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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 138 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sabina Biancu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio
attore
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente CP_1
domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Elena Marcella Lepori, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
27.5.2024
convenuta
All'udienza del 17.01.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia la Corte adita, dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in data 24 maggio 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Nuoro-Lanusei,
con decreto di pubblicazione datato 29 settembre 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Nuoro-Lanusei, confermata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del Vaticano, con decreto del 6 marzo 2024, ed in pari data resa esecutiva, con cui è stata dichiarata la nullità per
mancanza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci, a norma del
canone 1095 n. 2 CIC, del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
celebrato con rito concordatario dinanzi alla parrocchia di S. Andrea Apostolo in CP_1
Tortolì, il 17 gennaio 2009, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. l, parte II,
serie dell'anno 2009;
per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, mediante trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio trascritto degli atti di matrimonio del Comune di Tortolì.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, spese generali e
C.P.A.
Nell'interesse della convenuta: voglia l'Il.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza:
nel merito, in via principale: respingere la domanda proposta da , per Parte_1
contrarietà all'ordine pubblico italiano della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
diocesano Nuoro-Ogliastra in data 24/5/2023, stante la durata ultratriennale del rapporto matrimoniale;
in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, adottare in favore della sig.ra ai sensi dell'art. 8, comma 2, CP_1
ultimo capoverso, dell'Accordo firmato a Roma il 18/2/1984, ratificato con Legge 121 del
25/3/1985, i provvedimenti economici provvisori, ponendo a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso esecutiva quella canonica, una somma mensile non inferiore ad euro 500,00, rimandando altresì le parti davanti al giudice competente per la decisione definitiva in materia.
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11 aprile 2024 ha convenuto in giudizio, davanti Parte_1
a questa Corte, al fine di ottenere la declaratoria di efficacia della sentenza CP_1 canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Tortolì il 17 gennaio
2009, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Nuoro e Lanusei il 24 maggio 2023
e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 6 marzo 2024.
L'attore ha dedotto che la convivenza matrimoniale, conseguente alle nozze celebrate al solo fine di far nascere il figlio in costanza di matrimonio, aveva presentato, in realtà, i caratteri propri della mera coabitazione, stante l'insussistenza di un'effettiva comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. Ha altresì eccepito che, in ogni caso, essendo stata dichiarata la nullità per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali da parte della coniuge e, quindi, per mancanza di un elemento essenziale del matrimonio, la convivenza non poteva in alcun modo essere ritenuta una condizione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del matrimonio.
Si è costituita in giudizio opponendosi alla delibazione della sentenza ecclesiastica. CP_1
In particolare, la convenuta ha eccepito la contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano e,
segnatamente, alla disciplina di cui agli artt. 119-123 c.c., sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale che esclude, per la ragione sopra menzionata, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità in caso di matrimonio di durata superiore ai tre anni. A quest'ultimo riguardo, ha contestato quanto sostenuto dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio,
affermando che la convivenza, esteriorizzatasi nell'ambiente sociale e protrattasi ininterrottamente dalla data del matrimonio fino al mese di dicembre del 2017, era stata caratterizzata dalla condivisione di un progetto di vita comune, come si evince anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso attore in sede di separazione dinanzi al Tribunale di Lanusei.
La convenuta ha, altresì, dedotto che la nullità del matrimonio prevista dal can. 1095, n. 2 CIC,
dichiarata in sede ecclesiastica sulla base della rilevata immaturità psico-affettiva e della insufficiente conoscenza e valutazione dell'istituto del matrimonio da parte della donna, non è in alcun modo assimilabile alla fattispecie prevista dall'art. 120 c.c. e, pertanto, non può essere considerata causa di nullità del matrimonio dall'ordinamento italiano.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata.
Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello
competente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma 2, della L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma tra la Repubblica italiana e la Santa Sede il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, e dall'art. 4 del protocollo addizionale, contenente un richiamo ai previgenti artt. 796 e 797 del c.p.c.
Nel caso in esame, devono ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dalle lett. a) e b) del citato art. 8,
comma 2, della L. n. 121 del 1985, relativi alla competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa e alla tutela del diritto di agire e di resistere in giudizio, in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Quanto al disposto di cui alla lett. c) della norma sopra citata, riguardante il rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legislazione italiana ai fini della dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, occorre soffermarsi, per quanto qui di interesse, sul requisito della conformità delle pronunce all'ordine pubblico interno.
Con particolare riguardo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, nel definire un caso, per taluni aspetti, analogo a quello in esame, hanno qualificato la convivenza
“come coniugi” protratta per oltre tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, come una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", caratterizzata, da «un'efficacia ostativa
alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di
matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio
accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell' "ordine canonico" nonostante la sussistenza di
detta convivenza coniugale».
Il richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato successivamente meglio perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel riconoscere maggiore rilevanza al tipo di vizio che inficia l'atto produttivo del vincolo matrimoniale, ha escluso che la prolungata convivenza come coniugi possa rilevare come limite generale alla delibazione qualora la sentenza ecclesiastica accerti la sussistenza di un vizio genetico previsto anche dall'ordinamento italiano quale causa di nullità del matrimonio.
Nel caso in esame, deve rilevarsi, anzitutto, che le parti hanno contratto matrimonio in data
17.1.2009 ed hanno convissuto fino al dicembre 2017, data in cui furono autorizzati a vivere separatamente con provvedimento assunto nella causa per la separazione personale;
il assume Pt_1
che si sia trattato di mera coabitazione, priva di assunzione di un progetto di vita comune e mai improntata al rispetto dei doveri di solidarietà morale e materiale tra i coniugi, come risulterebbe dal verbale di udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella causa di separazione,
nonché da tre fotografie da lui prodotte nel presente giudizio, ove la moglie non è mai presente.
Con Al riguardo, peraltro, deve rilevarsi che all'udienza citata la aveva lamentato di non aver avuto il compagno di vita che avrebbe voluto, e in particolare che il non aveva mai condiviso con lei Pt_1
il denaro – da lui solo guadagnato – tenendola all'oscuro anche dell'entità del suo stipendio.
Per contro, lo stesso a quella udienza, aveva contestato dette deduzioni, affermando di aver Pt_1
sempre cercato di avere un pieno rapporto con la moglie, che inizialmente andavano anche a fare la spesa insieme e di averle consegnato il proprio bancomat, poi ritirato allorché aveva scoperto che la
Con lo utilizzava per fare shopping personale, mandando anche in rosso il conto corrente.
Con Inoltre, dalle numerose fotografie prodotte dalla risulta una frequentazione costante, e serena,
dei coniugi con il figlio ad eventi familiari e festività.
Non può, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrato al che si sia trattato di una Pt_1
convivenza coniugale fittizia fin dal suo inizio.
Ciò posto, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Nuoro-Lanusei, dopo un'ampia disamina delle fattispecie di cui ai nn. 2 e 3 del can. 1095 CIC, disciplinanti rispettivamente le due diverse ipotesi del “difetto di discrezione di giudizio” e di “incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali”, ha dichiarato la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della moglie, ai sensi del can. 1095, n. 2, ritenendo, invece, non integrata la fattispecie di cui al n. 3; era stato infatti accertato, in sede peritale, che le difficoltà
psichiche dei coniugi non presentavano un'entità tale da rendere impossibile l'assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio, né tantomeno da condurre ad una diagnosi patologica. Ai fini della delibazione della sentenza, occorre, pertanto, verificare se la richiamata fattispecie di cui all'art. 1095 n. 2 sia sussumibile sotto l'art. 120 c.c., che riconosce il potere di impugnativa del matrimonio nei casi di accertata incapacità di intendere e volere al momento della celebrazione delle nozze.
La norma, come uniformemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante cfr.
Cass. 28407/2023 e Cass. 32148/2023), richiede, ai fini dell'annullamento del matrimonio,
l'accertamento di uno stato patologico caratterizzato da una menomazione delle normali facoltà
intellettive tanto grave da impedire la formazione di una volontà cosciente – vizio di capacità; in particolare, con le citate pronunce è stato evidenziato che, per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 120 c.c, “occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versi in uno
stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale
da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in modo
decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera
“immaturità o fragilità affettiva” …. Non basta, in conclusione, ad integrare la fattispecie dell'art.
120 cod. civ., una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non
avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto” (Cass. 32148/23).
Ebbene, il vizio riscontrato nel caso di specie con la sentenza ecclesiastica, descritto – anche in sede peritale – come una “immaturità psico-affettiva” della coniuge, che ha determinato una scarsa consapevolezza del passo cui andava incontro, in applicazione dei predetti principi, deve essere ritenuto insufficiente ad integrare la fattispecie patologica di cui all'art. 120 c.c.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, rilevata l'impossibilità di ricondurre la fattispecie di cui all'art.. 1095, n. 2 CIC ad alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'ordinamento italiano e considerata la durata ultratriennale della convivenza dei coniugi, si ritengono non sussistenti le condizioni per la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del per effetto della soccombenza, vengono Pt_1
liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato – complessità bassa, secondo valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, disponendone il pagamento in
Con favore dell'Erario attesa la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere la declaratoria di Parte_1
efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Nuoro e in data 24 maggio 2023; CP_2
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 138 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sabina Biancu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio
attore
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente CP_1
domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Elena Marcella Lepori, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
27.5.2024
convenuta
All'udienza del 17.01.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia la Corte adita, dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in data 24 maggio 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Nuoro-Lanusei,
con decreto di pubblicazione datato 29 settembre 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Nuoro-Lanusei, confermata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del Vaticano, con decreto del 6 marzo 2024, ed in pari data resa esecutiva, con cui è stata dichiarata la nullità per
mancanza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci, a norma del
canone 1095 n. 2 CIC, del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
celebrato con rito concordatario dinanzi alla parrocchia di S. Andrea Apostolo in CP_1
Tortolì, il 17 gennaio 2009, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. l, parte II,
serie dell'anno 2009;
per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, mediante trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio trascritto degli atti di matrimonio del Comune di Tortolì.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, spese generali e
C.P.A.
Nell'interesse della convenuta: voglia l'Il.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza:
nel merito, in via principale: respingere la domanda proposta da , per Parte_1
contrarietà all'ordine pubblico italiano della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
diocesano Nuoro-Ogliastra in data 24/5/2023, stante la durata ultratriennale del rapporto matrimoniale;
in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, adottare in favore della sig.ra ai sensi dell'art. 8, comma 2, CP_1
ultimo capoverso, dell'Accordo firmato a Roma il 18/2/1984, ratificato con Legge 121 del
25/3/1985, i provvedimenti economici provvisori, ponendo a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso esecutiva quella canonica, una somma mensile non inferiore ad euro 500,00, rimandando altresì le parti davanti al giudice competente per la decisione definitiva in materia.
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11 aprile 2024 ha convenuto in giudizio, davanti Parte_1
a questa Corte, al fine di ottenere la declaratoria di efficacia della sentenza CP_1 canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Tortolì il 17 gennaio
2009, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Nuoro e Lanusei il 24 maggio 2023
e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 6 marzo 2024.
L'attore ha dedotto che la convivenza matrimoniale, conseguente alle nozze celebrate al solo fine di far nascere il figlio in costanza di matrimonio, aveva presentato, in realtà, i caratteri propri della mera coabitazione, stante l'insussistenza di un'effettiva comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. Ha altresì eccepito che, in ogni caso, essendo stata dichiarata la nullità per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali da parte della coniuge e, quindi, per mancanza di un elemento essenziale del matrimonio, la convivenza non poteva in alcun modo essere ritenuta una condizione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del matrimonio.
Si è costituita in giudizio opponendosi alla delibazione della sentenza ecclesiastica. CP_1
In particolare, la convenuta ha eccepito la contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano e,
segnatamente, alla disciplina di cui agli artt. 119-123 c.c., sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale che esclude, per la ragione sopra menzionata, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità in caso di matrimonio di durata superiore ai tre anni. A quest'ultimo riguardo, ha contestato quanto sostenuto dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio,
affermando che la convivenza, esteriorizzatasi nell'ambiente sociale e protrattasi ininterrottamente dalla data del matrimonio fino al mese di dicembre del 2017, era stata caratterizzata dalla condivisione di un progetto di vita comune, come si evince anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso attore in sede di separazione dinanzi al Tribunale di Lanusei.
La convenuta ha, altresì, dedotto che la nullità del matrimonio prevista dal can. 1095, n. 2 CIC,
dichiarata in sede ecclesiastica sulla base della rilevata immaturità psico-affettiva e della insufficiente conoscenza e valutazione dell'istituto del matrimonio da parte della donna, non è in alcun modo assimilabile alla fattispecie prevista dall'art. 120 c.c. e, pertanto, non può essere considerata causa di nullità del matrimonio dall'ordinamento italiano.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata.
Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello
competente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma 2, della L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma tra la Repubblica italiana e la Santa Sede il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, e dall'art. 4 del protocollo addizionale, contenente un richiamo ai previgenti artt. 796 e 797 del c.p.c.
Nel caso in esame, devono ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dalle lett. a) e b) del citato art. 8,
comma 2, della L. n. 121 del 1985, relativi alla competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa e alla tutela del diritto di agire e di resistere in giudizio, in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Quanto al disposto di cui alla lett. c) della norma sopra citata, riguardante il rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legislazione italiana ai fini della dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, occorre soffermarsi, per quanto qui di interesse, sul requisito della conformità delle pronunce all'ordine pubblico interno.
Con particolare riguardo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, nel definire un caso, per taluni aspetti, analogo a quello in esame, hanno qualificato la convivenza
“come coniugi” protratta per oltre tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, come una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", caratterizzata, da «un'efficacia ostativa
alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di
matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio
accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell' "ordine canonico" nonostante la sussistenza di
detta convivenza coniugale».
Il richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato successivamente meglio perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel riconoscere maggiore rilevanza al tipo di vizio che inficia l'atto produttivo del vincolo matrimoniale, ha escluso che la prolungata convivenza come coniugi possa rilevare come limite generale alla delibazione qualora la sentenza ecclesiastica accerti la sussistenza di un vizio genetico previsto anche dall'ordinamento italiano quale causa di nullità del matrimonio.
Nel caso in esame, deve rilevarsi, anzitutto, che le parti hanno contratto matrimonio in data
17.1.2009 ed hanno convissuto fino al dicembre 2017, data in cui furono autorizzati a vivere separatamente con provvedimento assunto nella causa per la separazione personale;
il assume Pt_1
che si sia trattato di mera coabitazione, priva di assunzione di un progetto di vita comune e mai improntata al rispetto dei doveri di solidarietà morale e materiale tra i coniugi, come risulterebbe dal verbale di udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella causa di separazione,
nonché da tre fotografie da lui prodotte nel presente giudizio, ove la moglie non è mai presente.
Con Al riguardo, peraltro, deve rilevarsi che all'udienza citata la aveva lamentato di non aver avuto il compagno di vita che avrebbe voluto, e in particolare che il non aveva mai condiviso con lei Pt_1
il denaro – da lui solo guadagnato – tenendola all'oscuro anche dell'entità del suo stipendio.
Per contro, lo stesso a quella udienza, aveva contestato dette deduzioni, affermando di aver Pt_1
sempre cercato di avere un pieno rapporto con la moglie, che inizialmente andavano anche a fare la spesa insieme e di averle consegnato il proprio bancomat, poi ritirato allorché aveva scoperto che la
Con lo utilizzava per fare shopping personale, mandando anche in rosso il conto corrente.
Con Inoltre, dalle numerose fotografie prodotte dalla risulta una frequentazione costante, e serena,
dei coniugi con il figlio ad eventi familiari e festività.
Non può, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrato al che si sia trattato di una Pt_1
convivenza coniugale fittizia fin dal suo inizio.
Ciò posto, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Nuoro-Lanusei, dopo un'ampia disamina delle fattispecie di cui ai nn. 2 e 3 del can. 1095 CIC, disciplinanti rispettivamente le due diverse ipotesi del “difetto di discrezione di giudizio” e di “incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali”, ha dichiarato la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della moglie, ai sensi del can. 1095, n. 2, ritenendo, invece, non integrata la fattispecie di cui al n. 3; era stato infatti accertato, in sede peritale, che le difficoltà
psichiche dei coniugi non presentavano un'entità tale da rendere impossibile l'assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio, né tantomeno da condurre ad una diagnosi patologica. Ai fini della delibazione della sentenza, occorre, pertanto, verificare se la richiamata fattispecie di cui all'art. 1095 n. 2 sia sussumibile sotto l'art. 120 c.c., che riconosce il potere di impugnativa del matrimonio nei casi di accertata incapacità di intendere e volere al momento della celebrazione delle nozze.
La norma, come uniformemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante cfr.
Cass. 28407/2023 e Cass. 32148/2023), richiede, ai fini dell'annullamento del matrimonio,
l'accertamento di uno stato patologico caratterizzato da una menomazione delle normali facoltà
intellettive tanto grave da impedire la formazione di una volontà cosciente – vizio di capacità; in particolare, con le citate pronunce è stato evidenziato che, per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 120 c.c, “occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versi in uno
stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale
da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in modo
decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera
“immaturità o fragilità affettiva” …. Non basta, in conclusione, ad integrare la fattispecie dell'art.
120 cod. civ., una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non
avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto” (Cass. 32148/23).
Ebbene, il vizio riscontrato nel caso di specie con la sentenza ecclesiastica, descritto – anche in sede peritale – come una “immaturità psico-affettiva” della coniuge, che ha determinato una scarsa consapevolezza del passo cui andava incontro, in applicazione dei predetti principi, deve essere ritenuto insufficiente ad integrare la fattispecie patologica di cui all'art. 120 c.c.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, rilevata l'impossibilità di ricondurre la fattispecie di cui all'art.. 1095, n. 2 CIC ad alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'ordinamento italiano e considerata la durata ultratriennale della convivenza dei coniugi, si ritengono non sussistenti le condizioni per la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del per effetto della soccombenza, vengono Pt_1
liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato – complessità bassa, secondo valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, disponendone il pagamento in
Con favore dell'Erario attesa la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere la declaratoria di Parte_1
efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Nuoro e in data 24 maggio 2023; CP_2
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu