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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2024, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2021/2176
tra nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura dall'avv. Valentina Saviotti, dall'avv. Massimo Campailla e dall'avv. Gianfranco Borrini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianfranco Borrini;
parte attrice e la società (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante proc abriele Calevro, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
parte convenuta- nonché il (c.f. ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t., r ura co Pardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo;
parte convenuta -
avente a oggetto: contratto di ormeggio (codice 143999)
CONCLUSIONI per la parte attrice Parte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: a) Accertare la titolarità dell'ormeggio stanziale per cui è causa al Sig. ai sensi del Regolamento Ormeggi n. Parte_1
83 del 12.12.2016, promulgato dal di concessionario del porticciolo turistico e del contratto CP_2 CP_2 di affidamento e gestione stipulato da o MS con il in data 28.2.2019, Controparte_2 nonché in base agli atti ed alle delibere connesse e conseguenti emesse dall'Ente comunale. b) Accertare l'insussistenza del credito di € 7.956,02 ex adverso asserito e vantato con nota pro forma da parte del gestore pro tempore MS (sub. doc. 18) sempre in base al regolamento Ormeggi ed alle tariffe deliberate dal CP_2 di . (sub. doc. 6 e 7); c) Condannare MS al risarcimento dei danni subiti e subendi da CP_2 Pt_1
[...] [...]
a causa della condotta dalla stessa tenuta in violazione del Regolamento Ormeggi e del contratto di
[...] affidamento e gestione stipulato con il in data 28.2.2019, nella misura ritenuta in via Controparte_2 equitativa dall'Ill.mo Tribunale. Co mpetenze e onorari, che dovranno ricomprendere anche le spese e competenze del giudizio cautelare (RG 1391/2021)” per la parte convenuta Controparte_1
“ Voglia, l'Ill.mo, in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il diritto di assegnazione del posto barca stanziale domandato dall'odierno attore sulla base degli atti amministrativi licenziati dal CP_2
(in particolare sulla base dell'avviso sindacale n. 64del 12.09.2020 e sulle successive note meglio descritte in narrativa), Voglia ammettere la domanda riconvenzionale cd “trasversale” formulata dall'odierno convenuto e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore in carica, per le ragioni meglio esposte in na l'effetto Voglia Condannarlo a corrispondere ad a titolo di danno patrimoniale, la somma Controparte_1 complessiva di € 7.284,6 oltre int uto sino al saldo o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Vinte le spese;
per la parte convenuta Controparte_2
“Ribadisce di rinunciare al capo di domanda riconvenzionale, che riserva di coltivare in altri separati giudizi, di risoluzione contrattuale avanzata nei soli confronti di MS. In caso di mancata accettazione e/o opposizione alla rinuncia da parte di MS si precisa IN VIA ISTRUTTORIA come da memorie ex art. 183 n. 2 e 3 cpc per l'ammissione del già richiesto interrogatorio formale opponendosi alle istanze istruttorie di parte MS (in particolare ordine ex art. 210 cpc).- NEL MERITO, sempre nel caso in cui controparte MS non accetti tale rinuncia, si precisa come in memoria ex art. 183 n. 1 cpc con condanna di MS alle spese di lite.- In ogni caso con rigetto della domanda subordinata svolta da MS nei confronti del Comune. Con vittoria di spese. “
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 19.10.21, citava in giudizio Parte_1 la società (di seguito anche ) e il Controparte_1 CP
, al fine di introdurre il giudizio di merito consecutivo al ricorso Controparte_2 per sequestro giudiziario ante causam ex art. 669 bis e 670 cpc (iscritto al nr 1391/2021 R.G.
– Tribunale della Spezia).
A sostegno della domanda, allegava: Parte_1
• di essere residente nel Comune di CP_2
• di essere incluso tra i soggetti che, in base al Regolamento degli ormeggi adottato nel medesimo Comune, aveva diritto al posto barca stanziale all'interno del porticciolo di BO di AG;
• che il è titolare di concessione n. 59/2008, avente a oggetto Controparte_2 un'area demaniale marittima meglio conosciuta come porticciolo di BO di AG
(doc. 1 fascicolo cautelare);
• che la gestione degli ormeggi presso tale porticciolo, all'epoca degli eventi per cui
è causa, era regolata dalla delibera C.C. 12/12/2016 n. 83 (doc. 5 fascicolo cautelare), con la quale è stato approvato il “Regolamento per la gestione degli ormeggi delle imbarcazioni e dei natanti” (di seguito anche Regolamento Comunale) il quale ha suddiviso gli ormeggi in “stanziali”, “turistici” e “destinati al libero transito”, prevedendo quanto ai primi che l'assegnazione sarebbe avvenuta sulla base di apposita graduatoria;
• che, in particolare, il regolamento citato prevedeva che “la graduatoria è bloccata agli assegnatari in regola al 31.12.2016; coloro che non rispetteranno i requisiti richiesti all'art. 5 del presente regolamento, o nello specifico non abbiano avuta la barca in acqua, anche per giustificate ragioni, nell'anno 2016, o non vi sia esatta corrispondenza tra il nome dell'assegnatario del posto, proprietario della barca e l'intestatario dell'assicurazione natante, decadono dal posto assegnato. I posti stanziali risultanti liberi al 31.12.2016 e i posti degli assegnatari decaduti verranno gestiti in conformità alla normativa vigente e dal gestore degli ormeggi. Tale conformità verrà verificata dall'ente locale”;
• che, in data 28.02.2019, il Comune di aveva sottoscritto con CP_2 CP apposito contratto per l'affidamento della gestione degli ormeggi del porticciolo ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. e il nuovo gestore, nonostante vi fosse onerato, non aveva mai provveduto a predisporre una lista degli assegnatari dei posti barca stanziali aggiornata al 2019;
• che detto contratto prevedeva che “titolare diretto della concessione rimane la stessa
Amministrazione Comunale” e “il gestore ha l'obbligo di applicare agli utenti le tariffe stabilite dal Comune con D.G.C. nn. 18 e 19 del 19.02.2018” (art. 7 del contratto menzionato);
• che, di conseguenza, il Sindaco di aveva reso noto – con avviso pubblico CP_2 del 18.7.2020- che in base al Regolamento Comunale Ormeggi, i soggetti aventi diritto al posto barca stanziale avrebbero dovuto presentare al Comune – Ufficio
Protocollo, entro il 25.7.2020, le informazioni e dichiarazioni ivi indicate relative al precedente periodo 2016-2019, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per il diritto all'ormeggio stanziale;
• che, con successiva delibera n. 64/2020 del 12.9.2020, la Giunta Comunale aveva individuato un elenco di soggetti in possesso dei requisiti, demandando al gestore la predisposizione della graduatoria e, che, in base a detta delibera, l'attore Pt_1 attrice rientrava tra i soggetti che in base al Regolamento Comunale, hanno diritto al posto barca stanziale, in quanto è stato ritenuto dal conforme a seguito CP_2 di più approfondita istruttoria (doc. 15);
• che, tuttavia, il gestore continuava a contestare la titolarità del diritto dei medesimi al posto barca stanziale, ponendo in essere svariati comportamenti ostativi, ad esempio richieste di pagamento di tariffe commerciali non dovute, l'omessa assegnazione del posto barca dell'emissione delle fatture per i pagamenti già effettuati, nonostante l'art. 6 del Regolamento ormeggi individuasse l'amministrazione comunale quale soggetto ultimo deputato alla verifica di conformità della richiesta del posto barca da parte dei soggetti fruitori, senza alcuna discrezionalità in capo a MS;
• che, in data 01.07.2021, comunicava ad che lo stesso CP Parte_1 non poteva essere qualificato come utente stanziale con tariffa agevolata (stante la mancata od incompleta produzione dei documenti previsti dai Regolamenti
Comunali) e lo diffidava al pagamento di € 7.956,02 relativi agli anni 2019, 2020,
2021 per ottenere l'assegnazione di ormeggio di tipo turistico, precisando che in caso di omesso pagamento entro il 10.07.2021 la società avrebbe proceduto alla rimozione del natante ed al suo trasporto al di fuori della zona di attracco.
L'attore chiedeva, pertanto, che fosse accertato dichiarato il proprio diritto Parte_1 al posto barca stanziale all'interno del porticciolo di BO di AG ai sensi del regolamento
Ormeggi n. 83 del 12.12.2016, promulgato dal concessionario del Controparte_2 porticciolo turistico e del contratto di affidamento e gestione stipulato dal gestore pro tempore
MS con il in data 28.02.2019, nonché in base agli atti e delibere Controparte_2 connesse e conseguenti emesse dall'Ente comunale, e che fosse accertata l'insussistenza del credito di € 7.956,02 vantato da;
chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento dei CP danni subiti. Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta CP depositata il 25.10.2021, allegando:
• che, con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 12.12.2016, il CP_2 aveva modificato il regolamento di gestione degli ormeggi e, in
[...] particolare, l'art.
6 -che disciplinava la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ormeggi stanziali;
il in tal modo, disponeva a carico CP_2 del gestore il blocco della graduatoria per i soggetti assegnatari in regola al
31.12.2016;
• che, tuttavia, al momento dell'insediamento di MS nella gestione del porticciolo, aveva dovuto ricostruire la lista degli utenti meritevoli di beneficiare del blocco delle graduatorie di cui all'art. 6 (non avendovi provveduto il Comune) e che, per tale ragione, il comune di in data 5.7.2020, aveva pubblicato un bando in CP_2 cui invitava l'utenza a dare prova dei requisiti necessari per fruire dell'assegnazione del posto barca stanziale e del relativo blocco;
• che, con delibera di Giunta n. 64 del 12.09.2020 il aveva Controparte_2 pubblicato l'elenco dei soggetti conformi alle prescrizioni di bando, disponendo l'invio di tale elenco ad MS affinché il gestore concludesse l'attività istruttoria volta a predisporre la graduatoria di assegnazioni;
• che i soggetti ritenuti non conformi, tra i quali MS includeva parte attrice, erano stati invitati a regolarizzare la loro posizione mediante documentazione integrativa
• che, secondo le verifiche effettuate da , la parte attrice CP Pt_1 non avrebbe diritto all'ormeggio stanziale in quanto lo stesso avrebbe
[...] falsamente attestato o comunque non dimostrato i requisiti per l'assegnazione dell'ormeggio stanziale previsti dagli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunale
83/2016; egli, comunque, in base alla graduatoria di cui all'Albo Pretorio n.
969/2014 figurava in trentottesima posizione ancora in attesa dell'assegnazione dell'ormeggio stanziale.
• I.M.S. chiedeva il rigetto delle domande dell'attore, eccependo l'inesistenza di alcuna norma che attribuisse al il potere di assegnare il posto barca, in CP_2 particolare, nel regolamento del 2016 e nel contratto di gestione, cioè gli unici atti che disciplinavano il rapporto di erogazione dei servizi in contestazione. Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione Controparte_2 depositata il 10.02.2022, aderendo alla ricostruzione in fatto ed in diritto offerta dai ricorrenti e svolgendo domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del gestore per ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art 1453 cc -oppure per grave inadempimento del contratto di gestione sottoscritto ai sensi dell'art 45 bis Cod. Nav. In data
28.02.2029- e il risarcimento dei conseguenti danni arrecati al porticciolo di BO di AG.
Alla prima udienza del 03 marzo 2022 le parti chiedevano concedersi termine per il deposito di memorie al fine di prendere posizione sulle rispettive domande riconvenzionali, termini che venivano concessi con fissazione di ulteriore udienza al 21.09.2022.
Alla successiva udienza del 21 settembre 2024, venivano concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 co. VI cpc.
Con nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 19 aprile 2023, il CP_2 CP_2 rinunciava alla domanda riconvenzionale.
Infine, con ordinanza del 1 febbraio 2024 -dopo lo scambio d memorie ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra indicati- la causa veniva trattenuta in decisione.
Seguiva il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è fondata per quanto attiene l'accertamento della titolarità del diritto al posto barca stanziale in capo a . Parte_1
Preliminarmente si rende necessaria una ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti.
L'area del porticciolo di BO di AG oggetto di causa rientra tra i beni del demanio marittimo ex art 822 cc.
Le funzioni amministrative del demanio marittimo sono state trasferite dallo Stato alle
Regioni in forza del D.LGS 112/ 1998: la Regione Liguria, a sua volta, ha trasferito le funzioni amministrative ai Comuni tramite la Legge Regionale 13/1999. Il è titolare della concessione demaniale (di durata di sei anni), Controparte_2 rinnovata nel tempo e gestisce l'area demaniale marittima in questione, nella quale è ubicato il Porticciolo di BO di AG, come da provvedimento di concessione n. 59/ 2008 in data
23.10.2008 del Responsabile del Demanio Marittimo. L'Ente in particolare è titolare del diritto di occupare l'area demaniale marittima e sfruttarla anche economicamente, per l'attracco delle imbarcazioni da diporto, previo pagamento allo Stato di un canone annuo, oltre ad un'imposta regionale annua.
ha ottenuto dal a seguito Controparte_1 Controparte_2 dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica, l'affidamento a norma dell'art 45 bis del
Codice della Navigazione della gestione del Porticciolo di BO di AG sino alla data del
31.12.2020 (prorogata nelle more dello svolgimento di nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di nuovo affidatario) previo pagamento al di un canone Controparte_2 annuo stabilito in parte in misura fissa e in parte in misura variabile (25% del fatturato annuo al netto dell'IVA). Il rapporto giuridico tra il (affidante) ed Controparte_2 [...]
(affidatario o gestore) ha natura privatistica contrattuale. Controparte_1
I privati che utilizzano gli ormeggi del Porticciolo Di BO di AG (tra i quali cui
, corrispondendo il canone previsto a favore di Parte_1 Controparte_1
, sono titolari di diritto personale di godimento sull'ormeggio in forza di rapporto
[...] giuridico di natura privatistica e contrattuale (c.d. rapporto contrattuale di ormeggio) con
. Controparte_1
La costituzione in capo al privato del diritto personale di godimento sull'ormeggio trova la propria disciplina nel Regolamento Comunale n. 32/ 20131 e nel successivo Regolamento comunale n. 83/20162.
Il Regolamento Comunale del 2013 distingue tre tipi di ormeggi: stanziali (da destinare all'utilizzo stanziale); turistici (destinati alla promozione dell'attività turistica); di libero transito (destinati al libero transito). chiede che venga accertato e confermato Parte_1 che lo stesso risulta essere titolare di posto barca stanziale ed è su tale tipo di ormeggio che verrà approfondita l'analisi del procedimento per arrivare alla sua assegnazione. Ai sensi del Regolamento Comunale del 2013 gli ormeggi stanziali devono essere assegnati tramite una procedura articolata, che deve essere rinnovata ogni anno, ai sensi degli artt. 5, 6
e 7: gli aspiranti devono presentare al gestore apposita domanda e la documentazione allegata entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti e per la verifica dell'attribuzione dei diversi punteggi.
Il successivo Regolamento Comunale 83/2016, pur confermando il precedente, apportava due modifiche :
• l'art. 6 stabilisce che gli utenti assegnatari di ormeggio stanziale al 31.12.2016 non devono più rinnovare la procedura di assegnazione ogni anno, ma mantengono il diritto all'utilizzo dell'ormeggio già assegnato pagando il canone ed osservando le altre regole di comportamento stabilite dal Regolamento Comunale tra cui l'effettivo utilizzo dell'ormeggio;
• l'art. 7 impone invece per gli ormeggi stanziali residui o successivamente liberatisi per decadenza – l'applicazione della previgente disciplina di cui al regolamento
3272013, ivi compresa la necessità di ripetere l'assegnazione ogni anno;
Il regolamento prevede in capo al il diritto di verificare la corretta Controparte_2 assegnazione degli ormeggi stanziali da parte del soggetto gestore e quindi di individuare (in modo vincolante per il gestore) i soggetti aventi diritto, anche in rettifica dell'operato del gestore. Le indicazioni vincolanti provenienti dall'Ente comportano che il gestore sia obbligato alla consegna dell'ormeggio per i soggetti che fossero già assegnatari al 31.12.2016.
Il diritto in capo al Comune di verifica della correttezza ed eventuale rettifica delle assegnazioni degli ormeggi stanziali operate dal soggetto gestore emerge dal tenore letterale dell'art 6 co. 2 rubricato “Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ormeggi stanziali” del
Regolamento Comunale 83/ 2016; tale norma, diversamente dal regolamento Comunale 32/
2013, prevedeva espressamente che la conformità alla normativa vigente della gestione degli ormeggi stanziali da parte del soggetto gestore venga verificata dall'ente locale (I posti stanziali risultanti liberi al 31/12/2016 e i posti degli assegnatari decaduti verranno gestiti in conformità alla normativa vigente dal gestore degli ormeggi. Tale conformità verrà verificata dall'ente locale).
La disciplina del Regolamento Comunale 83/2016 è, inoltre, espressamente richiamata nel contratto di affidamento ex art 45 bis Cod. Nav. stipulato in data 28.02.2019 tra il Comune di e MS3: il quale, all'art 3 comma 2°, prevede che la gestione del servizio CP_2 deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali volti a disciplinare la gestione degli ormeggi.
In conclusione, in base alla disciplina del predetto contratto di affidamento tra il comune di ed MS, l'individuazione definitiva dei soggetti aventi diritto all'ormeggio stanziale CP_2 competeva al comune di e le decisioni del comune di sono vincolanti per CP_2 CP_2
MS.
Per quanto concerne il caso di specie, il Comune di con avviso pubblico del CP_2
18.07.2020, ha invitato i soggetti che ritengono di avere avuto diritto all'assegnazione dell'ormeggio stanziale al 31.12.2016 nonché di averlo conservato per gli anni dal 2016 al
2019, ad inviare la documentazione prescritta al predetto ente4.
Il Comune di con successiva comunicazione del 05.11.2020 e del 19.05.2021 CP_2 precisava che il sig. risultava avere diritto all'ormeggio.5 Pt_1
MS con comunicazione del 01.07.2021 evidenziava che in realtà non avrebbe Pt_1 diritto all'ormeggio stanziale in quanto lo stesso avrebbe falsamente attestato e/o non dimostrato i requisiti per l'assegnazione previsti dagli artt. 5 e 7 del Regolamento comunale
83/ 2016 e nella graduatoria dell'Albo Pretorio figurava nella trentottesima posizione in attesa di assegnazione dell'ormeggio stanziale.
Come sopra evidenziato, in base alla disciplina del contratto di affidamento del 28.02.2019 tra il di ed l'individuazione definitiva dei soggetti aventi diritto CP_2 CP_2 CP all'ormeggio stanziale compete al le cui decisioni sono vincolanti Controparte_2 per . CP
Il ha individuato espressamente quale titolare Controparte_2 Parte_1 dell'ormeggio stanziale, quale soggetto avente diritto all'ormeggio al 31.12.2016 e che ha mantenuto il diritto almeno per tutto l'anno 2019 tramite il pagamento del canone e l'osservanza delle ulteriori norme dei Regolamenti Comunali, senza necessità di rinnovare ogni anno la procedura di assegnazione. Le contestazioni mosse da non risultano fondate, sia perché non viene provata CP la falsità delle attestazioni del sia perché l'indicazione del Comune appare vincolante, Pt_1 sicché, semmai, MS avrebbe dovuto sollecitare il a verificare la sussistenza dei CP_2 requisiti, senza poter, però, MS sostituirsi al medesimo ente.
Per inciso, la graduatoria che MS sostiene essere stata affissa all'Albo Pretorio del n. 969/2014, è stata prodotta dalla parte con un file non datato e non Controparte_2 sottoscritto6, del quale non è indicata la provenienza, sicché tale documento non pare utilizzabile;
in ogni caso, tale circostanza è irrilevante, giacché la data alla quale occorre è il
31.12.2016.
Può dunque essere dichiarato il diritto di a fruire del posto barca alle Parte_1 tariffe previste per gli utenti stanziali e l'insussistenza del credito vantato da CP_1 verso il medesimo per gli anni precedenti, di € 7.956,02.
[...] Pt_1
La questione di pregiudizialità del ricorso n. 483/2022 RG pendente dinanzi al Tar
Liguria
MS solleva l'eccezione di pregiudizialità del giudizio sub RGN 483/2022 pendente innanzi al TAR Liguria rispetto al presente procedimento e chiede che ne venga disposta la sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Il giudizio amministrativo pendente avanti il TAR Liguria ha ad oggetto la domanda di annullamento del nuovo Regolamento ormeggi, emanato con delibera del Consiglio
Comunale n. 4/2022, il quale ha abrogato a far data dal 15.06.2022 il Regolamento ormeggi di cui alla delibera 83/2016, senza tuttavia impugnare anche tale ultimo atto. L'impugnazione proposta da MS, inoltre, ha altresì ad oggetto la delibera 64/2020 e gli atti alla stessa connessi.
La questione non è fondata per i seguenti motivi: 6 documento 39 allegato a comparsa • a) l'elenco degli aventi diritto al posto barca contenuto nella delibera 64/2020 e nelle successive rettifiche e integrazioni rappresentano la lista degli utenti aventi diritto all'ormeggio stanziale al 31.12.2016, aggiornata all'anno 2020;
• b) oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del Sig. Parte_1 ad essere riconosciuto assegnatario dell'ormeggio stanziale in forza del
Regolamento 83/2016. Il nuovo regolamento ormeggi oggetto di impugnazione avanti il TAR Liguria, pertanto, non è in alcun modo rilevante nell'ambito del presente giudizio;
• c) il nuovo regolamento ormeggi entrato in vigore nell'anno 2022 oggetto del giudizio amministrativo de quo non assume rilevanza alcuna all'interno del presente procedimento. Oggetto del presente giudizio, infatti, è l'accertamento del diritto del Sig. ad essere riconosciuto assegnatario dell'ormeggio stanziale Parte_1 in forza del Regolamento 83/2016 per le annualità dal 2019 al 2021, nonché
l'accertamento negativo della debenza nei confronti di MS della tariffa commerciale da questa illegittimamente richiesta all'attore. Il nuovo regolamento ormeggi impugnato avanti il TAR Liguria, pertanto, non è rilevante nell'ambito del presente giudizio.
• d) la delibera 64/2020 e le successive integrazioni non sono atti aventi portata costitutiva come loro attribuita da MS, ma rappresentano meri atti ricognitivi contenti la lista degli utenti aventi diritto all'ormeggio stanziale al 31.12.2016, aggiornata all'anno 2019.
Alla luce di quanto sopra la richiesta di sospensione deve ritenersi infondata.
La domanda riconvenzionale svolta da MS nei confronti del Controparte_2 non può essere accolta.
Il si è comportato correttamente secondo quanto stabilito dal Controparte_2 contratto di affidamento ex art 45 bis Cod. Nav. stipulato inter-partes in data 28.02.2019, avendo, con avviso pubblico del 18.07.2020, invitato i soggetti che ritenevano di avere avuto diritto all'assegnazione dell'ormeggio stanziale al 31.12.2016 -e di averlo conservato per gli anni dal 2016 al 2019- ad inviare la documentazione prescritta all'ente. Il Comune di CP_2 con successiva comunicazione del 05.11.2020 e del 19.05.2021 precisava che il sig. Pt_1 risultava avere diritto all'ormeggio, comunicazione alla quale MS ha avuto la possibilità di replicare.
Alla luce di quanto sopra nessuna doglianza può essere mossa al Controparte_2 avendo lo stesso rispettato quanto stabilito dal contratto e avendo dato possibilità di replica a . CP
Anche l'accertato diritto alla titolarità dell'ormeggio stanziale in capo al sig. Pt_1
è dimostrazione del corretto operato del e della correttezza
[...] Controparte_2 dunque della tariffa applicata.
La richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, invece, non può trovare accoglimento, in quanto incerta sia nell' an che nel quantum; infatti, poiché, a mente dell'art. 2697 c.c. “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, colui che propone una domanda di risarcimento per conseguire il ristoro dei pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali subiti, ha l'onere di allegare e provare non solo il fatto lesivo, ma anche le conseguenze subite.
Il danno, dunque, non patrimoniale e patrimoniale, deve essere specificamente allegato e compiutamente provato7, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
Nel caso di specie il danno è stato allegato genericamente8 come conseguenza del comportamento illegittimo della MS, correlato alla tensione psicologica accumulata per l'ansia ed il timore di subire l'ingiusta e palese rimozione forzata dell'imbarcazione e perdere la possibilità di utilizzarla, senza però specificarne il contenuto né l'entità, sicché non è possibile procedere neppure alla valutazione equitativa del danno -in assenza di un'allegazione specifica e circostanziata del medesimo dalla parte che vi è onerata-.
La domanda riconvenzionale svolta dal nei confronto di Controparte_2 CP
.
[...]
Il Comune ha espressamente dichiarato di rinunciarvi. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita”(vedasi
Cass. n. 33761/2019).
Pertanto, nonostante la mancata accettazione della rinuncia da parte di , deve CP essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite relative alla domanda del oggetto di rinunzia devono essere CP_2 interamente compensate, posto che il predetto ente ha rinunziato tempestivamente alla medesima e, comunque, gli elementi che dovevano essere valutati dalla controparte erano i medesimi già oggetto del presente giudizio, introdotto da . Parte_1
Le spese di lite relative, invece, alle domande introdotte da nei confronti Pt_1 della MS, invece -comprese quelle della fase cautelare-, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della predetta MS, tenendo presente il valore della causa, la complessità delle questioni trattate, la durata della causa, l'impegno concretamente richiesto ai difensori, nonché le fasi esperite.
P.Q.M.
il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede: -
• accerta il diritto di a fruire del posto barca alle tariffe previste Parte_1 per gli utenti stanziali e l'insussistenza del credito vantato da CP_1 verso il medesimo per gli anni precedenti, di € 7.956,02;
[...] Pt_1
• rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_2 confronti della
[...] Controparte_1
• dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal nei confronti di Controparte_2 CP_1
e compensa integralmente le spese di lite relative alla medesima domanda;
[...]
• rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei Controparte_1 confronti del Controparte_2
• condanna in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., a rifondere le spese del presente giudizio in favore di , Parte_1 liquidate in € 3.397,00 per onorari, oltre accessori e oneri di legge, nonché alla refusione delle spese del procedimento cautelare iscritto al nr. rg 1391/2021 in favore di liquidate in € 2.299,00 per onorari, oltre accessori e Parte_1 oneri di legge -(oltre al rimborso del contributo unificato).
Così deciso in La Spezia il 03/07/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 3 comparsa MS RG 1391/2021; 2 Doc. 5 ricorso RG 1391/2021; Pt_1 3 cfr contratto appalto, inserito nel fascicolo cautelare prodotto da in allegato alla citazione Pt_1 4 doc. 12 ricorso rg 1391-21; Pt_1 5 doc. 15 e 17 rg 1391-21; Pt_1 7 Ex pl. Cass. 5807/2019; Cass. 7471/2012 8 Doc. 27 citaz. certificato medico;
Pt_1