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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. Nr. 754/2022, promossa da c.f. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rimini, Via Roma n. 102/B, presso lo studio dell'avv. Michela Torri che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Santarcangelo di Romagna, Via P. Borsellino n. 22, presso lo studio dell'avv. Simona Minicozzi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario a PO (NA), in Parte_1 Controparte_1 data 14/11/2009 ed hanno avuto due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si sono consensualmente separati in forza di verbale del 10/12/2019 successivamente omologato dal
Tribunale di Rimini con provvedimento camerale del 09/01/2020.
Con ricorso depositato in data 15/03/2022, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di dichiarazione della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte
(cfr. atti di causa).
All'udienza del 24/05/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione, pur proponendo le seguenti modalità di permanenza del padre con i figli: dal 1 ottobre al 31 maggio, il padre terrà i figli per una settimana, il martedì dall'uscita da scuola al mattino dopo all'ingresso a scuola e il fine settimana da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera a cena;
la seconda settimana , il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì mattina. Durante l'estate, il padre terra i figli liberamente con congruo preavviso qualche pomeriggio alla settimana (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 06/07/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.
Il difensore di parte resistente si è associato alle richieste avanzate dalla controparte, chiedendo, se ritenuto opportuno dal Giudice Istruttore, la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti (cfr. gli atti di causa).
Con sentenza non definitiva n. 849/2022, pubblicata il 21/09/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a PO in data 14/11/2009 da Parte_1
e – matrimonio trascritto al n. 198, parte II, serie A dell'anno 2009 del Registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di PO – disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disposta la sostituzione dell'udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie con il deposito di note scritte, il Giudice si è riservato. Rigettate le richieste istruttorie, le parti hanno precisato con note scritte le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 4093/1982).
Tanto premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti le quali, in primo luogo, hanno chiesto concordemente che sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione presso la madre, alla quale va Per_1 Per_2 conseguentemente assegnata la casa familiare.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, le parti hanno indicato condizioni parzialmente difformi in ordine ai giorni e al tempo che il trascorrerà con i figli durante le vacanze (cfr. documenti di causa). CP_1
Sul punto, il Collegio ritiene di adottare la soluzione indicata dal Giudice Istruttore all'udienza del 9/11/2022
e condivisa dalle parti le quali non hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio alle stesse sottoposte in ragione della mancata disponibilità del ad accettare gli aspetti economici della proposta CP_1 formulata dal Giudice.
Pertanto, il diritto di visita dovrà essere regolato come segue: dal 1 ottobre al 31 maggio, il padre terrà i figli: per una settimana, il martedì dall'uscita da scuola al mattino dopo all'ingresso a scuola e il fine settimana da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera a cena;
la seconda settimana, il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì mattina. Durante l'estate il padre terrà i figli con sé per almeno due pomeriggi a settimana individuati nei giorni del lunedì e del mercoledì, salve modifiche sulla base delle esigenze dei minori e delle necessità lavorative dei genitori, comunicando all'altro genitore con congruo preavviso la modifica del giorno della settimana;
i minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore, di anno in anno, compleanni, Ponti e Festività principali, nonché in ogni caso, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, dalla fine della scuola al 30 dicembre con uno, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro, dal giovedì santo alla Domenica di Pasqua con uno,
Lunedì di Pasquetta e martedì successivo (solitamente non scolastico) con l'altro; i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore fino a sette giorni, anche non consecutivi, di vacanza, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, durante l'estate nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
In ordine al mantenimento dei figli, il ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere euro CP_1
300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), mentre la ricorrente ha chiesto di aumentare il contributo portandolo a 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio).
In proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 17089/2013)
Nel presente giudizio, va evidenziato che l'aumento dei bisogni legati all'età dei minori (ormai rispettivamente di 16 e 12 anni) unitamente alla maggiore durata della permanenza degli stessi presso la madre (in particolar modo nel corso della stagione estiva, durante la quale il è impegnato nell'esercizio di attività CP_1 commerciale su area pubblica) comporta la necessità di rivedere in aumento il contributo al loro mantenimento posto a carico del padre, ritenendo congruo stabilirlo in euro 200,00 al mese per ciascun figlio (per euro 400,00 complessivi) tenuto conto della condizione economico - patrimoniale di ciascuna delle parti.
Più in particolare, si ritiene che il disponga di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati che appaiono CP_1 insufficienti a far fronte alle spese di cui è attualmente gravato (pari a euro 640,00 a titolo di canone di locazione, euro 232,00 per il mantenimento dei figli ed euro 200,00 mensili a titolo di pignoramento sul quinto dello stipendio percepito).
