TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6040
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dello stesso, è palese che l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sul suo contenuto.

  • Rigettato
    Contraddittorietà del provvedimento

    La disciplina regolamentare non permette l'occupazione dove si è in presenza di un mero stallo di sosta, che non è assimilabile a una "fascia di sosta laterale", data l'assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua. Non vi è contraddittorietà nella nota impugnata che ha dichiarato improcedibile l'istanza, poiché l'occupazione richiesta prevedeva il posizionamento di una pedana su stalli destinati alla sosta veicolare, e dunque in un'area non consentita.

  • Rigettato
    Contestazione della classificazione di via ZI quale viabilità principale

    L'elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana e pienamente coerente con le previsioni del codice della strada per le occupazioni commerciali. La ricorrente si è limitata a contestare la classificazione senza individuare specifiche ragioni che possano indurre a ritenere tale classificazione non congrua, avuto riguardo ai numerosi fattori di tipo tecnico che hanno orientato la decisione del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6040
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6040
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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