoltosi il contraddittorio con il deposito delle memorie integrative ex art. 709
c.p.c. e delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, il giudice delegato rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, segnatamente, l'ammissione di testi e una consulenza tecnica d'ufficio vertente sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della celebrazione dell'udienza in data 11 febbraio 2025, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190
c.p.c., la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
§
*) Sulla separazione e sull'addebito della stessa
Entrambe le parti chiedono al Tribunale di disporre la separazione a fronte del venir meno dell'affectio coniugalis che è alla base del vincolo matrimoniale.
pagina 6 di 24 La separazione può essere pronunciata, vista la inequivocabile volontà delle parti.
La ricorrente chiede, inoltre, l'addebito della separazione all' CP
Tale domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), di talché “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n.
12383/2005; Cass. n. 14840/2006).
In particolare, secondo Cass. n. 18074/2014, “in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
Al giudice spetta dunque stabilire se il comportamento contrario ai doveri coniugali sia stato l'unica causa della separazione, ovvero se preesistesse già una situazione di intollerabilità della convivenza a causa della condotta dell'altro coniuge, essendo a tal fine necessario considerare le condotte in raffronto l'una con l'altra, in base ad una valutazione comparativa e di carattere globale di tutte le risultanze emerse dall'istruttoria svolta (cfr. Cass. n. 1273/2005; Cass.
n. 16359/2004; Cass. 14162/2001). Scopo di questa valutazione comparativa è
pagina 7 di 24 stabilire se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una
“giustificata reazione” nei confronti degli atti compiuti dall'altro, verificando se e quale incidenza abbiano rivestito quei comportamenti, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (ex multis, Cass. 1202/2006).
Tuttavia, sul punto occorre segnalare che, secondo i più recenti arresti di legittimità, laddove nel caso di specie sia raggiunta la prova della perpetrazione di condotte violente, specie se gravi, ad opera di uno dei due coniugi, tale circostanza è idonea, di per sé, a fondare il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge in quanto tali comportamenti si traducono in violazioni di norme di condotta imperative e inderogabili che, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n.
30721; Cass. 8548/2011; Cass. 15101/2004).
Ed invero, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano aggressioni a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, tali da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere qualificati come “ritorsioni” e “reazioni” al comportamento di quest'ultimo, così che appare congruo sottrarre gli stessi al suddetto giudizio di comparazione, in quanto il tentativo di “bilanciamento” con siffatto comportamento sarebbe comunque inidoneo ad escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cfr. Cass. 18475/2005).
Si ritiene, dunque, di aderire all'orientamento recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721, secondo il quale, più nello specifico, “in tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo
pagina 8 di 24 trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione” (si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22294: “Le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto a essa”).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l'insanabile frattura nei rapporti con il marito sia riconducibile all'aumento degli episodi di violenza perpetrati dall' a suo danno a partire dal settembre 2022. CP
Ciò trova pieno riscontro nei numerosi documenti prodotti in giudizio dalla parte, tra cui la querela e l'atto di integrazione della querela, datate 24 gennaio 2023 e
13 febbraio 2023 (doc. 3 e 4 del ricorso); l'ordinanza cautelare del 10 febbraio
2023 (doc. 5 del ricorso); le dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente Pt_1
e persona offesa dal reato, e da (amica della donna) in seno al Parte_2
processo penale scaturito dalla sopra richiamata querela (doc. da 11 a 16 della memoria integrativa); e, non da ultimo, le relazioni della psicologa dello sportello d'ascolto presso la scuola media frequentata da e le relazioni dei Persona_2
Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare.
Innanzitutto, nella querela sporta in data 24 gennaio 2023 (doc. 3), la ricorrente dichiara che la situazione familiare, già precaria per i frequenti litigi tra i coniugi, degenerava a partire dal settembre 2022. In quel periodo, difatti, l' in CP
evidente stato di ubriachezza, si abbandonava a scenate di gelosia, assumeva atteggiamenti ossessivi e prevaricatori (quali la pretesa di controllare le frequentazioni e gli spostamenti della moglie ponendo domande insistenti al bambino, chiamandola ripetutamente, o verificando il contenuto del di lei cellulare), accusava la moglie di tradimento, la sviliva, le si rivolgeva con epiteti poco edificanti, tutto ciò in presenza di terzi e, soprattutto, del figlio della coppia
(che, in un'occasione, ha persino chiamato i Carabinieri perché spaventato dall'ira del padre). Il peggioramento della situazione portava dapprima all'allontanamento dell' dalla casa familiare (concordato con la moglie, allo scopo di CP
preservare il figlio dalle continue litigate dei genitori) e, infine, alla decisione pagina 9 di 24 della ricorrente di sporgere querela per il reato di maltrattamenti in famiglia e di chiedere la separazione dal marito.
Il G.I.P., nel motivare l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento (doc. Del ricorso), osserva che il contenuto della querela sporta da trova riscontro nelle annotazioni di servizio dei Carabinieri, aventi ad Pt_1
oggetto gli interventi effettuati in data 7 settembre, 27 ottobre, 2 novembre, 18 novembre e 26 novembre 2022. In particolare, i militari riferiscono che, in occasione di tutti gli interventi delle forze dell'ordine, l' in evidente stato CP di ebrezza, si rivolgeva alla moglie chiamandola “troia e puttana”, in presenza dei militari e del figlio (assente solo nell'episodio del 26 novembre).
Inoltre, nell'atto d'integrazione della querela (doc. 4 del ricorso), Pt_1
riferisce che, nel mese di novembre 2022, il marito a bordo della propria CP
auto, inseguiva nel cuore della notte la macchina su cui lei viaggiava con
, si accostava al veicolo e tentava ripetutamente di superarlo, così R_
esponendo la moglie e il figlio al rischio di un incidente;
un episodio che, a detta della madre, scuoteva terribilmente il bambino, che nei giorni successivi esprimeva il timore che quanto accaduto potesse ripetersi.
L'impatto di questo avvenimento notturno sul bambino trova conferma nella relazione depositata dalla psicologa della scuola, che riporta le dichiarazioni rese dal figlio della coppia, presentatosi spontaneamente allo sportello d'ascolto.
Durante il colloquio, difatti, raccontava che il padre, a bordo Persona_2
della propria auto, aveva inseguito la vettura su cui viaggiavano lui e la madre e aveva tentato di farli sbandare e di mandarli fuori strada, ed esprimeva con grande lucidità la profonda paura provata durante quegli attimi.
Il minore, inoltre, si sfogava con la psicologa per l'intensificarsi dei litigi tra i genitori, caratterizzati da toni accesi e, soprattutto, da un contegno aggressivo dell' che si rivolgeva alla moglie con epiteti svilenti e umilianti, quali CP
“puttana, cogliona di merda, fai schifo, vaffanculo” e diventava fisicamente aggressivo, giungendo persino a tirare alla madre bottiglie e oggetti. R_ manifestava inoltre un profondo turbamento all'idea che il padre potesse nuocere alla madre.
pagina 10 di 24 Le parole del minore, anche in questo caso, convalidano quanto già riferito dalla madre in sede di querela e concorrono a delineare il quadro di una situazione familiare altamente conflittuale, fondata su un'evidente disparità di forza tra i coniugi, in cui la ricorrente riveste una posizione di fragilità ed è soggetta alle condotte (fisicamente e verbalmente) sopraffattrici del marito.
Dinanzi agli assistenti dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare, il minore ha a più riprese manifestato sollievo per l'allontanamento del padre dalla casa familiare, nonché un netto rifiuto all'idea che egli potesse tornare a vivere con loro, perché convinto che, ove ciò fosse avvenuto, le violenze e le minacce ai danni della madre sarebbero riprese (relazione dei Servizi Sociali del
23 maggio 2023).
Il dolore e il terrore nutrito da sono talmente radicati che non può R_ dubitarsi che essi siano stati instillati in lui dall'aver dovuto assistere, per mesi, alle violenze del padre ai danni della Pt_1
Ulteriori elementi a sostegno della tesi della ricorrente si traggono dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa e da un testimone, in Parte_2 seno al processo penale a carico dell' per il reato di maltrattamenti in CP
famiglia.
Innanzitutto, riferiva che il marito era solito rivolgersi a lei in _1 maniera poco consona (con appellativi del tipo “puttana, puttanella, madre di merda”), e accusarla di intrattenere relazioni con un elevato numero di uomini, in pubblico e in privato, e persino alla presenza del minore (doc. 13 della memoria integrativa); dichiarava inoltre di aver ricevuto delle minacce da parte dell' CP
(del tipo “voglio vederla sgozzata da qualche parte”, “rivolgiti ai Carabinieri perché sicuramente sarai morta”.; doc. 13).
La testimone confermava che l' fosse solito telefonare Parte_2 CP
ossessivamente alla moglie, quando questa era fuori casa, al fine di controllare i suoi spostamenti e soprattutto le sue frequentazioni, a causa della convinzione che lei lo tradisse (doc. 11 della memoria autorizzata). Riferiva altresì che, una sera,
l' si presentava in stato d'ebbrezza dinnanzi alla moglie e al figlio, che CP
stavano trascorrendo una serata in compagnia di altri bambini amici di e R_
pagina 11 di 24 dei loro genitori, e iniziava a insultare la donna davanti al gruppo;
solo la presenza di altre persone consentiva il pronto allontanamento dell'uomo dal locale (doc.
14-15 della memoria autorizzata).
Infine, occorre segnalare che in data 24 maggio 2024, veniva Parte_3
condannato, con sentenza passata in giudicato, a due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, nella forma aggravata ex art. 572, comma 2, c.p., per aver commesso il fatto in presenza del figlio minorenne della coppia (doc. 32 della comparsa conclusionale). Una circostanza, quest'ultima, che comprova ulteriormente l'idoneità delle dichiarazioni e della documentazione impiegata nel processo penale e prodotta nel presente giudizio a dimostrare la sussistenza della condotta di abuso del resistente ai danni della moglie.
Dagli atti di causa appena riportati, emerge un quadro probatorio talmente chiaro, univoco e ricco di elementi indiziari tra loro concordanti e intrinsecamente attendibili, da aver reso superflua l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori quanto alla prova degli episodi di violenza allegati dalla Pt_1
Quanto all'esistenza del nesso causale tra la condotta dell e l'insanabile CP frattura dell'affectio coniugalis tra le parti, anche in questa sede si ritene di aderire alla giurisprudenza richiamata in apertura, per cui la commissione, da parte di un coniuge, di forme di sopraffazione, maltrattamento e abuso ai danni dell'altro integra una violazione (per non dire una vera e propria negazione) degli obblighi discendenti dal vincolo matrimoniale talmente grave da essere dotata di una efficacia causale assorbente nella crisi coniugale e da fondare, di per sé sola, la pronuncia d'addebito della separazione.
A fronte quindi delle violenze sopra descritte e della loro collocazione temporale
(tutti i fatti narrati sono avvenuti tra il settembre e il novembre del 2022, subito prima dell'allontanamento - volontario e concordato - del resistente dall'abitazione familiare e dell'instaurazione del presente giudizio di separazione a cura della , deve pertanto ritenersi che la rottura insanabile del Pt_1 rapporto sia eziologicamente imputabile alla condotta dell' CP
Non colgono nel segno le difese svolte dall' che pretende di individuare la CP
causa della crisi coniugale nella scoperta della relazione extraconiugale della pagina 12 di 24 moglie, instaurata a partire dal 2021, circostanza di cui tuttavia non è fornita alcuna prova in giudizio e che, in ogni caso, non sarebbe idonea a giustificare le condotte del resistente.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che il comportamento dell' abbia costituito una violazione dei doveri posti in capo ai coniugi CP dall'art. 143 c.c. e sia stata la causa della rottura del rapporto matrimoniale, ciò che legittima la pronuncia di addebito della separazione a suo carico.
*) Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente spiega domanda di assegnazione della casa familiare, sita in S.Agata
Bolognese (BO) Via Suor Teresa Veronesi n. 37; il resistente aderisce alla richiesta.
La casa familiare deve pertanto essere assegnata a che _1
continuerà ad abitarvi con il figlio . R_
*) Sull'ascolto del minore ultradodicenne
Occorre precisare che nel presente giudizio non si è proceduto ad ascoltare il minore . Persona_2
A sostegno della decisione, si può osservare che dalle relazioni dei Servizi Sociali
(e ancor prima da quanto riportato dalla psicologa responsabile dello sportello d'ascolto scolastico), emerge che, a seguito dei numerosi episodi vessatori e aggressivi cui è stato costretto ad assistere, il minore ha sviluppato una forma di terrore profondo e radicatissimo, misto a rancore, verso il padre, e parallelamente un forte istinto di protezione nei confronti della madre. Nella relazione del 11 maggio 2023, pag. 3-4, si legge che “ha ribadito la sua volontà affinché R_
l'allontanamento (n.d.r. del padre dalla famiglia) non finisca, in quanto la sua volontà è quella di stare con la madre. Riferisce inoltre che il padre non gli manca, non lo vuole né sentire, né vedere”.
Sin dall'inizio della crisi, quindi, dava prova di avere (purtroppo) ben R_
chiara la situazione di violenza domestica di cui sono state vittime lui e la madre,
e di nutrire sentimenti ben definiti e orientati rispetto ai fatti avvenuti e al padre.
pagina 13 di 24 Egli rifiutava ogni forma di contatto diretto con il padre dal giorno dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.
Ciononostante, nell'ambito del percorso di sostegno al nucleo familiare gestito dai servizi sociali, il bambino ha scritto alcune lettere al padre (questo essendo l'unico mezzo di comunicazione da lui percepito come accettabile e sicuro). A seguito di questo scambio epistolare, si era dichiarato più aperto alla possibilità di R_
un riavvicinamento, che, tuttavia, naufragava a causa di talune azioni irrispettose dell' il quale si presentava davanti al figlio nonostante il chiaro rifiuto di CP
questi di incontrarlo. A fronte di tali fatti, il minore “ha comunicato di voler interrompere qualsiasi canale comunicativo con il padre e di non essere disposto
a incontrarlo” (relazione del 26 novembre 2024).
Il rapporto padre-figlio, quindi, lungi dal migliorare, è peggiorato drasticamente.
Anzi, caduta la misura cautelare del divieto di avvicinamento prima e degli arresti domiciliari poi, il minore ha manifestato una profonda inquietudine all'idea che il padre potesse approcciare lui o la madre, assumendo atteggiamenti circospetti e guardinghi in occasione degli spostamenti quotidiani (relazione del 26 novembre
2024).
Alla luce delle risultanze documentali appena richiamate, l'audizione di Per_2
è stata ritenuta manifestamente superflua, per avere il minore già
[...]
chiaramente e consapevolmente espresso la propria volontà. Inoltre, imporre a di affrontare un colloquio avente ad oggetto fatti per lui dolorosi (quali R_
la separazione tra i genitori, la situazione di forte conflittualità tra gli stessi, la violenza del padre), pur essendosi lo stesso già espresso in molteplici occasioni su tali questioni durante gli incontri con gli assistenti sociali, è apparsa un'azione in contrasto con il suo interesse e, come tale, da evitare, anche al fine di consentire al bambino di riacquistare una serenità e un equilibrio che per troppo tempo gli sono stati preclusi.
*) Sull'affidamento del minore
La domanda di affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre merita accoglimento.
pagina 14 di 24 Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass. civ., 29.3.2012, n. 5108).
Ed invero, anche in presenza della pronunzia di addebitabilità della separazione, che sia fondata su fatti e comportamenti inerenti ai soli comportamenti interconiugali, la distinta statuizione circa l'affidamento della prole deve restare rigorosamente ispirata all'esclusivo interesse dei figli, tenuto conto sia della personalità dell'uno che dell'altro genitore, sia della disponibilità e dell'ambiente in cui ciascuno di essi vive, sia della condotta anteriore e attuale di ciascuno di essi. In sostanza, affinché la prole venga affidata esclusivamente ad uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario e in negativo l'inidoneità dell'altro (cfr. Cass. 11068/2011), costituendo l'affidamento una soluzione eccezionale consentita solo quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore
(Cass. 19386/2014).
Sul punto merita di essere ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “non può essere disposto l'affidamento condiviso quando il minore rifiuti in modo categorico ogni rapporto con uno dei genitori, adducendo motivi di sofferenza che il giudicante, sia direttamente sia con l'ausilio di una consulenza psicologica, deve ascoltare e porre a fondamento della propria decisione.
In tal caso, pur avendo dato il legislatore chiara indicazione della propria
pagina 15 di 24 preferenza per l'affidamento condiviso, la valutazione del superiore interesse del minore esige che venga disposto l'affidamento esclusivo con la prosecuzione di adeguata terapia psicologica per consentirgli di recuperare la figura genitoriale rifiutata” (v. Trib. Firenze, 22.4.06; conf. Trib. Grosseto, 29.4.24, n.
439: “In tema di separazione personale dei coniugi, il rifiuto del minore di avere rapporti con il padre, se consapevole e motivato, non può essere disatteso. Tale determinazione deve essere valutata nell'interesse del minore, tenendo conto di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio, ivi compresi i comportamenti dei genitori e le relazioni dei consulenti tecnici d'ufficio. In caso di radicata volontà del minore di non avere rapporti con il padre, può essere disposto l'affidamento esclusivo al genitore con cui il minore ha maggiore confidenza, anche in deroga al principio dell'affidamento condiviso”).
La Corte di Cassazione, sul punto dell'affidamento esclusivo rafforzato, con sentenza n. 29999 del 31/12/2020, ha chiarito che: “può essere disposto
l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni ed è incapace di cogliere i propri errori”.
Nel caso di specie, sono emersi plurimi elementi che evidenziano l'inadeguatezza del padre a esercitare la potestà genitoriale nell'interesse del minore, e segnatamente:
- anche se l' non ha mai minacciato direttamente il minore, ciononostante CP
numerosi degli episodi di abuso perpetrati ai danni della D'DR sono avvenuti alla presenza di (non a caso, il resistente è stato condannato R_
per il reato di maltrattamenti in famiglia, nella forma aggravata ex art. 572, comma 2, c.p.). Benché il bambino, quindi, non sia stato la vittima diretta e primaria del fatto di reato, egli è sicuramente una vittima secondaria e riflessa del comportamento violento del padre, il quale non si è mai curato dell'impatto devastante che l'assistere a simili atti avrebbe potuto produrre sulla sua psiche
(un contegno, questo, che può essere senza dubbio catalogato alla stregua di un vero e proprio abuso psicologico);
pagina 16 di 24 - dagli atti (doc. 3, 4, 5, 11-16 di parte ricorrente;
relazioni della psicologa della scuola;
relazioni dei Servizi Scolastici), emerge che l' abusa CP
abitualmente di sostanze alcoliche e che gli episodi di violenza si sono verificati quando questi era in stato di ebrezza;
- dalle periodiche relazioni dei Servizi Sociali, emerge che, nonostante i numerosi incontri con gli operatori: a) l' non ha mai dato segno di CP
comprendere la portata del disagio e del dolore causati al figlio e la sua reazione di rigetto all'idea di un riavvicinamento, nonché il ruolo giocato dalla propria condotta sull'attuale condizione di fragilità di . Manca R_
pertanto nel resistente ogni forma di auto-consapevolezza reale quanto al disvalore delle proprie azioni (relazioni 7 dicembre 2023 - 3 marzo 2024); b) il resistente continuava a elaborare giustificazioni razionali per i propri comportamenti e a crogiolarsi nel rancore verso la moglie, ciò che gli impediva di assumere una prospettiva oggettiva e critica rispetto alle proprie passate condotte, al punto di affermare di non comprendere affatto l'utilità o il senso degli incontri con gli assistenti sociali (relazione 7 dicembre 2023; relazione 8 marzo 2024); c) nel corso delle sedute più recenti, affermava di CP
considerare sé stesso come una vittima delle istituzioni (giustizia e servizi sociali) e della moglie, che a suo dire avrebbero manipolato il figlio al fine di spingerlo a rinnegare il padre (relazione 26 nvomebre 2024); d) a seguito di una nuova querela sporta dalla e dall'attivazione del Codice Rosso, Pt_1
l' interrompeva le sedute presso i servizi sociali (relazione del 26 CP
novembre 2024);
- nessun apporto utile ad apprezzare positivamente la capacità genitoriale dell' (o quantomeno la sua seria intenzione a sottoporsi a un percorso CP
psicologico e riabilitativo) si trae dalla relazione della psicologa privata del resistente (doc. 17 A e B della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2). Difatti, il documento non riporta alcuna osservazione in merito alle summenzionate questioni, limitandosi a descrivere (peraltro con un tono piuttosto asciutto e standardizzato) lo stato di salute mentale dell' e gli obiettivi che lo CP
pagina 17 di 24 stesso si ripropone, in via prospettica, di raggiungere, senza tuttavia soffermarsi sul numero degli incontri concretamente svolti, sulle azioni intraprese per stimolare la consapevolezza del paziente e superare l'atteggiamento di attaccamento morboso nei confronti della moglie e, soprattutto, sugli interventi necessari al fine di riavvicinare padre e figlio, previa correzione delle intemperanze dell' che hanno dato causa all'allontanamento; CP
- inoltre, parte ricorrente ha allegato agli atti (doc. 20-21) i post pubblicati in corso di causa dal marito sui social, intrisi di commenti e osservazioni misogini. È lecito dubitare che il resistente, allo stato attuale (considerata la già menzionata mancata presa di consapevolezza quanto al disvalore delle condotte tenute, oltre che la totale chiusura rispetto alla possibilità di intraprendere un serio percorso psicologico) incarni un modello (di comportamento, di valori, di pensiero) positivo per;
anzi, si può fondatamente ritenere che la R_
vicinanza con il padre, esponendo il minore a commenti, riflessioni e condotte figlie di una mentalità fondata sulla sopraffazione e lo svilimento della donna, nonché sull'impiego della violenza (verbale e fisica) quale strumento normale di comunicazione all'interno della coppia, potrebbe determinare il radicamento nello stesso di abitudini e tendenze dannose, che lo porterebbero, da un lato, a non essere più allineato con le regole vigenti nella società moderna (fondate sul principio di uguaglianza tra uomo e donna, nonché sul fondamentale canone del reciproco rispetto nelle relazioni affettive), dall'altro a replicare nelle nuove generazioni una serie di moduli comportamentali e di convinzioni nocivi e antiquati, di cui invece si auspica la totale eradicazione;
- rileva inoltre la chiara volontà espressa dal minore, il quale statuiva espressamente di non volere più incontrare il padre (relazione dei Servizi
Sociali del 26 novembre 2024);
- nonostante abbia lui stesso offerto di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di importo pari a, dapprima, 150 e 200 euro poi, ad oggi risulta che l' non abbia mai ottemperato spontaneamente e CP
regolarmente all'obbligo, se non per cifre irrisorie. Tanto risulta: a) dall'avvio pagina 18 di 24 di un procedimento esecutivo da parte della ricorrente (doc. 17 della memoria integrativa); b) dalla dichiarazione della ricorrente che, nelle more del giudizio e nonostante il provvedimento assunto dal giudice ex art. 708 c.p.c., l CP
ha versato spontaneamente solamente l'importo di euro 200, di cui 100 nel
2023 e 100 nel 2024; l' non solo non negava l'addebito, ma ne CP confermava la veridicità, imputando l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento alla propria situazione economica non rosea (pag. 13 della comparsa di costituzione autorizzata). Considerato che la causa si protrae da più di due anni e che il convenuto non si è mai attivato al fine di ridurre le spese (molte delle quali, peraltro, come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo, nemmeno possono ritenersi provate), così da godere di una maggiore liquidità da destinare al mantenimento del figlio, il descritto atteggiamento non può che denotare una forma di disinteresse verso e R_ il suo benessere, che dimostra e conferma l'inidoneità del soggetto a esercitare la potestà genitoriale nell'interesse del minore;
- il convenuto si rifiutava ingiustificatamente di firmare il modulo per il rinnovo della carta d'identità del minore (per il timore, a suo dire, che la moglie portasse all'estero il figlio, pur essendo perfettamente conscio delle ristrettezze economiche della donna, che avrebbero ostacolato sul nascere ogni progetto di questo tipo), così impedendo la formalizzazione della richiesta ai competenti uffici, situazione che veniva risolta solo a seguito dell'intervento del giudice
(verbali d'udienza dell'11 febbraio 2025);
- non da ultimo, occorre rammentare che, anche a seguito dell'avvio del processo penale per maltrattamenti (poi conclusosi con una condanna) e del giudizio per la separazione, il resistente ha perseverato nella condotta persecutoria a danno della moglie e del figlio (doc. 34-35 delle comparse conclusionali) ed è attualmente indagato per il reato di cui all'art. 612bis c.p., per cui è stata applicata anche una misura cautelare (doc. 35 della memoria di replica).
In forza delle motivazioni appena esposte, deve essere disposto l'affido esclusivo c.d. rafforzato del minore alla madre. Persona_2
pagina 19 di 24 Quanto al diritto di visita del padre, esso è attualmente sospeso in forza dell'ordinanza cautelare adottata in data 9 aprile 2025 (doc. 35), che prescrive in capo all' il divieto di avvicinamento all'abitazione ove dimorano la CP
ricorrente e il figlio, e alle stesse persone offese, nonché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le stesse. Anche in considerazione del netto rifiuto del minore di relazionarsi con il padre (di persona o tramite altri mezzi di R_
comunicazione, quali il telefono o le lettere) e della chiusura del resistente a intraprendere un percorso psicologico di riabilitazione, deve disporsi che, anche una volta cessata l'efficacia della misura cautelare, gli incontri del padre con il minore siano sospesi;
il Servizio Sociale continuerà a monitorare la situazione del nucleo familiare, procedendo a organizzare un calendario di incontri protetti solo qualora maturino le condizioni per un riavvicinamento non nocivo per il bambino.
*) Sulle statuizioni economiche
Le situazioni economiche della ricorrente e del resistente sono state ricostruite e provate come segue.
percepisce uno stipendio mensile che oscilla tra gli 800 e i _1
1000 euro, con una media di 900 euro, come si evince dalle buste paga prodotte in giudizio (doc. 18-19-26-27-33), a fronte dei 1600-1700 euro al mese guadagnati prima della separazione. Il calo nell'importo del salario è dovuto al fatto che la ricorrente si sta attualmente occupando della gestione del figlio da sola, stante il divieto di avvicinamento gravante sul padre e la circostanza che ella non ha alcun familiare che le possa fornire un supporto, ciò che le ha imposto di ridurre l'orario di lavoro (richiedendo congedi parentali) e parallelamente le impedisce di svolgere turni notturni, come invece era solita fare prima della rottura della relazione. La ricorrente percepisce inoltre l'assegno unico, pari ad euro 230. Il canone di locazione della casa familiare, goduta in forza di contratto di locazione,
è pari a 485 euro mensili, comprese le spese condominiali (doc. 12).
invece, ha uno stipendio mensile pari a circa 1500 euro (doc. 7- Controparte_1
8), da cui deve essere detratta la somma di 230 euro a titolo di cessione del quinto dello stipendio per il rimborso di un finanziamento di euro 18 mila (doc. 5).
pagina 20 di 24 Dichiara inoltre di sostenere mensilmente una serie di spese;
esborsi di cui, tuttavia, non allega alcuna documentazione né fornisce in altro modo prova:
- per quanto attiene alla somma di 550 euro per l'alloggio presso il B&B
Rosanna, basti osservare che il resistente allega agli atti unicamente due ricevute, riferite ai mesi di marzo 2023 e ottobre 2023 (doc. 3 e 12). La produzione di tali documenti non è idonea a provare che l' abbia CP
effettivamente pernottato per gli altri mesi del 2023 e per l'intero 2024 presso tale struttura, soprattutto se si considera che, a differenza di un immobile goduto in locazione, è assai più semplice prenotare e disdire una camera in un
B&B o in un hotel, anche con poco preavviso;
- non vi è alcuna prova che l' versi regolarmente la somma di 335 euro a CP
titolo di rata mensile per la restituzione del prestito personale contratto nel
2022 (doc. 4). Inoltre, secondo le dichiarazioni dello stesso resistente, tale finanziamento era stato acceso per l'acquisto di un'autovettura; acquisto che, tuttavia, non è mai avvenuto. Richiesto dal giudice in sede di prima udienza di precisare a che scopo fosse stata destinata la liquidità incamerata (20mila euro),
l' dichiarava di aver corrisposto una parte della somma alla madre CP
(versamento di cui, tuttavia, non è stato fornito alcun riscontro documentale); nella comparsa di costituzione autorizzata ex art. 709 c.p.c., riferiva inoltre di aver impiegato la somma ottenuta per estinguere altrui due finanziamenti di data anteriore (con la corresponsione di importi pari a, rispettivamente,
4.587,40 euro l'uno e 2568,75 l'euro l'altro), come effettivamente è lecito ritenere sia avvenuto sulla base degli atti prodotti (doc. 9-10-11). Vi è tuttavia una somma di circa 13mila euro (20mila detratti gli importi per il saldo dei prestiti più antichi), di cui l' è rimasto in possesso e di cui non si CP conosce l'effettivo utilizzo.
Il resistente produceva inoltre la ricevute delle operazioni effettuate all'Atm (doc.
6 e 14, principalmente prelievi e pagamenti col pos) in alcune specifiche giornate
(dal 4 al 13 aprile 2023; dal 21 al 24 novembre 2023), inidonee a fornire un quadro chiaro e certo delle sue spese abituali e, in ogni caso, a indicare la pagina 21 di 24 destinazione dei pagamenti e delle somme prelevate (peraltro, in alcuni casi, di importo ragguardevole).
Considerati dunque i redditi goduti da ciascun coniuge e la circostanza che
è collocato presso la madre, la sola ad occuparsi della sua gestione R_
quotidiana, appare equo attribuire a partire dalla presente sentenza, a titolo di contributo della madre per il mantenimento dei figli, l'importo di euro 300,00 mensili, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. Inoltre, il padre è tenuto a corrispondere il
50% delle spese straordinarie.
Si dispone infine che l'assegno unico sia percepito integralmente da _1
, in qualità di genitore affidatario del minore.
[...]
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata da nei confronti della ricorrente per Controparte_1
l'infondatezza della richiesta di affido esclusivo non può essere accolta. Il resistente non fornisce difatti alcuna prova quanto al danno patito e al nesso causale tra la condotta della e tale danno e, in ogni caso, la domanda Pt_1
avanzata dalla stessa è pienamente fondata in fatto e in diritto.
*) Sulle spese di lite
Le spese sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte resistente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione tra e _1 [...]
; CP
2. addebita la separazione ad;
Controparte_1
3. assegna la casa coniugale, sita in S.Agata Bolognese (BO), Via Suor Teresa
pagina 22 di 24 Par Veronesi n. 37, a , in quanto madre convivente con la _1
prole;
4. dispone che il figlio minore sia affidato a in via _1
super esclusiva, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario e per la richiesta di documenti;
5. dispone, una volta cessata l'efficacia dell'ordinanza cautelare che impone ad il divieto di avvicinamento a Controparte_1 _1
e la sospensione del diritto di vista del padre;
Persona_2
ordina inoltre che i Servizi Sociali continuino a monitorare la situazione del nucleo familiare, procedendo a organizzare un calendario di incontri protetti solo qualora maturino le condizioni per un riavvicinamento non nocivo per il minore;
6. pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza Controparte_1 dalla decisione, a la somma di € 300,00 mensili a _1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da _1
, in qualità di genitore affidatario del minore;
[...]
8. condanna a corrispondere a Controparte_1 _1
le spese di lite liquidate in € 7000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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