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, stante la comune volontà manifestata sul punto.
In merito alla controversa questione della spettanza dell'Assegno unico familiare, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello stesso a proprio favore per l'intero; parte resistente ha invece domandato una sua equa ripartizione al 50%.
Poiché è stato disposto l'affido condiviso dei minori, non può essere adottata in questa sede - in assenza di un formale accordo tra le parti - alcuna statuizione circa la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore della Lancia, essendo a ciò ostativo il disposto di cui all'art. 6, comma 4 D.lgs. 230/2021, secondo cui
“L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario […]”.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, in ragione delle domande svolte dalle parti e della reciproca soccombenza, per provvedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa, Controparte_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 849/2022, pubblicata il 21/09/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a PO in data 14/11/2009 da e Parte_1 CP_1 - matrimonio trascritto al n. 198, parte II, serie A dell'anno 2009 del Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di PO -, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
2) dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal 1° ottobre al 31 maggio: per una Controparte_1 settimana, il martedì dall'uscita da scuola al mattino dopo all'ingresso a scuola e il fine settimana da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera a cena;
la seconda settimana, il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì mattina. Durante l'estate il padre terrà i figli con sé per almeno due pomeriggi a settimana individuati nei giorni del lunedì e del mercoledì, salve modifiche sulla base delle esigenze dei minori e delle necessità lavorative dei genitori, comunicando all'altro genitore con congruo preavviso la modifica del giorno della settimana;
i minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore, di anno in anno, compleanni, Ponti e Festività principali, nonché in ogni caso, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, dalla fine della scuola al 30 dicembre con uno, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro, dal giovedì santo alla Domenica di Pasqua con uno, Lunedì di
Pasquetta e martedì successivo (solitamente non scolastico) con l'altro; i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore fino a sette giorni, anche non consecutivi, di vacanza, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, durante l'estate nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
3) dispone che, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, versi a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il giorno 5 Pt_1 Per_1 Per_2 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
4) dispone che l'assegno unico sia ripartito come per legge, in assenza di diverso accordo tra le parti;
5) compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. Nr. 754/2022, promossa da c.f. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rimini, Via Roma n. 102/B, presso lo studio dell'avv. Michela Torri che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Santarcangelo di Romagna, Via P. Borsellino n. 22, presso lo studio dell'avv. Simona Minicozzi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario a PO (NA), in Parte_1 Controparte_1 data 14/11/2009 ed hanno avuto due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si sono consensualmente separati in forza di verbale del 10/12/2019 successivamente omologato dal
Tribunale di Rimini con provvedimento camerale del 09/01/2020.
Con ricorso depositato in data 15/03/2022, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di dichiarazione della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte
(cfr. atti di causa).
All'udienza del 24/05/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione, pur proponendo le seguenti modalità di permanenza del padre con i figli: dal 1 ottobre al 31 maggio, il padre terrà i figli per una settimana, il martedì dall'uscita da scuola al mattino dopo all'ingresso a scuola e il fine settimana da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera a cena;
la seconda settimana , il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì mattina. Durante l'estate, il padre terra i figli liberamente con congruo preavviso qualche pomeriggio alla settimana (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 06/07/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.
Il difensore di parte resistente si è associato alle richieste avanzate dalla controparte, chiedendo, se ritenuto opportuno dal Giudice Istruttore, la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti (cfr. gli atti di causa).
Con sentenza non definitiva n. 849/2022, pubblicata il 21/09/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a PO in data 14/11/2009 da Parte_1
e – matrimonio trascritto al n. 198, parte II, serie A dell'anno 2009 del Registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di PO – disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disposta la sostituzione dell'udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie con il deposito di note scritte, il Giudice si è riservato. Rigettate le richieste istruttorie, le parti hanno precisato con note scritte le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 4093/1982).
Tanto premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti le quali, in primo luogo, hanno chiesto concordemente che sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione presso la madre, alla quale va Per_1 Per_2 conseguentemente assegnata la casa familiare.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, le parti hanno indicato condizioni parzialmente difformi in ordine ai giorni e al tempo che il trascorrerà con i figli durante le vacanze (cfr. documenti di causa). CP_1
Sul punto, il Collegio ritiene di adottare la soluzione indicata dal Giudice Istruttore all'udienza del 9/11/2022
e condivisa dalle parti le quali non hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio alle stesse sottoposte in ragione della mancata disponibilità del ad accettare gli aspetti economici della proposta CP_1 formulata dal Giudice.
Pertanto, il diritto di visita dovrà essere regolato come segue: dal 1 ottobre al 31 maggio, il padre terrà i figli: per una settimana, il martedì dall'uscita da scuola al mattino dopo all'ingresso a scuola e il fine settimana da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera a cena;
la seconda settimana, il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì mattina. Durante l'estate il padre terrà i figli con sé per almeno due pomeriggi a settimana individuati nei giorni del lunedì e del mercoledì, salve modifiche sulla base delle esigenze dei minori e delle necessità lavorative dei genitori, comunicando all'altro genitore con congruo preavviso la modifica del giorno della settimana;
i minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore, di anno in anno, compleanni, Ponti e Festività principali, nonché in ogni caso, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, dalla fine della scuola al 30 dicembre con uno, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro, dal giovedì santo alla Domenica di Pasqua con uno,
Lunedì di Pasquetta e martedì successivo (solitamente non scolastico) con l'altro; i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore fino a sette giorni, anche non consecutivi, di vacanza, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, durante l'estate nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
In ordine al mantenimento dei figli, il ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere euro CP_1
300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), mentre la ricorrente ha chiesto di aumentare il contributo portandolo a 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio).
In proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 17089/2013)
Nel presente giudizio, va evidenziato che l'aumento dei bisogni legati all'età dei minori (ormai rispettivamente di 16 e 12 anni) unitamente alla maggiore durata della permanenza degli stessi presso la madre (in particolar modo nel corso della stagione estiva, durante la quale il è impegnato nell'esercizio di attività CP_1 commerciale su area pubblica) comporta la necessità di rivedere in aumento il contributo al loro mantenimento posto a carico del padre, ritenendo congruo stabilirlo in euro 200,00 al mese per ciascun figlio (per euro 400,00 complessivi) tenuto conto della condizione economico - patrimoniale di ciascuna delle parti.
Più in particolare, si ritiene che il disponga di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati che appaiono CP_1 insufficienti a far fronte alle spese di cui è attualmente gravato (pari a euro 640,00 a titolo di canone di locazione, euro 232,00 per il mantenimento dei figli ed euro 200,00 mensili a titolo di pignoramento sul quinto dello stipendio percepito).
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, stante la comune volontà manifestata sul punto.
In merito alla controversa questione della spettanza dell'Assegno unico familiare, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello stesso a proprio favore per l'intero; parte resistente ha invece domandato una sua equa ripartizione al 50%.
Poiché è stato disposto l'affido condiviso dei minori, non può essere adottata in questa sede - in assenza di un formale accordo tra le parti - alcuna statuizione circa la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore della Lancia, essendo a ciò ostativo il disposto di cui all'art. 6, comma 4 D.lgs. 230/2021, secondo cui
“L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario […]”.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, in ragione delle domande svolte dalle parti e della reciproca soccombenza, per provvedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa, Controparte_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 849/2022, pubblicata il 21/09/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a PO in data 14/11/2009 da e Parte_1 CP_1 - matrimonio trascritto al n. 198, parte II, serie A dell'anno 2009 del Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di PO -, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
2) dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal 1° ottobre al 31 maggio: per una Controparte_1 settimana, il martedì dall'uscita da scuola al mattino dopo all'ingresso a scuola e il fine settimana da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera a cena;
la seconda settimana, il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì mattina. Durante l'estate il padre terrà i figli con sé per almeno due pomeriggi a settimana individuati nei giorni del lunedì e del mercoledì, salve modifiche sulla base delle esigenze dei minori e delle necessità lavorative dei genitori, comunicando all'altro genitore con congruo preavviso la modifica del giorno della settimana;
i minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore, di anno in anno, compleanni, Ponti e Festività principali, nonché in ogni caso, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, dalla fine della scuola al 30 dicembre con uno, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro, dal giovedì santo alla Domenica di Pasqua con uno, Lunedì di
Pasquetta e martedì successivo (solitamente non scolastico) con l'altro; i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore fino a sette giorni, anche non consecutivi, di vacanza, anche fuori regione per raggiungere ciascun ramo parentale, durante l'estate nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
3) dispone che, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, versi a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il giorno 5 Pt_1 Per_1 Per_2 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
4) dispone che l'assegno unico sia ripartito come per legge, in assenza di diverso accordo tra le parti;
5) compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi