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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 737/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. R.G. 737/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del attribuzione di 28.01.2025, promossa quota di d a pensione e di
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 C.F._1 indennità di fine procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., dall' Avv. Valeria rapporto
(CF. - del Foro di Pt_2 C.F._2 Email_1 lavorativo Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Monza alla via Italia, 46.
APPELLANTE
c o n t r o
(CF. ), rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 C.F._3
procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., dall'Avvocato Sara
Milanesi (C.F. - del Foro di C.F._4 Email_2
Cremona, con domicilio eletto presso il suo studio in Castelleone (CR), Via Ospedale n° 1
APPELLATA
e contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Cremona, resa nel procedimento R.G. n. 1634/2023, pubblicata in data 08.02.2024
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI dell'appellante
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale e nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto Voglia riformare la sentenza N. 93/2024 emessa dal Tribunale di
Cremona nell'ambito del giudizio RG. 1634/2023 una determinazione più favorevole della propria quota di spettanza, quantificata dal giudice di prime cure nella percentuale del 30% riportandola a maggior equità, e disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel suesteso atto.
Per l'effetto condannare rifondere nelle more del giudizio la quota per differenza CP_1
che verrà rideterminata, dalla data della domanda.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria Con ogni ulteriore riserva dell'appellata
Voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) Dichiarare in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in appello per le motivazioni di cui in narrativa per l'effetto fissare udienza ex art. 350 cpc e 350 bis cpc,
2) Dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto dalla sig.ra
, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e Parte_1
per le motivazioni e le argomentazione sopra indicate e per l'effetto fissare udienza ex art. 350 cpc e 350 bis cpc,
3) nel merito, respingere l'appello proposto dalla medesima , Parte_1
avverso la sentenza n° 93/2024 emessa dal tribunale di Cremona perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata,
4) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022,) oltre spese e oneri accessori.
5) si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo di primo grado.
In via Istruttoria,
pagina 2 di 8 Si chiede che il Giudice ordini, qualora lo ritenga necessario al fine della decisione, all'appellante di produrre la propria denuncia dei redditi.
Riservata ogni ulteriore richiesta istruttoria.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 93/2024, il tribunale di Cremona, dichiarata la contumacia di Parte_1
, coniuge superstite di , ha attribuito alla ricorrente ex coniuge,
[...] Parte_3
, la quota pari al 70% della pensione di reversibilità erogata dall'INPS, Controparte_1
a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_3
successivo a tale decesso e attribuito alla resistente, , la restante quota del Parte_1
30%.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
ha chiesto che l'appello sia dichiarato nullo, inammissibile o Controparte_1
infondato, con vittoria di spese, come da conclusioni sopra riportate.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 26.11.2024, la Corte d'Appello ha invitato l'appellante a produrre prova della notifica all'I.N.P.S., non costituita e rinviato la causa all'udienza del 28.01.2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con termine alle parti per memorie conclusionali, fino a 10 giorni prima.
Su istanza dell'appellante, la Corte ha disposto che l'udienza del 28.01.2025 si tenesse in forma cartolare e l'appellata non si è opposta.
L'appellante ha depositato le note conclusionali e entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28.01.2025, dunque, verificata la regolare notifica all'I.N.P.S., che si dichiara contumace, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appellante afferma di non avere preso conoscenza della notifica dell'atto di citazione in primo grado, ma non contesta la validità della notifica, avvenuta per compiuta giacenza.
Asserisce di non essersi costituita in primo grado non per carenza di interesse, ma perché non sapeva del giudizio promosso dalla infatti aveva avviato un procedimento col CP_1
medesimo oggetto innanzi al Tribunale di Monza RG. 554/2024, estinto
Intende far valere, nel presente grado, le sue argomentazioni e difese, dirette a contestare l'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità decisa dal tribunale di Cremona, che pagina 3 di 8 ritiene abbia assunto una decisione basata solo sulla formale durata dei rispettivi matrimoni, senza considerare i criteri correttivi quali l'entità dell'assegno divorzile, la durata della convivenza prematrimoniale, le condizioni personali ed economiche di ciascuna parte, anche a causa della sua mancata costituzione in giudizio.
Sottolinea che il matrimonio dell'appellata col in data 10.09.1983, pur essendo stato Pt_3
sciolto con sentenza del 15.04.2021, preceduta dalla separazione consensuale in data
04.07.2019, è, in realtà, cessato, come comunione di vita e di interessi, nel 2009, anno della definitiva uscita di casa del marito, che stipulava contratto di locazione col cugino
[...]
per un immobile in Cologno Monzese, regolarmente registrato e durato sino alla fine Pt_4
del 2018. Il rapporto coniugale del con la inteso come rapporto di effettiva Pt_3 CP_1
comunione spirituale e materiale, è quindi durato 26 anni, 10 in meno, rispetto alla sua durata legale.
Inoltre, ricorda che l'ammontare dell'assegno divorzile a favore della è stato ridotto da CP_1
euro 1.000,00 ad euro 600,00 dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.03.2023.
L'appellante afferma di aver sposato il il 24.06.2021, avendo iniziato la convivenza Pt_3 alla fine del 2018, in concomitanza del trasferimento del nell'immobile in Pt_3
Casatenovo, anch'esso condotto in locazione, per un totale di 5 anni effettivi di convivenza pre e post matrimonio.
Afferma di avere curato il marito, dal 2020 sino al gennaio 2023, per la grave malattia che lo ha portato al decesso, mettendosi in aspettativa non retribuita per oltre un anno, mentre la prima moglie non era neppure presente al funerale.
Afferma che la lunga malattia ha costretto lei e il marito a prosciugare i risparmi e precisa che il non aveva beni mobili o immobili intestati, né lei ha immobili intestati. Pt_3
Valutando tutti gli elementi esposti, ritiene che le debba essere attribuita una quota maggiore del 30% assegnatole dalla sentenza impugnata.
L'appellata eccepisce la nullità dell'atto di citazione in appello, per violazione degli articoli
342 c.p.c. e 163 c.p.c. sub 7, per errata indicazione dei termini per la costituzione al convenuto.
Chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché non esprime una specifica e motivata censura, volta ad incrinare il fondamento logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 Ritiene che l'indeterminatezza delle argomentazioni avversarie risulti anche dalle conclusioni, in cui l'appellante si limita a chiedere una maggiore equità, senza l'indicazione specifica della percentuale di riparto delle quote della pensione di reversibilità
Precisa che la controparte non contesta la regolarità della notifica in primo grado e produce il plico restituito per compiuta giacenza.
Nel merito, nega che il giudice di primo grado abbia assunto la decisione basandosi sulla contumacia della , avendo, invece, valutato tutti gli elementi utili per la Parte_1
determinazione delle rispettive quote della pensione di reversibilità.
Afferma che i fatti esposti dall'appellante non sono veri e, comunque, non sono provati.
Sottolinea che la è stata sposata col per soli 2 anni e non ha problemi Parte_1 Pt_3 economici, avendo un lavoro presso una scuola dell'infanzia, dal quale ricava un reddito che non ha documentato, inoltre precisa che l'aspettativa che la controparte sostiene di aver preso per curare il marito è comunque retribuita al 70%.
Afferma che la controparte ha potuto godere delle somme accantonate dal de cuius in vita, del
TFR percepito e della pensione del de cuius, pari € 3.425,7 mensili (di cui € 2.902,58 relativa alla pensione VO n. 0014955.11095533 ed € 523,12 relativa alla pensione di invalidità), inoltre osserva che “le spese della malattia” -di cui si lamenta l'appellante, devono ritenersi a carico dal servizio sanitario nazionale salvo prova contraria, peraltro, l'appellata ricorda che il
è stato accudito anche dalle due figlie, nate dal matrimonio con lei. Pt_3
La precisa di aver documentato la durata del suo matrimonio e il suo stato di CP_1
indigenza, avendo lei come unica fonte di reddito l'importo dell'assegno divorzile, come si evince dalla dichiarazione dei redditi agli atti, dunque ha diritto alla quota del 70% attribuitale.
L'appellante, nelle note conclusionali, afferma che la violazione dei termini di comparizione, se rilevata, consente comunque al convenuto di costituirsi chiedendo la fissazione di una nuova udienza (art. 164, comma 3, c.p.c.) e non è motivo di nullità della citazione.
Nega che l'appello possa essere considerato inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché esprime chiaramente la censura mossa alla sentenza di primo grado, consistente nella mancata considerazione di tutte le circostanze che solo lei avrebbe potuto dedurre in giudizio e che avrebbero portato a una più equa ripartizione della pensione di reversibilità.
pagina 5 di 8 Afferma che la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, ma è sufficiente che consenta la delimitazione dell'ambito di riesame invocato dall'appellante, nel caso di specie la determinazione della percentuale della pensione di reversibilità spettante rispettivamente alla vedova e alla moglie divorziata.
Nel merito, ritiene che il Tribunale abbia disatteso le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. sent. 419/1999) per cui il criterio di determinazione della quota della pensione di reversibilità, per realizzare la finalità solidaristica, non può essere solo matematico, in relazione alla durata dei matrimoni col de cuius dell'ex coniuge e del coniuge superstite, dovendosi applicare dei correttivi, per evitare che il coniuge superstite finisca per conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e l'ex coniuge ottenga una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
Chiede si considerino, quali correttivi, l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche del coniuge divorziato e del coniuge superstite, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali col de cuius e il periodo intercorso tra la separazione di fatto e la separazione di diritto dall'ex coniuge, nel caso di specie di oltre 10 anni.
La Corte osserva che i termini per la costituzione del convenuto sono stati correttamente indicati nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. e i motivi sono esposti con sufficiente chiarezza e specificità, ma l'impugnazione deve essere rigettata nel merito.
Come stabilito dalla Suprema Corte: “la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso
(Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2012, n. 10391).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, il matrimonio è durato quasi trentotto anni e quello Parte_5
meno di due anni, e, anche applicando i correttivi, ritenendo per ipotesi Parte_6 veritiero (benché sfornito di prova) quanto asserito dall'appellante, si devono considerare ventisei anni di matrimonio della col limitato alla “effettiva comunione CP_1 Pt_3 spirituale e materiale” secondo le asserzioni dell'appellante e cinque anni di convivenza pre e post matrimonio della col resta quindi, comunque, una importante Parte_1 Pt_3
differenza tra le due situazioni, a vantaggio della prima moglie.
Inoltre la sessantacinquenne, non ha mai lavorato (come si legge nel decreto della CP_1
Corte d'Appello di Milano n. 827/23 di modifica dell'assegno divorzile) e, dalla dichiarazione dei redditi 2023, risulta avere quale unico reddito l'assegno divorzile, mentre la , Parte_1
cinquantatreenne, ha un lavoro, ma non ha neppure dichiarato, né chiesto di essere ammessa a provare (nonostante la mancata costituzione in primo grado), di quale lavoro si tratta e quanto percepisce, peraltro ha dichiarato che il coniuge non aveva beni, né mobili, né immobili e ha speso tutti i risparmi per le cure mediche, ma ciò non si concilia col fatto che il ha Pt_3
lasciato un testamento a favore delle due figlie dal primo matrimonio e della , Parte_1 testamento che presuppone l'esistenza di un asse ereditario.
Per quanto esposto, l'appellante non ha messo questa corte nella condizione di poter fare un raffronto tra la sua situazione economica e quella dell'appellata.
Ciò considerato, in base ai parametri valutabili, risulta congrua l'attribuzione del 70% della pensione di reversibilità a e del 30% a . Controparte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 nei valori medi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Parte_1
Cremona.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 6.946, di cui
€ 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002, così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Brescia, collegio del 28.01.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 737/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. R.G. 737/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del attribuzione di 28.01.2025, promossa quota di d a pensione e di
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 C.F._1 indennità di fine procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., dall' Avv. Valeria rapporto
(CF. - del Foro di Pt_2 C.F._2 Email_1 lavorativo Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Monza alla via Italia, 46.
APPELLANTE
c o n t r o
(CF. ), rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 C.F._3
procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., dall'Avvocato Sara
Milanesi (C.F. - del Foro di C.F._4 Email_2
Cremona, con domicilio eletto presso il suo studio in Castelleone (CR), Via Ospedale n° 1
APPELLATA
e contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Cremona, resa nel procedimento R.G. n. 1634/2023, pubblicata in data 08.02.2024
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI dell'appellante
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale e nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto Voglia riformare la sentenza N. 93/2024 emessa dal Tribunale di
Cremona nell'ambito del giudizio RG. 1634/2023 una determinazione più favorevole della propria quota di spettanza, quantificata dal giudice di prime cure nella percentuale del 30% riportandola a maggior equità, e disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel suesteso atto.
Per l'effetto condannare rifondere nelle more del giudizio la quota per differenza CP_1
che verrà rideterminata, dalla data della domanda.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria Con ogni ulteriore riserva dell'appellata
Voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) Dichiarare in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in appello per le motivazioni di cui in narrativa per l'effetto fissare udienza ex art. 350 cpc e 350 bis cpc,
2) Dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto dalla sig.ra
, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e Parte_1
per le motivazioni e le argomentazione sopra indicate e per l'effetto fissare udienza ex art. 350 cpc e 350 bis cpc,
3) nel merito, respingere l'appello proposto dalla medesima , Parte_1
avverso la sentenza n° 93/2024 emessa dal tribunale di Cremona perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata,
4) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022,) oltre spese e oneri accessori.
5) si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo di primo grado.
In via Istruttoria,
pagina 2 di 8 Si chiede che il Giudice ordini, qualora lo ritenga necessario al fine della decisione, all'appellante di produrre la propria denuncia dei redditi.
Riservata ogni ulteriore richiesta istruttoria.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 93/2024, il tribunale di Cremona, dichiarata la contumacia di Parte_1
, coniuge superstite di , ha attribuito alla ricorrente ex coniuge,
[...] Parte_3
, la quota pari al 70% della pensione di reversibilità erogata dall'INPS, Controparte_1
a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_3
successivo a tale decesso e attribuito alla resistente, , la restante quota del Parte_1
30%.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
ha chiesto che l'appello sia dichiarato nullo, inammissibile o Controparte_1
infondato, con vittoria di spese, come da conclusioni sopra riportate.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 26.11.2024, la Corte d'Appello ha invitato l'appellante a produrre prova della notifica all'I.N.P.S., non costituita e rinviato la causa all'udienza del 28.01.2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con termine alle parti per memorie conclusionali, fino a 10 giorni prima.
Su istanza dell'appellante, la Corte ha disposto che l'udienza del 28.01.2025 si tenesse in forma cartolare e l'appellata non si è opposta.
L'appellante ha depositato le note conclusionali e entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28.01.2025, dunque, verificata la regolare notifica all'I.N.P.S., che si dichiara contumace, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appellante afferma di non avere preso conoscenza della notifica dell'atto di citazione in primo grado, ma non contesta la validità della notifica, avvenuta per compiuta giacenza.
Asserisce di non essersi costituita in primo grado non per carenza di interesse, ma perché non sapeva del giudizio promosso dalla infatti aveva avviato un procedimento col CP_1
medesimo oggetto innanzi al Tribunale di Monza RG. 554/2024, estinto
Intende far valere, nel presente grado, le sue argomentazioni e difese, dirette a contestare l'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità decisa dal tribunale di Cremona, che pagina 3 di 8 ritiene abbia assunto una decisione basata solo sulla formale durata dei rispettivi matrimoni, senza considerare i criteri correttivi quali l'entità dell'assegno divorzile, la durata della convivenza prematrimoniale, le condizioni personali ed economiche di ciascuna parte, anche a causa della sua mancata costituzione in giudizio.
Sottolinea che il matrimonio dell'appellata col in data 10.09.1983, pur essendo stato Pt_3
sciolto con sentenza del 15.04.2021, preceduta dalla separazione consensuale in data
04.07.2019, è, in realtà, cessato, come comunione di vita e di interessi, nel 2009, anno della definitiva uscita di casa del marito, che stipulava contratto di locazione col cugino
[...]
per un immobile in Cologno Monzese, regolarmente registrato e durato sino alla fine Pt_4
del 2018. Il rapporto coniugale del con la inteso come rapporto di effettiva Pt_3 CP_1
comunione spirituale e materiale, è quindi durato 26 anni, 10 in meno, rispetto alla sua durata legale.
Inoltre, ricorda che l'ammontare dell'assegno divorzile a favore della è stato ridotto da CP_1
euro 1.000,00 ad euro 600,00 dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.03.2023.
L'appellante afferma di aver sposato il il 24.06.2021, avendo iniziato la convivenza Pt_3 alla fine del 2018, in concomitanza del trasferimento del nell'immobile in Pt_3
Casatenovo, anch'esso condotto in locazione, per un totale di 5 anni effettivi di convivenza pre e post matrimonio.
Afferma di avere curato il marito, dal 2020 sino al gennaio 2023, per la grave malattia che lo ha portato al decesso, mettendosi in aspettativa non retribuita per oltre un anno, mentre la prima moglie non era neppure presente al funerale.
Afferma che la lunga malattia ha costretto lei e il marito a prosciugare i risparmi e precisa che il non aveva beni mobili o immobili intestati, né lei ha immobili intestati. Pt_3
Valutando tutti gli elementi esposti, ritiene che le debba essere attribuita una quota maggiore del 30% assegnatole dalla sentenza impugnata.
L'appellata eccepisce la nullità dell'atto di citazione in appello, per violazione degli articoli
342 c.p.c. e 163 c.p.c. sub 7, per errata indicazione dei termini per la costituzione al convenuto.
Chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché non esprime una specifica e motivata censura, volta ad incrinare il fondamento logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 Ritiene che l'indeterminatezza delle argomentazioni avversarie risulti anche dalle conclusioni, in cui l'appellante si limita a chiedere una maggiore equità, senza l'indicazione specifica della percentuale di riparto delle quote della pensione di reversibilità
Precisa che la controparte non contesta la regolarità della notifica in primo grado e produce il plico restituito per compiuta giacenza.
Nel merito, nega che il giudice di primo grado abbia assunto la decisione basandosi sulla contumacia della , avendo, invece, valutato tutti gli elementi utili per la Parte_1
determinazione delle rispettive quote della pensione di reversibilità.
Afferma che i fatti esposti dall'appellante non sono veri e, comunque, non sono provati.
Sottolinea che la è stata sposata col per soli 2 anni e non ha problemi Parte_1 Pt_3 economici, avendo un lavoro presso una scuola dell'infanzia, dal quale ricava un reddito che non ha documentato, inoltre precisa che l'aspettativa che la controparte sostiene di aver preso per curare il marito è comunque retribuita al 70%.
Afferma che la controparte ha potuto godere delle somme accantonate dal de cuius in vita, del
TFR percepito e della pensione del de cuius, pari € 3.425,7 mensili (di cui € 2.902,58 relativa alla pensione VO n. 0014955.11095533 ed € 523,12 relativa alla pensione di invalidità), inoltre osserva che “le spese della malattia” -di cui si lamenta l'appellante, devono ritenersi a carico dal servizio sanitario nazionale salvo prova contraria, peraltro, l'appellata ricorda che il
è stato accudito anche dalle due figlie, nate dal matrimonio con lei. Pt_3
La precisa di aver documentato la durata del suo matrimonio e il suo stato di CP_1
indigenza, avendo lei come unica fonte di reddito l'importo dell'assegno divorzile, come si evince dalla dichiarazione dei redditi agli atti, dunque ha diritto alla quota del 70% attribuitale.
L'appellante, nelle note conclusionali, afferma che la violazione dei termini di comparizione, se rilevata, consente comunque al convenuto di costituirsi chiedendo la fissazione di una nuova udienza (art. 164, comma 3, c.p.c.) e non è motivo di nullità della citazione.
Nega che l'appello possa essere considerato inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché esprime chiaramente la censura mossa alla sentenza di primo grado, consistente nella mancata considerazione di tutte le circostanze che solo lei avrebbe potuto dedurre in giudizio e che avrebbero portato a una più equa ripartizione della pensione di reversibilità.
pagina 5 di 8 Afferma che la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, ma è sufficiente che consenta la delimitazione dell'ambito di riesame invocato dall'appellante, nel caso di specie la determinazione della percentuale della pensione di reversibilità spettante rispettivamente alla vedova e alla moglie divorziata.
Nel merito, ritiene che il Tribunale abbia disatteso le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. sent. 419/1999) per cui il criterio di determinazione della quota della pensione di reversibilità, per realizzare la finalità solidaristica, non può essere solo matematico, in relazione alla durata dei matrimoni col de cuius dell'ex coniuge e del coniuge superstite, dovendosi applicare dei correttivi, per evitare che il coniuge superstite finisca per conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e l'ex coniuge ottenga una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
Chiede si considerino, quali correttivi, l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche del coniuge divorziato e del coniuge superstite, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali col de cuius e il periodo intercorso tra la separazione di fatto e la separazione di diritto dall'ex coniuge, nel caso di specie di oltre 10 anni.
La Corte osserva che i termini per la costituzione del convenuto sono stati correttamente indicati nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. e i motivi sono esposti con sufficiente chiarezza e specificità, ma l'impugnazione deve essere rigettata nel merito.
Come stabilito dalla Suprema Corte: “la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso
(Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2012, n. 10391).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, il matrimonio è durato quasi trentotto anni e quello Parte_5
meno di due anni, e, anche applicando i correttivi, ritenendo per ipotesi Parte_6 veritiero (benché sfornito di prova) quanto asserito dall'appellante, si devono considerare ventisei anni di matrimonio della col limitato alla “effettiva comunione CP_1 Pt_3 spirituale e materiale” secondo le asserzioni dell'appellante e cinque anni di convivenza pre e post matrimonio della col resta quindi, comunque, una importante Parte_1 Pt_3
differenza tra le due situazioni, a vantaggio della prima moglie.
Inoltre la sessantacinquenne, non ha mai lavorato (come si legge nel decreto della CP_1
Corte d'Appello di Milano n. 827/23 di modifica dell'assegno divorzile) e, dalla dichiarazione dei redditi 2023, risulta avere quale unico reddito l'assegno divorzile, mentre la , Parte_1
cinquantatreenne, ha un lavoro, ma non ha neppure dichiarato, né chiesto di essere ammessa a provare (nonostante la mancata costituzione in primo grado), di quale lavoro si tratta e quanto percepisce, peraltro ha dichiarato che il coniuge non aveva beni, né mobili, né immobili e ha speso tutti i risparmi per le cure mediche, ma ciò non si concilia col fatto che il ha Pt_3
lasciato un testamento a favore delle due figlie dal primo matrimonio e della , Parte_1 testamento che presuppone l'esistenza di un asse ereditario.
Per quanto esposto, l'appellante non ha messo questa corte nella condizione di poter fare un raffronto tra la sua situazione economica e quella dell'appellata.
Ciò considerato, in base ai parametri valutabili, risulta congrua l'attribuzione del 70% della pensione di reversibilità a e del 30% a . Controparte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 nei valori medi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Parte_1
Cremona.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 6.946, di cui
€ 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002, così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Brescia, collegio del 28.01.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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