Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14154 del 2025, proposto da
Stella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota prot. CA/2025/0187941 del 22/09/2025 di “comunicazione di improcedibilità ex art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente prot. CA/185576 del 17/09/2025 a servizio del locale ubicato in IA ZI nn. 12- 14-16”;
-della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva delle ricorrenti ed a queste opposte solo con la notificazione del provvedimento impugnato con il ricorso, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce IA ZI nell'"elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 184 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale "(pag.20 della Deliberazione) ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale IA ZI è equiparata alla viabilità principale;
-di ogni altro atto, nota, parere non conosciuti ed ostativi all'istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 7178 del 17 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa LU AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale del 22.9.2025, con il quale è stata rigettata ( rectius , è stata dichiarata manifestamente improcedibile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990) la sua istanza di occupazione di suolo pubblico.
La richiesta non ha trovato accoglimento in quanto l’occupazione era richiesta su di un’area di sosta della viabilità principale (strada classificata di tipo E), e segnatamente in via ZI.
Parte ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ritiene non invocabile l’art. 21-octies della medesima legge, trattandosi di un provvedimento ad istanza di parte.
Sostiene, poi, la contraddittorietà del provvedimento, laddove dapprima menziona la novella dell’art. 9 della D.A.C. 118/2025, che espressamente consente le occupazioni di suolo pubblico sulle fasce di sosta laterale nelle strade riconducibili al tipo E) come via ZI, e poi ha rigettato l’istanza
In subordine, contesta la classificazione di via ZI quale viabilità principale, nel senso che ciò precluda l’occupazione di suolo pubblico richiesta.
Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
L’esigenza cautelare prospettata dalla ricorrente è stata soddisfatta attraverso la fissazione della data di trattazione della controversia.
All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
In primo luogo, vanno disattese le censure di carattere procedimentale di cui al primo motivo di ricorso, relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto ai sensi dell’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990 l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento quando, come nel caso in esame, per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul suo contenuto.
Nel secondo mezzo di gravame, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugno sarebbe contraddittorio rispetto all’art. 9 della D.A.C. 118/2025, che sulle strade urbane classificate di tipo “E”, qual è quella di cui si controverte, consente l’occupazione sulla «fascia di sosta laterale».
Va premesso che dalla documentazione depositata da Roma Capitale risulta che via ZI presenta degli stalli di sosta, non affiancati dalla corsia di manovra.
In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che la disciplina regolamentare in parola non permette l’occupazione là dove, come nel caso in esame, si è in presenza di un mero stallo di sosta, che non è assimilabile a una “fascia di sosta laterale”, come definita dall’art. 3, comma 1, del Codice della Strada, «data l’assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua» (sent. n. 3371 del 23.2.2026).
Dunque, non vi è nessuna contraddittorietà nella nota impugnata che, richiamando la disciplina dell’art. 9 della DAC n. 118 del 2025, ha dichiarato improcedibile l’istanza della ricorrente, poiché l’occupazione richiesta prevedeva il posizionamento di una «pedana sulla sede stradale al di fuori del marciapiede, su stalli destinati alla sosta veicolare», e, dunque, in un’area non consentita.
Infine, non può trovare accoglimento il terzo motivo di impugnazione, presentato in via subordinata e relativo all’annullamento del “Piano Generale del Traffico Urbano” - PGTU. di Roma Capitale, nella parte in cui ha inserito via ZI tra le strade a viabilità principale.
In proposito, va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza n. 5014 del 2025) la quale ha osservato che «ai sensi dell’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021 (di adozione del “Piano Generale del Traffico Urbano” - P.G.T.U. di Roma Capitale), la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada (cfr. Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728)»; ha anche rilevato che «l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale ed è pienamente coerente con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate; le vie indicate nell’allegato D al citato P.G.T.U. di Roma Capitale sono tutte ascrivibili a viabilità principale» (in termini, si veda anche la sentenza di questa Sezione n. 1206 del 21 gennaio 2026).
Parte ricorrente, a fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite attraverso l’inserimento di una strada nella viabilità principale, si è limitata a contestare la classificazione di IA ZI operata dal PGTU di Roma Capitale, ma non ha individuato specifiche ragioni che possano indurre a ritenere che tale classificazione sia non congrua, avuto riguardo ai numerosi fattori di tipo tecnico che hanno orientato la decisione del Comune, quali le caratteristiche morfologiche della strada e il flusso di traffico presente.
Pertanto, anche le contestazioni riguardanti, in parte qua , al PGTU di Roma Capitale non possono essere condivise.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla parziale novità delle questioni affrontate nel terzo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
LU AR LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO