Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2368/2024 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. STEFANELLI COSIMO e C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Benevento, via Carlo
Da Tocco nr. 11
RICORRENTI
contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. PEZZOTTA MARINA del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Padova, Galleria G. Berchet nr. 3
e
(c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUSI FRANCESCO CLAUDIO e P.IVA_2
con domicilio eletto presso lo studio LTH in Roma, Viale Liegi nr. 10
RESISTENTI
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della
[...]
ad avvalersi della procedura esattoriale e Controparte_2
procedere alla riscossione coattiva nei confronti delle sig.re e Parte_2
per la somma di €16.415,70 per tutte le ragioni di cui in Parte_1
narrativa, e per l'effetto dichiarare illegittime, nulle e/o annullabili,
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
a procedere nei confronti delle Sigg.re Controparte_2
e e per l'effetto dichiarare illegittime, nulle e/o Parte_2 Parte_1
annullabili, nonché inefficaci e comunque prive di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza della posizione di coobbligazione e/o garanzia in capo alle sigg.re e e per l'effetto Parte_2 Parte_1
dichiarare illegittime, nulle e/o annullabili, nonché inefficaci e comunque prive di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte;
4) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c..
PER LA PARTE RESISTENTE : Controparte_1
in via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
riguardo ogni contestazione delle attrici opponenti Controparte_1
per asserita illegittimità della procedura di riscossione in quanto “l'ente creditore avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti civilistici (ricorso pagina 2 di 15 per decreto ingiuntivo, azione ordinaria di condanna), precostituendosi in tal modo un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie difetta un titolo esecutivo previsto dall'art. 474 cpc che consenta alla convenuta di Controparte_2
procedere all'iscrizione a ruolo delle somme eventualmente dovute dalle attuali parti opponenti in considerazione della natura privatistica del credito vantato derivante da contratto di finanziamento e di fideiussione racchiusi in una scrittura privata”, piuttosto che in quanto “nelle cartelle di pagamento notificate le indicazioni al rapporto sottostante sono del tutto omesse e quelle
Contr relative alla legittimazione di sono del tutto scarne e generiche, per cui tale lacune limitano il pieno e concreto esercizio del diritto di difesa degli odierni opponenti” ed in quanto “gli opponenti-attori non devono rispondere di alcuna obbligazione e non possono considerarsi coobbligati in considerazione del fatto che l'asserita fideiussione posta alla base della pretesa creditoria azionata dalla è del tutto nulla Controparte_4
quantomeno parzialmente alla luce del recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia ossia per conformità allo schema predisposto dall'A.B.I. e segnatamente, alla luce del Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia”, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento dei titoli proposta nei confronti di soggetto non legittimato a contraddire in merito;
respingersi in ogni caso la domanda di sospensione degli atti impugnati per difetto dei necessari presupposti di legge;
pagina 3 di 15 in subordine nel merito: respingersi la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento indicate in premessa perché inammissibile per le ragioni esposte in narrativa e comunque del tutto infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
PER LA PARTE RESISTENTE MEDIOCREDITO CENTRALE –
[...]
Controparte_2
precisa le conclusioni come da atti, da intendersi qui integralmente trascritti, e ne chiede il completo accoglimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto rubricato “ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c.” le sig.re e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso le cartelle esattoriali n.
[...]
09720230230079106001 e n. 09720230230079106002, notificate alle stesse in data 29.04.24 a mezzo posta elettronica certificata con cui veniva intimato loro il pagamento della somma complessiva di € 16.421,58 per escussione della garanzia sulla posizione n. 1050017 e quindi, a quanto era dato apprendere,
quali responsabili in solido del pagamento unitamente a Eta beta s.r.l. per operazioni di finanziamento di cui al Fondo di garanzia per le PMI ex art. 2,
comma 100, L. 662/1996.
A fondamento della loro opposizione formulavano i seguenti motivi:
1) illegittimità della procedura di riscossione esattoriale e nullità delle cartelle esattoriali in quanto il Controparte_2
Contr (d'ora in avanti ) non poteva avvalersi della riscossione esattoriale
[...]
pagina 4 di 15 in quanto si tratterebbe di un credito di natura privatistica che esigerebbe l'ottenimento di un titolo esecutivo propedeutico alla iscrizione a ruolo. In
Contr particolare, la posizione del soggetto gestore del Fondo, è quella di un soggetto che, avendo erogato la garanzia, procede a surrogarsi ex art. 1203 c.c.
nella medesima posizione della Banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, che è, appunto, relativo ad un credito di natura privatistica. Ne
conseguirebbe l'illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento opposte;
2) carenza di legittimazione attiva e nullità delle cartelle esattoriali: in quanto nelle cartelle di pagamento notificate erano del tutto omesse le indicazioni relative al rapporto sottostante e quelle relative alla legittimazione
Contr di erano del tutto scarne e generiche. In ogni caso, poiché l'art. 2, comma
4, D.M. 20.06.2005 attribuiva al creditore procedente esclusivamente il diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale, ossia della piccola/media impresa inadempiente, la procedura esattoriale doveva necessaria essere esperita nei confronti dell'unica obbligata, Eta Beta s.r.l., e non anche nei confronti delle sig.re odierne opponenti, che non avevano avuto alcun Pt_2
Contr rapporto con
3) inesistenza della posizione di coobligazione e/o garanzia in capo alle sig.re e nullità delle cartelle esattoriali in quanto la fideiussione posta alla Pt_2
Contr base della pretesa creditoria di era nulla, quantomeno parzialmente, in quanto conforme allo schema ABI richiamato dal Provvedimento della Banca
d'Italia nr. 55/2005 con particolare riferimento alla clausola di deroga del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., pertanto, non essendo stato pagina 5 di 15 notificato alcun atto giudiziario alle opponenti era intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c. con conseguente declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento opposte.
Le opponenti concludevano, quindi, come in ricorso previa richiesta di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte.
II. Si costituiva in giudizio (d'ora in Controparte_5
avanti ”) eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di CP_6
legittimazione passiva riguardo ogni contestazione relativa alla asserita illegittimità delle cartelle di pagamento opposte e dei ruoli ad esse sottese per dedotta illegittimità della procedura di riscossione in quanto le contestazioni
Contr attoree dovevano essere rivolte esclusivamente a che aveva formato ed emesso il ruolo non potendo conoscere nulla in merito alla preliminare CP_6
attività di accertamento e iscrizione a ruolo delle somme intimate a mezzo delle contestate cartelle di pagamento, essendo soggetto delegato alla sola attività di notifica del ruolo a mezzo cartella di pagamento e all'eventuale successiva attività di riscossione. Nel merito la resistente rilevava che le deduzioni attoree circa l'asserita illegittimità delle iscrizioni a ruolo per l'assenza, in violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999, di un valido titolo esecutivo,
trattandosi di riscossione di entrate di natura privatistica, non avevano fondamento legislativo in quanto l'art. 49, comma 1, DPR 602/73 prevede espressamente che il ruolo costituisce titolo esecutivo e l'art. 17 d.lgs. 46/999 e l'art.
8-bis d.l. 3/2015 prevedono espressamente che il diritto alla restituzione delle somme del Fondo di garanzia per le PMI, nei confronti del beneficiario pagina 6 di 15 finale e dei terzi prestatori di garanzia, sono recuperati mediante iscrizione a ruolo. Quanto poi alla dedotta, dalle ricorrenti, estinzione della garanzia per decorso del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. rileva che si trattava CP_6
di domanda inammissibile nella presente sede e semmai da far valere in diverso
Contr giudizio promosso nei confronti di
Contr III. Si costituiva in giudizio replicando specificatamente ai motivi di opposizione attorei e chiedendo, previa revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnato, il rigetto delle eccezioni e domande delle resistente e la conferma delle cartelle di pagamento opposte,
ovvero la condanna di parte opponente al pagamento delle somme portate dalle medesime.
IV. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle opposte cartelle esattoriali era accolta, dal GOP precedente assegnatario del fascicolo, con decreto inaudita altera parte, all'esito dell'udienza di comparizione, questo g.i.,
subentrato nel ruolo dal 03.10.24, revocava la disposta sospensione e concedeva i termini massimi ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c.. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di p.c. e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. con termine per eventuali note conclusive. All'udienza del
03.06.23 le parti deducevano come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies
c.p.c..
V. L'opposizione è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
V.
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_6
non è fondata. E' assorbente, al riguardo, il principio di diritto recentemente pagina 7 di 15 affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass., n. 1053/2025; n. 3870/2024; n. 6204/2024; n. 25272
2024). Ciò non toglie che, avendo l'opposizione all'esecuzione natura di giudizio di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione,
laddove l'esercizio di detta azione sia basato sull'insussistenza del diritto sostanziale azionato - perché mai insorto per difetto dei presupposti costitutivi o perché estintosi o modificatosi nelle more dell'avvio dell'esecuzione -
l'opponente legittimamente chiami in giudizio anche il titolare del diritto,
come avvenuto nel caso di specie, al fine di vedersi formato un giudicato formalmente e sostanzialmente allo stesso opponibile. Entrambe le parti convenute, dunque, risultano legittimamente evocate nel presente giudizio,
quale agente della riscossione che ha formato la cartella sulla base della CP_6
Contr quale si procede ad esecuzione forzata e quale titolare del credito da riscuotersi.
pagina 8 di 15 V.
2. Ciò premesso, il motivo di opposizione rubricato sub. 1, relativo alla illegittimità della procedura di riscossione esattoriale e alla conseguente nullità
delle cartelle di pagamento notificate per mancanza del titolo esecutivo,
trattandosi di recupero di crediti di natura privatistica, è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
L'art. 2, comma 100, let. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso
Contr
allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, mediante il rilascio, a favore delle banche e degli intermediari finanziari, di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta. La ratio della normativa è, infatti, quella di favorire l'accesso a fonti finanziarie per le piccole e medie imprese che, senza la previsione di una garanzia pubblica, non sarebbe economicamente sostenibile per gli istituti di credito. A tal fine, l'art. 2, comma 4 del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica,
così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto pagina 9 di 15 legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. Il richiamato art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
123/1998 stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ”si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni›”. Per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma “facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”. L'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito “si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”, e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Ciò posto, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
la norma di cui all'art.
8-bis comma 3 legge 3/2015 non va considerata né come una disposizione d'interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come pagina 10 di 15 disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (vedi Cass. Civ. n. 14915 del 31/05/2019).
Infatti, già nel previgente regime, doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. La previsione di un regime privilegiato per la soddisfazione del credito pubblico risponde alla necessità di agevolare il recupero del sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato per agevolare lo sviluppo delle attività
produttive e, quindi, recuperando tali somme, si va a reintegrare la provvista per ulteriori e future misure di sostegno. La Cassazione, nelle pronunce più
recenti, ha evidenziato come “tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi”. (Cfr. Cass. Civ.,
sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023). Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione esattoriale. la notifica della cartella, conseguente alla formazione del ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In
sostanza, si è affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di pagina 11 di 15 natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è
applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”. (Cass. Civ. ordinanza n. 36513 del 29/12/2023; Cass. Civ.
ordinanza n. 9657 del 10/04/2024, vedi anche Cass. Civ. sentenza n. 32148 del
12/12/2024). Nel solco delle predette pronunce, la Cassazione, con l'ordinanza n. 5786 del 04/03/2025, ha ulteriormente precisato che “l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già
menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito,
rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito,
ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo
pubblico ex l. 662/1996[…] Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.” (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 5786
del 04/03/2025). Alla luce dell'orientamento sopra illustrato, appare pagina 12 di 15 Contr chiaramente come il credito dell'opposta debba essere considerato un credito di natura pubblicistica che, quindi, ben può essere riscosso mediante l'iscrizione a ruolo, senza che sia necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale e tale azione di riscossione, ex art. 8 bis, comma 3, D.L. 24
gennaio 2015 n. 3, può essere condotta anche contro i terzi prestatori di garanzie (cfr. in questi termini anche Trib. Firenze, sentenza n. 2075/2025).
V.
3. Quanto al motivo rubricato sub. 2 le cartelle di pagamento opposte portano sufficienti indicazioni per chiarire alle destinatarie l'Ente Creditore
(indicato in ), l'importo Controparte_2
da pagare, il termine di pagamento e il motivo della richiesta con riferimento al ruolo precedentemente formato:
e, come si è già detto, è la stessa normativa pertinente, sopra citata a permettere la procedura di recupero mediante ruolo non solo nei confronti dei beneficiari finali, ma anche dei prestatori di garanzie, come, nel presente caso,
pagina 13 di 15 le opponenti sig.re e, pertanto, rimane indifferente il fatto che le stesse Pt_2
Contr non abbiano avuto rapporti con
V.
4. Quanto al motivo rubricato sub. 3 lo stesso è infondato in quanto,
anche a voler ritenere nulla la disposizione derogatoria del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. inserita nella originaria fideiussione del 2012
(confermata, con modifica di importo, nel 2015 e 2017) a fondare l'obbligo di pagamento delle sig.re vi sono i due contratti autonomi di garanzia per Pt_2
operazioni specifiche per l'importo di € 80.000 sottoscritti da entrambe le opponenti per le quali non è predicabile la dedotta nullità (in quanto non contengono le disposizioni esaminate dal provvedimento Banca d'Italia nr.
55/2005 che riguarda, peraltro, solo le fideiussioni omnibus). In ogni caso,
come noto, secondo Cass., sez. un. 3947/2010 al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c..
VI. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza delle opponenti e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dalle cartelle di pagamento opposte (scaglione € 5.201-
26.000) al parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per la fase decisionale (la fase istruttoria non è stata svolta).
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
pagina 14 di 15 2) condanna le opponenti a rimborsare all'opposta Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 2.547 per
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna le opponenti a rimborsare all'opposta
[...]
le spese di lite del presente procedimento Controparte_2
liquidate in € 2.547 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 17/06/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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